Sentenza 15 giugno 2005
Massime • 1
In tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299,comma quarto ter, cod. proc. pen.. È comunque consentito al giudice di delibare l'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2005, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2005 |
Testo completo
O S C U RA T A
厄 8 9 / 06 1240 Sentenza N. Udienza in Camera di Consiglio
Registro Generale N. 14257/05 del 15.06.2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV SEZIONE PENALE
Composta dai Sigg.:
1) Dott. Giovanni Silvio COCO
->>>Presidente;
Consigliere; MARZANO 2) Dott. Francesco
Consigliere; 3) Dott. Giovanni FEDERICO
4) Dott. Vincenzo ROMIS - Consigliere;
-Consigliere rel.; 5) Dott. Ettore PALMIERI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da S.F. n. in (omissis) il (omissis)
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari in data 14 marzo
2005;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Ettore Palmieri;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
Enrico Ferri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
Osserva:
1. Il 14 maggio 2005 il Tribunale del riesame di Cagliari rigettava l'appello proposto da S.F. avverso l'ordinanza in data 7 febbraio MARCA BOILO
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con quella degli arresti domiciliari o, in subordine, presso una struttura ospedaliera. Rilevavano i giudici del merito che, a seguito di una disposta perizia medico-legale, era rimasto accertato che le condizioni di salute dell'istante (infezione da HIV) non erano incompatibili con l'instaurato suo stato detentivo.
2. Avverso tale ordinanza ha personalmente proposto ricorso S. denunziando "violazione e/o erronea applicazione degli artt. 299, comma 4- ter, 275, comma 3, 4-bis e 4-ter, 286-bis, comma 3, c.p.p.". Deduce, in sintesi, che illegittimamente era stata disattesa una richiesta di rinnovo della perizia sulle sue condizioni di salute, dovendosi ritenere questa necessaria anche alla luce delle “divergenze tra la relazione peritale e la consulenza della difesa...”.
3. Il ricorso è infondato.
Deve, invero, premettersi che, in tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299.4 c.p.p.. E' comunque consentito al giudice di delibare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisioria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275.4 c.p.p., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione (Cass., Sez. Un., 17.2.1999, n. 3, ric. Femia, Rv. 212755). O S C U RA TA
Nella specie, dà atto il provvedimento impugnato che era stata disposta, ed espletata, "perizia medico-legale... per accertare le condizioni di salute del S. ", in tal guisa essendosi, perciò, adempiuto a quell'adempimento richiesto. Gli esiti di questo sono stati valutati dal giudice, alla stregua delle connotazioni patologiche evidenziate e ne sono state tratte le conclusioni poste a fondamento del divisamento espresso.
L'argomentare in proposito esplicitato si palesa congruo e logico, e non è dato prospettare in sede di legittimità un diverso apprezzamento di merito.
Né, in tale contesto, hanno mancato i giudici del merito di delibare anche le conclusioni cui era pervenuto il consulente di parte, conclusivamente ritenendo, con argomentare anche al riguardo immune di vizi di illogicità - che la norma, peraltro, vuole dover essere manifesta, cioè percepibile immediatamente, ictu oculi che non vi erano ragioni per disattendere le contrarie conclusioni del perito, “apparendo allo stato superfluo disporre una nuova perizia...".
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c.
1-bis, Legge 8.8.1995, n. 332.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c.
1-bis, Legge 88.1995, n. 332.
Roma, 15 giugno 2006. Il Presidente Il Consigliere estensore (Dott. Giovanni Silvio Coco) (Dott. Francesco Marzano)
Pranceses Martano
3 O S C U R À T À del Presidente le presentela è state redatte dal Consiglieredoe Consiglice Нального sentenza in sostitustione del Consigliere Ettore Sahuren, deceduto il
23-3-2005.
IL CANCELLIENT ORIGENTE
Roma 14-12-05 Dott.ssa Paola Bilotti
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANCELLERIA IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN
OGGI 5 GEN. 2008 CASIL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2005 del Tribunale della stessa città, che aveva rigettato una sua richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere e la sua sostituzione 2 Pm