CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2023, n. 20934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20934 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN FA, nato a [...] il [...] avverso la ordina del Tribunale della libertà di Catanzaro del 19/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Raffele Gargiulo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19-20 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, rigettando la richiesta di riesame dell'indagato, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a FA NN in relazione al reato ex ad 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen. per avere fatto parte di una associazione criminale 'ndranghetista operante nell'area di Cosenza e articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi, ma organicamente confederati e riconducibili al capo Francesco Patitucci, finalizzata alla commissione di una serie eterogenea e indeterminata di delitti. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20934 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 26/04/2023 2. Nel ricorso presentato dal difensore di NN si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo (con un unico composito motivo) violazione degli art. 273, 274 cod. proc. pen. pen, 416-bis cod. pen. e 297 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e all'attualità delle esigenze cautelari. In particolare, si assume che i contenuti delle imputazioni provvisorie alla base del presente procedimento siano gli stessi di quelli delle contestazioni oggetto del procedimento n.1043/2019 RGNR come si desume anche dalla motivazione del provvedimento adottato dal Tribunale della libertà il 20 febbraio 2020 con conseguente violazione del divieto di bis in idem. Si rileva che nell'ambito del procedimento prima menzionato NN è già stato sottoposto a misura cautelare dal 3 febbraio 2020 sino al 14 marzo 2021, quando la misura è stata sostituita all'obbligo di dimora nel Comune di Roggiano Gravina, e che i provvedimenti del Tribunale di Cosenza acclarano che dal 3 febbraio 2020 egli ha cessato la sua partecipazione all'associazione per delinquere per dedicarsi al lavoro, come provato dall'autorizzazione concessagli, osservando le prescrizioni tanto che infine l'obbligo di dimora è stato sostituito dall'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Si chiede anche che il termine di inizio della misura cautelare sia retrodatato al febbraio 2020, poiché le contestazioni oggetto della seconda ordinanza riguardano circostanze già individuabili dagli atti all'epoca dell'adozione della prima ordinanza, e osservando che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare deve avvenire computando l'intera custodia cautelare subita anche se relative a fasi non omogenee. Si aggiunge che manca la contestazione di reati-fine che renda intellegibili i contenuti della partecipazione di NN alla associazione per delinquere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le deduzioni relative alla violazione del principio ne bis in idem risultano infondate. Il Tribunale ha considerato che l'imputazione oggetto del procedimento anteriore (attualmente pendente in primo grado) riguarda una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 mentre l'imputazione provvisoria oggetto del presente procedimento riguarda un'attività più ampia di quella relativa allo spaccio di sostanze stupefacenti e la cui esistenza è contestata come iniziata dal 2012 con attualità della condotta. Al riguardo, ha correttamente richiamato il principio di diritto secondo il quale è configurabile il concorso fra il 2 delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e quello ex art. 416-bis cod. pen. quando l'associazione di stampo mafioso, oltre a un assetto organizzativo funzionale al narcotraffico persegue ulteriori finalità avvalendosi del metodo mafioso (Sez. 6, n. 31908 del 14/05(2019, Perrone, Rv. 276469; Sez. 2, n. 41736 del 9/04/2018, M., Rv. 274077). Ha anche rilevato che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare nel caso di emissione di più ordinanze che dispongono la stessa misura nei confronti dello stesso soggetto per fatti diversi presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza mentre nella fattispecie la imputazione provvisoria indica la persistente commissione («dal 2012 con attualità della condotta») del reato ex art. 416-bis cod. pen. pur dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, senza che emergano elementi per ritenere cessata la permanenza della partecipazione all'associazione quantomeno alla data di emissione della prima ordinanza. A questi argomenti il ricorso non controdeduce specificamente. 2. Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale — anche estesamente richiamando i dati dimostrativi della sussistenza dell'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. (p. 7-18) — ha chiarito che le conversazioni fondanti la imputazione provvisoria ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 non risultavano sufficienti per individuare il ricorrente quale partecipe dell'associazione perché il ruolo di NN si è delineato soltanto con le dichiarazioni del collaborante con l'autorità giudiziaria OB ST che lo ha indicato come componente del gruppo criminale che si occupava di estorsioni precedute da danneggiamenti intimidatori nei confronti di imprenditori. L'ordinanza assume che gravi indizi di colpevolezza di NN relativi alla sua partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. deriverebbero dall'analisi dei contenuti delle conversazioni intercettate oltre che dalle dichiarazioni etero e autoaccusatorie di ST, il quale ha rappresentato NN come un soggetto coinvolto non solo nella attività illecite connesse allo smercio di sostanze stupefacenti ma anche in quelle estorsive, rilevandone la piena disponibilità verso l'associazione criminale (p. 18-23). In questa prospettiva l'ordinanza evidenzia pertinenti elementi di novità rispetto al quadro indiziario considerato dalla ordinanza cautelare anteriore. 3. Tuttavia, deve rilevarsi che i contenuti delle conversazioni intercettate richiamati nella motivazione dell'ordinanza nella parte in cui riguardano NN ineriscono a condotte riconducibili alla partecipazione a una associazione ex art. (p. 18-20) ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e, sotto questo profilo, trovano pieno 3 riscontro nelle dichiarazioni del collaborante ST. Ma esse non offrono elementi di valutazione specificamente inerenti a una partecipazione di NN anche alla associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. 4. Neanche la conversazione del 22 marzo 2017 fra i fratelli ST e EN Urciuolo, dalla quale si desume che NN fu incaricato di scoprire chi avesse invaso il territorio entro il quale il gruppo smerciava sostanza stupefacente, offre elementi al riguardo perché non risulta che egli sia stato poi coinvolto nel progetto di punizione (che peraltro non palesa modalità riconducibile a metodo . mafioso) del trasgressore (p. 19). Pertanto i contenuti delle conversazioni richiamate nell'ordinanza non offrono riscontri alle pur significative dichiarazioni accusatorie di ST circa la partecipazione di NN alla associazione ex art. 416-bis cod. proc. pen. (p. 20- 23). 5. Va allora ribadito che i contenuti delle dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. soltanto se, oltre a essere intrinsecamente attendibili, sono corroborate da i necessari riscontri estrinseci individualizzanti (anche solo parzialmente, stante l'ambito del giudizio cautelare) come richiesto dell'esplicito dall'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683). Idonei riscontri possono essere costituiti anche dalla partecipazione dell'accusato alla consumazione dei delitti-fine dell'associazione, perché, attraverso tale condotta, si manifesta un suo ruolo effettivo e dinamico nel gruppo criminale (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musaccio, Rv. 269658). Ma nelle dichiarazioni di ST la partecipazione di NN a delitti-fine della associazione ex art. 416-bis cod. pen. è asserita senza il corredo di specifiche circostanze che siano tali da consentire una anche parziale verifica degli accadimenti. Ne deriva che l'ordinanza impugnata, sebbene indichi elementi di valutazione significativamente nuovi rispetto a quelli sui quali poggiò l'ordinanza cautelare anteriore, va annullata perché tali elementi non integrano gravi indizi di colpevolezza relativi alla contestazione del reato ulteriore, sicché si richiede un nuovo giudizio, sulla base dei dati già esistenti o eventualmente di nuovi elementi, alla luce dei principi di diritto ricordati. Questo esito priva di rilevanza la questione relativa alla attualità delle esigenze cautelari (che, del resto, dopo essere stata posta è rimasta sguarnita di argomentazioni a suo supporto). 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Raffele Gargiulo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19-20 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, rigettando la richiesta di riesame dell'indagato, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a FA NN in relazione al reato ex ad 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen. per avere fatto parte di una associazione criminale 'ndranghetista operante nell'area di Cosenza e articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi, ma organicamente confederati e riconducibili al capo Francesco Patitucci, finalizzata alla commissione di una serie eterogenea e indeterminata di delitti. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20934 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 26/04/2023 2. Nel ricorso presentato dal difensore di NN si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo (con un unico composito motivo) violazione degli art. 273, 274 cod. proc. pen. pen, 416-bis cod. pen. e 297 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e all'attualità delle esigenze cautelari. In particolare, si assume che i contenuti delle imputazioni provvisorie alla base del presente procedimento siano gli stessi di quelli delle contestazioni oggetto del procedimento n.1043/2019 RGNR come si desume anche dalla motivazione del provvedimento adottato dal Tribunale della libertà il 20 febbraio 2020 con conseguente violazione del divieto di bis in idem. Si rileva che nell'ambito del procedimento prima menzionato NN è già stato sottoposto a misura cautelare dal 3 febbraio 2020 sino al 14 marzo 2021, quando la misura è stata sostituita all'obbligo di dimora nel Comune di Roggiano Gravina, e che i provvedimenti del Tribunale di Cosenza acclarano che dal 3 febbraio 2020 egli ha cessato la sua partecipazione all'associazione per delinquere per dedicarsi al lavoro, come provato dall'autorizzazione concessagli, osservando le prescrizioni tanto che infine l'obbligo di dimora è stato sostituito dall'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Si chiede anche che il termine di inizio della misura cautelare sia retrodatato al febbraio 2020, poiché le contestazioni oggetto della seconda ordinanza riguardano circostanze già individuabili dagli atti all'epoca dell'adozione della prima ordinanza, e osservando che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare deve avvenire computando l'intera custodia cautelare subita anche se relative a fasi non omogenee. Si aggiunge che manca la contestazione di reati-fine che renda intellegibili i contenuti della partecipazione di NN alla associazione per delinquere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le deduzioni relative alla violazione del principio ne bis in idem risultano infondate. Il Tribunale ha considerato che l'imputazione oggetto del procedimento anteriore (attualmente pendente in primo grado) riguarda una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 mentre l'imputazione provvisoria oggetto del presente procedimento riguarda un'attività più ampia di quella relativa allo spaccio di sostanze stupefacenti e la cui esistenza è contestata come iniziata dal 2012 con attualità della condotta. Al riguardo, ha correttamente richiamato il principio di diritto secondo il quale è configurabile il concorso fra il 2 delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e quello ex art. 416-bis cod. pen. quando l'associazione di stampo mafioso, oltre a un assetto organizzativo funzionale al narcotraffico persegue ulteriori finalità avvalendosi del metodo mafioso (Sez. 6, n. 31908 del 14/05(2019, Perrone, Rv. 276469; Sez. 2, n. 41736 del 9/04/2018, M., Rv. 274077). Ha anche rilevato che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare nel caso di emissione di più ordinanze che dispongono la stessa misura nei confronti dello stesso soggetto per fatti diversi presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza mentre nella fattispecie la imputazione provvisoria indica la persistente commissione («dal 2012 con attualità della condotta») del reato ex art. 416-bis cod. pen. pur dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, senza che emergano elementi per ritenere cessata la permanenza della partecipazione all'associazione quantomeno alla data di emissione della prima ordinanza. A questi argomenti il ricorso non controdeduce specificamente. 2. Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale — anche estesamente richiamando i dati dimostrativi della sussistenza dell'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. (p. 7-18) — ha chiarito che le conversazioni fondanti la imputazione provvisoria ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 non risultavano sufficienti per individuare il ricorrente quale partecipe dell'associazione perché il ruolo di NN si è delineato soltanto con le dichiarazioni del collaborante con l'autorità giudiziaria OB ST che lo ha indicato come componente del gruppo criminale che si occupava di estorsioni precedute da danneggiamenti intimidatori nei confronti di imprenditori. L'ordinanza assume che gravi indizi di colpevolezza di NN relativi alla sua partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. deriverebbero dall'analisi dei contenuti delle conversazioni intercettate oltre che dalle dichiarazioni etero e autoaccusatorie di ST, il quale ha rappresentato NN come un soggetto coinvolto non solo nella attività illecite connesse allo smercio di sostanze stupefacenti ma anche in quelle estorsive, rilevandone la piena disponibilità verso l'associazione criminale (p. 18-23). In questa prospettiva l'ordinanza evidenzia pertinenti elementi di novità rispetto al quadro indiziario considerato dalla ordinanza cautelare anteriore. 3. Tuttavia, deve rilevarsi che i contenuti delle conversazioni intercettate richiamati nella motivazione dell'ordinanza nella parte in cui riguardano NN ineriscono a condotte riconducibili alla partecipazione a una associazione ex art. (p. 18-20) ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e, sotto questo profilo, trovano pieno 3 riscontro nelle dichiarazioni del collaborante ST. Ma esse non offrono elementi di valutazione specificamente inerenti a una partecipazione di NN anche alla associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. 4. Neanche la conversazione del 22 marzo 2017 fra i fratelli ST e EN Urciuolo, dalla quale si desume che NN fu incaricato di scoprire chi avesse invaso il territorio entro il quale il gruppo smerciava sostanza stupefacente, offre elementi al riguardo perché non risulta che egli sia stato poi coinvolto nel progetto di punizione (che peraltro non palesa modalità riconducibile a metodo . mafioso) del trasgressore (p. 19). Pertanto i contenuti delle conversazioni richiamate nell'ordinanza non offrono riscontri alle pur significative dichiarazioni accusatorie di ST circa la partecipazione di NN alla associazione ex art. 416-bis cod. proc. pen. (p. 20- 23). 5. Va allora ribadito che i contenuti delle dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. soltanto se, oltre a essere intrinsecamente attendibili, sono corroborate da i necessari riscontri estrinseci individualizzanti (anche solo parzialmente, stante l'ambito del giudizio cautelare) come richiesto dell'esplicito dall'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683). Idonei riscontri possono essere costituiti anche dalla partecipazione dell'accusato alla consumazione dei delitti-fine dell'associazione, perché, attraverso tale condotta, si manifesta un suo ruolo effettivo e dinamico nel gruppo criminale (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musaccio, Rv. 269658). Ma nelle dichiarazioni di ST la partecipazione di NN a delitti-fine della associazione ex art. 416-bis cod. pen. è asserita senza il corredo di specifiche circostanze che siano tali da consentire una anche parziale verifica degli accadimenti. Ne deriva che l'ordinanza impugnata, sebbene indichi elementi di valutazione significativamente nuovi rispetto a quelli sui quali poggiò l'ordinanza cautelare anteriore, va annullata perché tali elementi non integrano gravi indizi di colpevolezza relativi alla contestazione del reato ulteriore, sicché si richiede un nuovo giudizio, sulla base dei dati già esistenti o eventualmente di nuovi elementi, alla luce dei principi di diritto ricordati. Questo esito priva di rilevanza la questione relativa alla attualità delle esigenze cautelari (che, del resto, dopo essere stata posta è rimasta sguarnita di argomentazioni a suo supporto). 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/04/2023