CASS
Sentenza 21 agosto 2023
Sentenza 21 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2023, n. 24925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24925 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 13407-2019 proposto da: CORRIERE ADRIATICO S.R.L. (già S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO SCALONI, PAOLO GNEMMI;
- ricorrente -
contro Oggetto Contributi INPGI R.G.N. 13407/2019 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 24925 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 21/08/2023 2 INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3820/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2018 R.G.N. 3940/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ANGELO BORRELLI per delega verbale avvocato MARIO SCALONI: udito l'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto l’opposizione svolta da Corriere Adriatico s.r.l. (già s.p.a.) avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall’Inpgi e avente ad oggetto l’omesso pagamento di contributi 3 dovuti sulle somme versate a tre giornalisti ritenuti dall’Inpgi, a seguito di accertamento ispettivo, lavoratori subordinati, nonché l’omesso pagamento di contributi sulle somme versate al direttore responsabile della testata in eccesso rispetto alle retribuzioni denunciate all’Inpgi, sia a titolo di spese di rappresentanza, sia col pagamento di canoni di locazione di un appartamento messo a disposizione dello stesso direttore. La Corte confermava il riconteggio effettuato dal primo giudice delle somme dovute all’Inpgi, precisando che era acquisita la prova, in base all’accertamento contenuto nel verbale ispettivo e alle deposizioni testimoniali, che i tre giornalisti dovevano considerarsi corrispondenti, legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla contribuzione concernente la figura del direttore responsabile, aggiungeva la Corte che la società non aveva dimostrato che le somme pagate, principalmente documentate da ricevute di ristoranti e alberghi, fossero da qualificarsi come spese di rappresentanza, essendo suo onere provare la sussistenza di una delle ipotesi di esclusione menzionate all’art.12, co.2 l. n.153/69. Stesso discorso valeva per il canone di locazione pagato dalla società. Avverso la sentenza, Corriere Adriatico s.r.l. ricorre per cinque motivi. Inpgi resiste con controricorso illustrato da memoria. In sede di camera di consiglio, il collegio si riservava il termine di 90 giorni per il deposito della presente sentenza. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 Con il primo e il secondo motivo di ricorso, rispettivamente come violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e come omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, parte ricorrente si duole che la Corte abbia affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro con i tre giornalisti. La Corte non avrebbe considerato una serie di elementi documentali e di deposizioni testimoniali, da cui emergeva la natura autonoma dei rapporti lavorativi. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte negato la natura di spese di rappresentanza a tutte le somme pagate al direttore responsabile, documentate in atti. L’Inpgi non aveva mosso alcuna contestazione sulle spese e sul fatto che il direttore responsabile debba curare relazioni – con politici, imprenditori, enti locali – per il cui sviluppo occorre l’esborso di spese di rappresentanza. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.51, co.3 d.P.R. n.917/86, per non avere la Corte considerato che, quand’anche non fosse stata data la prova dell’inclusione in una delle voci dell’art.12, co.2 l. n.153/69 delle somme pagate per canoni locativi relativi all’immobile messo a disposizione del direttore responsabile, esse non avrebbero potuto comunque costituire reddito da lavoro dipendente, essendo il valore del servizio prestato inferiore a lire 500.000, ai sensi dell’art.51, co.3 d.P.R. n.917/86. Con il quinto motivo di ricorso si deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti. La Corte non avrebbe considerato gli elementi 5 documentali prodotti in forza dei quali si era chiesta la rideterminazione, in riduzione, dell’eventuale contribuzione dovuta sui canoni locativi pagati per l’immobile. I primi due motivi sono inammissibili. La Corte d’appello, ai sensi dell’art.360, co.4 c.p.c., ha confermato la pronuncia di primo grado, in punto di subordinazione del rapporto di lavoro con i tre giornalisti corrispondenti, muovendo dagli stessi elementi di fatto considerati dal primo giudice, ovvero le dichiarazioni rese nel verbale ispettivo dell’Inpgi e alcune prove testimoniali assunte nel processo. La Corte ha specificato che la subordinazione emergeva dai seguenti indici: a) i tre giornalisti avevano contatti quotidiani con la redazione onde ottenere indicazioni sull’argomento degli articoli, la lunghezza, il taglio e l’orario di consegna;
b) la prestazione era continuativa, vi era una stabile inserzione dei giornalisti nell’organizzazione della testata, e il direttore faceva pieno affidamento sulla loro perdurante disponibilità per assicurare l’informazione; c) era residuale l’ipotesi che i giornalisti non inviassero articoli. I due motivi di ricorso, compreso anche il primo nonostante la rubrica intestata come violazione di legge, mirano a una riconsiderazione degli elementi probatori, deducendo prove documentali e testimoniali asseritamente decisive e non considerate dalla Corte. In tal modo, richiamando l’art.360, co.1, n.5 c.p.c., essi sono inammissibili, in primo luogo ai sensi dell’art.360, co.4 c.p.c., vertendosi in tema di doppia pronuncia conforme. In secondo luogo, l’inammissibilità deriva dal 6 fatto che i due motivi, nella sostanza, contestano la valutazione ex art.116 c.p.c. compiuta dalla Corte relativamente alle prove acquisite, ma non deducono specificamente, al di là del richiamo a diversi elementi probatori, specifici fatti storici omessi e decisivi, cioè tali da infirmare in modo definitivo la ricorrenza degli indici di subordinazione valorizzati dalla Corte (v. Cass., S.U., n.20867/20). Del resto, la mancata considerazione di elementi istruttori da parte del giudice non dà luogo di per sé al vizio di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c., non essendo tenuto il giudice a prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie acquisite (Cass.28887/19). Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Esso deduce l’omissione di fatti decisivi, tratti dalle ricevute di spesa prodotte e dalla mancata contestazione da parte dell’Inpgi delle spese sostenute e della loro necessità quali spese di rappresentanza. Ora, in disparte il fatto che tale omessa contestazione (art.115 c.p.c.) non risulta dal ricorso, ove non sono riportate in modo analitico le difese dell’Inpgi da cui emergerebbe la mancata contestazione, il motivo di ricorso di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. suppone che il fatto omesso sia stato oggetto di discussione tra le parti, e quindi che sia controverso, anziché pacifico (Cass.26274/18). Il motivo, deducendo fatti pacifici tra le parti, fuoriesce dall’ambito applicativo dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. Il quarto motivo è inammissibile. Esso non allega quale fosse il canone di locazione pagato annualmente, onde valutare il superamento o meno della franchigia di cui all’art.51, co.3 d.P.R. n.917/86, la quale 7 ha riguardo al limite di lire 500.000 parametrato al periodo d’imposta, e quindi all’intero anno. Il quinto motivo è inammissibile. Esso deduce una questione nuova, di cui non si dà conto nella sentenza d’appello, ovvero quella concernente la erronea quantificazione della contribuzione dovuta sui canoni di locazione per l’immobile a disposizione del direttore. Per costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, qualora il motivo di ricorso per cassazione prospetti questioni non considerate dalla sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass.20694/18, Cass.23675/13). Il motivo di ricorso non indica in che modo e in quali precedenti atti dei gradi di merito, la ricorrente avesse già sottoposto la questione sollevata. Spese secondo soccombenza di parte ricorrente. 8
- ricorrente -
contro Oggetto Contributi INPGI R.G.N. 13407/2019 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 24925 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 21/08/2023 2 INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3820/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2018 R.G.N. 3940/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ANGELO BORRELLI per delega verbale avvocato MARIO SCALONI: udito l'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto l’opposizione svolta da Corriere Adriatico s.r.l. (già s.p.a.) avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall’Inpgi e avente ad oggetto l’omesso pagamento di contributi 3 dovuti sulle somme versate a tre giornalisti ritenuti dall’Inpgi, a seguito di accertamento ispettivo, lavoratori subordinati, nonché l’omesso pagamento di contributi sulle somme versate al direttore responsabile della testata in eccesso rispetto alle retribuzioni denunciate all’Inpgi, sia a titolo di spese di rappresentanza, sia col pagamento di canoni di locazione di un appartamento messo a disposizione dello stesso direttore. La Corte confermava il riconteggio effettuato dal primo giudice delle somme dovute all’Inpgi, precisando che era acquisita la prova, in base all’accertamento contenuto nel verbale ispettivo e alle deposizioni testimoniali, che i tre giornalisti dovevano considerarsi corrispondenti, legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla contribuzione concernente la figura del direttore responsabile, aggiungeva la Corte che la società non aveva dimostrato che le somme pagate, principalmente documentate da ricevute di ristoranti e alberghi, fossero da qualificarsi come spese di rappresentanza, essendo suo onere provare la sussistenza di una delle ipotesi di esclusione menzionate all’art.12, co.2 l. n.153/69. Stesso discorso valeva per il canone di locazione pagato dalla società. Avverso la sentenza, Corriere Adriatico s.r.l. ricorre per cinque motivi. Inpgi resiste con controricorso illustrato da memoria. In sede di camera di consiglio, il collegio si riservava il termine di 90 giorni per il deposito della presente sentenza. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 Con il primo e il secondo motivo di ricorso, rispettivamente come violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e come omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, parte ricorrente si duole che la Corte abbia affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro con i tre giornalisti. La Corte non avrebbe considerato una serie di elementi documentali e di deposizioni testimoniali, da cui emergeva la natura autonoma dei rapporti lavorativi. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte negato la natura di spese di rappresentanza a tutte le somme pagate al direttore responsabile, documentate in atti. L’Inpgi non aveva mosso alcuna contestazione sulle spese e sul fatto che il direttore responsabile debba curare relazioni – con politici, imprenditori, enti locali – per il cui sviluppo occorre l’esborso di spese di rappresentanza. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.51, co.3 d.P.R. n.917/86, per non avere la Corte considerato che, quand’anche non fosse stata data la prova dell’inclusione in una delle voci dell’art.12, co.2 l. n.153/69 delle somme pagate per canoni locativi relativi all’immobile messo a disposizione del direttore responsabile, esse non avrebbero potuto comunque costituire reddito da lavoro dipendente, essendo il valore del servizio prestato inferiore a lire 500.000, ai sensi dell’art.51, co.3 d.P.R. n.917/86. Con il quinto motivo di ricorso si deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti. La Corte non avrebbe considerato gli elementi 5 documentali prodotti in forza dei quali si era chiesta la rideterminazione, in riduzione, dell’eventuale contribuzione dovuta sui canoni locativi pagati per l’immobile. I primi due motivi sono inammissibili. La Corte d’appello, ai sensi dell’art.360, co.4 c.p.c., ha confermato la pronuncia di primo grado, in punto di subordinazione del rapporto di lavoro con i tre giornalisti corrispondenti, muovendo dagli stessi elementi di fatto considerati dal primo giudice, ovvero le dichiarazioni rese nel verbale ispettivo dell’Inpgi e alcune prove testimoniali assunte nel processo. La Corte ha specificato che la subordinazione emergeva dai seguenti indici: a) i tre giornalisti avevano contatti quotidiani con la redazione onde ottenere indicazioni sull’argomento degli articoli, la lunghezza, il taglio e l’orario di consegna;
b) la prestazione era continuativa, vi era una stabile inserzione dei giornalisti nell’organizzazione della testata, e il direttore faceva pieno affidamento sulla loro perdurante disponibilità per assicurare l’informazione; c) era residuale l’ipotesi che i giornalisti non inviassero articoli. I due motivi di ricorso, compreso anche il primo nonostante la rubrica intestata come violazione di legge, mirano a una riconsiderazione degli elementi probatori, deducendo prove documentali e testimoniali asseritamente decisive e non considerate dalla Corte. In tal modo, richiamando l’art.360, co.1, n.5 c.p.c., essi sono inammissibili, in primo luogo ai sensi dell’art.360, co.4 c.p.c., vertendosi in tema di doppia pronuncia conforme. In secondo luogo, l’inammissibilità deriva dal 6 fatto che i due motivi, nella sostanza, contestano la valutazione ex art.116 c.p.c. compiuta dalla Corte relativamente alle prove acquisite, ma non deducono specificamente, al di là del richiamo a diversi elementi probatori, specifici fatti storici omessi e decisivi, cioè tali da infirmare in modo definitivo la ricorrenza degli indici di subordinazione valorizzati dalla Corte (v. Cass., S.U., n.20867/20). Del resto, la mancata considerazione di elementi istruttori da parte del giudice non dà luogo di per sé al vizio di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c., non essendo tenuto il giudice a prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie acquisite (Cass.28887/19). Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Esso deduce l’omissione di fatti decisivi, tratti dalle ricevute di spesa prodotte e dalla mancata contestazione da parte dell’Inpgi delle spese sostenute e della loro necessità quali spese di rappresentanza. Ora, in disparte il fatto che tale omessa contestazione (art.115 c.p.c.) non risulta dal ricorso, ove non sono riportate in modo analitico le difese dell’Inpgi da cui emergerebbe la mancata contestazione, il motivo di ricorso di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. suppone che il fatto omesso sia stato oggetto di discussione tra le parti, e quindi che sia controverso, anziché pacifico (Cass.26274/18). Il motivo, deducendo fatti pacifici tra le parti, fuoriesce dall’ambito applicativo dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. Il quarto motivo è inammissibile. Esso non allega quale fosse il canone di locazione pagato annualmente, onde valutare il superamento o meno della franchigia di cui all’art.51, co.3 d.P.R. n.917/86, la quale 7 ha riguardo al limite di lire 500.000 parametrato al periodo d’imposta, e quindi all’intero anno. Il quinto motivo è inammissibile. Esso deduce una questione nuova, di cui non si dà conto nella sentenza d’appello, ovvero quella concernente la erronea quantificazione della contribuzione dovuta sui canoni di locazione per l’immobile a disposizione del direttore. Per costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, qualora il motivo di ricorso per cassazione prospetti questioni non considerate dalla sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass.20694/18, Cass.23675/13). Il motivo di ricorso non indica in che modo e in quali precedenti atti dei gradi di merito, la ricorrente avesse già sottoposto la questione sollevata. Spese secondo soccombenza di parte ricorrente. 8