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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 4808/2022 R.G.,
TRA in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1
domiciliata in Taviano, alla via Stazione n. 20, presso lo studio degli avv.ti Stefano Bruno e
Luciano Calò, che la rappresentano e difendono, come da mandato in atti (PEC:
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ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Lecce alla via Sardegna n.2, presso e nello studio dell'avv. Francesco
San Martino, che la rappresenta e difende, come da mandato in atti (PEC:
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CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 28.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.6.2022, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio deducendo: Controparte_1
di aver intrattenuto con la banca convenuta, presso la filiale di San Cesario di Lecce, i seguenti rapporti bancari: conto / corrente ordinario n.16033.49 acceso il 10.8.2009; conto / corrente ordinario n.16026.01 acceso il 23.7.2009; conto / anticipi n.16036.28 acceso l'1.1.2010; conto / anticipi n.16037.21 acceso l'1.1.2010; che i predetti ultimi 3 contratti, le cui competenze passive venivano girate sul primo, erano stati estinti nel 2015 presentando saldo zero;
che con racc. a/r del
28.2.2019 l'istituto di credito convenuto aveva comunicato alla il recesso Parte_1 dall'apertura di credito utilizzata e regolata nel c/c n.16033 e la chiusura del c/c medesimo.
Evidenziava l'illegittima applicazione, con riguardo a tali rapporti bancari, di interessi ultralegali, non validamente pattuiti per iscritto e determinati, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con violazione del divieto di anatocismo; l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto; l'applicazione di spese non previste in contratto;
l'illegittima applicazione, senza pattuizione, dell'antergazione e/o postergazione dei c.d. “giorni di valuta”.
Aggiungeva che da una consulenza tecnica di parte era emerso che il c/c n.16033.49 presentava un saldo finale a credito per la correntista di € 89.100,04.
Pertanto, domandava: “Dichiararsi la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione degli interessi ultralegali convenzionali e/o comunque dichiarare l'illegittimità, per
i motivi esposti in narrativa, degli interessi passivi applicati ai rapporti di conto corrente dedotti in giudizio e, per l'effetto, dichiarare dovuti dal correntista, per tutta la durata del rapporto, gli interessi passivi al saggio stabilito dalla legge.
b) Dichiararsi la nullità della clausola contrattuale (e comunque del comportamento tenuto dalla banca convenuta) relativa al calcolo degli interessi e, per l'effetto, dichiararsi dovuti gli interessi passivi (per il correntista) nella misura prevista dalle Leggi.
c) Dichiararsi la illegittimità delle Provvigioni sul Massimo Scoperto.
d) Dichiararsi la illegittimità del computo dei “giorni banca” e della determinazione della “valuta fittizia”.
e) Dichiararsi la illegittimità delle poste a titolo di commissioni e di spese a qualsiasi titolo non espressamente pattuite.
f) Accertarsi, previo ricalcolo degli interessi ed epurazione delle poste contestate, per tutta la durata del rapporto, il saldo creditore a favore del titolare del conto corrente in oggetto, applicando i criteri previsti dalla legge sia per gli interessi attivi che passivi, senza alcuna capitalizzazione, giorni valuta, commissioni e spese varie non espressamente pattuite e/o validamente determinate, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha perduto o ha acquisito la disponibilità del denaro.
g) Per l'effetto, condannarsi l'istituto di credito convenuto al pagamento in favore dell'odierna attrice di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse dall'attrice -ovvero condannarsi la convenuta a mettere a disposizione della correntista l'eventuale saldo positivo che risulterà a favore di quest'ultima- all'esito degli accertamenti tecnico-contabili del caso e dell'applicazione dei criteri di ricalcolo innanzi esposti o comunque che saranno ritenute di giustizia, qui prudentemente indicate in complessivi € 89.100,04, o in quell'altra misura, anche maggiore di quella innanzi indicata, che risulterà dovuta come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo.
h) Condannarsi la convenuta al pagamento delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la Controparte_1
prescrizione dell'azione proposta con riguardo alle rimesse solutorie per il periodo anteriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione. Nel merito la banca evidenziava la legittimità delle condizioni contrattuali pattuite ed in concreto applicate, concludendo per il rigetto della domanda attorea;
con vittoria delle spese di lite.
Il processo veniva istruito con l'espletamento di CTU di natura contabile e, rinviato per la discussione, veniva deciso in data odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
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Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, si rileva che la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, con sentenza n. 24418/2010, ha distinto le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).
Pertanto, nel primo caso (rimesse ripristinatorie) ogni addebito non dovuto è richiedibile alla banca dal cliente, senza alcun limite temporale;
nel secondo caso (rimesse solutorie) sono richiedibili soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.
Nel caso di specie, il c.t.u. non ha rilevato rimesse prescritte.
Nel merito, per quel che riguarda, poi, l'applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, le Sezioni Unite della Corte della Cassazione, in data 4 novembre 2004, con sentenza n. 21095 hanno confermato che la clausola contenuta nei contratti bancari di conto corrente in forza della quale prima del 22 aprile 2000 sono stati addebitati ai clienti interessi anatocistici su base trimestrale è nulla. Per l'effetto, i clienti hanno diritto di ripetere dalla banca le somme che a questo titolo sono state loro addebitate. "La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall' non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere CP_2
di usi negoziali e non quello di usi normativi (Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507). In conclusione deve ribadirsi che gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono soltanto quelli formatisi anteriormente all'entrata in vigore del Codice Civile (né usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma "de qua" impeditivi del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente), e, come, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario e del conto corrente, non sia dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 c.c..
Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1419 c.c., nella sostituzione di tale clausola oggi non appare più convincente la soluzione interpretativa mediana, secondo cui sarebbe legittima una capitalizzazione annuale ex lege degli interessi.
Sul punto le Sezioni Unite, con sentenza n. 24418, del 2 dicembre 2010, hanno chiarito che
"l'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi
a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali
d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole;
con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283
c.c. (il quale osterebbe anche all'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".
Le Sezioni Unite della Cassazione nella richiamata sentenza del 2010 non dirimono la questione dell'uso della capitalizzazione a favore del cliente, ma si limitano ad ammettere la formazione di usi normativi successivi al 1942, sebbene contrari alla norma imperativa dell'art. 1283 c.c., omettendo di precisare per quale motivo il cliente avverte la clausola come non imposta, solo nel caso di capitalizzazione annuale creditoria, e non nel caso di trimestrale debitoria. Ciò consente di affermare che la Corte ha sostanzialmente riconosciuto la sussistenza di un uso (normativo) legittimo per la capitalizzazione annuale favorevole al cliente.
Nel caso in esame, la commissione istruttoria veloce è stata applicata, nel riconteggio, dal ctu una sola volta all'anno, senza capitalizzazione.
Sono stati eliminati gli addebiti per giro conto delle competenze trimestrali del conto anticipi
16036.28 perché per quel conto non vi era in atti alcuna pattuizione e, quindi, quel conto è stato ricalcolato senza alcuna capitalizzazione degli interessi ed eliminando oneri e spese.
Gli addebiti trimestrali per giro conto competenze del conto corrente 16026.01 sono stati ricondotti a quelli conteggiati nel ricalcolo di quel conto corrente.
Gli interessi, senza alcuna capitalizzazione, sono stati conteggiati in virtù dei criteri stabiliti dall'art. 117 c. 7 lett. A) D. Lgs. 385/93, con valuta pari alla data dell'operazione.
Per quanto concerne la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della clausola di determinazione e di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, per carenza di una valida causa negoziale, si ritiene che la stessa, nella presente controversia, sia parzialmente fondata.
A tal proposito occorre, però, precisare che tale tipologia di clausola rientra a pieno nella libertà negoziale delle parti e pertanto ove tale pattuizione sia voluta ed approvata non c'è motivo per ritenere che in astratto la stessa sia priva di causa. Peraltro secondo l'interpretazione della Suprema
Corte cui questo giudice ritiene di aderire, la commissione di massimo scoperto può essere letta come remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 870, 18 gennaio 2006). Tale interpretazione risulta poi supportata anche dalla più recente normativa di cui al D.L. 185/08 convertito in L. 2/09, nonché al D.L. 78/09 convertito in L. 102/09, che in particolare hanno riconosciuto l'ammissibilità, pur entro limiti molto rigorosi, di due tipologie di pattuizioni: una vera e propria commissione di massimo scoperto, da calcolare sul picco del credito effettivamente utilizzato dal cliente, ed un'altra che si può qualificare come provvigione d'affidamento, che rappresenta il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo delle somme stesse. Alla luce proprio della specificità della disciplina più recente, si può ritenere che per il passato, in assenza di una regolamentazione normativa, la clausola di massimo scoperto sia valida se pattuita per iscritto e calcolata come provvigione sul credito accordato, mentre risulti nulla se calcolata sul credito accordato al netto dell'utilizzato, come commissione determinata sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo individuato in contratto, oppure sulla misura massima dello sconfinamento.
Ebbene, nella presente controversia, non vi è stata alcuna pattuizione in merito alle c.m.s. che, pertanto, non sono state conteggiate. In ordine alle valute applicate dalla banca, si deve osservare che le stesse possono essere applicate in conto solo se e come pattuite, pertanto, atteso che non è stata prodotta in giudizio alcuna pattuizione né in merito alle spese, né in relazione ai giorni valuta, correttamente il CTU ha provveduto ad escludere le voci di spesa e ad imputare le operazioni per data contabile.
Per ciò che riguarda le spese, il ctu ha provveduto ad eliminare dal calcolo le spese non pattuite.
Non è emersa l'applicazione di tassi usurari.
Si ritiene che correttamente il ctu abbia ritenuto di non poter valutare gli estratti conto presentatigli dall'attrice nel corso delle operazioni peritali e non già presenti in atti, in quanto ciò contrasta con le preclusioni stabilite nella fase istruttoria ex art. 186 c.p.c.;
Si reputa di dover aderire all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui “In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili
a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di ctu relativa a revocatoria fallimentare di rimesse)” (Cass. 2.12.2010, n. 24549).
Tale principio è stato ribadito e chiarito, sotto altro aspetto, dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 3086 del 1.2.2022, secondo cui “In materia di consulenza tecnica
d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio”.
Gli estratti conto bancari, nel caso di specie, rientravano tra i documenti relativi ai fatti principali da accertare e dovevano necessariamente essere tempestivamente prodotti dalle parti.
Stante la mancata disponibilità di diversi estratti conto e, in particolare, del primo estratto conto relativo al rapporto di conto corrente in contestazione, la ricostruzione dell'andamento del rapporto è stata effettuata secondo un doppio calcolo: partendo dal saldo “zero” nella prima ipotesi, dal primo estratto conto disponibile, nella seconda ipotesi.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di legittimità, che ha avuto modo di sottolineare che
“Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi
l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (Cass., sez. I, 2.5.2019, n. 11543).
Nel caso che ci occupa, dunque, in conformità al criterio esplicitato dalla Suprema Corte, appare opportuno considerare l'ipotesi di calcolo in cui alla base del conteggio è stato posto il primo saldo debitore documentato.
In particolare, è emerso che il saldo ricalcolato del conto corrente complessivamente è pari a €.
6.485,50 a credito della banca . Controparte_1
Ne discende che la domanda attorea deve essere rigettata, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite nell'importo liquidato in dispositivo.
Altresì le spese della C.T.U. espletata, per lo stesso motivo, devono essere definitivamente poste a carico della società attrice.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 7.500,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) pone, definitivamente, in capo a in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Lecce, 28.2.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino