Art. 3.
I sacerdoti nonche' i ministri di culti diversi dalla religione cattolica di cui al precedente articolo 1, secondo comma, possono optare per l'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge.
In tal caso i contributi che saranno riscossi dagli Enti o Casse gestori delle altre forme di assicurazione contro le malattie sono da quest'ultimi versati all'I.N.A.M.
La facolta' di opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con atto diretto, congiuntamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e all'Istituto di malattia escluso. Una volta esercitata, l'opzione e' irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata di anno in anno, qualora non venga revocata entro il 30 novembre.
L'esercizio dell'opzione e' operante anche per i familiari considerati a carico, ai fini dell'assistenza di malattia, del sacerdote o ministro che ha esercitato l'opzione.
I sacerdoti nonche' i ministri di culti diversi dalla religione cattolica di cui al precedente articolo 1, secondo comma, possono optare per l'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge.
In tal caso i contributi che saranno riscossi dagli Enti o Casse gestori delle altre forme di assicurazione contro le malattie sono da quest'ultimi versati all'I.N.A.M.
La facolta' di opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con atto diretto, congiuntamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e all'Istituto di malattia escluso. Una volta esercitata, l'opzione e' irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata di anno in anno, qualora non venga revocata entro il 30 novembre.
L'esercizio dell'opzione e' operante anche per i familiari considerati a carico, ai fini dell'assistenza di malattia, del sacerdote o ministro che ha esercitato l'opzione.