Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 7897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7897 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07897/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02286/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2286 del 2025, proposto da
Università Statale “ Dunarea De Jos ” di GA (Romania), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Sinagra e Lorenzo Minisci, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Gorizia, n. 14;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Libera Università Mediterranea “ PE RO ” - LUM, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
RA RU e IC GU, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca convenuto del 30 dicembre 2024, prot. n. U.0017981 e di ogni altro atto presupposto, susseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l’atto di intervento ad adiuvandum di RA RU e IC GU;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa OR NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con il presente gravame, l’Università “ Dunarea De Jos ” di GA, Romania impugnava l’atto in epigrafe, con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca l’aveva diffidata a regolarizzare la propria posizione in merito agli accreditamenti necessari e richiesti dalla legge con riguardo alla riconoscibilità delle proprie qualifiche, sostenendone l’illegittimità sotto una serie di profili.
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, instando per la reiezione del gravame proposto.
Talune studentesse cointeressate all’accoglimento delle censure proposte, intervenivano ad adiuvandum .
La Sezione con ordinanza n. 1795/2025 respingeva l’istanza cautelare “ Ritenuto, in primo luogo, che l’atto impugnato appare qualificarsi come diffida in senso stretto, così come eccepito dall’Avvocatura erariale. Posto che tale tipologia di diffida non risulta immediatamente lesiva della sfera giuridica del soggetto destinatario (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 62 del 5 gennaio 2018), il presente gravame si appalesa sin da ora inammissibile per carenza di interesse e tale profilo viene elevato ad autonoma causa di rigetto della domanda cautelare proposta dall’Ateneo ricorrente;
Ritenuto, in secondo luogo, che l’atto indirizzato dal Mur alla Università statale Dunarea De Jos non appaia illegittimo in quanto gli Atenei stranieri, laddove intendano svolgere in Italia attività didattica in regime di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE – come occorso nel caso di specie in relazione al corso di laurea in medicina e chirurgia tenuto dall’Ateneo ricorrente presso la sede di Enna – sono tenuti ad osservare le condizioni definite dalla legislazione italiana (in quanto di stabilimento/destinazione) nei confronti dei propri cittadini e imprese, come affermato dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr., ex multis, CGUE, sent. 15 marzo 2001, in causa C-165/98, Procedimento penale a carico di RÉ ZO e Inter Surveillance Assistance SARL, civilmente responsabile, con l’intervento di: RI UI e altri, punto 23; CGUE, sent. 25 luglio 1991, in causa C-76/90, ED GE contro ER & Co. Ltd., punto 13);
Ritenuto, ancorché a una sommaria delibazione propria della presente fase, che l’Ateneo ricorrente operi in Italia in regime di stabilimento per aver decentrato per intero il corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede di Enna ”.
La ricorrente con successiva memoria, depositata il 9 dicembre 2025 dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione nel merito del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Le amministrazioni resistenti, nel prendere atto di tale dichiarazione, insistevano comunque per la condanna di parte ricorrente al rimborso delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi - attesa la natura in rito della pronuncia nonché la novità della questione posta in ricorso - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ST, Presidente
OR NI, Consigliere, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OR NI | EN ST |
IL SEGRETARIO