CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2026, n. 19318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19318 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA GI nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2025 del TRIBUNALE di Civitavecchia. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che chiede di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, l’ordinanza n. 154/2020 S.I.G.E. emessa da detto Tribunale il 7 giugno 2023 nei confronti di GI CA, con la quale era revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al medesimo con sentenza del 22 gennaio 2015 del Tribunale di Civitavecchia (irrevocabile il 29 aprile 2015). Ha, invero, rilevato che, a seguito della rimessione in termini per impugnare la sentenza del Tribunale di Busto Arstizio del 17 febbraio 2014 da parte della Corte di appello di Milano, risultano essere venuti meno i presupposti per la revoca della sospensione condizionale suddetta, atteso che, prima di tale condanna, CA doveva ritenersi, in ragione di detta remissione in termini, incensurato. 2. GI CA propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo, con tre distinti motivi, violazione degli artt. 163 cod. pen. e ss., 27 Cost., vizio di motivazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 19318 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 26/02/2026 nonché violazione del principio del favor rei. Il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che la revoca della sospensione condizionale della pena può avvenire solo in presenza di condanne definitive;
e che nel caso di specie, il condannato è soggetto incensurato, la sentenza del 17 febbraio 2014 è oggetto di impugnazione, e, pertanto, non può essere considerata irrevocabile. Il difensore insiste, quindi, per l’annullamento della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. L’ordinanza impugnata non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma ha revocato una precedente ordinanza che aveva, invece, revocato tale beneficio. Ne consegue che non solo il ricorrente non ha interesse a muovere delle doglianze al provvedimento impugnato, che è a favore del suo assistito, ma che, comunque, dette doglianze sono assolutamente aspecifiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che chiede di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, l’ordinanza n. 154/2020 S.I.G.E. emessa da detto Tribunale il 7 giugno 2023 nei confronti di GI CA, con la quale era revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al medesimo con sentenza del 22 gennaio 2015 del Tribunale di Civitavecchia (irrevocabile il 29 aprile 2015). Ha, invero, rilevato che, a seguito della rimessione in termini per impugnare la sentenza del Tribunale di Busto Arstizio del 17 febbraio 2014 da parte della Corte di appello di Milano, risultano essere venuti meno i presupposti per la revoca della sospensione condizionale suddetta, atteso che, prima di tale condanna, CA doveva ritenersi, in ragione di detta remissione in termini, incensurato. 2. GI CA propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo, con tre distinti motivi, violazione degli artt. 163 cod. pen. e ss., 27 Cost., vizio di motivazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 19318 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 26/02/2026 nonché violazione del principio del favor rei. Il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che la revoca della sospensione condizionale della pena può avvenire solo in presenza di condanne definitive;
e che nel caso di specie, il condannato è soggetto incensurato, la sentenza del 17 febbraio 2014 è oggetto di impugnazione, e, pertanto, non può essere considerata irrevocabile. Il difensore insiste, quindi, per l’annullamento della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. L’ordinanza impugnata non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma ha revocato una precedente ordinanza che aveva, invece, revocato tale beneficio. Ne consegue che non solo il ricorrente non ha interesse a muovere delle doglianze al provvedimento impugnato, che è a favore del suo assistito, ma che, comunque, dette doglianze sono assolutamente aspecifiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2