Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
01 171 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP LO ITALIANO REMADI CASSAZIONE LA CORTE Oggetto Noyaux contato dr SEZIONE SECONDA CIVILE Conpretendita Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo - R.G.N. 1941/00 CALFAPIETRA - Cron. 2864 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere - Rep. 336 - Consigliere - Ud. 11/10/01 DE JULIO Dott. Rosario Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREdal S ig. ha pronunciato la seguente 7.55 per diriti 9-GEN 2002 SENTENZA il IL CANCELLIERE ricorso proposto da: VITROS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore l'A.U. Rag.TRODELLA VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A ARMELLINI 55, presso la FAM. BALDASSARRE-D'AMORE, difeso dall'avvocato PELLEGRINO MUSTO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente contro domiciliato in ROMA PERAINO ANTONINO, elettivamente studio dell'avvocato VIA POMPEI 14, presso lo VALENTINO GENTILE, difeso dall'avvocato EUGENIO 2001 1358 D'ANGELO, giusta delega in atti;
-1- 罚 controricorrente - avverso la sentenza n. 857/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 01/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine per il rigetto. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 19 novembre 1985, ON ER conveniva, innanzi al Tribunale di Avelli- no, la società per azioni VI al fine di sentir dichiarare risolto, con conseguente condanna di tale società alla restituzione di quanto versato in pagamento (somme e titoli) e al risarcimento del danno subíto, il contratto di compravendita di una macchina stampatrice per fotografia a colori, marca Printermix mod. 3040, concluso nel novembre 1984. Deduceva che, in difformità dell'accordo, la società VI gli aveva consegnato una macchina stampatrice usata e inutilizzabile per gravi difetti, puntualmente denunciati con telegramma del 7 giugno 1985 e raccomandata dell'11 giugno 1985. La società VI resisteva alla domanda, eccependo -tra l'altro- la decadenza e la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c.. Con sentenza del 2 maggio/17 luglio 1995, il Tribunale di Avellino, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della società VI e, quindi, condannava tale impresa alla restituzione della somma di lire 25.212.080 (oltre interessi legali dalla domanda) e il ER alla restituzione della macchina stampatrice. 3 Entrambe le parti interponevano gravame: la società VI, in via principale, e il ER, in via incidentale. Con sentenza del 19 marzo/1° aprile 1999, la Corte d'appello di Napoli rigettava i gravami. A motivo della decisione, per quanto rileva in questa sede, segnatamente esponeva che il materiale probatorio acquisito (perizia giurata, testimonian- ze, documentazione tecnica..) evidenziava sia l'avvenuta consegna di una stampatrice usata, in luogo di quella nuova pattuita, così configurandosi la responsabilità del venditore per mancanza di ai sensi dell'art.qualità essenziale promessa, 1497 C.C., e sia la tempestività della denuncia dei vizi della stampatrice consegnata, per loro natura accertabili ad opera di tecnici, come di fatto accertati (anche con 1'intervento di un rappresen- tante della società VI) nel giugno 1985, alcuni giorni prima della denuncia fatta con telegramma del 7 giugno 1985 e successiva raccomandata dell'11 giugno 1985. Rilevava, poi, essendo la circostanza rimasta a livello meramente enunciativo, la inacco- glibilità della richiesta subordinata, di cui al terzo motivo del gravame principale della società VI, la quale aveva appunto richiesto: "in via 4 subordinata, poiché la vendita della stampatrice ebbe luogo mediante permuta con altra valutata in £. 19.452.080, in caso di risoluzione contrattuale, la società VI non deve restituire tale somma, bensì la stampatrice ricevuta in permuta". Per la cassazione di tale sentenza, la società VI ha proposto ricorso in forza di tre motivi, illustrati con successiva memoria. ON ER ha resistito con controricorso. t MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 1513, comma 2°, c.p.c., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole che sia stata accolta la domanda di controparte, pur non avendo assolto quest'ultima l'onere di provare i fatti, che ne costituivano il fondamento. Se le risultanze probatorie fossero state esatta- mente valutate, precisa la ricorrente, la domanda controparte non avrebbe potuto trovare della accoglimento, posto che tali risultanze non confer- consegna di una stampatrice usata, inmavano la luogo di una nuova, ovvero la consegna di cosa viziata. Con il secondo motivo, denunciando vizi di motiva- zione su punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole che sia stata ritenuta tempe- stiva la denuncia dei supposti vizi della cosa compravenduta, quando invece il compiuto e non superficiale esame delle risultanze processuali avrebbe dovuto determinare una decisione diversa da quella adottata al riguardo. Con il terzo motivo, infine, denunciando vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, si duole della decisione adottata con riguardo al suo terzo motivo di gravame. Risultava dagli atti ed era altresì pacifico, precisa la ricorrente, che il prezzo della stampa- trice compravenduta era stato regolato mediante permuta di altra stampatrice 2025 valutata lire 19.452.080, il pagamento in contanti di lire 1.000.000 all'ordine e di lire 4.760.000 alla consegna, e, per il resto, mediante il rilascio di effetti cambiari". Di qui, quindi, quale effetto della disposta risoluzione del contratto, doveva conseguire la restituzione della stampante ricevuta in permuta e della somma versata di lire 5.760.000, e non già della maggior somma di lire 25.212.080. I motivi esposti sono tutti inammissibili. In particolare, il primo e secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessio- ne, sono inammissibili perché, al di là della formale prospettazione come vizi di motivazione e violazione di legge, si risolvono in una sostanzia- le e in sede di legittimità non consentita richie- sta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che la Corte di merito ha operato nell'esercizio della discrezionalità ad essa riservata, dandone l'adeguata e coerente motivazio- ne, innanzi esposta, in narrativa. : Il terzo motivo, poi, è inammissibile per generici- tà siccome non esprime censure specifiche alle ragioni espresse sul punto dalla sentenza impugnata e manca poi di precisare gli stessi fatti, dedotti a fondamento di esso motivo. Il ricorrente, infatti, si duole che la Corte di merito abbia ritenuto inaccoglibile (rectius, inammissibile) il suo terzo motivo di gravame, per essere rimasta "a livello meramente enunciativo" la circostanza con esso motivo addotta, senza neppure prospettare in ricorso che il suo atto d'appello avesse contenuto diverso sul punto e, altresì, senza precisare i dati essenziali degli atti, da . f cui risultinoassume dimostrati ° indiscussi in causa i fatti dedotti. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- resistente, liquidate in lire 131.720 zione in favore del (€ 1032,91) (€ 68,02) , oltre, lire 2.000.000 per onorari. Così deciso 1'11 ottobre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. esforl cons. eft. Il presidente Jacek Sarl Fire 109T 129,11 V. 20,66 TOT. 149,77 45 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 6,00 806T 155,77 DEPOSITATO IN CANCELLERA B 2.9 GEM 2002 2 A RUERECT M „4 7 O 7 2005erie R TE / 1.55,71 A QUE TR 11, EN UANTACIN LLE .0 versate € -6 E D in dat;
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