TAR Roma, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3563
TAR
Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
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TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata esplicitazione del voto individuale dei commissari

    La normativa citata non prevede la verbalizzazione del voto di ciascun componente, essendo sufficiente l'espressione del voto complessivo.

  • Rigettato
    Adeguatezza del mero voto numerico come motivazione

    La normativa transitoria (art. 49 L. 247/2012) impone l'applicazione delle norme previgenti, secondo cui il voto numerico è considerato motivazione sufficiente, come confermato da consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7/2017; Corte Cost. n. 175/2011).

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale

    La Corte Costituzionale si è già pronunciata su questioni analoghe (sentenza n. 175/2011) e il prolungamento del regime transitorio rientra nella discrezionalità del legislatore.

  • Rigettato
    Illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento nella valutazione

    La valutazione del merito è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per vizi manifesti. L'elaborato del ricorrente presenta carenze nell'approfondimento della responsabilità, nell'argomentazione del danno e nella chiarezza espositiva, conformi ai criteri di valutazione. Non vi è una perfetta sovrapponibilità con altri elaborati e la valutazione di altri candidati non sana le carenze del ricorrente. I tempi di correzione non sono sindacabili in sede di legittimità.

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3563
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 3563
Data del deposito : 26 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

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