Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il decreto penale di condanna venga notificato al vero imputato ma rechi, per mero errore materiale, il nome di un diverso soggetto (nella specie: un coimputato), è legittimo il ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali, e l'atto non può essere considerato affetto da nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2006, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 19/12/2006
Dott. BARTOLOMEI Luigi Consigliere SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna Consigliere N. 1540
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide Consigliere N. 039513/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AN, N. IL 25/03/1960;
avverso ORDINANZA del 25/08/2005 GIP TRIBUNALE di CREMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Angelo Di Popolo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 25 agosto 2005 il Gip presso il Tribunale di Crema ha ordinato che il nominativo dell'imputato, riportato nel decreto penale di condanna n. 94/01, erroneamente indicato per IN LA fosse sostituito dall'esatto nome AR ND.
Avverso tale ordinanza, nell'interesse di RI AL, è stato proposto ricorso a questa Corte lamentando l'erronea applicazione della legge penale in quanto si sarebbe trattato di vizio non emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, essendo il decreto penale nullo ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 3, per mancanza o incompletezza del dispositivo;
sussisterebbe altresì difetto di motivazione, atteso che non viene spiegato come è stato possibile non tenere conto del fatto che con ordinanza dell'11.11.2003 il Gip di Crema aveva ritenuto inesistente il decreto penale e disposto il non luogo a procedere;
con un terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 649 c.p.p., essendosi formato il giudicato sulla predetta ordinanza del 11.11.2003. Il ricorso è infondato, valendo al riguardo le complete osservazioni del Procuratore Generale presso questa Corte, interamente condivise dal Collegio, e di seguito riportate.
Le risultanze della complessa vicenda processuale evidenziano tra l'altro che: con ordinanza del 21 febbraio 2002 l'errore contenuto nel decreto penale circa il nome dell'imputato era stato già corretto negli stessi termini, ma l'ordinanza è stata annullata da questa Corte con sentenza 3^ sez. n. 33/2003 per nullità conseguente a rilevata inosservanza del temine dilatorio di dieci giorni previsto dall'art. 127 c.p.p.; il gip competente ha rinnovato il procedimento ex art. 130 c.p.p., in conseguenza del disposto rinvio, rilevando, con provvedimento dell'11 novembre 2003, una situazione di inesistenza del decreto penale ed ordinando la restituzione degli atti al P.M.; veniva disposta la citazione a giudizio del RI e all'udienza dibattimentale del 28 maggio 2004 ne veniva dichiarato il proscioglimento per la constatata esistenza di un decreto penale irrevocabile per lo stesso fatto;
conseguentemente ha ripreso corso il procedimento di correzione dell'errore materiale, che è stato definito con il provvedimento qui impugnato, con sostituzione del nome esatto AR ND a quello erroneo IN LA nel dispositivo. L'ordinanza impugnata ha considerato che al Giudice del disposto rinvio era stato demandato soltanto, ex art. 627 c.p.p., di rinnovare il procedimento di correzione di errore materiale evidenziato nel decreto penale di condanna non opposto e conseguentemente "intangibile"; e, nel merito a sostegno della disposta correzione, ha: evidenziato i riscontri confermativi del lapsus calami, emendabile ex art. 130 c.p.p., della indicazione del nominativo della LI (coimputata interessata da distinto, analogo, decreto di condanna), posto, che il decreto era stato regolarmente, notificato a RI il cui nominativo risultava esattamente indicato nell'intestazione).
Il richiamo delle risultanze processuali rende immediatamente evidente che i precedenti provvedimenti (ordinanza del Gip del 11 novembre 2003, che, per la natura meramente dichiarativa, assertiva, non comporta gli invocati effetti dell'art. 649 c.p.p., e pronunzia dibattimentale del 28 maggio 2004, ricognitiva dell'esistenza del decreto penale ormai irrevocabile) costituiscono irrilevanti superfetazioni processuali rispetto al rinvio disposto dalla sentenza di annullamento della 3^ sezione disposto per motivi processuali in ordine al provvedimento 21 febbraio 2002. In tal modo è parimenti evidente che finalmente proprio il provvedimento impugnato ha definito il procedimento ex art. 130 c.p.p., con regolare espletamento del contraddittorio camerale e con corretta ed incensurabile valutazione dei riportati principi e delle corrispondenti situazioni, così risultando immune da errori e vizi denunziati l'ordinanza in questione.
A queste osservazioni formulate dal procuratore generale requirente, questa Corte ritiene di dover aggiungere soltanto, da un lato, che deve escludersi l'esistenza nel caso di specie di ogni nullità del decreto penale, essendo all'evidenza l'erronea indicazione del nome del destinatario frutto di confusione tra i due coimputati, come dimostrato dalla circostanza, già evidenziata sopra, che il nome del RI era riportato nella intestazione ed al medesimo è stato notificato il decreto in questione;
è pacifico che il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale è possibile ogni volta che il provvedimento mostri una difformità meramente esteriore tra il pensiero del Giudice e la sua manifestazione, avendo questa Corte in particolare avuto modo di affermare,con specifico riferimento al decreto penale (sentenza 11.3.1976 n. 295, Mazza rv. 133675), che "Nel caso che un decreto penale (divenuto poi esecutivo per mancata opposizione) sia notificato al vero imputato con l'esatta indicazione del nome e cognome ma con le (altre) generalità di un omonimo, ed a questi sia poi notificato l'atto di precetto, e applicabile la procedura per correzione e non quella di revisione"; trattasi di un principio che pur risalente nel tempo, è tuttora valido nella vigenza dell'attuale codice di rito, atteso che nel passaggio dal vecchio al nuovo codice processuale gli istituti interessati non sono stati oggetto di modifiche con esso incompatibile. Risulta invece impropriamente richiamata dal ricorrente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "La mancanza di alcuno dei requisiti della sentenza previsti dall'art. 546 cod. proc. pen., determinando nullità della stessa, non può essere sanata mediante la procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen." (sez. 5 sentenza n. 7^ 5 del 12/02/1999 c.c. (dep. 15/03/1999) Rv. 212770), dal momento Che nel caso di specie non si è avuta "mancanza" di un requisito ma, appunto, errore materiale nella sua indicazione. Deve poi, d'altro lato, escludersi che in relazione alla decisione del 11.11.2003 si sia formato un giudicato atto ad impedire la correzione di cui all'ordinanza impugnata, essendo al riguardo solo il caso di osservare che tale decisione è stata resa nell'ambito di un procedimento ex art. 130 c.p.p., e pertanto non è alla stessa applicabile il disposto di cui all'art. 649 c.p.p..
P.T.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricoprente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2007