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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4429/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Presidente dott. RM AR dott. Claudia Bonomi Giudice dott. LA AU Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4429 /2025 R.G. vertente tra:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Dossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Agrate Brianza (MB), Via S.
D'Acquisto n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
Controparte 1 (C.F. C.F. 2 ), nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Anna Fassardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pavia, Viale
Libertà n. 25, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Il figlio Persona 1 minorenne, sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre, con la quale continuerà a vivere presso la casa coniugale sita in 20092 Cinisello Balsamo
(MI), Via XX Settembre n. 20.
2. La casa coniugale sita in 20092 Cinisello Balsamo (MI), Via XX Settembre n. 20, verrà assegnata con le relative pertinenze e con tutto quanto l'arreda alla signora Parte 1 che continuerà ad abitarla con il figlio ER_1 Il signor CP_1 che attualmente vive presso l'abitazione della
.
madre sita in 20099 Sesto San Giovanni (MI), Via Monte San Michele n. 20, provvederà a cambiare la residenza anagrafica ad oggi ancora presso la casa coniugale di Cinisello Balsamo entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Entro lo stesso termine il Sig. CP 1 avrà cura di asportare dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali e oggetti di sua esclusiva proprietà, tra cui la propria documentazione sanitaria, il passaporto, i dispositivi elettronici, etc.
3. I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, in modo tempestivo, eventuali trasferimenti di residenza o domicili presso unità immobiliari differenti rispetto a quelle attuali.
4. Il sig. CP 1 verserà a favore della sig.ra Pt 1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per 1 la somma mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), somma che sarà corrisposta alla signora Pt 1 anticipatamente entro il giorno 18 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio
2025, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate che la Sig.ra Pt 1 avrà cura di comunicare a stretto giro al Sig. CP_1
Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
5. Il signor Controparte 1 si farà carico delle spese straordinarie relative al figlio ER_1 nella misura del 50% così come previste dal Protocollo, Linee Guida del Tribunale di Monza che qui si intende integralmente richiamato e ritrascritto.
6. Il Sig. CP 1 terrà con sé il figlio ER 1 infrasettimanalmente il martedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola garantendo sin da ora la sua frequentazione alle attività sportive attualmente fissate per quel giorno (esercizi di psicomotricità in palestra) e a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola quando lo andrà a prendere sino alle ore 21:00 della domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della mamma.
Nel periodo non scolastico e/o festivo/estivo il Sig. CP 1 terrà con sé il figlio Per 1 infrasettimanalmente il martedì dalle ore 10:00 quando lo andrà a prendere a casa della mamma o presso altro luogo dove eventualmente il minore si trova entro un raggio di 15 Km, sino alle ore
10:00 del giorno successivo quando lo riaccompagnerà a casa della mamma e nei week end alternati dalle ore 16:00 del venerdì quando lo andrà a prendere a casa della mamma sino alle ore 21:00 della domenica quando lo riaccompagnerà a casa dalla mamma.
I genitori potranno delegare persone di loro fiducia per accompagnare il figlio, previo reciproco consenso.
Ulteriori periodi di visita rispetto a quelli indicati nel presente ricorso potranno essere concordati dai genitori nel rispetto degli impegni scolastici, ludici e sportivi di ER_1 e nel rispetto di un congruo termine di preavviso di almeno 24 ore che le Parti dovranno reciprocamente garantire.
Il figlio ER 1 , quando sarà con un genitore, potrà sentire telefonicamente o a mezzo videochiamata l'altro genitore ogni giorno a orari di volta in volta stabiliti dai genitori.
ER le vacanze natalizie, coincidenti con le vacanze scolastiche, verrà applicato il principio dell'alternanza, per cui un genitore starà con il figlio dal 23 dicembre al 31 dicembre e l'altro genitore dalla mattina del 31 dicembre alla mattina del 7 gennaio quando lo riaccompagnerà a scuola. La Signora Pt 1 trascorrerà con il figlio ER_1 la settimana del Santo Natale 2025, il
Signor CP 1 trascorrerà con il figlio ER_1 la settimana di Capodanno 2025.
Le vacanze pasquali, i ponti e le altre festività saranno suddivise tra i genitori con il criterio dell'alternanza. ER le vacanze scolastiche pasquali, per la prima metà parte con un genitore (dalla fine della scuola sino al giorno della Santa Pasqua compreso) e per la restante metà parte (dalla mattina del Lunedi dell'Angelo sino alla fine delle vacanze) con l'altro genitore.
Il sig. CP 1 ha trascorso con il figlio ER_1 la giornata della Santa Pasqua 2025, la Sig.ra
Pt 1 la giornata del Lunedì dell'Angelo 2025.
Le vacanze estive potranno essere concordate di comune accordo tra i genitori, compatibilmente con il lavoro svolto. In ogni caso ER 1 starà con ciascun genitore per due settimane consecutive, da concordarsi entro la data del 31 maggio di ogni anno compatibilmente con gli impegni ludici/sportivi del minore e con le esigenze lavorative di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro il luogo in cui intende spostarsi e soggiornare con il figlio;
ER l'estate 2025 la Sig.ra Pt 1 starà con ER 1 nelle due settimane centrali di agosto, da domenica 3 agosto a domenica 17 agosto compresi. ER l'estate 2025 il sig. CP 1 starà con Per 1 da domenica 13 luglio a domenica 27 luglio, compresi.
Compleanno ER 1 : il minore passerà il giorno del compleanno - 16 agosto - con il genitore con il quale starà trascorrendo il periodo di vacanza estiva. Qualora ER_1 non si trovasse in vacanza, trascorrerà il giorno del suo compleanno con il genitore con il quale dovrà trascorrere la giornata tenuto conto della regolamentazione per il periodo non scolastico. 7. Il Sig. CP 1 si impegna a corrispondere alla Sig.ra Pt 1 , a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Cinisello Balsamo,
Via XX Settembre n. 20, l'importo mensile di euro 500,00= (cinquecento/00). Tale somma sarà versata sino al reperimento di un'occupazione lavorativa da parte della Sig.ra Pt 1 e comunque per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, a far tempo dal mese di luglio 2025. Qualora la
Sig.ra Pt 1 dovesse reperire un'occupazione lavorativa che le consenta di rendersi totalmente autonoma dal punto di vista economico, ovvero con percezione di un reddito mensile netto pari o superiore a euro 1.100,00=, la medesima rinuncerà, con effetto immediato, al suddetto contributo.
Nel caso in cui la Sig.ra Pt 1 reperisca un'attività lavorativa con retribuzione netta inferiore a euro 1.100,00= mensili e/o con contratto a tempo determinato, il contributo mensile dovuto dal Sig.
CP_1 sarà ridotto da euro 500,00= a euro 300.00=. La Sig.ra Pt 1 si impegna a comunicare tempestivamente al Sig. CP 1 entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, l'avvenuto reperimento della stessa, indicando le relative condizioni contrattuali ed economiche.
8. Le Parti, di comune accordo, stabiliscono che l'importo del mantenimento, fissato in € 450,00
(quattrocentocinquanta/00) mensili a carico del signor CP_1 è stato determinato tenendo conto dei costi che il sig. CP 1 dovrà affrontare per la locazione o per un eventuale mutuo necessario all'acquisizione di una nuova abitazione.
9. L'assegno unico verrà totalmente incassato dalla signora Parte 1 mentre le detrazioni dellespese e straordinarie ai fini IRPEF verranno poste al 50% a carico di entrambi i coniugi;
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e nulla richiedono a titolo di concorso al mantenimento;
11. I genitori si impegnano a confrontarsi e discutere con rispetto reciproco in ordine alle questioni/problematiche inerenti al figlio;
12. Le Parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato n. 000105****** aperto presso l'istituto di credito Banca Unicredit S.p.A. - Filiale di Sesto San Giovanni, Via Breda n. 8, entro il
30 giugno 2025, suddividendo al 50% il saldo esistente alla detta data.
13. Le Parti concordano che ogni somma eventualmente dovuta al Comune di Cinisello Balsamo a titolo di tassa rifiuti, comprese eventuali sanzioni, interessi per ritardo o mancato pagamento e qualsiasi altro onere connesso, relativo anche ad annualità pregresse e/o eventuali contenziosi, sarà suddivisa in misura pari al 50% tra i coniugi.
14. L'automobile Fiat 500L Tg. GF050JK rimarrà intestata e di proprietà del signor CP_1 ERs 15. Le Parti concordano che il cane di nome di razza beagle e di proprietà del Sig. CP_1 continuerà a vivere presso l'abitazione del Sig. CP 1 e sarà da questi stabilmente tenuto e accudito.
16. I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ad uso turistico per il figlio minore ER_1
17. ER tutto quanto sopra e con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e si danno reciprocamente atto di avere definito in via bonaria e transattiva e con mutua e reciproca soddisfazione ogni e qualsiasi questione, pendenza e rapporto anche di natura economica e patrimoniale tra loro anche in relazione allo scioglimento della comunione e, fatta eccezione per tutto quanto qui previsto, dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra.
18. Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 12 novembre 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Parte 1 e [...]Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Controparte 1 con ricorso depositato in data 24.06.2025, così provvede:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio in Palazzago
(BG) il 17 maggio 2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Palazzago, anno
2019, n. 10, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Palazzago (BG), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025
Il Giudice est.
LA AU
Il Presidente
RM AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Presidente dott. RM AR dott. Claudia Bonomi Giudice dott. LA AU Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4429 /2025 R.G. vertente tra:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Dossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Agrate Brianza (MB), Via S.
D'Acquisto n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
Controparte 1 (C.F. C.F. 2 ), nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Anna Fassardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pavia, Viale
Libertà n. 25, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Il figlio Persona 1 minorenne, sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre, con la quale continuerà a vivere presso la casa coniugale sita in 20092 Cinisello Balsamo
(MI), Via XX Settembre n. 20.
2. La casa coniugale sita in 20092 Cinisello Balsamo (MI), Via XX Settembre n. 20, verrà assegnata con le relative pertinenze e con tutto quanto l'arreda alla signora Parte 1 che continuerà ad abitarla con il figlio ER_1 Il signor CP_1 che attualmente vive presso l'abitazione della
.
madre sita in 20099 Sesto San Giovanni (MI), Via Monte San Michele n. 20, provvederà a cambiare la residenza anagrafica ad oggi ancora presso la casa coniugale di Cinisello Balsamo entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Entro lo stesso termine il Sig. CP 1 avrà cura di asportare dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali e oggetti di sua esclusiva proprietà, tra cui la propria documentazione sanitaria, il passaporto, i dispositivi elettronici, etc.
3. I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, in modo tempestivo, eventuali trasferimenti di residenza o domicili presso unità immobiliari differenti rispetto a quelle attuali.
4. Il sig. CP 1 verserà a favore della sig.ra Pt 1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per 1 la somma mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), somma che sarà corrisposta alla signora Pt 1 anticipatamente entro il giorno 18 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio
2025, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate che la Sig.ra Pt 1 avrà cura di comunicare a stretto giro al Sig. CP_1
Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
5. Il signor Controparte 1 si farà carico delle spese straordinarie relative al figlio ER_1 nella misura del 50% così come previste dal Protocollo, Linee Guida del Tribunale di Monza che qui si intende integralmente richiamato e ritrascritto.
6. Il Sig. CP 1 terrà con sé il figlio ER 1 infrasettimanalmente il martedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola garantendo sin da ora la sua frequentazione alle attività sportive attualmente fissate per quel giorno (esercizi di psicomotricità in palestra) e a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola quando lo andrà a prendere sino alle ore 21:00 della domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della mamma.
Nel periodo non scolastico e/o festivo/estivo il Sig. CP 1 terrà con sé il figlio Per 1 infrasettimanalmente il martedì dalle ore 10:00 quando lo andrà a prendere a casa della mamma o presso altro luogo dove eventualmente il minore si trova entro un raggio di 15 Km, sino alle ore
10:00 del giorno successivo quando lo riaccompagnerà a casa della mamma e nei week end alternati dalle ore 16:00 del venerdì quando lo andrà a prendere a casa della mamma sino alle ore 21:00 della domenica quando lo riaccompagnerà a casa dalla mamma.
I genitori potranno delegare persone di loro fiducia per accompagnare il figlio, previo reciproco consenso.
Ulteriori periodi di visita rispetto a quelli indicati nel presente ricorso potranno essere concordati dai genitori nel rispetto degli impegni scolastici, ludici e sportivi di ER_1 e nel rispetto di un congruo termine di preavviso di almeno 24 ore che le Parti dovranno reciprocamente garantire.
Il figlio ER 1 , quando sarà con un genitore, potrà sentire telefonicamente o a mezzo videochiamata l'altro genitore ogni giorno a orari di volta in volta stabiliti dai genitori.
ER le vacanze natalizie, coincidenti con le vacanze scolastiche, verrà applicato il principio dell'alternanza, per cui un genitore starà con il figlio dal 23 dicembre al 31 dicembre e l'altro genitore dalla mattina del 31 dicembre alla mattina del 7 gennaio quando lo riaccompagnerà a scuola. La Signora Pt 1 trascorrerà con il figlio ER_1 la settimana del Santo Natale 2025, il
Signor CP 1 trascorrerà con il figlio ER_1 la settimana di Capodanno 2025.
Le vacanze pasquali, i ponti e le altre festività saranno suddivise tra i genitori con il criterio dell'alternanza. ER le vacanze scolastiche pasquali, per la prima metà parte con un genitore (dalla fine della scuola sino al giorno della Santa Pasqua compreso) e per la restante metà parte (dalla mattina del Lunedi dell'Angelo sino alla fine delle vacanze) con l'altro genitore.
Il sig. CP 1 ha trascorso con il figlio ER_1 la giornata della Santa Pasqua 2025, la Sig.ra
Pt 1 la giornata del Lunedì dell'Angelo 2025.
Le vacanze estive potranno essere concordate di comune accordo tra i genitori, compatibilmente con il lavoro svolto. In ogni caso ER 1 starà con ciascun genitore per due settimane consecutive, da concordarsi entro la data del 31 maggio di ogni anno compatibilmente con gli impegni ludici/sportivi del minore e con le esigenze lavorative di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro il luogo in cui intende spostarsi e soggiornare con il figlio;
ER l'estate 2025 la Sig.ra Pt 1 starà con ER 1 nelle due settimane centrali di agosto, da domenica 3 agosto a domenica 17 agosto compresi. ER l'estate 2025 il sig. CP 1 starà con Per 1 da domenica 13 luglio a domenica 27 luglio, compresi.
Compleanno ER 1 : il minore passerà il giorno del compleanno - 16 agosto - con il genitore con il quale starà trascorrendo il periodo di vacanza estiva. Qualora ER_1 non si trovasse in vacanza, trascorrerà il giorno del suo compleanno con il genitore con il quale dovrà trascorrere la giornata tenuto conto della regolamentazione per il periodo non scolastico. 7. Il Sig. CP 1 si impegna a corrispondere alla Sig.ra Pt 1 , a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Cinisello Balsamo,
Via XX Settembre n. 20, l'importo mensile di euro 500,00= (cinquecento/00). Tale somma sarà versata sino al reperimento di un'occupazione lavorativa da parte della Sig.ra Pt 1 e comunque per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, a far tempo dal mese di luglio 2025. Qualora la
Sig.ra Pt 1 dovesse reperire un'occupazione lavorativa che le consenta di rendersi totalmente autonoma dal punto di vista economico, ovvero con percezione di un reddito mensile netto pari o superiore a euro 1.100,00=, la medesima rinuncerà, con effetto immediato, al suddetto contributo.
Nel caso in cui la Sig.ra Pt 1 reperisca un'attività lavorativa con retribuzione netta inferiore a euro 1.100,00= mensili e/o con contratto a tempo determinato, il contributo mensile dovuto dal Sig.
CP_1 sarà ridotto da euro 500,00= a euro 300.00=. La Sig.ra Pt 1 si impegna a comunicare tempestivamente al Sig. CP 1 entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, l'avvenuto reperimento della stessa, indicando le relative condizioni contrattuali ed economiche.
8. Le Parti, di comune accordo, stabiliscono che l'importo del mantenimento, fissato in € 450,00
(quattrocentocinquanta/00) mensili a carico del signor CP_1 è stato determinato tenendo conto dei costi che il sig. CP 1 dovrà affrontare per la locazione o per un eventuale mutuo necessario all'acquisizione di una nuova abitazione.
9. L'assegno unico verrà totalmente incassato dalla signora Parte 1 mentre le detrazioni dellespese e straordinarie ai fini IRPEF verranno poste al 50% a carico di entrambi i coniugi;
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e nulla richiedono a titolo di concorso al mantenimento;
11. I genitori si impegnano a confrontarsi e discutere con rispetto reciproco in ordine alle questioni/problematiche inerenti al figlio;
12. Le Parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato n. 000105****** aperto presso l'istituto di credito Banca Unicredit S.p.A. - Filiale di Sesto San Giovanni, Via Breda n. 8, entro il
30 giugno 2025, suddividendo al 50% il saldo esistente alla detta data.
13. Le Parti concordano che ogni somma eventualmente dovuta al Comune di Cinisello Balsamo a titolo di tassa rifiuti, comprese eventuali sanzioni, interessi per ritardo o mancato pagamento e qualsiasi altro onere connesso, relativo anche ad annualità pregresse e/o eventuali contenziosi, sarà suddivisa in misura pari al 50% tra i coniugi.
14. L'automobile Fiat 500L Tg. GF050JK rimarrà intestata e di proprietà del signor CP_1 ERs 15. Le Parti concordano che il cane di nome di razza beagle e di proprietà del Sig. CP_1 continuerà a vivere presso l'abitazione del Sig. CP 1 e sarà da questi stabilmente tenuto e accudito.
16. I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ad uso turistico per il figlio minore ER_1
17. ER tutto quanto sopra e con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e si danno reciprocamente atto di avere definito in via bonaria e transattiva e con mutua e reciproca soddisfazione ogni e qualsiasi questione, pendenza e rapporto anche di natura economica e patrimoniale tra loro anche in relazione allo scioglimento della comunione e, fatta eccezione per tutto quanto qui previsto, dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra.
18. Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 12 novembre 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Parte 1 e [...]Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Controparte 1 con ricorso depositato in data 24.06.2025, così provvede:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio in Palazzago
(BG) il 17 maggio 2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Palazzago, anno
2019, n. 10, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Palazzago (BG), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025
Il Giudice est.
LA AU
Il Presidente
RM AR