Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 02 793 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA R MASI CASSAZIONELA CORN S Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20386/98 Dott. Angelo GRIECO Consigliere Cron. 5786 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 28/11/00 Dott.* Pietro CUOCO Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente 30 SENTENZA sul ricorso proposto da: 다 OI AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI 없 FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZ UFFICIO COPIE atti;
Richiesta copla stu: ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L 3000 26 FEB. 2001
contro
IL CANCELLIERE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4969 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- , alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 22844/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/12/97 R.G.N. 9425/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. n e h 0 C 14 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 20 luglio 1993 UD OI conveniva in giudizio davanti al ET di Roma 1'INPS chiedendo che venisse affermato il suo diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità sul presupposto di una esclusa o ridotta capacità di lavoro in occupazioni confacenti alla sue attitudini entro i limiti della soglia invalidante previsti dalla legge. Disposta consulenza tecnica il ET adito con sentenza in data 25 febbraio 1994 rigettava la domanda. Con sentenza in data 9 maggio 1997/27 dicembre 1997 il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dal OI. Il giudice del gravame osservava che il CTU nominato dal ET aveva accertato che l'assicurato era affetto da decadimento psichico globale di modesta entità di natura prevalentemente organica e da ip oacusia bilaterale di natura percettiva, marcata alle alte frequenze e che tali infermità non riducevano entro la soglia invalidante la capacità di lavoro. Il Tribunale aggiungeva che anche il CTU da modesta Ң nominato aveva concluso per la esso compromissione delle capacità intellettive e mnemoniche a breve termine in soggetto con riscontro strumentale di piccoli infarti lacunari sottocorticali da ipertensione arteriosa, senza segni ecografici di sofferenza miocardica, e da ipoacusia neurosensoriale alle alte frequenze. Il giudice del gravame concludeva concordando con il parere espresso dai due consulenti tecnici d'ufficio in ordine al mancato raggiungimento della soglia invalidante per le infermità riscontrate e valutate sia analiticamente che complessivamente. Il OI ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura e ha partecipato all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il dedotto articolato motivo il ricorrente si Quole che il Tribunale, in violazione e falsa ہے applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e con motivazione insufficiente e contraddittoria, non abbia motivato sull'incidenza delle infermità $ riscontrate in ordine alla riduzione di oltre due terzi della capacità di lavoro in relazione alle attività confacenti alle sue attitudini e non già th in relazione a quelle declassate affidategli dal datore di lavoro per non licenziarlo. Il OI, altresì, si duole che il Tribunale e il CTU nominato in sede di gravame non abbiano preso in considerazione gli aggravamenti delle infermità neuro - psichiche dedotti con l'appello e documentati dalla TAC cerebrale del 1994 e dall'esame neurologico del 1996, nonostante che l'invocato art. 149 imponga di esaminare anche nel corso del giudizio i successivi aggravamenti. e Il proposto ricorso è infondato. k In tema di invalidità o inabilità valutabile ai س i fini dell'assegno di invalidità o della pensione di ت B sussiste difetto di motivazione della inabilità sentenza denunciabile in cassazione se il giudice di merito, non cogliendo il contrasto tra diverse consulenze tecniche disposte d'ufficio riferite alle stesse patologie, abbia aderito all'una о all'altra senza evidenziare le ragioni della sua privilegiata ovvero se non abbia adesione il suo ragionato convincimento sui evidenziato punti di contrasto о se non abbia preso in considerazione le specifiche doglianze mosse con l'appello dalla parte interessata. (V. Cass. 1h 21.1.1998 n. 517). 5 Nella specie, invece, il Tribunale si è trovato ad esaminare due consulenze tecniche d'ufficio entrambe concordi nel valutare le stesse infermità come inidonee a ridurre la capacità lavorativa del OI in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative in misura superiore ai due terzi. Ciò nonostante, ha ampiamente motivato la sua adesione a tali consulenze tecniche;
inoltre ha adeguatamente risposto alle doglianze mosse dall'assicurato alla sentenza pretorile di rigetto n della sua domanda. a In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l la diminuita capacità intellettiva per l'accertato i disturbo neuropsichico e per la sindrome depressiva B da ipoacusia alle alte frequenze non risultavano 'incompatibili con un'attività lavorativa di medio non riducevano oltre un terzoimpegno • Jerciò, la capacità di lavoro del OI, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in misura superiore a un terzo, a nulla rilevando, attesa la modesta incidenza delle infermità, l'avvenuto declassamento delle sue attuali mansioni lavorative rispetto a quelle originarie di impiegato ragioniere. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. th Nulla va disposto per le spese del presente 6 giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale (che ha ripristinato il testo originario della norma), poiché la pretesa fatta valere non è manifestamente infondata né temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000. 다 없 Il Presidente Il Relatore Matale Capitanis Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 26 FEB. 2001 oggi, IL COLABORATORE A DI M E CA R CANCELLERIA Z O N E A I I D , LLO SSA 10 BO , TA . I 3 T ESA D 53 R 'A STA SP . ELL I N PO N D G -73 IM SI O A 1-8 A SEN D D , E 1 TE I O A E SEN ISTR O G ITT G E LE EG IR R D A L O L E D 7