Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/1998, n. 2339
CASS
Sentenza 21 gennaio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di rifiuto di atti d'ufficio non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o addirittura di decadenza, nei casi in cui essa dipenda per il privato dal mancato compimento dell'atto entro un termine. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto sussistente il reato contestato in una ipotesi in cui il segretario comunale aveva omesso di notificare numerose ingiunzioni prefettizie, per le quali la notifica andava eseguita senza ritardo).

Commentario1

  • 1Il recente approdo della Corte di cassazione sull’art.328, comma I, cp: il diritto vivente stravolge il senso della littera?
    Berruti Laura Viola · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2015

    La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 01.07.2014, confermava la condanna di C.G. in relazione al reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, pronunciata dal Tribunale di Modica per l'omessa compilazione a cura del primario responsabile del reparto di ortopedia dell'ospedale, di un rilevante numero di cartelle cliniche. Avverso tale sentenza proponevano ricorso i difensori di C.G. assumendo mancanti nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, che si ritiene impropriamente contestato in ragione dell'assenza di una norma imperativa che impone di redigere la cartella clinica di cui, tra l'altro, se ne contesta la natura pubblica. In ogni …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/1998, n. 2339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2339
Data del deposito : 21 gennaio 1998

Testo completo