Sentenza 21 gennaio 1998
Massime • 1
Il reato di rifiuto di atti d'ufficio non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o addirittura di decadenza, nei casi in cui essa dipenda per il privato dal mancato compimento dell'atto entro un termine. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto sussistente il reato contestato in una ipotesi in cui il segretario comunale aveva omesso di notificare numerose ingiunzioni prefettizie, per le quali la notifica andava eseguita senza ritardo).
Commentario • 1
- 1. Il recente approdo della Corte di cassazione sull’art.328, comma I, cp: il diritto vivente stravolge il senso della littera?Berruti Laura Viola · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2015
La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 01.07.2014, confermava la condanna di C.G. in relazione al reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, pronunciata dal Tribunale di Modica per l'omessa compilazione a cura del primario responsabile del reparto di ortopedia dell'ospedale, di un rilevante numero di cartelle cliniche. Avverso tale sentenza proponevano ricorso i difensori di C.G. assumendo mancanti nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, che si ritiene impropriamente contestato in ragione dell'assenza di una norma imperativa che impone di redigere la cartella clinica di cui, tra l'altro, se ne contesta la natura pubblica. In ogni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/1998, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 21/01/1998
1. Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANTONIO S. AGRÒ Consigliere N. 49
3. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA Consigliere N. 29580/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
GE IN, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 14.3.1997 della Corte d'Appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, Dottor Vittorio Martiusciello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 26.10.1994 il Tribunale di Palermo, ravvisato nel fatto contestatogli il delitto di cui all'art. 328/2 c.p. e in tal senso modificata la rubrica, assolveva il vigile urbano IN GE perché il fatto non costituisce reato dall'imputazione di avere, quale incaricato del servizio notifiche dei verbali, indebitamente rifiutato di compiere atti del proprio ufficio, omettendo di notificare venticinque ingiunzioni prefettizie e così facendone scadere otto.
Sulle dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva affermato di no aver portato a termine l'attività di notifica affidategli solo per mera dimenticanza dovuta all'onerosità del servizio di scorta quotidianamente esplicato, alle sue vicende familiari e alla sua scarsa dimestichezza col nuovo servizio, riteneva infatti che la condotta omissiva non fosse stata sorretta da un corrispondente atteggiamento psicologico diretto all'inosservanza dell'obbligo. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo impugnava però la sentenza deducendo che per la configurazione del delitto di cui all'art. 328/2 c.p. era sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevole volontà di non adempiere e la mancata esposizione delle ragioni del ritardo, nel caso di specie integrati dall'omesso esame degli atti necessario per verificare l'urgenza delle notifiche e il termine di scadenza degli atti e dalla tardiva ottemperanza all'invito del capo settore di esporre le ragioni del ritardo.
Con sentenza del 14.3.1997 la Corte d'Appello di Palermo dichiarava invece il GE colpevole del delitto di cui all'art. 328/1 c.p. e, concessogli le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, coi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione di essa nel certificato penale rilasciato a richiesta di privati.
Riteneva erronea la qualificazione giuridica, data dai primi giudici al fatto contestato, sostanzialmente perché nel caso di specie era mancata la richiesta di privati postulata dal secondo comma della norma incriminatrice;
ravvisava nell'omessa presentazione del GE al proprio superiore, gliene aveva fatto espresso invito, "un elemento che concorreva a dimostrare il dolo dell'imputato e non già il presupposto per una diversa qualificazione giuridica del fatto";
rilevava con ammenicolato esame che tutte le circostanze addotte dal GE per giustificare la propria asserita dimenticanza, di per sè non valide, non erano "suffragate dal benché minimo elemento di prova e, dunque, erroneamente" erano "state ritenute valide ragioni per escludere la ricorrenza dell'elemento psicologico della condotta omissiva".
A mezzo del proprio difensore ricorre per cassazione l'imputato e chiede l'annullamento della sentenza predette, denunziando 1 - violazione degli artt. 581/c e 597/1 c.p.p. in relazione all'art.328 c.p. a) perché, mentre il giudice di primo grado, inquadrato il fatto nella previsione dell'art. 328/2 c.p., lo aveva assolto ritenendo mancante l'elemento psicologico del reato, l'appellante Procuratore Generale ritenendo sussistente l'elemento psicologico del reato preveduto al primo comma del medesimo art. 328, aveva concluso chiedendo la "condanna dell'imputato per il 'reato per cui venne tratto a giudizio' (sic)" senza specificare - come avrebbe dovuto secondo il disposto delle suddette norme, a parere di lui, ricorrente, violate - gli "elementi di fatto e di diritto" supportanti la sua censura, di guisa che la contestuale mancanza di indicazioni delle ragioni di fatto e di diritto, che avrebbero potuto comportare la sua condanna per violazione del secondo comma del ridetto art. 328 avrebbe dovuto determinare la corte di merito a dichiarare inammissibile l'impugnazione e a confermare la decisione di primo grado;
di motivazione a) perché la Corte di merito, volendo sopperire alla mancata indicazione di motivi da parte della pubblica accusa appellante circa l'inquadramento della fattispecie concreta nella previsione del primo comma dell'art. 328 c.p., è incorsa in duplice travisamento del fatto laddove ha ritenuto, contrariamente alle dichiarazioni del maresciallo Interollo, che questi invitò l'imputato per ben due volte e per iscritto a fornire giustificazioni della propria condotta, e laddove ha affermato che egli non aveva portato a termine attività di notifica volontariamente assunto e "per la quale era regolarmente retribuito", quando invece egli era retribuito coi diritti di notifica, su tali deformazioni del vero argomentando e basando in parte la motivazione di condanna b) perché la previsione dell'art. 328/1 c.p. nella formula attuale incrimina soltanto l'indebito rifiuto e non anche l'omissione o il ritardo, la volontà negativa, di cui il rifiuto si sostanzia, è incompatibile con la volontaria assunzione dell'incarico di notifica;
c) perché alla configurazione del reato previsto nel secondo comma dell'articolo manca "il sollecito, mai fatto(gli)... dal suo superiore;
3 - vizio di motivazione in relazione all'art. 503 c.p.p. e all'art.328 c.p. perché l'affermazione che le circostanze da lui dedotte a propria difesa non sono circostanze da lui dedotte a propria difesa non sono suffragate da prova alcuna è incompatibile con la natura di mezzo di prova dell'esame delle parti private, fra queste compreso l'imputato, le cui dichiarazioni siccome risultanti dall'esperimento di un mezzo di prova possono essere smentite e devono comunque essere valutate alla stregua di altri elementi di giudizio, ma non possono essere rigettate di per sè solo perché non suffragate da altre risultanze.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo dei motivi dedotti postula un presupposto di fatto insussistente. L'appellante Procuratore Generale infatti, come si legge testualmente nell'atto d'impugnazione, si duole del fatto che il GE "è stato assolto dal reato di cui all'art. 328 2^ comma C.P.", rileva che il Tribunale ha preso in considerazione la
"condotta omissiva dello stesso, ai sensi dell'art. 328, 2^ comma C.P." e osserva che per "la configurabilità del reato di cui all'art. 328 2^ comma C.P.... si richiede..... il dolo generico", che in fattispecie assume sussistente proprio sulla considerazione dei medesimi elementi di giudizio evidenziati dai giudici di primo grado. Il fatto che la condanna dell'imputato sia stata richiesta in relazione "al reato per cui venne tratto a giudizio" è dunque del tutto irrilevante non solo perché il fatto rimane identico tanto nella qualificazione giuridica di cui al capo d'imputazione quanto in quella attribuitagli dal giudice di primo grado e perché identico rimane il titolo di reato, sia se detto fatto viene inquadrato nella prevision del primo sia se viene inquadrato nella previsione del secondo comma del medesimo art. 328; ma soprattutto perché è evidente che l'organo della pubblica accusa appellante non ha contestato la qualificazione giuridica data al fatto dal primo giudice.
Non sussiste dunque la "discrasia" ravvisata dal ricorrente e il pubblico ministero non doveva indicare, come non ha indicato, alcun elemento di fatto o di diritto su una tesi d'accusa, che in appello non ha riproposto o, comunque, sostenuto.
In ogni caso e solo per debito di completezza va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente;
competendo al giudice ex art. 521/1 c.p.p. il potere di "dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione purché il reato non ecceda la sua competenza"; tanto al giudice di primo quanto a quello di secondo grado, fatti salvi la prospettazione del fatto addebitato e il controllo del giudice sovraordinato, competeva e compete il potere di qualificare giuridicamente l'addebito. Non par dubbio dunque che la Corte di merito, chiamata dall'appello del pubblico ministero a giudicare della rilevanza penale del fatto materiale addebitato all'imputato, quali che si fossero i motivi dedotti a supporto dell'impugnazione: avvalendosi dei propri poteri d'ufficio, poteva dare al fatto medesimo, come ha dato, una diversa qualificazione giuridica inquadrandolo nella previsione originaria del primo comma dell'art. 328 c.p. e che pertanto il ricorso deve esser rigettato sul primo motivo. Anche il secondo motivo è per la sua prima parte malfondato su presupposti di fatto inveridici.
La Corte di merito infatti, ben al di là della volontà attribuitale dal ricorrente di "sopperire alla motivazione che mancava nei motivi di impugnazione", si è limitata a dar conte delle ragioni, per le quali la condotta del GE non poteva esser inquadrata nella previsione del secondo comma dell'art. 328, rilevando in primo luogo la mancanza in fattispecie della richiesta di privati interessati all'atto postulata da tale disposizione di legge e, asserito che tale condotta "consisteva nell'indebito rifiuto di un atto del suo ufficio", ha rilevato quindi che "l'avere omesso... perfino di presentarsi al suo superiore dopo il sollecito ... concorreva a dimostrare il dolo", ma non costituiva "presupposto per una diversa qualificazione giuridica del fatto".
Che il superiore diretto del GE gli abbia inviato due solleciti scritti a presentarsi non si legge peraltro nemmeno nella parte narrativa della sentenza impugnata, laddove si evidenzia che il GE era stato invitato "a presentarsi presso il comando a cui il predetto ER aveva inviato due segnalazioni scritte": una lettura appena attenta degli atti dimostra dunque l'insussistenza del denunciato travisamento, evidente essendo - secondo le sapute regole della sintassi e il corretto riferimento del pronome relativo al sostantivo, che lo precede - che le segnalazioni scritte si assumono dai giudici spedite al Comando e no al ricorrente.-
Palesemente irrilevante nell'economia dei fatti e non incidente sulla loro qualificazione giuridica è infine la circostanza che l'attività di notifica volontariamente assunta dal GE fosse retribuita "solo sulla base del lavoro effettivamente effettuato", come si dice in ricorso, non sostenendosi il contrario in sentenza nè assumendosi un'indebita locupletazione del GE. Sostiene quindi il ricorrente che l'indebito rifiuto dell'atto d'ufficio, in che esclusivamente si sostanzia la condotta materiale del delitto ravvisato dalla Corte di merito, è in fattispecie incompatibile con la volontaria assunzione del servizio da parte sua, mentre la mancanza di sollecito alcuno da parte del suo superiore non consente nemmeno di inquadrare la condotta nella previsione del secondo comma dell'art. 328 c.p..- Il ricorrente non contesta dunque la sussistenza degli altri elementi e requisiti caratterizzanti la fattispecie ritenuta dal giudice di merito e in particolare la sussistenza delle ragioni gi giustizia, alla cui realizzazione era diretta l'attività di notificazione affidatagli, ne' la necessità - dalla legge correlata a tali ragioni - di compiere tale attività senza ritardo sotto pena di decadenza dei diritti della pubblica amministrazione. Basterà perciò rilevare in questa sede che ragioni di giustizia sono quelle tutte attinenti alla realizzazione del diritto in ciascun caso concreto mediante l'applicazione della legge e quindi anche del precostituito sistema di sanzioni e di misure civili, amministrative e penali volto a mantenere - o a ripristinare in caso di suo turbamento - l'equilibrio legale degl'interessi propri di ciascuna persona e che il rifiuto, postulato dal primo comma del ridetto art. 328 c.p., non deve essere espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, senza giustificazione protratta oltre i termini di comporto o addirittura di decadenza laddove dies interpellat pro homine.-
Nel caso di specie il giudice d'appello coerentemente e incontestatamente ha ravvisato le ragioni di giustizia e di urgenza connotanti l'attività affidata all'imputato nella necessità di "evitare il verificarsi di una causa d'estinzione dell'obbligazione" del privato nei confronti della pubblica amministrazione e ha ravvisato il rifiuto nella condotta di costui, che, assunto l'incarico predetto volontariamente e con la consapevolezza derivantegli dalla sua professionalità, dalla sua competenza specifica e dalla natura degl'incarti da notificare affidatigli, perfettamente consoni alla sua prevalente attività, lasciò decadere ben otto delle venticinque ingiunzioni affidategli per la notifica, non attivandosi nemmeno dopo il sollecito dei suoi superiori. In tale contesto la contraddittorietà intrinseca dedotta dal ricorrente non sussiste, bastando a giustificare il diverso atteggiamento psicologico la discrasia temporale tra la volontaria assunzione degli incarichi di notifica e il rifiuto parziale di espletarli, concretato nella forma su cennate, essendo assai significativa al riguardo - come rilevato dal giudice di merito - la condotta dell'imputato che non ottemperò nemmeno dopo il sollecito dei suoi superiori, non rappresentò loro le difficoltà asseritamente sopravvenutegli, non chiese di essere dispensato dall'incarico e non restituì gli atti prossimi alla decadenza. Infondato del pari è il terzo motivo di ricorso.
Di vero come dimostra l'ampiezza dell'esame relativo, costituente la parte maggiore della motivazione, la corte territoriale non ha denegato in linea di principio la valenza probatoria delle dichiarazioni escusatorie dell'imputato, ma, rilevato che esse non trovavano rispondenza in alcun altra risultanza, l'ha denegato, ritenendole "un tardivo quanto maldestro tentativo dell'imputato di allontanare da sè la responsabilità di quanto era accaduto". al fine, con motivazione immune da vizi logici o giuridici e perciò incensurabile in questa sede, ha dimostrato l'interna incoerenza di ciascuna delle ragioni addotte a giustificazione della dimenticanza, in cui il GE era a suo dire incorso, rilevando che, quando accettò l'incarico, conosceva bene gl'impegni temporali richiestigli - non per tutto il giorno - dal servizio di scorta, cui era addetto;
per sua specifica competenza professionale egli era in grado di valutare natura e valenza degli atti affidategli per notifica;
non era nuovo ad esperienze del genere;
non aveva dato ai propri superiori, nemmeno dopo il sollecito, notizia delle vicende familiari sopravvenutegli e in particolare delle precarie condizioni di salute della moglie.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998