Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15833 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 58 33/0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO G.N.7717/01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 32246 Cron. Dott. Vincenzo Consigliere Rep. Dott. Michele LUCA Ud. 29.4.03 Consigliere rel. Dott. Fernando LUPI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE BA, elettivamente domiciliato in Catania, via Grotte Bianche, 117 presso l'avv. Luigi Savoca, che la rappresenta e difende giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
-UILA UIL della Provincia di Catania, in persona del segretario prof. Raimondo Cavallaro, elettivamente domiciliata in Catania, via Aloi, 54 A presso l'avv. Antonino Catanzaro Lombardo che, unitamente all'avv. Francesco Zarbà, la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
2531 avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n.362 del 28.12.2000, R.G. n.233/00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.4.2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Catanzaro Lombardo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28.12.2000 la Corte di Appello di Catania, decidendo sull'appello proposto da ZZ AR nei confronti della UILA - UIL e sull'appello incidentale di questa, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava gli appelli. Osservava in motivazione, per quello che ancora interessa, che andava confermato l'accertamento del primo giudice in ordine alla sussistenza di un che rapporto di lavoro dal marzo 1982 a giugno del 1985 efl'aveva esclusa per il periodo successivo sino al dicembre 1988. Premetteva quindi che se non vi era incompatibilità tra la carica assunta nel sindacato dalla ZZ nel giugno 1985 ed una prestazione di lavoro subordinato in favore del sindacato, occorreva, tuttavia, accertare se permanesse la subordinazione nel secondo periodo potendo essere riferita l'attività svolta all'esercizio dell'attività sindacale. Un primo elemento di prova in senso contrario è nelle allegazioni della ZZ, che nel ricorso introduttivo aveva affermato che cessò dall'attività di lavoratrice dipendente del sindacato all'atto della -2- sua elezione a componente della segreteria provinciale che la ricorrente ha collocato temporalmente nel 1988, mentre dalla documentazione esibita e dalla deposizione di ÷ B. testi l'elezione risulta avvenuta il 5.6. 1985.Rilevava ancora la Corte territoriale che dalla deposizione di un teste risulta che dopo l'elezione la ricorrente fu assunta come lavoratrice subordinata presso un ente di formazione professionale, ed inoltre fu proprio la ZZ ad indicare una ragazza che la sostituì nell'attività di dattilografia precedentemente svolta ed era la stessa a retribuirla. Rilevava che per questo secondo periodo la ricorrente non aveva provato l'elemento della subordinazione e che il lavoro, che alcuni testi asseriscono che avesse svolto, era riconducibile alla sua carica sindacale. Concludeva rilevando che la circostanza che Lette negli anni 86 e nel bilancio del sindacato a stato previsto l'accantonamento per il t.f.r. costituiva un elemento semplicemente indiziario, insufficiente a provare la natura subordinata dell'attività svolta. Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo la ZZ;
resiste con controricorso la UILA-UIL della provincia di Catania, illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Assume la ZZ che la circostanza che nel bilancio dell'ente vi fosse la previsione dell'accantonamento per il t.f.r. in suo favore costituisce prova del rapporto di lavoro subordinato, essendo l'istituto del t.f.r. esclusivo di tale tipo di -3- collaborazione, mentre il giudice di merito lo ha degradato a mero indizio. Rileva inoltre che è contraddittorio ritenere tale elemento prova del rapporto subordinato nel periodo dal 1982 al giugno 1985 ed escluderne il valore probatorio nel periodo successivo. Le censure sono infondate. La circostanza che nella contabiltà dell'ente, che si assume datore di lavoro, vi fosse una posta destinata a costituire accantonamento per il t.f.r. della ZZ non costituisce prova documentale diretta dell'esistenza del rapporto di lavoro in detto periodo, bensì soltanto della volontà dell'ente di corrispondere detto compenso al termine del rapporto;
correttamente quindi la Corte territoriale ha riconosciuto valore di indizio e non di prova di questo elemento. Inoltre la decisione del punto da parte del giudice di merito non è basata esclusivamente sull'esclusione del valore probatorio di questo elemento, ma su una serie convergente di prove di segno contrario, quali l'ammissione della ZZ che con l'elezione alla carica sindacale cessò il rapporto di lavoro subordinato, l'inizio della prestazione da parte della ricorrente di lavoro subordinato in favore di altro ente, l'assunzione di altra dipendente per svolgere il lavoro di dattilografia precedentemente svolto dalla ZZ, la mancanza assoluta di prova del carattere subordinato dell'attività svolta in favore dell'ente dopo l'elezione alla carica di componente la segreteria provinciale. La valutazione delle prove, condotta con motivazione immune da vizi logici e giuridici, compete al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità. Non : costituisce, infatti, contraddizione ritenere, implicitamente, che l'elemento indiziario -4- 889 'N 84-8-11 10971 V1120 O TION I S IN CLINICO VSSVL 'VS3DS INDO VO ONLI N IG 'OTION IN VISOKI VOJALNOSTÍ, costituito dall'accantonamento per il t.f.r., concorrendo con altre prove contat a fondare nel primo periodo l'accertamento del lavoro subordinato, e da solo S e, anzi, contrastato da elementi probatori ed indiziari di segno contrario, sia insufficiente a provare la continuazione del rapporto di lavoro subordinato nel periodo successivo. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrente alle spese del giudizio di cassazione,cheliquida in € 14,35, oltre € 1500,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 29.4.2003 Vincenzo Miles Il Consigliere est. Il Presidente FernanderutТеша صد fanelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 OTT S oggi, CANCELLERE N E O -5-