Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento, se il giudice accoglie la richiesta, congrua e legale, della pena concordata tra le parti, non possono venire in rilievo, in sede di legittimità, eventuali errori compiuti nell'iter di determinazione della pena base. (Fattispecie in cui l'imputato ed il PM avevano concordato la applicazione di pena detentiva, accolta dal giudice, pur in presenza di concessione di attenuanti generiche, che avevano determinato, con riferimento al delitto ex art 612 comma 2 cod.pen., la applicazione della sola pena pecuniaria. La Suprema corte, nel rilevare che, al delitto di minaccia aggravata era legato, in virtù del vincolo della continuazione, quello di ingiuria -che prevede, in via alternativa, la pena detentiva- ha ritenuto comunque legale la pena in concreto applicata, in quanto il reato da considerare più grave, nel caso di specie, era, evidentemente, quello di cui all'art. 594 cod.pen.).
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
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In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 5047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5047 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21.10.1999
Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N.5047
Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Maurizio Fumo Consigliere N.1792/99
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste avverso la sentenza con la quale il OR di EN ha applicato, su richiesta delle parti, a PA VA la pena di giorni 16 di reclusione (sostituita con la corrispondente pena pecuniario), con la concessione delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati di cui agli artt. 594 e 612 co. 2 cp. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Maurizio Fumo, Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza, Osserva in fatto ed in diritto.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, "nell'interesse della esatto applicazione della legge", ricorre contro la sentenza in epigrafe indicato chiedendone l'annullamento e denunciando la illegalità della pena. Invero, a giudizio del ricorrente, una volta concesse le attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alla aggravante di cui al secondo comma del delitto previsto dall'art. 612 cp, la pena base per il reato continuato non poteva essere individuato, così come è avvenuto, in una pena detentiva (giorni 20 di reclusione), ma doveva, viceversa, essere correttamente fissata in una pena pecuniaria, dal momento che la ipotesi non aggravata di minaccia prevede la sanzione della multa. Conseguentemente il OR non avrebbe dovuto accogliere la congiunto richiesta delle parti e non avrebbe potuto emettere sentenza ai sensi dell'art. 444 cpp. Il ricorso è inammissibile.
Invero oggetto della richiesta di patteggiamento è la pena definitiva, vele a dire quella che sia in concreto da applicare. È su tale pena, infatti, che si forma l'accordo delle parti ed è a tale pena che il giudice deve far riferimento nell'accogliere detto accordo. A tanto consegue che, in presenza di una richiesta "finale" congrua e legale, richiesta che sia stata accolta dal giudice di merito, in sede di legittimità, non vengono in rilievo gli eventuali errori di calcolo, anche con riferimento alla pena base, che siano stati compiuti nei precedenti gradi di giudizio (cfr, 9803655-RV 211424, sez. I, Spalvieri;
99033521-RV 212379, sez. V, PM in proc. Carli;
9209053-RV 191832 sez. IV, PG in proc. Gallorini). Nel caso di specie, dovendo l'imputato essere chiamato a rispondere sia del delitto di cui all'art. 612 comma due cp (che prevede pena detentiva, mentre al primo prevede pene pecuniaria), che del delitto di cui all'art. 594 cp (che prevede, alternativamente, pena detentiva e pecuniaria), appare ininfluente l'errore nell'iter di determinazione della pena base, compiuto dalle parti ed, evidentemente, non rilevato dal giudice di merito. È infatti vero che, concesse le attenuanti generiche prevalenti con riferimento al delitto di cui all'art 612 comma secondo cp, risulta applicabile la ipotesi di cui al comma primo, che prevede la sola pena pecuniaria, ma è altrettanto vero che il delitto ex art. 594 cp, come anticipato, prevede, sia pure in via alternativa, la pena detentiva. Ne consegue che la pena sulla quale in concreto le parti hanno raggiunto l'accordo (giorni 16 di reclusione), conseguente alla applicazione dell'istituto della continuazione alla pena base, appare legale, dovendosi, evidentemente, far riferimento, quale reato più grave, non più al delitto di cui al primo comma dell'art. 612 cp, ma al delitto previsto dall'art. 594 cp.
PQM
La Corte dichiara il ricorso del PG inammissibile.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999