Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 5047
CASS
Sentenza 21 ottobre 1999

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Massime1

In tema di patteggiamento, se il giudice accoglie la richiesta, congrua e legale, della pena concordata tra le parti, non possono venire in rilievo, in sede di legittimità, eventuali errori compiuti nell'iter di determinazione della pena base. (Fattispecie in cui l'imputato ed il PM avevano concordato la applicazione di pena detentiva, accolta dal giudice, pur in presenza di concessione di attenuanti generiche, che avevano determinato, con riferimento al delitto ex art 612 comma 2 cod.pen., la applicazione della sola pena pecuniaria. La Suprema corte, nel rilevare che, al delitto di minaccia aggravata era legato, in virtù del vincolo della continuazione, quello di ingiuria -che prevede, in via alternativa, la pena detentiva- ha ritenuto comunque legale la pena in concreto applicata, in quanto il reato da considerare più grave, nel caso di specie, era, evidentemente, quello di cui all'art. 594 cod.pen.).

Commentari4

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023

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    In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 5047
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5047
Data del deposito : 21 ottobre 1999

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