Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
Riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio l'amministratore e legale rappresentante di una società privata incaricata della gestione del servizio di riscossione di tributi comunali, in considerazione della connotazione prettamente pubblicistica del servizio predetto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile il peculato nella condotta del soggetto autorizzato alla riscossione delle imposte comunali che aveva omesso di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica, trattandosi di denaro entrato nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della riscossione).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2016, n. 46235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46235 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
46 2 3 5/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 83/16Sent. n. sez. 1288/16 Giovanni Conti - Presidente - Stefano Mogini - Relatore - Ersilia Calvanese Emanuele Di Salvo Laura Scalia -UP 21/9/2016 R.G.N. 19471/16 و Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO IA, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza n. 1984/2015 pronunciata dalla Corte di appello di Salerno il 13/11/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. RO IA ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di peculato continuato per essersi appropriato, in qualità di legale rappresentante della Gestor S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione tributi del Comune di Montecorvino ед Sor Rovella, della somma di 48.683 euro appartenente a detto Comune, di cui disponeva in ragione del servizio, in particolare omettendo di riversare all'ente locale il denaro riscosso dai contribuenti a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando: a) carenza, apparenza e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen., in quanto, conformemente a quanto dedotto con specifici motivi di appello, l'omesso versamento all'ente locale dei tributi comunali riscossi dalla società per azioni concessionaria rappresenta un mero inadempimento alle obbligazioni contrattuali da questa assunte, non potendo i tributi locali essere equiparati a quelli di competenza dell'amministrazione finanziaria centrale e i rapporti tra ente pubblico e concessionario essere qualificati univocamente come rapporto di servizio. L'obbligo giuridico di riversamento delle somme riscosse e le sue modalità di attuazione discenderebbero dal contratto e non assumerebbe natura pubblicistica, sicché quelle somme non apparterrebbero all'ente pubblico fin dal momento della riscossione. b) motivazione mancante e apodittica in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di peculato, invero da escludersi avendo il ricorrente sottoscritto i prospetti riepilogativi delle somme da versare all'ente, con ciò dimostrando di essere consapevole della natura pubblica delle somme riscosse, destinate a rientrare nella disponibilità dell'ente locale sulla base di un rapporto gestorio di natura privatistica, e di avere la volontà non già di "convertire" il denaro pubblico in denaro proprio, bensì di utilizzarlo unicamente per far fronte alla crisi aziendale cui si trovava soggetta la società di cui era amministratore e rappresentante legale.
3. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili poiché rappresentano la mera riproposizione di doglianze di merito alle quali la sentenza impugnata, contrariamente agli assunti del ricorrente, ha fornito risposta puntuale ed esauriente, del tutto immune da vizi logici e giuridici (cfr. in particolare pp. 4-5, ove congrua giustificazione dell'attribuzione al ricorrente della qualifica di incaricato di pubblico servizio in base alla natura pubblica delle somme riscosse dall'operatore privato a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, non avendo al proposito rilievo la natura pubblica o www privata del rapporto giuridico intercorrente tra l'ente impositore e il - concessionario;
nonché pp.
5-6 in ordine alla ritenuta sussistenza in capo al бы 2 да ricorrente della consapevolezza circa la natura pubblica del denaro riscosso consapevolezza invero ammessa dallo stesso ricorrente e della sua volontà di - appropriarsene, utilizzandolo uti dominus come denaro proprio della società da lui amministrata per far fronte ai debiti da questa contratti). Il Collegio sottolinea al riguardo che l'art. 358 cod. proc. pen. definisce l'incaricato di un pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore del 1990 (L. 26 agosto 1990, n. 86, art. 18), nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha privilegiato il criterio oggettivo-funzionale, utilizzando la locuzione "a qualunque titolo" ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell'art. 358 c.p.p., al rapporto d'impiego con lo Stato o altro ente pubblico. Non si richiede, quindi, che l'attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche. Il capoverso dell'art. 358 c.p.p. esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357, ma caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri deliberativi, autoritativi o certificativi). Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, con esclusione in ogni caso dall'area pubblicistica delle mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (tra tante, Sez. 6, n. 39359 del 7.3.2012, Ferrazzoli, Rv. 254337). Alla luce dei principi esposti, deve ritenersi, avallando sostanzialmente il discorso giustificativo della sentenza in verifica, che l'amministratore e legale rappresentante di una società per azioni che gestisce il servizio di riscossione di tributi comunali rivesta la qualità di incaricato di pubblico servizio, a prescindere dalla natura privata di tale società, in considerazione della indubbia connotazione pubblicistica di quel servizio. Tale attività si caratterizza, infatti, per la diretta inerenza al preminente interesse generale alla corretta riscossione delle entrate tributarie dell'ente locale, che ne è titolare in virtù del potere impositivo a lui riconosciuto dalla legge. Sicché l'attività in concreto svolta al riguardo dal ricorrente, di carattere intellettivo e non meramente esecutivo o d'ordine, pur senza i poteri autoritativi 3 да 801 e certificativi propri della pubblica funzione, attiene a bisogni di pubblico interesse non aventi carattere industriale о commerciale, il cui soddisfacimento è perseguito istituzionalmente secondo modalità e forme determinate, a monte del contratto stipulato con il concessionario, da regolamentazione di natura pubblicistica, rientrando così nell'alveo della prestazione di pubblico servizio, quale definita all'art. 358 cod. pen. Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto integrare il delitto di peculato per appropriazione la condotta del soggetto autorizzato alla riscossione delle tasse che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione e l'imputazione delle somme incassate dai contribuenti alla copertura di carichi di altra natura, diversi da quelli per i quali erano state ricevute, realizza la condotta appropriativa di cui all'art. 314 cod. pen. (Sez. 6, n. 45082 del 01/10/2015, Marrocco, Rv. 265342; Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, Pizza e altri, Rv. 240068). All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. In considerazione della natura delle questioni proposte il Collegio stima equo quantificare in euro 1.500,00 la somma che il ricorrente dovrà versare alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/9/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini Giovanni Conti Stopin gouki DEPOSITATO IN CANCELLERIA! - 3 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO L CAR Pera Esposito