CASS
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 6371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6371 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6371 Anno 2026 Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/10/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 17 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto da DA Amato, ha confermato la pronuncia resa il 30 settembre 2022 con la quale il Tribunale di EN ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 612 cpv. cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha prospettato la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in ordine alla denunciata nullità per genericità del capo di imputazione. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione e l'omessa o apparente motivazione in ordine alla sussistenza del delitto in contestazione. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 152 e 612 cod. pen. in relazione agli art. 129 cod. proc. pen., 1 D. Lgs. n. 36 del 2018 e 2 cod. pen, con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela. 3. Nell'interesse dell'imputato è stata presentata memoria il giorno 6 ottobre 2025, ribadendola fondatezza del terzo motivo di ricorso. 4. Preliminarmente, deve evidenziarsi la manifesta infondatezza delle allegazioni difensive in ordine all'estinzione del reato per remissione della querela. All'imputato è stato contestato il delitto di minaccia, aggravato perché commesso con un arma (artt. 612, commi 1 e 2, cod. pen., in relazione all'art. 339 stesso codice). Proprio in ragione dell'aggravante, esso era procedibile d'ufficio nel tempo in contestazione (19 dicembre 2016; allorché l'art. 612, comma 2, cod. pen. così disponeva: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, [...] si procede d'ufficio») e tale è rimasto a seguito sia del d. Igs. n. 36 del 2018 (che, modificando l'art. 612 cit. vi ha inserito il seguente comma 3: «Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339») sia del più recente d. Igs. n. 150 del 2022 (che non ha modificato in parte qua lo stesso comma 3). 5. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente fondato. In effetti, risulta che l'editto accusatorio contiene l'erronea indicazione del luogo del commesso reato (AN TR e non Pietraroja) e del cognome della persona offesa (Perciasepe invece che Parcesepe). Il che, come anticipato, non consente di ritenere manifestamente infondata le prospettazione difensiva, allorché né ha ribadito anche in questa sede la mancanza di specificità, anche a prescindere dalle contestazioni difensive in ordine all'arma impiegata (un'accetta da boscaiolo in luogo di uno zappino). Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata poiché il 19-giugno 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso 19 dicembre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, non occorrendo " rare oltre.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizi Così deciso il 22/10/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6371 Anno 2026 Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 22/10/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 17 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto da DA Amato, ha confermato la pronuncia resa il 30 settembre 2022 con la quale il Tribunale di EN ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 612 cpv. cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha prospettato la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in ordine alla denunciata nullità per genericità del capo di imputazione. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione e l'omessa o apparente motivazione in ordine alla sussistenza del delitto in contestazione. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 152 e 612 cod. pen. in relazione agli art. 129 cod. proc. pen., 1 D. Lgs. n. 36 del 2018 e 2 cod. pen, con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela. 3. Nell'interesse dell'imputato è stata presentata memoria il giorno 6 ottobre 2025, ribadendola fondatezza del terzo motivo di ricorso. 4. Preliminarmente, deve evidenziarsi la manifesta infondatezza delle allegazioni difensive in ordine all'estinzione del reato per remissione della querela. All'imputato è stato contestato il delitto di minaccia, aggravato perché commesso con un arma (artt. 612, commi 1 e 2, cod. pen., in relazione all'art. 339 stesso codice). Proprio in ragione dell'aggravante, esso era procedibile d'ufficio nel tempo in contestazione (19 dicembre 2016; allorché l'art. 612, comma 2, cod. pen. così disponeva: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, [...] si procede d'ufficio») e tale è rimasto a seguito sia del d. Igs. n. 36 del 2018 (che, modificando l'art. 612 cit. vi ha inserito il seguente comma 3: «Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339») sia del più recente d. Igs. n. 150 del 2022 (che non ha modificato in parte qua lo stesso comma 3). 5. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente fondato. In effetti, risulta che l'editto accusatorio contiene l'erronea indicazione del luogo del commesso reato (AN TR e non Pietraroja) e del cognome della persona offesa (Perciasepe invece che Parcesepe). Il che, come anticipato, non consente di ritenere manifestamente infondata le prospettazione difensiva, allorché né ha ribadito anche in questa sede la mancanza di specificità, anche a prescindere dalle contestazioni difensive in ordine all'arma impiegata (un'accetta da boscaiolo in luogo di uno zappino). Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata poiché il 19-giugno 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso 19 dicembre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, non occorrendo " rare oltre.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizi Così deciso il 22/10/2025.