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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 15/11/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli
Vista la riserva assunta all'udienza del 30.9.2025 per rendere la decisione ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIDOLLI Parte_1 C.F._1
SABINA, giusta procura speciale alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16.9.2024, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Macerata in Piazza
Annessione n.15
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. BORGIANI GUGLIELMO, giusta procura speciale depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta del 28.6.2023, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Macerata in Via Morbiducci n.21
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come al verbale del 30.9.2025
Parte attrice: “si riporta agli atti, insiste per la remissione in istruttoria con CTU medico-legale e per
l'accoglimento della domanda come formulata dato per accertato anche a seguito dell'intervenuta archiviazione il fatto storico della caduta risulta provato;
i testi affermano di aver visto il Parte_1 caduto a terra nei pressi del tombino scoperto”;
Parte convenuta: “insiste nel rigetto della domanda chiedendo la condanna al pagamento delle spese
pagina 1 di 13 legali, attesa anche la mancata adesione alla proposta del Giudice senza giustificato motivo, richiamando tutti i propri scritti nonché anche le ragioni poste a base dell'art. 185 bis c.p.c. del
Giudice; in merito alla richiesta di archiviazione di cui si prende ora visione si evidenzia che essa è fondata anche su un accordo conciliativo delle parti che in realtà non vi è stato perché la controparte non ha aderito”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec il 5.4.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentirla condannare ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali patiti (indicati in citazione nella misura di 202.192,28 euro oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo) in conseguenza delle lesioni riportate la sera del 19.12.2019 alle ore 19,35 circa a Macerata quando, nel recarsi a riprendere l'autovettura parcheggiata sul retro dell'ex Supermercato Tigre, inciampava su un tombino aperto e non segnalato sito nell'area (piazzale Fattorini) di proprietà della convenuta, prospicente il bar
, gestito da sua moglie e presso cui svolgeva l'attività di collaboratore familiare. Pt_1
In particolare, parte attrice allegava che:
- il tombino aperto che provocava la caduta era quello di cui alle foto prodotte (doc. 1 parte attrice)
- dopo la caduta, contattava telefonicamente la coniuge e veniva condotto da quest'ultima presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Macerata per svolgere i necessari accertamenti e ricevere le prime cure necessarie (doc. 13 parte attrice).
- A fronte di quanto riscontrato presso il nosocomio di Macerata, il riportava danni Parte_1 fisici come da perizia di parte redatta in data 15.10.2022 dal dott. (doc. 7 parte attrice). Per_1
- Erano risultati vani i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda ed era rimasto senza riscontro anche l'invito alla stipula della negoziazione assistita da parte della convenuta
In diritto, parte attrice evocava la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. della
[...]
in quanto proprietaria e custode dell'area ove avvenuto il sinistro denunziato dal Controparte_1
Parte_1
Fissata l'udienza in citazione al 10.10.2023, con comparsa del 28.6.2023 si è costituita la
[...] contestando tutto quanto dedotto e prodotto da parte attrice, rappresentando l'assenza Controparte_1
pagina 2 di 13 dei presupposti costitutivi della responsabilità ex art. 2051 (su tutti, il nesso di causalità tra il sinistro e il tombino) ed evidenziando come il sinistro in oggetto fosse riconducibile alla condotta colposa dello stesso danneggiato in quanto, premesso che l'area in oggetto è adibita al carico/scarico della merce e, quindi, preclusa al passaggio pedonale, lo stesso essendo un collaboratore del , Parte_1 Parte_2 locale sito nelle immediate vicinanze del luogo dell'asserito sinistro, era ben consapevole dello stato dei luoghi ivi presente.
Parte convenuta, inoltre, contestava altresì le deduzioni avversarie in merito al quantum del danno richiesto, rilevando altresì che il aveva comunque beneficiato di un'indennità/rendita da Parte_1 parte dell' in considerazione di quanto indicato nel certificato rilasciato dal Pronto Soccorso CP_2 dell'Ospedale di Macerata (sinistro avvenuto sul luogo di lavoro) e concludeva per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per la riduzione del quantum del risarcimento in considerazione di quanto già liquidato da parte dell' CP_2
Differita la prima udienza ai sensi dell'art. 171 bis comma 3 c.p.c. al 27.11.2023, le parti redigevano le memorie istruttorie.
Svoltasi la prima udienza, con ordinanza del 8.1.2024, a scioglimento della riserva ivi assunta, l'allora
Giudice istruttore ammetteva la prova testimoniale nei limiti ivi indicati, nonché dava ingresso alla richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. all' in merito alle indennità e alle prestazioni CP_2 previdenziali riconosciute a in ragione del sinistro del 19.12.2019. Parte_1
In data 10.1.2024, l' ufficio di Macerata, depositava la documentazione relativa alle CP_2 indennità/rendite riconosciute e liquidate al in riferimento al sinistro in oggetto. Parte_1
La causa veniva istruita a mezzo prova orale (all'udienza del 23.4.2024 si è proceduto all'interrogatorio formale di , mentre i testi di parte attrice venivano escussi alle udienze del 18.6.2024, i Parte_1 testi e e del 8.10.2024, il teste . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Subentrato lo scrivente magistrato, come da d.p. 62/2024, all'udienza del 3.12.2024, il difensore di parte attrice rinunciava al teste e insisteva nella richiesta di CTU, mentre il difensore Testimone_4 della convenuta ribadiva tutte le contestazioni in merito alle testimonianze rese e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni alla luce del contrasto fra i testi e anche considerando che l'attore era ben a conoscenza dello stato dei luoghi.
Con ordinanza resa in pari data (da intendersi qui richiamata), stante l'effettiva esistenza di divergenze tra le deposizioni rese, nelle rispettive udienze di escussione, dai testi e in merito ai CP_1 Tes_3 medesimi capitoli di prova, è stato disposto d'ufficio il confronto ex art. 254 c.p.c. tra i suddetti testi pagina 3 di 13 per l'udienza del 13.01.2025.
All'esito del confronto, con ordinanza del 21.01.2025, lo scrivente magistrato ribadita l'esistenza di rilevanti incongruenze nelle dichiarazioni rese dai testi durante il confronto, sintomatiche di una o più potenziali testimonianze false o reticenti, ha inviato gli atti alla Procura in sede ed ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (da intendersi qui richiamata)
Essendo pervenuta accettazione della proposta solo da parte convenuta e non dall'attore, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale per la data del 30.9.2025, all'esito della quale ultima è stata riservata la decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
***
La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
Difatti, nonostante l'attore anche nella discussione orale abbia sostenuto di aver fornito la prova del fatto storico (caduta avvenuta nei luoghi indicati in citazione il 19.12.2019 alle ore 19.35), è evidente che – alla luce dell'istruttoria- difetta completamente una prova convincente circa le modalità di verificazione del sinistro e quindi manca la dimostrazione della sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato dal danneggiato.
Come ben messo in luce, infatti, dalla massima della decisione Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024 “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”, con riguardo al caso in cui la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un per le lesioni subite da una bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante CP_3
l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto.
Nella motivazione di tale sentenza si legge che “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il
pagina 4 di 13 comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode
(ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 9 gennaio 2024, n. 12663; Cass. civ., Sez. Un., ord. 30 giugno 2022,
n. 20943).
Ne deriva che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760).
Ed alla ricostruzione dell'accadimento procede il giudice di ufficio in base al materiale istruttorio a disposizione ed in esito alle attività assertive e probatorie dell'onerato danneggiato, senza che vi sia necessità, per il custode convenuto, di eccepire il caso fortuito.” e si specifica anche (qualche paragrafo dopo) «in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode» (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20986).
Orbene, visto che non v'è stata contestazione alcuna sul fatto che l'area ove è avvenuto il sinistro sia di proprietà della convenuta né sul fatto che vi fosse un tombino, il doveva chiaramente provare Parte_1 non solo di essere caduto ma di essere caduto a causa del tombino scoperto (e difatti, giustamente, la convenuta già alla pagina 2 della costituzione scriveva “Sarà, pertanto, preciso onere di parte attrice dimostrare, con prove obiettive e rigorose, non solo l'esistenza dell'insidia (tombino scoperto) sul luogo del sinistro, nelle circostanze di tempo e spazio riferite, ma anche il fatto che effettivamente il
Sig. transitava sopra di essa e, proprio a causa di ciò, perdeva l'equilibrio cadendo Parte_1 rovinosamente a terra, senza che nessuna colpa possa essere attribuita alla propria condotta, pena il rigetto della domanda.”).
L'attore ha cercato di assolvere tale onere probatorio in parte producendo il certificato del Pronto
Soccorso (da cui si inferisce semmai il danno patito ma non la causa del danno) in parte chiedendo prova orale.
L'espletamento di prova orale, invero, avvenuto in udienze distinte ad opera del precedente istruttore, pagina 5 di 13 tuttavia, non ha condotto agli esiti sperati dall'attore, in quanto
- La teste già all'udienza del 18.6.2024 ha dichiarato “non ricordo la data esatta, Testimone_1 ricordo che era poco prima di Natale 2019 ed era sera tarda, io non ho visto la caduta” e poi ha specificato “quando ho sentito il botto io ero davanti all'ingresso della palestra e stavo fumando una sigaretta ed ero insieme a mia sorella” nonché sul cap. 2 “fu lui a dirci di essere caduto sul tombino che era scoperto, come lo è tuttora, lui era a terra vicino al tombino”
- il teste (sentito alla stessa udienza della ha dichiarato “cap. 2): “io non Testimone_2 Tes_1 visto l'esatto momento in cui è caduto, quando mi sono voltato l'ho visto a terra ed era vicino al tombino”
- la teste (sentita all'udienza del 8.10.2024) ha dichiarato “stavo sostituendo la Testimone_3 moglie del io di solito lavoro la mattina ma in quella occasione stavo facendo una Parte_1 sostituzione” e sul cap. 2): “è vero e ne sono a conoscenza perché ero uscita per vuotare i secchi della spazzatura e all'epoca i contenitori erano proprio nella zona antistante nel punto in cui è caduto il io me lo sono trovato di fronte e l'ho visto cadere proprio sul Parte_3 tombino”
dal che si trae già prima facie:
- che la testimonianza della sulle cause della caduta è de relato actoris (e quindi priva di Tes_1 valore come ben emerge da Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015 secondo cui “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”)
- che l'unica teste che avrebbe visto la caduta sul tombino sarebbe semmai la Tes_3
- che il teste invece, si sarebbe voltato dopo la caduta CP_1
Con er sé, queste ultime due dichiarazioni (eventualmente anche in combinazione fra loro) potrebbero apparire astrattamente idonee a provare il verificarsi del fatto come indicato dal se non fosse Parte_1 che effettivamente queste dichiarazioni presentano notevoli contraddizioni e discrepanze, emerse in maniera evidente durante il confronto, esperito non a caso proprio fra i testi e Tes_3 CP_1
Difatti, approfondendo meglio le dichiarazioni dei testi sentiti in causa, è risultato quanto segue pagina 6 di 13 - i testi e hanno affermato all'udienza del 18.6.2024 di non aver Testimone_1 Testimone_2 visto il momento in cui il è caduto ma solo successivamente;
Parte_1
- la teste ha altresì affermato di aver atteso, assieme alla sorella, l'arrivo della moglie del Tes_1
avvisata dell'accaduto da quest'ultimo, senza aggiungere alcunché in merito alla Parte_1 presenza di altre persone sul luogo del sinistro;
- il teste sempre in sede di udienza del 18.6.2024, ha precisato che “nel momento in cui CP_1
è caduto [il lì eravamo solamente io e lui;
quando sono sceso dalle scalette non Parte_3 incontrato nessuno”, aggiungendo che “io sono andato via subito perché lui mi disse di non avere bisogno di aiuto”;
- la testa escussa all'udienza dell'8.10.2024, ha dichiarato “è vero e ne sono a Testimone_3 conoscenza perché in quella occasione mi trovavo nel bar perché stavo sostituendo la moglie del io di solito lavoro la mattina ma in quella occasione stavo facendo una Parte_1 sostituzione” nonché “sono a conoscenza perché ero uscita per vuotare i secchi della spazzatura e all'epoca i contenitori erano proprio nella zona antistante nel punto in cui è caduto il io me lo sono trovato di fronte e l'ho visto cadere proprio sul tombino”; Parte_3
sicché i testi e hanno entrambi sostenuto di essere stati presenti alla caduta (l'uno si è Tes_3 CP_1 voltato, l'altra l'ha vista di fronte a sé) e all'udienza del 13.1.2025, chiamati per esperire confronto ex art. 254 c.p.c., hanno confermato in prima battuta quanto già dichiarato in sede di deposizione testimoniale (rispettivamente, udienze del 18.6 e 8.10).
All'udienza di confronto, però, i testi (ri)sentiti hanno reso ognuno una propria narrazione dei fatti che denota l'assoluta assenza di corrispondenza fra quanto detto dalla e il dichiarato del Tes_3 CP_1 tanto da farli apparire entrambi non credibili (né in assoluto né in raffronto fra loro), dando versioni che peraltro neanche vagamente coincidono con quelle della Tes_1
Difatti, andando nello specifico
• il -a fronte di plurime domande di questo Giudice sul punto- ha escluso la presenza di CP_1 ogni persona che potesse aver visto la caduta tanto da aver precisato “non c'era nessuno, l'ho aiutato ad alzarsi e poi lui mi ha detto che avrebbe chiamato la moglie” ed in merito alla possibile presenza di altri sul luogo del sinistro, ha affermato: “non mi sembra che ci fosse qualcuno che buttava
l'immondizia” di tal che effettivamente non si comprende (visto che il piazzale non appare enorme e, per pacifica ammissione del anche in interrogatorio formale, v'era comunque Parte_1 un'illuminazione nei pressi) come sia possibile che non abbia visto la (che ha ammesso di Tes_3
pagina 7 di 13 conoscere perché frequentante il bar)
• ha affermato di essersi voltato all'indietro quando ha sentito un rumore di caduta e lì CP_1 ha visto il Parte_1
• la ha precisato (nell'udienza in cui è stata sentita la prima volta) di aver visto il Tes_3 CP_1 quando si è avvicinata al per soccorrerlo Parte_1
• ha affermato invece (anche all'udienza di confronto) di non aver visto la sul CP_1 Tes_3 posto che soccorreva il Parte_1
• pur affermando di conoscere il bar e e anche la e di abitare CP_1 Parte_1 Tes_3 nella zona da molti anni, non ha collocato neanche i bidoni dell'immondizia nel posto indicato dalla
(cioè di fronte al luogo della caduta sul tombino) Tes_3
• il soccorso al da parte della non pare essere stato ricordato neanche dalla teste Parte_1 Tes_3 la quale ha affermato che la medesima assieme alla sorella hanno atteso che arrivasse la moglie Tes_1 del mentre l'uomo era a terra Parte_1
• inoltre ha affermato di aver visto il andarsene (cioè andarsene con le CP_1 Parte_4 sue gambe) verso il bar (e quindi seguendo questa versione il non sarebbe rimasto lì al Parte_1 tombino ad attendere la moglie con le sorelle ma sarebbe rientrato nel bar) Tes_1
• la ha ribadito (nell'udienza di confronto) di trovarsi vicino ai secchi a buttare Tes_3
l'immondizia al momento dell'incidente nel quale è incorso il precisando che, quando si è Parte_1 avvicinata a quest'ultimo per soccorrerlo, l'altra persona (non sa se fosse il forse si era già CP_1 allontanata
Orbene, come già questo Giudice ha evidenziato durante l'udienza di confronto e nella successiva proposta conciliativa
- è altamente inverosimile che il e la (che si conoscono) non si siano riconosciuti a così CP_1 Tes_3 breve distanza (vedasi i punti in cui hanno detto di trovarsi a verbale d'udienza del 13.1.2025) e, soprattutto, che abbiano soccorso entrambi il senza accorgersi l'uno dell'altro Parte_1
- è poco credibile la versione della laddove afferma con certezza di aver visto la caduta del Tes_3 sul tombino (da dove erano collocati i bidoni dell'immondizia a suo dire) ma poi, incalzata Parte_1 dal Giudice (visto che il diceva di non averla vista sul luogo), non è stata più in grado CP_1
(ritrattando la precedente versione) di riconoscere in maniera sicura il (vedi a verbale CP_1
d'udienza del 13.1.2025 dove la donna dice “l'ho soccorso, era buio, quindi quando sono al bar a
pagina 8 di 13 telefonare alla moglie c'era un'altra persona ma non so se era ) CP_1
- è peculiare che la abbia affermato di stare sostituendo la moglie del al bar ma, Tes_3 Parte_1 quando il usciva, era uscita pure lei per buttare l'immondizia, atteso che, vista la qualifica Parte_1 dell'attore di collaboratore familiare nel bar della moglie, appare sui generis che (assente la moglie del che veniva chiamata telefonicamente parrebbe da entrambi) sia il collaboratore familiare che Parte_1 la dipendente fossero fuori dal bar e il bar restasse -si deve desumere- sguarnito di personale (lasciando in disparte il fatto che il se usciva per andare a riprendere l'auto poteva lui vuotare Parte_1
l'immondizia).
Del resto, vi sono anche altri aspetti che inficiano l'attendibilità dei testi che il ha chiesto di Parte_1 sentire in causa in quanto
- il è stato l'unico ad aver affermato che il si rialzava ed invece sia la CP_1 Parte_1 Tes_3 che la lo hanno collocato a terra (in particolare la ha dichiarato “non ricordo la Tes_1 Tes_1 data esatta, ricordo che era poco prima di Natale 2019 ed era sera tarda, io non ho visto la caduta, io e mia sorella abbiamo sentito un botto e quindi siamo andate lì e lo abbiamo visto che era a terra e lui ci disse che era inciampato, che aveva dolore e aveva chiamato la moglie e quindi abbiamo aspettato che arrivasse”)
- il non è stato sicuro nel collocare i bidoni dell'immondizia CP_1
Orbene, a fronte di simili discrepanze, questo Giudice non può che porre in luce l'incertezza su vari aspetti e cioè
- sul posizionamento dei cassonetti dell'immondizia (il li indica in una posizione CP_1 diversa da quella segnalata dalla che era andata a suo dire a servirsene;
eppure, ambedue Tes_3 dovrebbero ben conoscere la zona uno per il vivere da 40 anni e l'altra per il lavorarvi)
- sulla stessa effettiva presenza dei testimoni escussi nel luogo dell'evento (visto che il CP_1 dice che c'era solo lui e non la mentre la dice di essere stata presente e di aver Tes_3 Tes_3 visto addirittura di fronte a sé la caduta)
- sui comportamenti che i presenti abbiano tenuto (visto che sul post caduta ogni teste dà una versione diversa)
il che inficia anche – a ben vedere- l'effettiva sussistenza di una prova convincente sulla genesi della caduta del (a causa o meno del tombino scoperto e/o non segnalato), visto che le Parte_1 contraddizioni di cui sopra rendono i testi sentiti a riprova del verificarsi del fatto (soprattutto la Tes_3
pagina 9 di 13 ed il inattendibili. CP_1
La giurisprudenza della Suprema Corte con la decisione Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 2016 ha affermato che “la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n.7763).”
Orbene, secondo questo Giudice, anche ad ammettere che i testi abbiano detto il vero,
- la teste (l'unica che afferma aver visto la caduta sul tombino di fronte a sé) non risulta Tes_3 attendibile perché se nel buio non ha riconosciuto il cliente del (anzi, prima Parte_5
l'aveva visto, poi non era sicura, poi ha detto che forse era già andato via) tanto meno può affermare con certezza di aver visto la caduta sul tombino scoperto
- il teste (che peraltro neanche ha visto la caduta, ma si è girato dopo essa) ugualmente CP_1 non ha visto nessuno che accorreva (e allora dove erano la ed anche la ) dicendo Tes_3 Tes_1 che il si era rialzato da solo andando verso il bar, dando una versione che non collima Parte_1 con quella della Tes_1
- i due testi hanno continuato a sostenere versioni incompatibili, pur se messi a confronto, quanto alla presenza di entrambi sul luogo della caduta
- inoltre, sia il teste che la hanno cambiato versioni più volte CP_1 Tes_3
La teste sentita all'udienza di ottobre 2024 aveva detto “nel frattempo c'era anche un'altra Tes_3 persona nel piazzale che si era avvicinata per prestare soccorso” (senza specificare chi fosse), all'udienza di confronto di gennaio 2025 si è detta inizialmente sicura di aver visto il (cfr. a
CP_1 pagina 4 del verbale di confronto del 13.1.2025 “sì, io ho visto quando mi sono avvicinata”)
CP_1 ma, esperito confronto col che faceva di nuovo ingresso in aula e negava di averla vista “io
CP_1 non ho visto lì”, cambiava poco dopo versione “l'ho soccorso, era buio, quindi Testimone_3 quando sono al bar a telefonare alla moglie c'era un'altra persona ma non so se era ;
CP_1 inoltre, a fronte delle contestazioni del Giudice sul fatto che il dicesse di non averla vista, la
CP_1 dipendente del bar accampava (tentava di accampare) una spiegazione (aderendo ad una versione ulteriore) tanto che diceva di lì a poco “non so quando sono arrivata da caduto si
CP_1 Parte_1
pagina 10 di 13 era allontanato già”).
Orbene, posto che neanche l'indicazione di chi abbia telefonato alla moglie del collima nelle Parte_1 varie versioni (la dice di aver telefonato lei dal bar in contrasto con quanto ha dichiarato la Tes_3 secondo cui era l'uomo a chiamare la moglie), è evidente che il mutare la ricostruzione (a Tes_1 distanza di qualche mese e soprattutto dopo la convocazione del Giudice per il confronto) è altro elemento che fa dubitare dell'attendibilità della che ha un rapporto di lavoro con la moglie del Tes_3
e lavora quindi a stretto contatto dell'attore (collaboratore familiare in detta attività). Parte_1
Peraltro, risulta che anche il abbia cambiato versione in quanto, all'udienza del 18.6.2024, CP_1 alla domanda “Vero che , dopo aver chiamato per cellulare la moglie, quest'ultima Parte_1 verificate le gravi condizioni di salute del marito lo accompagnava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Macerata” (quesito n. 3, prova testimoniale, atto di citazione), il teste ha dichiarato cap. 3): “ho visto che chiamava la moglie, poi gli ho chiesto se aveva bisogno di aiuto e poi sono andato via prima, senza aspettare che la moglie arrivasse”, mentre all'udienza del 13.1.2025 ha dichiarato, in contrasto con quanto precedentemente affermato, “Lui si è diretto verso il bar e io sono andato via, diceva che chiamava la moglie e penso che l'abbia chiamata dal bar, credo, comunque non l'ho visto col cellulare che telefonava alla moglie”.
Del resto, a ben vedere, neanche il (di professione meccanico) è un estraneo per il CP_1 Parte_1 in quanto, mentre all'udienza del 18.6.2024 aveva dichiarato di essere indifferente alle parti, a domanda del Giudice all'udienza del 13.1.2025 ha risposto “io lo conosco a perché c'è il bar lì e il Parte_1 bar è di sua moglie”.
Ebbene, come affermato dalla Suprema Corte “il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n.1547 del 27/01/2015; v. altresì Cass.. n.4763/2015).
Nel caso di specie, le incongruenze nelle deposizioni sono molte ed hanno una certa gravità oggettiva che inficia a monte la valutazione sulla genuinità della prova.
Peraltro, è emerso che ambedue i testi hanno anche una vicinanza soggettiva all'attore atteso che
- la è dipendente del , ove risulta collaboratore l'odierno attore come emerso nel Tes_3 Parte_2
pagina 11 di 13 corso del giudizio
- anche il abitante della zona, è persona che conosce l'attore, CP_1
di tal che questo Giudice deve giungere alla conclusione di inattendibilità dei testi.
Orbene, va ricordato che, in materia di contrasto tra le deposizioni testimoniali, la giurisprudenza della
Suprema Corte è granitica nell'affermare e nel ribadire che, qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cft. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 3468 del 15/02/2010).
Di conseguenza, per le ragioni sopra esposte (incompatibilità nelle varie versioni dei fatti fornite dai testi alle varie udienze ed anche non verosimiglianza delle medesime in relazione alla dinamica dei fatti ivi narrati) è da ritenersi l'assenza di credibilità dei testi (sicuramente la e il e, Tes_3 CP_1 conseguenzialmente, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale fra il danno e la cosa fondata sulle relative dichiarazioni, con la conseguenza che, attesa altresì l'irrilevanza del residuo materiale probatorio ai fini della sussistenza del nesso causale ex art. 2051 c.c., si deve pervenire al rigetto della domanda proposta dall'attore a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio su di questo gravante (ossia, il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste integralmente a carico dell'attore.
Difatti a fronte del rigetto della domanda attorea ed anche del rifiuto da parte del ad accettare Parte_1 la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., si deve muovere dallo scaglione della domanda (da euro
52.000,01 a 260.000,00 euro), dovendo farsi applicazione dei parametri ex D.M. 55/2014, come modificati nel 2022, con applicazione di importi prossimi ai medi per le fasi studio, introduttivo ed istruttoria e ai minimi per la fase decisoria, pervenendo alla quantificazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: pagina 12 di 13 - rigetta la domanda dell'attore
- condanna a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Si comunichi.
Macerata, 15 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Grasselli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli
Vista la riserva assunta all'udienza del 30.9.2025 per rendere la decisione ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIDOLLI Parte_1 C.F._1
SABINA, giusta procura speciale alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16.9.2024, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Macerata in Piazza
Annessione n.15
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. BORGIANI GUGLIELMO, giusta procura speciale depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta del 28.6.2023, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Macerata in Via Morbiducci n.21
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come al verbale del 30.9.2025
Parte attrice: “si riporta agli atti, insiste per la remissione in istruttoria con CTU medico-legale e per
l'accoglimento della domanda come formulata dato per accertato anche a seguito dell'intervenuta archiviazione il fatto storico della caduta risulta provato;
i testi affermano di aver visto il Parte_1 caduto a terra nei pressi del tombino scoperto”;
Parte convenuta: “insiste nel rigetto della domanda chiedendo la condanna al pagamento delle spese
pagina 1 di 13 legali, attesa anche la mancata adesione alla proposta del Giudice senza giustificato motivo, richiamando tutti i propri scritti nonché anche le ragioni poste a base dell'art. 185 bis c.p.c. del
Giudice; in merito alla richiesta di archiviazione di cui si prende ora visione si evidenzia che essa è fondata anche su un accordo conciliativo delle parti che in realtà non vi è stato perché la controparte non ha aderito”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec il 5.4.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentirla condannare ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali patiti (indicati in citazione nella misura di 202.192,28 euro oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo) in conseguenza delle lesioni riportate la sera del 19.12.2019 alle ore 19,35 circa a Macerata quando, nel recarsi a riprendere l'autovettura parcheggiata sul retro dell'ex Supermercato Tigre, inciampava su un tombino aperto e non segnalato sito nell'area (piazzale Fattorini) di proprietà della convenuta, prospicente il bar
, gestito da sua moglie e presso cui svolgeva l'attività di collaboratore familiare. Pt_1
In particolare, parte attrice allegava che:
- il tombino aperto che provocava la caduta era quello di cui alle foto prodotte (doc. 1 parte attrice)
- dopo la caduta, contattava telefonicamente la coniuge e veniva condotto da quest'ultima presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Macerata per svolgere i necessari accertamenti e ricevere le prime cure necessarie (doc. 13 parte attrice).
- A fronte di quanto riscontrato presso il nosocomio di Macerata, il riportava danni Parte_1 fisici come da perizia di parte redatta in data 15.10.2022 dal dott. (doc. 7 parte attrice). Per_1
- Erano risultati vani i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda ed era rimasto senza riscontro anche l'invito alla stipula della negoziazione assistita da parte della convenuta
In diritto, parte attrice evocava la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. della
[...]
in quanto proprietaria e custode dell'area ove avvenuto il sinistro denunziato dal Controparte_1
Parte_1
Fissata l'udienza in citazione al 10.10.2023, con comparsa del 28.6.2023 si è costituita la
[...] contestando tutto quanto dedotto e prodotto da parte attrice, rappresentando l'assenza Controparte_1
pagina 2 di 13 dei presupposti costitutivi della responsabilità ex art. 2051 (su tutti, il nesso di causalità tra il sinistro e il tombino) ed evidenziando come il sinistro in oggetto fosse riconducibile alla condotta colposa dello stesso danneggiato in quanto, premesso che l'area in oggetto è adibita al carico/scarico della merce e, quindi, preclusa al passaggio pedonale, lo stesso essendo un collaboratore del , Parte_1 Parte_2 locale sito nelle immediate vicinanze del luogo dell'asserito sinistro, era ben consapevole dello stato dei luoghi ivi presente.
Parte convenuta, inoltre, contestava altresì le deduzioni avversarie in merito al quantum del danno richiesto, rilevando altresì che il aveva comunque beneficiato di un'indennità/rendita da Parte_1 parte dell' in considerazione di quanto indicato nel certificato rilasciato dal Pronto Soccorso CP_2 dell'Ospedale di Macerata (sinistro avvenuto sul luogo di lavoro) e concludeva per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per la riduzione del quantum del risarcimento in considerazione di quanto già liquidato da parte dell' CP_2
Differita la prima udienza ai sensi dell'art. 171 bis comma 3 c.p.c. al 27.11.2023, le parti redigevano le memorie istruttorie.
Svoltasi la prima udienza, con ordinanza del 8.1.2024, a scioglimento della riserva ivi assunta, l'allora
Giudice istruttore ammetteva la prova testimoniale nei limiti ivi indicati, nonché dava ingresso alla richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. all' in merito alle indennità e alle prestazioni CP_2 previdenziali riconosciute a in ragione del sinistro del 19.12.2019. Parte_1
In data 10.1.2024, l' ufficio di Macerata, depositava la documentazione relativa alle CP_2 indennità/rendite riconosciute e liquidate al in riferimento al sinistro in oggetto. Parte_1
La causa veniva istruita a mezzo prova orale (all'udienza del 23.4.2024 si è proceduto all'interrogatorio formale di , mentre i testi di parte attrice venivano escussi alle udienze del 18.6.2024, i Parte_1 testi e e del 8.10.2024, il teste . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Subentrato lo scrivente magistrato, come da d.p. 62/2024, all'udienza del 3.12.2024, il difensore di parte attrice rinunciava al teste e insisteva nella richiesta di CTU, mentre il difensore Testimone_4 della convenuta ribadiva tutte le contestazioni in merito alle testimonianze rese e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni alla luce del contrasto fra i testi e anche considerando che l'attore era ben a conoscenza dello stato dei luoghi.
Con ordinanza resa in pari data (da intendersi qui richiamata), stante l'effettiva esistenza di divergenze tra le deposizioni rese, nelle rispettive udienze di escussione, dai testi e in merito ai CP_1 Tes_3 medesimi capitoli di prova, è stato disposto d'ufficio il confronto ex art. 254 c.p.c. tra i suddetti testi pagina 3 di 13 per l'udienza del 13.01.2025.
All'esito del confronto, con ordinanza del 21.01.2025, lo scrivente magistrato ribadita l'esistenza di rilevanti incongruenze nelle dichiarazioni rese dai testi durante il confronto, sintomatiche di una o più potenziali testimonianze false o reticenti, ha inviato gli atti alla Procura in sede ed ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (da intendersi qui richiamata)
Essendo pervenuta accettazione della proposta solo da parte convenuta e non dall'attore, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale per la data del 30.9.2025, all'esito della quale ultima è stata riservata la decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
***
La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
Difatti, nonostante l'attore anche nella discussione orale abbia sostenuto di aver fornito la prova del fatto storico (caduta avvenuta nei luoghi indicati in citazione il 19.12.2019 alle ore 19.35), è evidente che – alla luce dell'istruttoria- difetta completamente una prova convincente circa le modalità di verificazione del sinistro e quindi manca la dimostrazione della sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato dal danneggiato.
Come ben messo in luce, infatti, dalla massima della decisione Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024 “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”, con riguardo al caso in cui la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un per le lesioni subite da una bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante CP_3
l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto.
Nella motivazione di tale sentenza si legge che “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il
pagina 4 di 13 comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode
(ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 9 gennaio 2024, n. 12663; Cass. civ., Sez. Un., ord. 30 giugno 2022,
n. 20943).
Ne deriva che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760).
Ed alla ricostruzione dell'accadimento procede il giudice di ufficio in base al materiale istruttorio a disposizione ed in esito alle attività assertive e probatorie dell'onerato danneggiato, senza che vi sia necessità, per il custode convenuto, di eccepire il caso fortuito.” e si specifica anche (qualche paragrafo dopo) «in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode» (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20986).
Orbene, visto che non v'è stata contestazione alcuna sul fatto che l'area ove è avvenuto il sinistro sia di proprietà della convenuta né sul fatto che vi fosse un tombino, il doveva chiaramente provare Parte_1 non solo di essere caduto ma di essere caduto a causa del tombino scoperto (e difatti, giustamente, la convenuta già alla pagina 2 della costituzione scriveva “Sarà, pertanto, preciso onere di parte attrice dimostrare, con prove obiettive e rigorose, non solo l'esistenza dell'insidia (tombino scoperto) sul luogo del sinistro, nelle circostanze di tempo e spazio riferite, ma anche il fatto che effettivamente il
Sig. transitava sopra di essa e, proprio a causa di ciò, perdeva l'equilibrio cadendo Parte_1 rovinosamente a terra, senza che nessuna colpa possa essere attribuita alla propria condotta, pena il rigetto della domanda.”).
L'attore ha cercato di assolvere tale onere probatorio in parte producendo il certificato del Pronto
Soccorso (da cui si inferisce semmai il danno patito ma non la causa del danno) in parte chiedendo prova orale.
L'espletamento di prova orale, invero, avvenuto in udienze distinte ad opera del precedente istruttore, pagina 5 di 13 tuttavia, non ha condotto agli esiti sperati dall'attore, in quanto
- La teste già all'udienza del 18.6.2024 ha dichiarato “non ricordo la data esatta, Testimone_1 ricordo che era poco prima di Natale 2019 ed era sera tarda, io non ho visto la caduta” e poi ha specificato “quando ho sentito il botto io ero davanti all'ingresso della palestra e stavo fumando una sigaretta ed ero insieme a mia sorella” nonché sul cap. 2 “fu lui a dirci di essere caduto sul tombino che era scoperto, come lo è tuttora, lui era a terra vicino al tombino”
- il teste (sentito alla stessa udienza della ha dichiarato “cap. 2): “io non Testimone_2 Tes_1 visto l'esatto momento in cui è caduto, quando mi sono voltato l'ho visto a terra ed era vicino al tombino”
- la teste (sentita all'udienza del 8.10.2024) ha dichiarato “stavo sostituendo la Testimone_3 moglie del io di solito lavoro la mattina ma in quella occasione stavo facendo una Parte_1 sostituzione” e sul cap. 2): “è vero e ne sono a conoscenza perché ero uscita per vuotare i secchi della spazzatura e all'epoca i contenitori erano proprio nella zona antistante nel punto in cui è caduto il io me lo sono trovato di fronte e l'ho visto cadere proprio sul Parte_3 tombino”
dal che si trae già prima facie:
- che la testimonianza della sulle cause della caduta è de relato actoris (e quindi priva di Tes_1 valore come ben emerge da Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015 secondo cui “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”)
- che l'unica teste che avrebbe visto la caduta sul tombino sarebbe semmai la Tes_3
- che il teste invece, si sarebbe voltato dopo la caduta CP_1
Con er sé, queste ultime due dichiarazioni (eventualmente anche in combinazione fra loro) potrebbero apparire astrattamente idonee a provare il verificarsi del fatto come indicato dal se non fosse Parte_1 che effettivamente queste dichiarazioni presentano notevoli contraddizioni e discrepanze, emerse in maniera evidente durante il confronto, esperito non a caso proprio fra i testi e Tes_3 CP_1
Difatti, approfondendo meglio le dichiarazioni dei testi sentiti in causa, è risultato quanto segue pagina 6 di 13 - i testi e hanno affermato all'udienza del 18.6.2024 di non aver Testimone_1 Testimone_2 visto il momento in cui il è caduto ma solo successivamente;
Parte_1
- la teste ha altresì affermato di aver atteso, assieme alla sorella, l'arrivo della moglie del Tes_1
avvisata dell'accaduto da quest'ultimo, senza aggiungere alcunché in merito alla Parte_1 presenza di altre persone sul luogo del sinistro;
- il teste sempre in sede di udienza del 18.6.2024, ha precisato che “nel momento in cui CP_1
è caduto [il lì eravamo solamente io e lui;
quando sono sceso dalle scalette non Parte_3 incontrato nessuno”, aggiungendo che “io sono andato via subito perché lui mi disse di non avere bisogno di aiuto”;
- la testa escussa all'udienza dell'8.10.2024, ha dichiarato “è vero e ne sono a Testimone_3 conoscenza perché in quella occasione mi trovavo nel bar perché stavo sostituendo la moglie del io di solito lavoro la mattina ma in quella occasione stavo facendo una Parte_1 sostituzione” nonché “sono a conoscenza perché ero uscita per vuotare i secchi della spazzatura e all'epoca i contenitori erano proprio nella zona antistante nel punto in cui è caduto il io me lo sono trovato di fronte e l'ho visto cadere proprio sul tombino”; Parte_3
sicché i testi e hanno entrambi sostenuto di essere stati presenti alla caduta (l'uno si è Tes_3 CP_1 voltato, l'altra l'ha vista di fronte a sé) e all'udienza del 13.1.2025, chiamati per esperire confronto ex art. 254 c.p.c., hanno confermato in prima battuta quanto già dichiarato in sede di deposizione testimoniale (rispettivamente, udienze del 18.6 e 8.10).
All'udienza di confronto, però, i testi (ri)sentiti hanno reso ognuno una propria narrazione dei fatti che denota l'assoluta assenza di corrispondenza fra quanto detto dalla e il dichiarato del Tes_3 CP_1 tanto da farli apparire entrambi non credibili (né in assoluto né in raffronto fra loro), dando versioni che peraltro neanche vagamente coincidono con quelle della Tes_1
Difatti, andando nello specifico
• il -a fronte di plurime domande di questo Giudice sul punto- ha escluso la presenza di CP_1 ogni persona che potesse aver visto la caduta tanto da aver precisato “non c'era nessuno, l'ho aiutato ad alzarsi e poi lui mi ha detto che avrebbe chiamato la moglie” ed in merito alla possibile presenza di altri sul luogo del sinistro, ha affermato: “non mi sembra che ci fosse qualcuno che buttava
l'immondizia” di tal che effettivamente non si comprende (visto che il piazzale non appare enorme e, per pacifica ammissione del anche in interrogatorio formale, v'era comunque Parte_1 un'illuminazione nei pressi) come sia possibile che non abbia visto la (che ha ammesso di Tes_3
pagina 7 di 13 conoscere perché frequentante il bar)
• ha affermato di essersi voltato all'indietro quando ha sentito un rumore di caduta e lì CP_1 ha visto il Parte_1
• la ha precisato (nell'udienza in cui è stata sentita la prima volta) di aver visto il Tes_3 CP_1 quando si è avvicinata al per soccorrerlo Parte_1
• ha affermato invece (anche all'udienza di confronto) di non aver visto la sul CP_1 Tes_3 posto che soccorreva il Parte_1
• pur affermando di conoscere il bar e e anche la e di abitare CP_1 Parte_1 Tes_3 nella zona da molti anni, non ha collocato neanche i bidoni dell'immondizia nel posto indicato dalla
(cioè di fronte al luogo della caduta sul tombino) Tes_3
• il soccorso al da parte della non pare essere stato ricordato neanche dalla teste Parte_1 Tes_3 la quale ha affermato che la medesima assieme alla sorella hanno atteso che arrivasse la moglie Tes_1 del mentre l'uomo era a terra Parte_1
• inoltre ha affermato di aver visto il andarsene (cioè andarsene con le CP_1 Parte_4 sue gambe) verso il bar (e quindi seguendo questa versione il non sarebbe rimasto lì al Parte_1 tombino ad attendere la moglie con le sorelle ma sarebbe rientrato nel bar) Tes_1
• la ha ribadito (nell'udienza di confronto) di trovarsi vicino ai secchi a buttare Tes_3
l'immondizia al momento dell'incidente nel quale è incorso il precisando che, quando si è Parte_1 avvicinata a quest'ultimo per soccorrerlo, l'altra persona (non sa se fosse il forse si era già CP_1 allontanata
Orbene, come già questo Giudice ha evidenziato durante l'udienza di confronto e nella successiva proposta conciliativa
- è altamente inverosimile che il e la (che si conoscono) non si siano riconosciuti a così CP_1 Tes_3 breve distanza (vedasi i punti in cui hanno detto di trovarsi a verbale d'udienza del 13.1.2025) e, soprattutto, che abbiano soccorso entrambi il senza accorgersi l'uno dell'altro Parte_1
- è poco credibile la versione della laddove afferma con certezza di aver visto la caduta del Tes_3 sul tombino (da dove erano collocati i bidoni dell'immondizia a suo dire) ma poi, incalzata Parte_1 dal Giudice (visto che il diceva di non averla vista sul luogo), non è stata più in grado CP_1
(ritrattando la precedente versione) di riconoscere in maniera sicura il (vedi a verbale CP_1
d'udienza del 13.1.2025 dove la donna dice “l'ho soccorso, era buio, quindi quando sono al bar a
pagina 8 di 13 telefonare alla moglie c'era un'altra persona ma non so se era ) CP_1
- è peculiare che la abbia affermato di stare sostituendo la moglie del al bar ma, Tes_3 Parte_1 quando il usciva, era uscita pure lei per buttare l'immondizia, atteso che, vista la qualifica Parte_1 dell'attore di collaboratore familiare nel bar della moglie, appare sui generis che (assente la moglie del che veniva chiamata telefonicamente parrebbe da entrambi) sia il collaboratore familiare che Parte_1 la dipendente fossero fuori dal bar e il bar restasse -si deve desumere- sguarnito di personale (lasciando in disparte il fatto che il se usciva per andare a riprendere l'auto poteva lui vuotare Parte_1
l'immondizia).
Del resto, vi sono anche altri aspetti che inficiano l'attendibilità dei testi che il ha chiesto di Parte_1 sentire in causa in quanto
- il è stato l'unico ad aver affermato che il si rialzava ed invece sia la CP_1 Parte_1 Tes_3 che la lo hanno collocato a terra (in particolare la ha dichiarato “non ricordo la Tes_1 Tes_1 data esatta, ricordo che era poco prima di Natale 2019 ed era sera tarda, io non ho visto la caduta, io e mia sorella abbiamo sentito un botto e quindi siamo andate lì e lo abbiamo visto che era a terra e lui ci disse che era inciampato, che aveva dolore e aveva chiamato la moglie e quindi abbiamo aspettato che arrivasse”)
- il non è stato sicuro nel collocare i bidoni dell'immondizia CP_1
Orbene, a fronte di simili discrepanze, questo Giudice non può che porre in luce l'incertezza su vari aspetti e cioè
- sul posizionamento dei cassonetti dell'immondizia (il li indica in una posizione CP_1 diversa da quella segnalata dalla che era andata a suo dire a servirsene;
eppure, ambedue Tes_3 dovrebbero ben conoscere la zona uno per il vivere da 40 anni e l'altra per il lavorarvi)
- sulla stessa effettiva presenza dei testimoni escussi nel luogo dell'evento (visto che il CP_1 dice che c'era solo lui e non la mentre la dice di essere stata presente e di aver Tes_3 Tes_3 visto addirittura di fronte a sé la caduta)
- sui comportamenti che i presenti abbiano tenuto (visto che sul post caduta ogni teste dà una versione diversa)
il che inficia anche – a ben vedere- l'effettiva sussistenza di una prova convincente sulla genesi della caduta del (a causa o meno del tombino scoperto e/o non segnalato), visto che le Parte_1 contraddizioni di cui sopra rendono i testi sentiti a riprova del verificarsi del fatto (soprattutto la Tes_3
pagina 9 di 13 ed il inattendibili. CP_1
La giurisprudenza della Suprema Corte con la decisione Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 2016 ha affermato che “la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n.7763).”
Orbene, secondo questo Giudice, anche ad ammettere che i testi abbiano detto il vero,
- la teste (l'unica che afferma aver visto la caduta sul tombino di fronte a sé) non risulta Tes_3 attendibile perché se nel buio non ha riconosciuto il cliente del (anzi, prima Parte_5
l'aveva visto, poi non era sicura, poi ha detto che forse era già andato via) tanto meno può affermare con certezza di aver visto la caduta sul tombino scoperto
- il teste (che peraltro neanche ha visto la caduta, ma si è girato dopo essa) ugualmente CP_1 non ha visto nessuno che accorreva (e allora dove erano la ed anche la ) dicendo Tes_3 Tes_1 che il si era rialzato da solo andando verso il bar, dando una versione che non collima Parte_1 con quella della Tes_1
- i due testi hanno continuato a sostenere versioni incompatibili, pur se messi a confronto, quanto alla presenza di entrambi sul luogo della caduta
- inoltre, sia il teste che la hanno cambiato versioni più volte CP_1 Tes_3
La teste sentita all'udienza di ottobre 2024 aveva detto “nel frattempo c'era anche un'altra Tes_3 persona nel piazzale che si era avvicinata per prestare soccorso” (senza specificare chi fosse), all'udienza di confronto di gennaio 2025 si è detta inizialmente sicura di aver visto il (cfr. a
CP_1 pagina 4 del verbale di confronto del 13.1.2025 “sì, io ho visto quando mi sono avvicinata”)
CP_1 ma, esperito confronto col che faceva di nuovo ingresso in aula e negava di averla vista “io
CP_1 non ho visto lì”, cambiava poco dopo versione “l'ho soccorso, era buio, quindi Testimone_3 quando sono al bar a telefonare alla moglie c'era un'altra persona ma non so se era ;
CP_1 inoltre, a fronte delle contestazioni del Giudice sul fatto che il dicesse di non averla vista, la
CP_1 dipendente del bar accampava (tentava di accampare) una spiegazione (aderendo ad una versione ulteriore) tanto che diceva di lì a poco “non so quando sono arrivata da caduto si
CP_1 Parte_1
pagina 10 di 13 era allontanato già”).
Orbene, posto che neanche l'indicazione di chi abbia telefonato alla moglie del collima nelle Parte_1 varie versioni (la dice di aver telefonato lei dal bar in contrasto con quanto ha dichiarato la Tes_3 secondo cui era l'uomo a chiamare la moglie), è evidente che il mutare la ricostruzione (a Tes_1 distanza di qualche mese e soprattutto dopo la convocazione del Giudice per il confronto) è altro elemento che fa dubitare dell'attendibilità della che ha un rapporto di lavoro con la moglie del Tes_3
e lavora quindi a stretto contatto dell'attore (collaboratore familiare in detta attività). Parte_1
Peraltro, risulta che anche il abbia cambiato versione in quanto, all'udienza del 18.6.2024, CP_1 alla domanda “Vero che , dopo aver chiamato per cellulare la moglie, quest'ultima Parte_1 verificate le gravi condizioni di salute del marito lo accompagnava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Macerata” (quesito n. 3, prova testimoniale, atto di citazione), il teste ha dichiarato cap. 3): “ho visto che chiamava la moglie, poi gli ho chiesto se aveva bisogno di aiuto e poi sono andato via prima, senza aspettare che la moglie arrivasse”, mentre all'udienza del 13.1.2025 ha dichiarato, in contrasto con quanto precedentemente affermato, “Lui si è diretto verso il bar e io sono andato via, diceva che chiamava la moglie e penso che l'abbia chiamata dal bar, credo, comunque non l'ho visto col cellulare che telefonava alla moglie”.
Del resto, a ben vedere, neanche il (di professione meccanico) è un estraneo per il CP_1 Parte_1 in quanto, mentre all'udienza del 18.6.2024 aveva dichiarato di essere indifferente alle parti, a domanda del Giudice all'udienza del 13.1.2025 ha risposto “io lo conosco a perché c'è il bar lì e il Parte_1 bar è di sua moglie”.
Ebbene, come affermato dalla Suprema Corte “il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n.1547 del 27/01/2015; v. altresì Cass.. n.4763/2015).
Nel caso di specie, le incongruenze nelle deposizioni sono molte ed hanno una certa gravità oggettiva che inficia a monte la valutazione sulla genuinità della prova.
Peraltro, è emerso che ambedue i testi hanno anche una vicinanza soggettiva all'attore atteso che
- la è dipendente del , ove risulta collaboratore l'odierno attore come emerso nel Tes_3 Parte_2
pagina 11 di 13 corso del giudizio
- anche il abitante della zona, è persona che conosce l'attore, CP_1
di tal che questo Giudice deve giungere alla conclusione di inattendibilità dei testi.
Orbene, va ricordato che, in materia di contrasto tra le deposizioni testimoniali, la giurisprudenza della
Suprema Corte è granitica nell'affermare e nel ribadire che, qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cft. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 3468 del 15/02/2010).
Di conseguenza, per le ragioni sopra esposte (incompatibilità nelle varie versioni dei fatti fornite dai testi alle varie udienze ed anche non verosimiglianza delle medesime in relazione alla dinamica dei fatti ivi narrati) è da ritenersi l'assenza di credibilità dei testi (sicuramente la e il e, Tes_3 CP_1 conseguenzialmente, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale fra il danno e la cosa fondata sulle relative dichiarazioni, con la conseguenza che, attesa altresì l'irrilevanza del residuo materiale probatorio ai fini della sussistenza del nesso causale ex art. 2051 c.c., si deve pervenire al rigetto della domanda proposta dall'attore a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio su di questo gravante (ossia, il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste integralmente a carico dell'attore.
Difatti a fronte del rigetto della domanda attorea ed anche del rifiuto da parte del ad accettare Parte_1 la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., si deve muovere dallo scaglione della domanda (da euro
52.000,01 a 260.000,00 euro), dovendo farsi applicazione dei parametri ex D.M. 55/2014, come modificati nel 2022, con applicazione di importi prossimi ai medi per le fasi studio, introduttivo ed istruttoria e ai minimi per la fase decisoria, pervenendo alla quantificazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: pagina 12 di 13 - rigetta la domanda dell'attore
- condanna a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Si comunichi.
Macerata, 15 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Grasselli
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