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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 21/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
PALMA ISIDORO, AT
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2811/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 778/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 12
e pubblicata il 06/03/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200032735356 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.778/2023 del 6.3.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – sezione
12 ha respinto il ricorso presentato da Ricorrente_2 spa e dalla dott.ssa Ricorrente_1, responsabile assistenza fiscale presso Ricorrente_2 avverso cartella di pagamento n. 068 2020 0032735356, emessa dall'Ufficio ex art. 36 ter dpr 600/73 per redditi Irpef 2015 del contribuente Nominativo_1, assistito da predetto centro di consulenza fiscale.
L'Ufficio ha disconosciuto al contribuente un credito d'imposta per redditi prodotti dall'estero, ritenendo che la documentazione dallo stesso prodotta non fosse sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento a titolo definitivo delle imposte all'estero.
I giudici di prime cure hanno condiviso l'orientamento dell'Ufficio, sottolineando la necessità che il contribuente dimostri la definitività delle imposte pagate all'estero, eventualmente attraverso un'attestazione rilasciata dal paese straniero dove è stato prodotto il reddito.
Con l'atto di appello il Ricorrente_2 lamenta che i primi giudici non hanno correttamente valutato la documentazione prodotta(contratto di distacco, C.U. 2016 per anno 2015 rilasciata dalla società
Società_1 SPA, FORM W-2 (equivalente della C.U. italiana), dichiarazioni presentate all'estero, 2015 U.S. INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN, IOWA INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN, prospetto per il calcolo del credito di imposta, contratto di distacco, copia della ricevuta di trasmissione a mezzo posta alle autorità fiscali estere della dichiarazione dei redditi).
Con l'atto d'impugnazione, l'appellante ha altresì prodotto dichiarazione di definitività delle imposte
Federali e Statali (dovute allo stato dell'IOWA) del Sig. Nominativo_1 e dichiarazione proveniente dall'Iternal Revenue Service (competente per le imposte Federali), circa la definitività delle imposte
Federali anno 2015 per $.31.447,00.
Con successiva memoria il CAAF ha ribadito le sue richieste di riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in grado di appello l'Ufficio, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il contribuente ha già fornito in primo grado prova adeguata dei redditi prodotti all'estero e dell'avvenuta trasmissione all'autorità fiscali statunitensi della dichiarazione dei redditi. Non vi è alcuna ragione per dubitare della genuinità dei documenti prodotti, provenienti non dallo stesso contribuente ma soggetti terzi
(in particolare: il datore di lavoro e il tax manager).
Devono, inoltre, essere valutati ai fini della presente decisione anche i documenti prodotti in sede di appello che, in quanto documenti sopravvenuti, appaiono pienamente acquisibili ed utilizzabili. Ci si riferisce, in particolare, all'attestazione rilasciata dall'Internal Revenue Service (autorità competente per le imposte federali statunitensi), circa la definitività delle imposte federali corrisposte dal contribuente per l'anno 2015 in misura pari a $.31.447,00. Attestazione questa che consente di superare ogni residuo dubbio sul diritto del contribuente Nominativo_1 al riconoscimento del credito d'imposta invocato.
Né può essere preso in considerazione il calcolo operato dall'Ufficio al fine di avanzare una proposta conciliativa o in subordine una domanda di parziale accoglimento dell'appello. In particolare, l'ente impositore adduce in questa sede l'esistenza di redditi prodotti all'estero in misura superiore a quella dichiarata dal contribuente e oggetto di rettifica ex art. 36 ter dpr 600/73, senza aver tuttavia proceduto ad alcuna tempestiva contestazione nei riguardi del contribuente. Trattasi di domanda nuova che esula dal perimetro del giudizio devoluto a questa Corte oltre che dall'originaria contestazione operata dall'Ufficio ex art. 36 ter e, come tale, è inammissibile.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere riformata con condanna alle spese dell'Ufficio per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in euro 1.000 per il primo grado e 2.000 per il secondo grado, per un ammontare complessivo di euro 3.000.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia accoglie l'appello del contribuente e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi euro
3.000, oltre accessori.
Milano, 16.1.2026
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Isidoro Palma avv. Giovanni Izzi
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
PALMA ISIDORO, AT
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2811/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 778/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 12
e pubblicata il 06/03/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200032735356 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.778/2023 del 6.3.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – sezione
12 ha respinto il ricorso presentato da Ricorrente_2 spa e dalla dott.ssa Ricorrente_1, responsabile assistenza fiscale presso Ricorrente_2 avverso cartella di pagamento n. 068 2020 0032735356, emessa dall'Ufficio ex art. 36 ter dpr 600/73 per redditi Irpef 2015 del contribuente Nominativo_1, assistito da predetto centro di consulenza fiscale.
L'Ufficio ha disconosciuto al contribuente un credito d'imposta per redditi prodotti dall'estero, ritenendo che la documentazione dallo stesso prodotta non fosse sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento a titolo definitivo delle imposte all'estero.
I giudici di prime cure hanno condiviso l'orientamento dell'Ufficio, sottolineando la necessità che il contribuente dimostri la definitività delle imposte pagate all'estero, eventualmente attraverso un'attestazione rilasciata dal paese straniero dove è stato prodotto il reddito.
Con l'atto di appello il Ricorrente_2 lamenta che i primi giudici non hanno correttamente valutato la documentazione prodotta(contratto di distacco, C.U. 2016 per anno 2015 rilasciata dalla società
Società_1 SPA, FORM W-2 (equivalente della C.U. italiana), dichiarazioni presentate all'estero, 2015 U.S. INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN, IOWA INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN, prospetto per il calcolo del credito di imposta, contratto di distacco, copia della ricevuta di trasmissione a mezzo posta alle autorità fiscali estere della dichiarazione dei redditi).
Con l'atto d'impugnazione, l'appellante ha altresì prodotto dichiarazione di definitività delle imposte
Federali e Statali (dovute allo stato dell'IOWA) del Sig. Nominativo_1 e dichiarazione proveniente dall'Iternal Revenue Service (competente per le imposte Federali), circa la definitività delle imposte
Federali anno 2015 per $.31.447,00.
Con successiva memoria il CAAF ha ribadito le sue richieste di riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in grado di appello l'Ufficio, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il contribuente ha già fornito in primo grado prova adeguata dei redditi prodotti all'estero e dell'avvenuta trasmissione all'autorità fiscali statunitensi della dichiarazione dei redditi. Non vi è alcuna ragione per dubitare della genuinità dei documenti prodotti, provenienti non dallo stesso contribuente ma soggetti terzi
(in particolare: il datore di lavoro e il tax manager).
Devono, inoltre, essere valutati ai fini della presente decisione anche i documenti prodotti in sede di appello che, in quanto documenti sopravvenuti, appaiono pienamente acquisibili ed utilizzabili. Ci si riferisce, in particolare, all'attestazione rilasciata dall'Internal Revenue Service (autorità competente per le imposte federali statunitensi), circa la definitività delle imposte federali corrisposte dal contribuente per l'anno 2015 in misura pari a $.31.447,00. Attestazione questa che consente di superare ogni residuo dubbio sul diritto del contribuente Nominativo_1 al riconoscimento del credito d'imposta invocato.
Né può essere preso in considerazione il calcolo operato dall'Ufficio al fine di avanzare una proposta conciliativa o in subordine una domanda di parziale accoglimento dell'appello. In particolare, l'ente impositore adduce in questa sede l'esistenza di redditi prodotti all'estero in misura superiore a quella dichiarata dal contribuente e oggetto di rettifica ex art. 36 ter dpr 600/73, senza aver tuttavia proceduto ad alcuna tempestiva contestazione nei riguardi del contribuente. Trattasi di domanda nuova che esula dal perimetro del giudizio devoluto a questa Corte oltre che dall'originaria contestazione operata dall'Ufficio ex art. 36 ter e, come tale, è inammissibile.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere riformata con condanna alle spese dell'Ufficio per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in euro 1.000 per il primo grado e 2.000 per il secondo grado, per un ammontare complessivo di euro 3.000.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia accoglie l'appello del contribuente e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi euro
3.000, oltre accessori.
Milano, 16.1.2026
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Isidoro Palma avv. Giovanni Izzi