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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 196/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Saverio Cosi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Crescenzio, n.
20 APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili, in forza di mandato generale alle liti del 22.03.2024 Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313 del dr. Per_1
notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n.29,
[...] presso l'Ufficio Legale della sede distrettuale dell' CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, n.
865/2024 pubblicata il 25/1/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.6.2023 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la conveniva in giudizio l' , deducendo di aver ricevuto in data Parte_1 CP_1
1 23.6.2023 l'intimazione di pagamento n. 097202390463270 66/000 a mezzo della quale l'
[...]
richiedeva, tra gli altri, il pagamento dei seguenti 12 avvisi di addebito a Controparte_2
suo dire mai notificati per inesistenza o nullità delle notifiche ivi indicate:
1) avviso di addebito n. 39720140016879889000, data della riferita notifica 30.1.2018, per un importo di euro 21.203,35;
2) avviso di addebito n. 39720150001396584000, data della riferita notifica 30.5.2015, per un importo di euro 7.763,81;
3) avviso di addebito n. 39720150003870283000, data della riferita notifica 26.7.2015, per un importo di euro 3.759,22;
4) avviso di addebito n. 39720150022106270000, data della riferita notifica 20.12.2015, per un importo di euro 6.775,60;
5) avviso di addebito n. 39720160000582720000, data della riferita notifica 14.4.2016, per un importo di euro 5.790,89;
6) avviso di addebito n. 39720160016192766000, data della riferita notifica 13.9.2016, per un importo di euro 3.635,53;
7) avviso di addebito n. 39720170021918216000, data della riferita notifica 1.12.2017, per un importo di euro 57.580,40;
8) avviso di addebito n. 39720180015459749000, data della riferita notifica 8.7.2018, per un importo di euro 12.405,60;
9) avviso di addebito n. 39720180015520607000, data della riferita notifica 8.7.2018, per un importo di euro 916,10;
10) avviso di addebito n. 39720190000705884000, data della riferita notifica 30.1.2019, per un importo di euro 36.946,78;
11) avviso di addebito n. 39720190037072427000, data della riferita notifica 16.12.2019, per un importo di euro 1.453,78;
12) avviso di addebito n. 39720200000127954000, data della riferita notifica 17.1.2020, per un importo pari ad euro 1.369,32.
Tanto premesso, la chiedeva in via preliminare: “Rilevare d'ufficio, Parte_1
l'intervenuta prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615, comma 1 e 2,
c.p.c.” in via principale “Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato ex art. 100 c.p.c., per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali
2 impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615, comma 1 e 2, c.p.c.”, vinte le spese di lite, con richiesta di distrazione in favore del difensore antistatario.
A fondamento della domanda, la società ricorrente deduceva che: - ai sensi dell'art. 113
Cost. doveva ritenersi sussistere la tutela giurisdizionale e doveva ritenersi inapplicabile la L.
215/2021; - era maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo portato dall'intimazione di pagamento, delle sanzioni e degli interessi;
- non erano stati notificati i titoli esattoriali opposti né atti interruttivi della prescrizione e dovevano considerarsi inesistenti le notificazioni eseguite a mezzo pec dall'Agente della Riscossione perché provenienti da indirizzi di posta elettronica non contenuti in registri pubblici.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, il difetto della procura dell'atto CP_1 introduttivo del giudizio in quanto priva di riferimenti idonei ad individuare l'identità del difensore notificante e del soggetto nel cui interesse provvedeva a notificare l'atto, priva di destinatario e dei riferimenti del giudizio incardinato, priva degli indirizzi di posta certificata di mittente e destinatario e priva di sottoscrizione (analogica o digitale). Per tali ragioni, la relata di notifica trasmessa a mezzo pec doveva considerarsi giuridicamente inesistente in quanto non collegabile né alla società ricorrente né al difensore titolare dell'indirizzo di posta elettronica. L' convenuto CP_1 eccepiva, altresì, l'omessa notifica della procura alle liti reperibile solo nel fascicolo telematico e l'inesistenza di detta procura in quanto conferita in data 21.2.2023, ovvero prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (23.6.2023), da tal , di cui non veniva Persona_2
esplicitata la relazione con la società ricorrente (risultando dalla visura storica della Parte_1
società un diverso amministratore unico con potere di rappresentanza: ES . Nel Parte_2
merito, fermo restando il difetto di procura e la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, rilevava l' l'infondatezza delle doglianze avversarie, avendo l'Istituto notificato CP_1 tutti gli atti di propria competenza a mezzo pec, nelle date indicate nell'intimazione opposta;
quanto alla eventuale prescrizione maturata successivamente al quinquennio dalla notifica, rinviava agli atti interruttivi posti in essere dall'Agente per la riscossione. Pertanto, concludeva chiedendo “- dichiarare la presente opposizione inammissibile e radicalmente nulla per difetto di procura e per carenza di legittimazione attiva oltre che per le ragioni e vizi tutti denunciati - In subordine e previa integrazione del contraddittorio nei confronti di rigettare il ricorso avversario CP_3
infondato in fatto e in diritto - In ogni caso, condannare il procuratore che ha agito senza mandato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dell' In subordine CP_1 condannare la parte soccombente”.
3 Con la sentenza n. 865/2024 del 25/1/2024 il Tribunale di Roma accoglieva le eccezioni sollevate dall' in ordine alla procura alle liti, affermava il vizio di instaurazione del giudizio CP_1 per invalidità dell'atto introduttivo e dichiarava l'inammissibilità del ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello la per i motivi che si andranno di Parte_1
seguito ad esaminare;
concludeva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel grado precedente e la condanna alle spese con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l' appellato in data 16.8.2024, condividendo le CP_1
considerazioni svolte dal Tribunale in ordine al difetto di procura e alla carenza di legittimazione attiva dell'appellante; rilevava che anche nel secondo grado vi era l'inesistenza di un mandato alle liti conferito dal legale rappresentante della società. Chiedeva, quindi, rigettarsi l'appello con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese, da porsi a carico del difensore privo di mandato.
All'udienza del 24 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Preliminarmente, con riferimento al presente grado, deve rilevarsi che il vizio della procura depositata unitamente al ricorso in appello in data 29.1.2024 (priva di autenticazione della firma e di indicazione del soggetto firmatario della procura, nonché della qualità dello stesso), è stata sanata – a seguito dell'eccezione dell' – in data 17.12.2024 con il deposito nel fascicolo CP_1
telematico di procura ad litem datata 29.1.2024, e dunque coeva al ricorso in appello, rilasciata dal legale rappresentante della società Cheope Costruzioni Generali s.r.l., . Controparte_4
3. Il gravame non è meritevole di accoglimento.
3.1. La parte appellante, in un “paragrafo” denominato “cenni di impugnazione della sentenza”, ha così sintetizzato i motivi di censura alla sentenza impugnata:
“La procura alle liti rilasciata da parte ricorrente è valida ex lege.
Per il resto, nessuna pronuncia è stata promossa in ordine a prescrizione e vizi di notifica dei titoli contributivi.
Si chiede riforma della condanna alle spese”.
3.2. Il primo motivo di gravame, con cui si sostiene la validità della procura depositata nel giudizio di primo grado, è inammissibile.
Come detto, alla pagina 1 dell'atto di gravame, in un elenco elaborato a mo' di sintesi, la società si è limitata ad affermare, del tutto genericamente: “La procura alle liti Parte_1 rilasciata da parte ricorrente è valida ex lege”.
4 Quindi - dopo aver riproposto alle pagine da 2 a 4 le questioni sottese all'originario ricorso e correlate unicamente al secondo motivo di gravame (concernente l'omessa o viziata notifica degli avvisi di addebito), in quanto asseritamente oggetto di una omessa pronuncia -, alle pagine da 5 a 9 la parte appellante ha riportato un estratto della sentenza n. 36057 del 09/12/2022 delle Sezioni
Unite, con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: «A seguito della riforma dell'art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica;
nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione;
tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 cod. civ. e dall'art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti».
Nessun'altra argomentazione è svolta nel ricorso in appello in ordine alla procura depositata innanzi al Tribunale e alla decisione del primo giudice sul punto.
Tanto chiarito, rileva il Collegio che il richiamo giurisprudenziale alle Sezioni Unite n.
36057/2022 è in parte inconferente rispetto al caso di specie (in quanto concernente, specificamente, la procura speciale richiesta dall'art. 365 cod. proc. civ. in relazione al giudizio di legittimità) e, comunque, inidoneo (in ragione dell'oggetto della questione affrontata e risolta) a superare le plurime criticità che hanno portato il Tribunale a ritenere inammissibile l'originario ricorso in ragione del difetto della procura.
In proposito giova evidenziare che nella sentenza impugnata è stato rilevato che:
- nell'intestazione e da tutto il corpo del ricorso non si individua in alcun modo il nominativo del legale rappresentante della società che avrebbe conferito il mandato difensivo;
- la procura non è stata notificata in uno al ricorso stesso;
- la procura depositata telematicamente, peraltro di difficile leggibilità, reca l'indicazione, quale soggetto conferente, di tal , senza alcuna precisazione in ordine alla sua Persona_2 qualità rappresentativa della al momento di sottoscrizione dell'atto; Parte_1
- dalla visura camerale prodotta dall' , il legale rappresentante della società, alla data di CP_1
rilascio della procura, risulta essere altro soggetto;
5 - il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio;
nella specie, non avendo il firmatario della procura alcun potere rappresentativo della società, “va ritenuta
l'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso proposto e deve essere accertata la nullità di quest'ultimo”;
- la procura risulta conferita in data antecedente alla notifica dell'atto opposto;
- la società, a fronte della eccezione di controparte, non ha fornito alcun elemento di chiarimento o dimostrazione, né in udienza ha ritenuto di replicare all'eccezione sollevata dall' ; tantomeno ha richiesto un termine per provvedere all'eventuale sanatoria del vizio e CP_1 quindi “anche a volere ipotizzare un margine conservativo di sanabilità, la parte onerata non si è dimostrata interessata allo scopo” (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata).
Con tali puntuali argomentazioni la non si è in alcun modo confrontata Parte_1 nell'atto di impugnazione.
E in particolare, la società odierna appellante non ha in alcun modo confutato i rilievi del primo giudice secondo cui:
1) la procura è stata rilasciata, in proprio, da un soggetto che, non essendo amministratore, era privo della rappresentanza sostanziale della società ed era carente di legittimazione;
2) la procura stessa è stata conferita in data antecedente alla ricezione dell'atto opposto (che, evidentemente, precede l'iniziativa giudiziale). Infatti, se la procura è datata 21.2.2023,
l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 23.6.2023, sicché appare evidente come la procura - al di là del fatto che sia contenuta in un atto separato dal ricorso e non contenga alcun riferimento al provvedimento da impugnare – non si riferisce affatto al giudizio instaurato con ricorso del 23.6.2023.
Inoltre, la non ha in alcun modo confutato e contrastato la statuizione del Parte_1
Tribunale secondo cui, in assenza di iniziativa della parte interessata a fronte della puntuale eccezione dell' , non vi erano margini per una sanatoria dell'atto inesistente. CP_1
Tali lacune dell'atto di gravame – concernenti sia i vizi rilevati che le conseguenze giuridiche degli stessi - devono essere valutate, secondo i pacifici insegnamenti dei giudici di legittimità, alla luce del principio secondo il quale nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
6 pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi ex multis Sez. 1 - , Sentenza
n. 18932 del 27/09/2016).
Nel caso di specie, essendosi limitata la parte appellante a sostenere, sic et simpliciter, la validità della procura (che tale, pacificamente, non era) e a riportare, per estratto, una pronuncia di legittimità nella specie inconferente o comunque inidonea ad inficiare o superare le argomentazioni del Tribunale in ordine al difetto della procura depositata e alle conseguenze della stessa, il motivo di gravame in esame è inammissibile.
Infatti, come detto, l'appellante non ha svolto argomentazioni tese a confutare e contrastare specificamente quelle poste a fondamento della sentenza impugnata, sì da evidenziarne l'eventuale erroneità e incrinarne il fondamento logico-giuridico.
È appena il caso di rimarcare che la mera affermazione della validità della procura e il richiamo ad una sentenza della S.C. non aderente alla fattispecie (senza, peraltro, alcuna considerazione della parte appellante in ordine alla ritenuta rilevanza della pronuncia nel caso in esame) non sono, evidentemente, utili allo scopo.
3.2.1. Solo per completezza rileva il Collegio che il Tribunale, con autonoma ratio decidendi, ha ravvisato “anche un'ipotesi di nullità dell'atto introduttivo”, posto che “non è possibile complessivamente individuare quali siano gli elementi dell'azione data la vaghezza,
l'ambiguità e l'imprecisione con cui gli elementi di fatto e di diritto della domanda sono stati delineati, come esattamente rilevato dall'opposto”.
Ebbene, anche con tale statuizione, da sola idonea a sorreggere la decisione impugnata, la parte appellante non si è in alcun modo confrontata.
3.3. Il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui, dal vizio della procura, ha fatto discendere l'inammissibilità del ricorso, comporta l'assorbimento del motivo concernente l'omessa pronuncia in ordine alla “prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”, alla “inesistenza e nullità delle notificazioni”, al “rilievo d'ufficio della prescrizione, omessa notifica ex art.139
c.p.c. e s.s. e onere della prova ex art. 2697 c.c.”.
3.4. Dalla lettura dei “cenni di impugnazione della sentenza” la parte appellante sembrerebbe voler impugnare la sentenza di primo grado anche in ordine alla condanna alle spese.
E, tuttavia, un motivo di impugnazione sul punto manca.
Infatti, dopo aver riportato la parte della sentenza che ha addossato le spese all'opponente in virtù del principio della soccombenza, la società si è limitata ad esporre quanto segue: Pt_1
7 “Recente ordinanza della Suprema Corta sentenza n. 8272/2020 ha insegnato: “Le spese del giudizio proposta da un contribuente contro le cartelle esattoriali, relativi a debiti tributari e previdenziali prescritti, sono a carico dell'amministrazione resistente, a meno che non sussistano gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, che permettano la compensazione”.
Recentissima dalla Suprema Corte, ordinanza n. 1950/2022, ha precisato: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza”.
In caso di accoglimento della presente domanda, piaccia alla Giustizia adita condannare la parte resistente alle spese di giudizio, come previsto dai parametri forensi minimi D.M. 55/2014 in favore dello scrivente difensore distrattario”.
Appare evidente che la giurisprudenza richiamata non si attagli al caso di specie, in cui la parte ricorrente è risultata soccombente e il giudice non ha operato alcuna compensazione.
Il motivo di appello risulta dunque inammissibile in quanto non si confronta con la ratio effettiva della decisione impugnata, secondo cui le spese seguono la soccombenza, né indica ragioni per cui, nella specie, non dovrebbe operare la regola di cui all'art. 91 c.p.c.; né, tanto meno, vengono rappresentati ulteriori motivi di doglianza.
4. Le spese seguono la soccombenza della società e vengono liquidate, secondo i parametri vigenti, come in dispositivo.
Essendo stato il ricorso in appello proposto in data successiva al 30.1.2013 e in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la a rifondere all' le spese del grado, che si liquidano in euro Parte_1 CP_1
7.200,00, oltre oneri riflessi come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
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