Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 1
Per il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno integra inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi anche la commissione di un illecito amministrativo (nella specie, guida di un ciclomotore senza patente di guida, revocata all'atto della sottoposizione alla misura di prevenzione). V. Corte cost., 7 luglio 2010 n. 282; 12 dicembre 2003 n. 354.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2010, n. 40819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40819 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2313
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 8145/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
AS AF, nato a *Bari* il *3.6.1960*;
avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia cautelare emessa in data 18.3.2010 dal Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso/i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. MONETTI Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza pronunziata in data 10.2.2010 il Tribunale di Bari, investito ex art. 391 c.p.p., convalidava l'arresto di BA AF e, contestualmente, applicava nei confronti del BA\ la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2.
Il BA\, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno era stato sorpreso alla guida di un ciclomotore nonostante fosse privo sia di patente di guida, revocata al momento della sottoposizione alla misura di prevenzione, sia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
2. - Avverso entrambi i provvedimenti ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore avvocato Giuseppe Fiorito, chiedendone l'annullamento.
Denunzia, con due motivi distinti, ciascuno riferito ad uno dei due diversi provvedimenti, ma sulla base delle medesime considerazioni, violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo alla configurabilità del reato contestato.
Afferma, in particolare, che all'indagato era stata erroneamente contestata la violazione all'art. 116 C.d.S., commi 13 e art. 18 C.d.S. (con riferimento alla quale era stata ritenuta sussistente la violazione dell'obbligo di rispettare le leggi) e che illogicamente il Giudice per le indagini preliminari aveva affermato che sia la patente sia il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori erano stati revocati al BA\, giacché nell'anno 1999, in cui era stata revocata la patente di guida, il certificato d'idoneità non era ancora previsto, sicché non poteva venire in rilievo la revoca della patente, non necessaria per guidare i ciclomotori e al BA\ non poteva essere contestata la violazione di cui all'art. 116, comma 13, bensì, semmai, quella del comma 13 bis del medesimo articolo (che prevede solo una sanzione amministrativa, con fermo amministrativo e non il sequestro del veicolo). Donde l'erroneità della contestazione, che faceva riferimento a violazione insussistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. In tema di violazione delle misure di prevenzione personali, il principio oramai consolidato è che anche la commissione di un illecito amministrativo costituisce inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi dello Stato, imposta al sorvegliato speciale e penalmente sanzionata dalla L. n. 575 del 1965, art. 9, quando determini una concreta lesione o messa in pericolo dell'interesse all'ordine e alla sicurezza pubblica tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 1, n. 16213 del 25/02/2010, Acri, Rv. 247481), giacché la "prescrizione di "rispettare le leggi" ... si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta;
non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale" (C. cost. n. 282 del 2010).
2. Coerentemente, il provvedimento impugnato da atto che il BA\, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, era stato sorpreso alla guida di in ciclomotore "che gli era vietato di condurre in quanto sprovvisto tanto della patente di guida quanto del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, licenza revocata al momento della sottoposizione alla misura di prevenzione".
Il fatto che nel verbale d'arresto fosse citato, con riferimento alla disposizione di legge non rispettata, l'art. 116 C.d.S., comma 13, anziché il comma 13 bis è dunque assolutamente irrilevante, giacché la contestazione risulta correttamente (ri)formulata in fatto dal Giudice per le indagini preliminari e nessuna incertezza o indeterminatezza è dato riscontrare sulla natura e sulle ragioni dell'accusa.
3. Il ricorso va pertanto rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010