Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2002, n. 4692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4692 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
E ce 64760 6 N 8 9 O I 1 / Z 4 A O R A 2 T . S Udienza dell'8.1.2002 Oggetto: I.V.A. F I R R.G. . G ITALIANA46 9 2 7 P L . E T L D R A U L B E A B I D IN NOME DEL PO ITALIAN D A I R T S T A E N I 1 T E 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R N 1 I E E . S A T E N SEZIONE TRIBUTARIA A M composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Егли лобрю Dott. Bruno Saccucci Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Nino Fico CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N.C4760 sul ricorso proposto da OS IO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 11, presso lo studio dei proff. avv.ti Franco Gallo e Livia Salvini, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso -ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2° grado di Trento, sezione seconda, n. 2/99, del 27.1/10.2.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.1.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Uditi l'avvocato Salvini per il ricorrente e l'avv. dello Stato Gentili per l'Amministrazione finanziaria. Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
in subordine per il rigetto del 1° motivo, l'accoglimento del 2° e del 3° motivo, l'inammissibilità in parte e l'infondatezza per il resto del 4° motivo, con assorbimento del 5° motivo. Svolgimento del processo Con ricorso per cassazione notificato in data 12-13/5.1999 IO OS esponeva in fatto: che con processo verbale del 17.6.1987 la Guardia di Finanza contestava al ricorrente, esercente l'attività di segheria e commercio di legnami, violazioni in materia di IRPEF, ILOR ed IVA relative ai periodi d'imposta 1983, 1984 e 1985; che sulla base di tale processo verbale l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cles e l'Ufficio IVA di Trento emettevano avvisi di accertamento;
che il presente giudizio riguardava esclusivamente gli avvisi emessi ai fini dell'IVA essendosi estinta la controversia concernente le imposte sul reddito;
che con tre avvisi di accertamento l'Ufficio IVA formulava i seguenti rilievi per ciascun anno d'imposta: 1) violazione dell'obbligo di autofatturazione;
2) violazione dell'obbligo di fatturazione;
3) violazione dell'obbligo di dichiarazione come conseguenza della violazione sub 2) e indebita detrazione di IVA relativa ad acquisti non inerenti o inesistenti;
che contro tali atti il contribuente presentava distinti ricorsi contestandone integralmente il contenuto, con la sola eccezione dell'indebita detrazione di IVA su acquisti non inerenti (parte del rilievo n. 3 per il 1983); che la Commissione tributaria di 1° grado di Trento, con decisione del 25.5.1992, accoglieva i ricorsi limitatamente ai rilievi nn. 1), 2) e 3), quest'ultimo in quanto consequenziale al n. 2); che avverso tale decisione proponevano appello sia l'Ufficio IVA sia il contribuente;
2 che la Commissione tributaria di 2° grado di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello dell'Amministrazione finanziaria e rigettava quello del contribuente. Ricorre per cassazione il OS enunciando 5 motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione dell'art. 22 del d.p.r. 636/1972 assumendo che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché si limitava a richiamare genericamente il processo verbale di constatazione e i motivi addotti in primo grado senza rivolgere specifiche censure nei confronti della sentenza di 1° grado.
2. Controdeduce l'Amministrazione finanziaria che l'Ufficio con l'atto di appello, facendo richiamo al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e ai documenti prodotti in primo grado, intendeva criticare l'apodittica valutazione dei primi giudici in ordine alla pretesa mancanza di prove sulla riferibilità ad operazioni imponibili dei movimenti bancari riscontrati a carico del OS, riproponendo così in appello le argomentazioni svolte nel primo grado del giudizio. D'altra parte l'art. 342 c.p.c., il quale impone la formulazione di “motivi spcifici" di appello, non figura tra le norme richiamate dall'art. 39 del d.p.r. 636/1972; e l'art. 22 di questo decreto (diversamente dall'art. 53 del d. lgs. 546/1992) non prevede analogo requisito, limitandosi a richiedere che l'atto di appello indichi “i motivi di impugnazione".
3. Il motivo del ricorso del contribuente é fondato. E' giurisprudenza consolidata che nell'atto di appello devono essere indicate le ragioni dell'impugnazione, si da consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali é formulato il gravame. Non é poi sufficiente che l'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma é altresì necessario, anche se la sentenza di 1° grado 3 sia censurata nella sua interezza, che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata. A tal fine non giova il mero generico richiamo alle difese svolte in primo grado, perché ciò obbligherebbe il giudice ad quem ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida. Tali principi, formulati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 342 cp.c., sono stati a ragione ritenuti validi anche con riferimento all'art. 22 del d.p.r. n. 636/1972 (Cass. 3174/2001), non rilevando in contrario che la lettera di tale disposizione parli solo di "motivi dell'impugnazione", senza cioé fare richiamo alla loro specificità, in quanto tale requisito é connaturato al concetto stesso di appello, regolato dal criterio "tantum devolutum quantum appellatum. A tale regola non é attenuto nel caso di specie l'Ufficio, il quale si é limitato con l'atto di appello, pur in presenza di una pronunzia di 1° grado sufficientemente articolata nell'esame dei rilievi formulati dall'Ufficio IVA, a fare generico richiamo al processo verbale di constatazione e alle "motivazioni addotte in primo grado", si da non consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravarne e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza appellata. Il 1° motivo del ricorso va pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il 1° motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'appello e compensa le spese. E N 6 Roma, 8.1.2002. 8 O 9 I 7 Z . A 4 N / it cousiglierent. R 6 T 2 асчист S . I R . L G P E L نابات しい A . A R D T . L U B A E B A D D I T I IN CANCILLERIA R E S 1 . T N 3 T 2 APR. 2002 E 1 IL CANCELLIERE C1 N S R . E AL Ascanio I E S IL CANCELLIERE C1 N A T E A AL Ascanio 4 M