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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2026, n. 15785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15785 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 13958/2022 R.G. proposto da: AC AT, NI AC SANTINA, AC GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avv. Luca Sagneri -ricorrenti- contro CANNAVO’ AT, DI LE LA, rappresentati e difesi dall’avv. Antonello LEne, ammessi in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania del 5-7-2022 -controricorrenti, ricorrenti incidentali- nonché contro ZA ER intimato avverso la sentenza n. 2276/2021 della Corte d’Appello di Catania, depositata il 3-12-2021, OGGETTO: rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. RG. 13958/2022 P.U. 23-4-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 15785 Anno 2026 Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 22/05/2026 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-4- 2026 dal Consigliere AL VA, udito il Sostituto Procuratore Generale, Rosa IA Dell’Erba, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, con cassazione senza rinvio, uditi l’avv. Luca Sagneri per i ricorrenti e l’avv. Antonello LEne per i controricorrenti e ricorrenti incidentali. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto di citazione diretta del 19-7-2013 OR AN e LA Di LE sono stati tratti a giudizio avanti il Tribunale di Catania per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 483 cod. pen. perché «in concorso tra loro, nella dichiarazione di successione n. 5362/9990 presentata il 23-12-2011 all’Agenzia delle Entrate di Catania, con riguardo alla dichiarazione testamentaria di GI MI deceduta il 2-5-2011, attestavano falsamente che in virtù del testamento olografo e, precisamente, delle schede nn. 10 e 11, gli stessi erano divenuti proprietari del locale garage sito a Catania Viale XX Settembre n. 11 e dell’appartamento sito in Catania via E. Ferri n. 18, nonché usufruttuari del locale garage sito al n. 12 della stessa via, mentre in realtà la scheda n. 10 era priva di indicazione del bene lasciato in usufrutto e la scheda n. 11, ai punti 5 e 6, non indicava i beneficiari del lascito degli altri immobili». All’udienza del 22-10-2014 si sono costituiti parte civile OR CC, PP CC, LE AN e SA CO CC i quali, dichiarando di essere eredi legittimi di GI MI, hanno chiesto il risarcimento dei danni causati dalla condotta delittuosa da quantificarsi in separato giudizio. Con sentenza pubblicata il 28-4-2015 il Tribunale di Catania ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato a loro ascritto, li ha 3 condannati alla pena di sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e li ha condannati al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita, da liquidarsi in sede civile. Gli imputati hanno proposto appello e con sentenza pubblicata il 28-5-2019 la Corte d’appello di Catania ha assolto gli imputati con la formula «perché il fatto non sussiste», revocando le statuizioni civili. OR CC, PP CC, LE AN e SA CO CC hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza ai fini civili. Con sentenza n. 12941/2020 la Cassazione penale ha annullato la sentenza impugnata per una serie di vizi della pronuncia relativa all’elemento soggettivo del reato e ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen. 2. OR CC, PP CC, LE AN e SA CO hanno convenuto OR AN e LA Di LE avanti la Corte d’appello di Catania e hanno chiesto che, accertata la condotta illecita posta in essere dai convenuti, fosse dichiarata l’inesistenza dei legati che i convenuti si erano attribuiti con la dichiarazione di successione n. 5362/9990; hanno altresì chiesto che i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno da loro subito, consistito nella spoliazione degli immobili e nella conseguente impossibilità di goderne pro quota e pro tempore e di percepirne i relativi frutti, nonché nella perdita subita a causa della vendita dell’immobile di viale XX Settembre eseguita dai convenuti. Si sono costituiti i convenuti contestando le domande, in quanto a cagionare i pretesi danni non era stata la dichiarazione di successione, ma la nota di trascrizione del verbale di pubblicazione del testamento presentata dal notaio Saggio il 2-7-2012; inoltre, rilevando che, se anche si ritenevano insussistenti le disposizioni della scheda 11 a loro 4 favore, i tre immobili erano stati attribuiti con la scheda 3 ad EL NF e all’Asilo di Sant’Agata di Catania. Con sentenza n. 2276/2021 depositata il 3-12-2021 la Corte d’appello di Catania ha dichiarato l’inesistenza dei legati testamentari a favore di OR AN e di LA Di LE aventi a oggetto la piena proprietà dell’immobile di Catania viale XX Settembre n.11 e dell’appartamento di Catania via Ferri n. 18, nonché dell’usufrutto dell’annesso garage in via Ferri n. 12; ha dichiarato l’illegittimità della relativa dichiarazione di successione e ha rigettato tutte le altre domande, compensando le spese di lite tra le parti. La Corte d’appello, premesso di essere tenuta all’accertamento del fatto illecito secondo le regole del giudizio civile, in maniera autonoma sia rispetto alla sentenza penale di secondo grado passata in giudicato ai fini penali sia rispetto alla sentenza della Cassazione che l’aveva annullata ai fini civili, ha rilevato di dover procedere all’interpretazione delle schede testamentarie di GI MI del 27-11-1997 e del 14-4-2002, e in primo luogo delle schede 10 e 11 di cui alla denuncia di successione eseguita dai convenuti;
ha evidenziato che la scheda 10 era priva di oggetto e dalla lettura della scheda 11 risultava che la testatrice voleva attribuire ai IU AN solo la casa di piazza Maiorana dove abitavano e tale volontà era stata confermata dal successivo testamento del 4-6-2008. La sentenza ha dichiarato che la condotta non aveva cagionato alcun danno agli attori, i quali non potevano dirsi eredi legittimi dei beni in questione;
ciò in quanto quei beni erano stati oggetto di disposizione nella scheda testamentaria n. 4 del 27-11-1996, non revocata dalle schede successive, con la quale l’appartamento di via Ferri e il garage erano stati lasciati ad EL NF, cognata della testatrice, e l’immobile di viale XX Settembre era stato lasciato all’Asilo Sant’Agata di Catania diretto dalle Piccole Sorelle dei Poveri. 5 3. OR CC, SA CO CC e PP CC hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. OR AN e LA Di LE hanno resistito con controricorso, con il quale hanno anche proposto tre motivi di ricorso incidentale e due motivi di ricorso incidentale condizionato. LE AN, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, è rimasto intimato. I ricorrenti hanno depositato controricorso in replica al ricorso incidentale. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 23-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono “a) nullità della sentenza per violazione artt. 112, 167, 183, 345, 394 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. b) nullità della sentenza per vizio di motivazione, per violazione dell’art. 132, co. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”; lamentano che la sentenza impugnata si sia pronunciata e abbia accolto la difesa dei convenuti volta a negare la qualità di eredi legittimi in capo agli attori sulla base della scheda testamentaria n. 4, dando ingresso a temi di indagine che erano preclusi;
sostengono che la deduzione avrebbe dovuto essere ritenuta una inammissibile mutatio libelli, in quanto integrante una eccezione nuova e aggiuntiva rispetto a quelle già sollevate dai convenuti, e non una mera difesa;
aggiungono che, articolando l’eccezione di cui ai legati indicati nella scheda 4 oltre il termine preclusivo, i convenuti hanno sollecitato l’esame di fatti nuovi rispetto a quelli costituenti oggetto del giudizio, ampliando in modo inammissibile il thema decidendum e 6 pronunciando anche in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Lamentano che, laddove la sentenza afferma che i convenuti non avevano “mai ammesso né altrimenti riconosciuto la qualità di eredi legittimi in capo agli odierni attori”, la motivazione è apparente in quanto meramente assertiva, perché non spiega i motivi che avrebbero indotto la Corte a ritenere tale circostanza. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “nullità della sentenza per vizio di motivazione, in violazione artt. 132, co. 2, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n.4 c.p.c.” e sostengono che la sentenza impugnata, nel ritenere la validità della scheda n. 4 in forza della quale aveva escluso la qualità di eredi legittimi in capo agli attori, abbia reso una motivazione meramente assertiva e apodittica, che non rende percepibile il fondamento della decisione. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “nullità della sentenza per violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”, laddove la sentenza ha dichiarato che i convenuti non avevano mai ammesso né altrimenti riconosciuto la qualità di eredi legittimi in capo agli attori;
evidenziano che nel giudizio penale si era sempre fatto riferimento alle parti civili costituite come eredi legittimi, con difese che non solo non avevano posto in dubbio gli elementi costitutivi della qualità di eredi legittimi dei ricorrenti, ma anzi tale qualità davano per acquisita;
aggiungono che neppure nell’atto di appello proposto in sede penale era stata contestata la qualifica soggettiva di eredi legittimi delle parti civili e perciò sostengono che la pronuncia sia incorsa nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 4. Con il quarto motivo, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. –, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”, i ricorrenti sostengono che, dichiarando che gli attori non potevano dirsi eredi legittimi, la sentenza impugnata abbia violato il giudicato interno che 7 sia era formato su quel dato, a fronte della pronuncia della sentenza di primo grado del giudizio penale, non impugnata sul punto. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono, con limitato riguardo all’immobile di via Ferri, “nullità della sentenza per valutazione della prova secondo libero apprezzamento anziché nel regime della presunzione legale di cui all’art. 684 c.c. in ipotesi di cancellazione - violazione artt. 116 c.p.c. e 684 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”; osservato che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile nel caso in cui il giudice non abbia valutato una prova secondo il valore che la legge attribuisce alla prova medesima, i ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata ha considerato la scheda n.4, nonostante dal verbale del notaio e dalla scheda olografa allegata risultasse cancellata la disposizione testamentaria, e dunque revocata la volontà testamentaria ai sensi dell’art. 684 cod. civ. 6. La disamina dei motivi di ricorso richiede una premessa relativa alla natura del giudizio di rinvio a seguito di cassazione ex art. 622 cod. proc. pen. La sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 22065 del 28-1-2021 ha individuato la ratio dell’art. 622 cod. proc. pen. nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale, una volta che siano divenute definitive le statuizioni di carattere penale (pag. 32 in fondo); ha evidenziato che la definitività e intangibilità della decisione adottata in ordine alla responsabilità penale dell’imputato -determinate dalla pronuncia con cui la Corte di cassazione annulla i soli capi che riguardano l'azione civile promossa nel processo penale, o accoglie il ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell’impugnato (è il caso di specie)- provoca il definitivo dissolvimento delle ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione della parte civile nel processo penale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell’azione 8 civile, imponendone i condizionamenti del processo penale, funzionali alle esigenze di speditezza del procedimento. Con l’esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell’attrazione dell’illecito civile nell’ambito della competenza del giudice penale, la domanda risarcitoria viene esaminata secondo le regole dell’illecito aquiliano, dirette all’individuazione del soggetto responsabile ai fini civili, sul quale fare gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima (da pag. 36). Secondo l’indirizzo della Cassazione civile, come si legge in Cass. Sez. 3 12-6-2019 n. 15859 (da pag. 30 punto 11.6), l’annullamento della sentenza penale di assoluzione nel giudizio con rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno determina la separazione del rapporto penale da quello civile, che prosegue davanti al giudice di rinvio, non è influenzato dal giudicato penale di assoluzione, non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo ma ne costituisce fase nuova e autonoma, funzionale all’emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, ma statuisce direttamente e per la prima volta sulle domande proposte dalle parti;
quindi (punto 17.5 di Cass. n. 15859/2019) la domanda risarcitoria va esaminata secondo le regole proprie dell’illecito aquiliano ed è ammessa (punto 19.2) una diversa valutazione dell’elemento soggettivo -colpa anziché dolo-. A sua volta Cass. Sez. 3 17-9-2025 n. 25481, nel ribadire l’autonomia del giudizio civile cui rinvia la pronuncia cassatoria ex art. 622 cod. proc. pen. e l’impossibilità di considerarlo quale fase rescissoria dell’impugnazione svoltasi davanti alla Corte di Cassazione penale, ha dichiarato che gli attori in riassunzione possono formulare nuove conclusioni e anche modificare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell’illecito, sia pure nei limiti del sistema generale delle 9 preclusioni fissato dall’art. 183 cod. proc. civ. ratione temporis vigente (analogamente, Cass. Sez. 3 13-3-2025 n. 6644 ha dichiarato che, dalla natura autonoma rispetto al giudizio penale del giudizio civile ex art. 622 cod. proc. pen. discende la possibilità che le parti possano allegare fatti tali da consentire l’emendatio della domanda, secondo i principi affermati da Cass. Sez. U n. 12310/2015; Cass. Sez. 3 23-2- 2025 n. 4743 ha dichiarato che non sono proponibili domande del tutto nuove). Nel senso che il giudizio civile di rinvio determini una piena traslatio del giudizio sulla domanda civile, per tutte, si richiamano anche Cass. Sez. 3 25-6-2019 n. 16916, con riguardo all’applicazione del divieto sancito dall’art. 246 cod. proc. civ. di assumere come testimoni le persone aventi interesse in causa, in riferimento alle dichiarazioni rese nel processo penale dalla persona offesa;
Cass. Sez. 1 15-7-2020 n. 15041, per cui nel caso in cui la Cassazione annulli la sentenza penale in accoglimento del ricorso della parte civile limitatamente alle disposizioni civili, con rinvio al giudice competente in grado di appello, la cognizione di quest’ultimo può estendersi all’intera pretesa risarcitoria, sia per l’aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell’eventuale determinazione dell’ammontare risarcitorio;
Cass. Sez. 3 10-9-2020 n. 22515, con riguardo alla valutazione della colpa alla stregua non del canone penalistico, ma di quello civilistico enucleato dal criterio di diligenza ex art. 1176 cod. civ.; Cass. Sez. 3 13-3-2025 n. 6644, con riguardo all’applicabilità delle regole processuali civilistiche in tema di nesso causale e di valutazione delle prove;
Cass. Sez. 1 24-6-2025 n. 16905, che ha dichiarato l’inapplicabilità nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione ex art. 622 cod. proc. pen. dell’art. 652 cod. proc. pen. sull’efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno della sentenza irrevocabile di assoluzione, in ragione della traslatio dell’azione civile dal giudizio penale a quello civile. Come pure affermato da Cass. Sez. 10 3 20-6-2017 n. 15182, (pag. 9), nell’escludere che si possa formare giudicato interno sull’azione civile in ipotesi di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., tutto quello che rimane da decidere in ordine all’azione civile esercitata nell’ambito del processo penale costituisce oggetto del giudizio di rinvio, in ordine all’an e al quantum. 7. Procedendo alla disamina dei motivi di ricorso sulla base dei principi richiamati, risulta l’infondatezza del primo, secondo, terzo e quarto motivo. È infondato il primo motivo laddove svolto per violazione degli artt. 112, 183, 345 e 394 cod. proc. civ. in quanto, come esposto, nel giudizio di rinvio in questione si applica il regime di preclusioni fissato dall’art. 183 cod. proc. civ. vigente ratione temporis e non si applica l’art. 345 cod. proc. civ. Ancora prima, perché le deduzioni dei convenuti, in ordine al fatto che gli attori non erano gli eredi legittimi ai quali erano stati traferiti gli immobili con riguardo ai quali lamentavano i danni, in quanto quegli immobili erano stati oggetto di legati ad altre persone, erano state svolte nella comparsa di costituzione nel giudizio civile. Si trattava di deduzioni difensive, finalizzate a contestare gli elementi costitutivi dell’illecito che era il titolo della domanda, quantomeno sotto il profilo dell’inesistenza del danno lamentato e, perciò, legittimamente comprese nel thema decidendum del giudizio e valorizzabili dai convenuti senza preclusioni, in quanto risultanti dai documenti tempestivamente acquisiti al processo. Si rammenta che le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotto dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che neppure l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme esclusivamente le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto 11 non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U 16-2-2016 n. 2951, Cass. Sez. 3 20-12-2017 n. 30545, Cass. Sez. 6-3 12-2-2021 n. 3765). È infondato il primo motivo anche laddove svolto per vizio di motivazione, essendo acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
al di fuori di tali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598, per tutte). La nullità della motivazione, in primo luogo, non può essere misurata con limitato riferimento a una affermazione, estrapolata dal contesto del ragionamento svolto dalla Corte d’appello. L’intero ragionamento svolto nella sentenza impugnata è coerente e pienamente comprensibile, in quanto svolto nel senso che gli attori non vantavano diritti, quali eredi legittimi, sugli immobili con riguardo ai quali chiedevano il risarcimento dei danni. L’affermazione tacciata di nullità dai ricorrenti, in ordine al fatto che i convenuti non avevano mai ammesso o altrimenti riconosciuto la qualità di eredi legittimi in capo 12 agli attori, all’evidenza, è in sé pienamente comprensibile e non poteva neppure essere supportata da ulteriori argomentazioni, proprio perché si concretava in una negazione;
è l’affermazione in sé a dimostrare che la Corte d’appello si è chiesta se i convenuti potessero svolgere quella difesa, dando risposta positiva alla domanda, per il fatto che i convenuti non avevano riconosciuto la qualità di eredi in capo agli attori. 8. Per analoghe ragioni non sussiste neppure la nullità della motivazione addotta con il secondo motivo, perché l’affermazione secondo la quale le attribuzioni della scheda n. 4 non erano state revocate espressamente nelle schede posteriori né erano state annullate implicitamente dalla scheda n. 11, che non conteneva disposizioni incompatibili ex art. 682 cod. civ., è concreta, logica e pienamente comprensibile;
infatti, l’affermazione in sé esplicita il concetto che la Corte d’appello ha proceduto alla disamina del contenuto dei testamenti, giungendo alla conclusione che ha esposto. Posto che il vizio di motivazione, per essere rilevante in sede di legittimità, deve risultare dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le altre risultanze processuali, si dà atto che non si ravvede nel testo della sentenza alcuna affermazione in insanabile contraddizione con quella esaminata;
all’evidenza, il vizio di motivazione non si misura sul dato della mancanza dell’esplicita disamina del contenuto delle altre schede, perché tale mancanza non incide sulla comprensibilità dell’affermazione eseguita. Per di più i ricorrenti, seppure lamentano l’apparenza della motivazione, neppure specificano quale contenuto delle schede testamentarie la Corte d’appello avrebbe dovuto dimostrare di avere considerato per giustificare la propria conclusione e non risultare apodittica;
cioè, neppure allegano che, al di là del vizio di motivazione da loro sostenuto, la conclusione della Corte d’appello sia stata erronea. 13 9. Non ricorre neppure la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. prospettata con il terzo motivo perché, essendo la questione sull’esistenza del danno, sia nell’an che nel quantum, il thema decidendum del giudizio di rinvio a seguito di cassazione ex art. 622 cod. proc. pen., legittimamente la Corte d’appello, dovendo accertare se sussistesse il danno lamentato dagli attori, ha verificato se gli attori effettivamente vantassero un titolo sugli immobili con riguardo ai quali deducevano di avere subito il danno. 10. E’ infondato anche il quarto motivo, per i principi enunciati da Cass. n. 15182/2017 e n. 16905/2025, già richiamati al punto 6, in quanto nel giudizio ex art. 622 cod. proc. pen. non è configurabile alcun giudicato, se non quello sul proscioglimento degli imputati. 11. Il quinto motivo di ricorso principale è inammissibile sotto distinti profili. In primo luogo, il motivo è inammissibile per carenza di interesse, perché i ricorrenti non dimostrano di essere stati destinatari dei beni di cui alla scheda testamentaria n. 4, con riguardo alle disposizioni che assumono cancellate;
a tal fine non è sufficiente la loro dedotta qualità di eredi legittimi, a fronte della presenza di undici schede testamentarie, con le quali la de cuius aveva disposto del suo patrimonio. Inoltre, come evidenziato dal Pubblico Ministero, il motivo è inammissibile per novità, in quanto pone la questione della cancellazione delle disposizioni della scheda n. 4, che la sentenza impugnata non esamina in alcun modo, senza indicare in quale momento e in quali termini la questione fosse stata posta davanti alla Corte d’appello. Quindi, ricorrono le condizioni per applicare il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo 14 allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde consentire alla Corte di verificare ex actis l’esattezza dell’affermazione; ciò, perché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430, Cass. Sez. 1 18-10-2013 n. 23675). Né ha fondamento l’argomento da ultimo svolto dai ricorrenti, in ordine al fatto che la rilevanza della scheda n. 4 è stata ritenuta per la prima volta dalla sentenza impugnata e perciò in precedenza non poteva essere da loro dedotto il dato della cancellazione della scheda: nel giudizio nel quale si discuteva della successione di GI MI, al fine di accertare l’esistenza dei danni lamentati dagli attori, la questione del contenuto delle sue schede testamentarie era necessariamente compreso nel thema decidendum;
quindi, se e in quanto gli attori avessero ritenuto che una scheda era stata revocata, avrebbero dovuto dedurlo avanti al giudice di merito e, in mancanza, la questione risulta nuova e inammissibile in sede di legittimità. 12. Procedendo alla disamina del ricorso incidentale, con il loro primo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali deducono “violazione dell’ordine di trattazione delle questioni da parte del Giudice: la Corte di appello si sarebbe dovuta arrestare al rigetto della domanda risarcitoria per difetto di legittimazione sostanziale degli attori, che costituiva una questione preliminare di merito idonea da sola a definire il giudizio, mentre ha a tale rigetto anteposto la statuizione sulla sussistenza del fatto illecito da parte dei convenuti. Nullità del procedimento e della sentenza, in parte qua, per violazione degli artt. 276, co. 2, c.p.c., 279, co. 2, n. 2 c.p.c. e 187 comma 2 c.p.c., 100 15 c.p.c. e 118, co. 2, d.a. c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”. I ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata non abbia esaminato per prima la questione preliminare di merito, relativa alla titolarità del diritto controverso in capo agli attori;
sostengono che, incorrendo in error in procedendo, la Corte d’appello si sia pronunciata sulla sussistenza del fatto illecito, nonostante il difetto di legittimazione attiva degli attori. 12.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, in ragione della traslatio dell’azione civile dal giudizio penale a fronte dell’assoluzione degli imputati, doveva in primo luogo accertare l’esistenza del fatto illecito e, di conseguenza, i danni subiti dagli attori, già parti civili che avevano ottenuto l’annullamento della sentenza penale ai fini civili. Non si poneva questione preliminare di merito in ordine al difetto di titolarità del rapporto controverso in capo agli attori, nei termini prospettati dai ricorrenti incidentali, perché la qualità di soggetti danneggiati dal reato era il dato in forza del quale era stata ammessa la costituzione di parte civile;
quindi, era necessario esaminare le disposizioni testamentarie per accertare se gli attori avessero subito il danno lamentato e ciò, in via imprescindibile, imponeva di individuare i destinatari delle disposizioni testamentarie medesime. Del resto, gli stessi ricorrenti incidentali deducono che la scheda n.8 contiene un elenco di oggetti assegnati a vari soggetti, con la clausola finale che gli altri oggetti non elencati andavano ai cugini MI;
ciò era sufficiente a individuare in capo agli attori la qualità di chiamati all’eredità, in quanto tali interessati anche a dedurre l’illegittimità della denuncia di successione perché non rispondente alle disposizioni testamentarie. Quindi, legittimamente la sentenza ha accertato in primo luogo se la denuncia di successione presentata dai IU AN fosse o meno veritiera, accertando che con essa i IU AN si erano attribuiti beni che, 16 per testamento, erano stati attribuiti ad altri soggetti. Invece, la circostanza che i beni fossero stati oggetto di disposizione testamentarie a favore di altri soggetti comportava che, in relazione a quei beni, gli attori non avessero subito il danno lamentato, e perciò incideva sull’accertamento del danno da loro vantato. 13. Con il loro secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono che “la Corte di appello ha dichiarato in via principale l’inesistenza dei legati testamentari in favore dei convenuti e, per l’effetto, l’illegittimità della loro dichiarazione di successione, nonostante non fosse stata la relativa domanda tempestivamente formulata nel processo penale. Nullità del procedimento e della sentenza, in parte qua, per violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., 78, comma 1, lettera d, c.p.p. 83, comma 3, lettera b, c.p.p., 523, comma 2, c.p.p., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c.”. I ricorrenti incidentali evidenziano che nella loro comparsa di costituzione avevano eccepito l’inammissibilità delle domande diverse dalla condanna generica, in quanto il petitum era esclusivamente di condanna generica al risarcimento dei danni e non di accertamento dell’inesistenza dei legati testamentari a favore dei IU AN, non essendo state tali domande proposte nel giudizio penale;
aggiungono che la sentenza avrebbe potuto conoscere della legittimità della dichiarazione di successione solo incidenter tantum, ai fini della valutazione della sussistenza dell’evento lesivo. 13.1. Dalle ragioni già esposte consegue anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso incidentale. I principi sulla modifica delle domande e sulla proposizione di domande nuove nel giudizio ex art. 622 cod. proc. pen., come enunciati da Cass. n. 25481/2025, n. 6644/2025 e n. 4743/2025 già sopra richiamati al punto 6, non sono stati violati dalla sentenza impugnata. L’accertamento dell’inesistenza dei legati testamentari a favore dei IU AN è stato pronunciato limitatamente ai legati oggetto 17 della denuncia di successione dagli stessi presentata e, pertanto, è stato, da una parte, funzionale alla dichiarazione di illegittimità della dichiarazione di successione e, dall’altra, finalizzato a escludere qualsiasi danno in capo agli attori con riguardo a quegli immobili. La Corte d’appello non ha pronunciato su domande nuove e inammissibili, in quanto il processo penale aveva avuto a oggetto la falsità ideologica della denuncia di successione e quindi, necessariamente, il fatto che gli immobili indicati nella denuncia di successione non fossero stati, in realtà, oggetto di disposizione testamentaria a favore dei IU AN. La circostanza che la sentenza abbia accertato che quei beni erano stati oggetto di disposizioni testamentarie a favore di altri soggetti non ha comportato l’accoglimento di una domanda diversa da quella proposta, ma è stata pronuncia necessaria e favorevole ai convenuti;
ciò perché, se non ci fosse stata quella pronuncia, i beni sarebbero spettati agli attori in forza di successione legittima e, quindi, avrebbe dovuto essere accolta la relativa domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori. Del resto, l’unico accertamento svolto con efficacia di giudicato è quello relativo all’illegittimità della denuncia di successione, in quanto la stessa indicava quali unici proprietari degli immobili in questione i IU AN;
ogni ulteriore accertamento è stato pacificamente svolto solo in via incidentale e all’esclusivo fine del rigetto della domanda di risarcimento del danno;
ciò perché ogni ulteriore accertamento -destinato a incidere sull’attribuzione dei beni dell’eredità- non poteva essere svolto con efficacia di giudicato se non alla presenza di tutti i chiamati alla successione della testatrice. Non può essere accolta la tesi del Pubblico Ministero, secondo la quale non avrebbe potuto la Corte d’appello pronunciare in ordine all’illegittimità della denuncia di successione presentata dai consorti AN. La tesi non trova fondamento nel precedente di Cass. Sez. 3 n.20158/2025, richiamato a sostegno, in quanto in quel caso la 18 domanda risarcitoria era stata abbandonata nel giudizio civile ex art. 622 cod. proc. pen.; nella fattispecie, diversamente, la dichiarazione di illegittimità della denuncia di successione presentata dai consorti AN è stata conseguenza necessaria dell'accertamento dell'inesistenza dei legati ai quali faceva riferimento quella dichiarazione di successione. 14. Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali deducono “nullità del procedimento e della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione del difetto di titolarità del rapporto controverso proposto dai convenuti sotto il profilo che non si dà luogo alla successione legittima agli effetti dell’art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pure in forma di istituzione ‘ex re certa’, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore;
violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c. In subordine, riproposizione della questione per il proseguo del giudizio”. I ricorrenti incidentali lamentano che non sia stata esaminata la loro eccezione, secondo la quale i IU AN, essendo destinatari della devoluzione di cui al punto 7 della scheda n. 11, dovevano essere considerati destinatari, seppure pro quota, dei tre immobili di via Ferri e viale XX Settembre, in forza della volontà manifestata dal testatore, secondo cui tutte le assegnazioni erano fatte a titolo di “quote di eredità”. 14.1. Il motivo è infondato, nel senso che non sussiste l’omissione di pronuncia lamentata. Come già risulta dagli argomenti esposti, la Corte d’appello ha pronunciato con efficacia di giudicato nei limiti di quanto necessario al fine di decidere sulla domanda di risarcimento del danno proseguita in sede civile ex art. 622 cod. proc. pen.; quindi, accertando che la denuncia di successione era stata illegittimamente presentata dai 19 IU AN dichiarandosi unici proprietari degli immobili indicati nella denuncia di successione stessa. 15. I ricorrenti incidentali hanno formulato anche due motivi di ricorso incidentale, espressamente in via condizionata, i quali rimangono assorbiti in considerazione del rigetto del ricorso principale (Cass. Sez. 2 7-2-2017 n. 3223, Cass. Sez. 2 28-2-2007 n. 4787). 16. In conclusione, sono integralmente rigettati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. In considerazione dell’esito del ricorso principale e del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U 20-2-2020 n. 4315 sulla doverosità dell’attestazione anche nel caso in cui il contributo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno, quale l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e compensa le spese del giudizio di legittimità. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali di ulteriore importo a titolo di 20 contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il 23-4-2026 Consigliere estensore Presidente AL VA NC IA LL
ha evidenziato che la scheda 10 era priva di oggetto e dalla lettura della scheda 11 risultava che la testatrice voleva attribuire ai IU AN solo la casa di piazza Maiorana dove abitavano e tale volontà era stata confermata dal successivo testamento del 4-6-2008. La sentenza ha dichiarato che la condotta non aveva cagionato alcun danno agli attori, i quali non potevano dirsi eredi legittimi dei beni in questione;
ciò in quanto quei beni erano stati oggetto di disposizione nella scheda testamentaria n. 4 del 27-11-1996, non revocata dalle schede successive, con la quale l’appartamento di via Ferri e il garage erano stati lasciati ad EL NF, cognata della testatrice, e l’immobile di viale XX Settembre era stato lasciato all’Asilo Sant’Agata di Catania diretto dalle Piccole Sorelle dei Poveri. 5 3. OR CC, SA CO CC e PP CC hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. OR AN e LA Di LE hanno resistito con controricorso, con il quale hanno anche proposto tre motivi di ricorso incidentale e due motivi di ricorso incidentale condizionato. LE AN, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, è rimasto intimato. I ricorrenti hanno depositato controricorso in replica al ricorso incidentale. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 23-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono “a) nullità della sentenza per violazione artt. 112, 167, 183, 345, 394 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. b) nullità della sentenza per vizio di motivazione, per violazione dell’art. 132, co. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”; lamentano che la sentenza impugnata si sia pronunciata e abbia accolto la difesa dei convenuti volta a negare la qualità di eredi legittimi in capo agli attori sulla base della scheda testamentaria n. 4, dando ingresso a temi di indagine che erano preclusi;
sostengono che la deduzione avrebbe dovuto essere ritenuta una inammissibile mutatio libelli, in quanto integrante una eccezione nuova e aggiuntiva rispetto a quelle già sollevate dai convenuti, e non una mera difesa;
aggiungono che, articolando l’eccezione di cui ai legati indicati nella scheda 4 oltre il termine preclusivo, i convenuti hanno sollecitato l’esame di fatti nuovi rispetto a quelli costituenti oggetto del giudizio, ampliando in modo inammissibile il thema decidendum e 6 pronunciando anche in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Lamentano che, laddove la sentenza afferma che i convenuti non avevano “mai ammesso né altrimenti riconosciuto la qualità di eredi legittimi in capo agli odierni attori”, la motivazione è apparente in quanto meramente assertiva, perché non spiega i motivi che avrebbero indotto la Corte a ritenere tale circostanza. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “nullità della sentenza per vizio di motivazione, in violazione artt. 132, co. 2, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n.4 c.p.c.” e sostengono che la sentenza impugnata, nel ritenere la validità della scheda n. 4 in forza della quale aveva escluso la qualità di eredi legittimi in capo agli attori, abbia reso una motivazione meramente assertiva e apodittica, che non rende percepibile il fondamento della decisione. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “nullità della sentenza per violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”, laddove la sentenza ha dichiarato che i convenuti non avevano mai ammesso né altrimenti riconosciuto la qualità di eredi legittimi in capo agli attori;
evidenziano che nel giudizio penale si era sempre fatto riferimento alle parti civili costituite come eredi legittimi, con difese che non solo non avevano posto in dubbio gli elementi costitutivi della qualità di eredi legittimi dei ricorrenti, ma anzi tale qualità davano per acquisita;
aggiungono che neppure nell’atto di appello proposto in sede penale era stata contestata la qualifica soggettiva di eredi legittimi delle parti civili e perciò sostengono che la pronuncia sia incorsa nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 4. Con il quarto motivo, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. –, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”, i ricorrenti sostengono che, dichiarando che gli attori non potevano dirsi eredi legittimi, la sentenza impugnata abbia violato il giudicato interno che 7 sia era formato su quel dato, a fronte della pronuncia della sentenza di primo grado del giudizio penale, non impugnata sul punto. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono, con limitato riguardo all’immobile di via Ferri, “nullità della sentenza per valutazione della prova secondo libero apprezzamento anziché nel regime della presunzione legale di cui all’art. 684 c.c. in ipotesi di cancellazione - violazione artt. 116 c.p.c. e 684 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”; osservato che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile nel caso in cui il giudice non abbia valutato una prova secondo il valore che la legge attribuisce alla prova medesima, i ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata ha considerato la scheda n.4, nonostante dal verbale del notaio e dalla scheda olografa allegata risultasse cancellata la disposizione testamentaria, e dunque revocata la volontà testamentaria ai sensi dell’art. 684 cod. civ. 6. La disamina dei motivi di ricorso richiede una premessa relativa alla natura del giudizio di rinvio a seguito di cassazione ex art. 622 cod. proc. pen. La sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 22065 del 28-1-2021 ha individuato la ratio dell’art. 622 cod. proc. pen. nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale, una volta che siano divenute definitive le statuizioni di carattere penale (pag. 32 in fondo); ha evidenziato che la definitività e intangibilità della decisione adottata in ordine alla responsabilità penale dell’imputato -determinate dalla pronuncia con cui la Corte di cassazione annulla i soli capi che riguardano l'azione civile promossa nel processo penale, o accoglie il ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell’impugnato (è il caso di specie)- provoca il definitivo dissolvimento delle ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione della parte civile nel processo penale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell’azione 8 civile, imponendone i condizionamenti del processo penale, funzionali alle esigenze di speditezza del procedimento. Con l’esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell’attrazione dell’illecito civile nell’ambito della competenza del giudice penale, la domanda risarcitoria viene esaminata secondo le regole dell’illecito aquiliano, dirette all’individuazione del soggetto responsabile ai fini civili, sul quale fare gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima (da pag. 36). Secondo l’indirizzo della Cassazione civile, come si legge in Cass. Sez. 3 12-6-2019 n. 15859 (da pag. 30 punto 11.6), l’annullamento della sentenza penale di assoluzione nel giudizio con rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno determina la separazione del rapporto penale da quello civile, che prosegue davanti al giudice di rinvio, non è influenzato dal giudicato penale di assoluzione, non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo ma ne costituisce fase nuova e autonoma, funzionale all’emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, ma statuisce direttamente e per la prima volta sulle domande proposte dalle parti;
quindi (punto 17.5 di Cass. n. 15859/2019) la domanda risarcitoria va esaminata secondo le regole proprie dell’illecito aquiliano ed è ammessa (punto 19.2) una diversa valutazione dell’elemento soggettivo -colpa anziché dolo-. A sua volta Cass. Sez. 3 17-9-2025 n. 25481, nel ribadire l’autonomia del giudizio civile cui rinvia la pronuncia cassatoria ex art. 622 cod. proc. pen. e l’impossibilità di considerarlo quale fase rescissoria dell’impugnazione svoltasi davanti alla Corte di Cassazione penale, ha dichiarato che gli attori in riassunzione possono formulare nuove conclusioni e anche modificare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell’illecito, sia pure nei limiti del sistema generale delle 9 preclusioni fissato dall’art. 183 cod. proc. civ. ratione temporis vigente (analogamente, Cass. Sez. 3 13-3-2025 n. 6644 ha dichiarato che, dalla natura autonoma rispetto al giudizio penale del giudizio civile ex art. 622 cod. proc. pen. discende la possibilità che le parti possano allegare fatti tali da consentire l’emendatio della domanda, secondo i principi affermati da Cass. Sez. U n. 12310/2015; Cass. Sez. 3 23-2- 2025 n. 4743 ha dichiarato che non sono proponibili domande del tutto nuove). Nel senso che il giudizio civile di rinvio determini una piena traslatio del giudizio sulla domanda civile, per tutte, si richiamano anche Cass. Sez. 3 25-6-2019 n. 16916, con riguardo all’applicazione del divieto sancito dall’art. 246 cod. proc. civ. di assumere come testimoni le persone aventi interesse in causa, in riferimento alle dichiarazioni rese nel processo penale dalla persona offesa;
Cass. Sez. 1 15-7-2020 n. 15041, per cui nel caso in cui la Cassazione annulli la sentenza penale in accoglimento del ricorso della parte civile limitatamente alle disposizioni civili, con rinvio al giudice competente in grado di appello, la cognizione di quest’ultimo può estendersi all’intera pretesa risarcitoria, sia per l’aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell’eventuale determinazione dell’ammontare risarcitorio;
Cass. Sez. 3 10-9-2020 n. 22515, con riguardo alla valutazione della colpa alla stregua non del canone penalistico, ma di quello civilistico enucleato dal criterio di diligenza ex art. 1176 cod. civ.; Cass. Sez. 3 13-3-2025 n. 6644, con riguardo all’applicabilità delle regole processuali civilistiche in tema di nesso causale e di valutazione delle prove;
Cass. Sez. 1 24-6-2025 n. 16905, che ha dichiarato l’inapplicabilità nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione ex art. 622 cod. proc. pen. dell’art. 652 cod. proc. pen. sull’efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno della sentenza irrevocabile di assoluzione, in ragione della traslatio dell’azione civile dal giudizio penale a quello civile. Come pure affermato da Cass. Sez. 10 3 20-6-2017 n. 15182, (pag. 9), nell’escludere che si possa formare giudicato interno sull’azione civile in ipotesi di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., tutto quello che rimane da decidere in ordine all’azione civile esercitata nell’ambito del processo penale costituisce oggetto del giudizio di rinvio, in ordine all’an e al quantum. 7. Procedendo alla disamina dei motivi di ricorso sulla base dei principi richiamati, risulta l’infondatezza del primo, secondo, terzo e quarto motivo. È infondato il primo motivo laddove svolto per violazione degli artt. 112, 183, 345 e 394 cod. proc. civ. in quanto, come esposto, nel giudizio di rinvio in questione si applica il regime di preclusioni fissato dall’art. 183 cod. proc. civ. vigente ratione temporis e non si applica l’art. 345 cod. proc. civ. Ancora prima, perché le deduzioni dei convenuti, in ordine al fatto che gli attori non erano gli eredi legittimi ai quali erano stati traferiti gli immobili con riguardo ai quali lamentavano i danni, in quanto quegli immobili erano stati oggetto di legati ad altre persone, erano state svolte nella comparsa di costituzione nel giudizio civile. Si trattava di deduzioni difensive, finalizzate a contestare gli elementi costitutivi dell’illecito che era il titolo della domanda, quantomeno sotto il profilo dell’inesistenza del danno lamentato e, perciò, legittimamente comprese nel thema decidendum del giudizio e valorizzabili dai convenuti senza preclusioni, in quanto risultanti dai documenti tempestivamente acquisiti al processo. Si rammenta che le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotto dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che neppure l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme esclusivamente le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto 11 non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U 16-2-2016 n. 2951, Cass. Sez. 3 20-12-2017 n. 30545, Cass. Sez. 6-3 12-2-2021 n. 3765). È infondato il primo motivo anche laddove svolto per vizio di motivazione, essendo acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
al di fuori di tali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598, per tutte). La nullità della motivazione, in primo luogo, non può essere misurata con limitato riferimento a una affermazione, estrapolata dal contesto del ragionamento svolto dalla Corte d’appello. L’intero ragionamento svolto nella sentenza impugnata è coerente e pienamente comprensibile, in quanto svolto nel senso che gli attori non vantavano diritti, quali eredi legittimi, sugli immobili con riguardo ai quali chiedevano il risarcimento dei danni. L’affermazione tacciata di nullità dai ricorrenti, in ordine al fatto che i convenuti non avevano mai ammesso o altrimenti riconosciuto la qualità di eredi legittimi in capo 12 agli attori, all’evidenza, è in sé pienamente comprensibile e non poteva neppure essere supportata da ulteriori argomentazioni, proprio perché si concretava in una negazione;
è l’affermazione in sé a dimostrare che la Corte d’appello si è chiesta se i convenuti potessero svolgere quella difesa, dando risposta positiva alla domanda, per il fatto che i convenuti non avevano riconosciuto la qualità di eredi in capo agli attori. 8. Per analoghe ragioni non sussiste neppure la nullità della motivazione addotta con il secondo motivo, perché l’affermazione secondo la quale le attribuzioni della scheda n. 4 non erano state revocate espressamente nelle schede posteriori né erano state annullate implicitamente dalla scheda n. 11, che non conteneva disposizioni incompatibili ex art. 682 cod. civ., è concreta, logica e pienamente comprensibile;
infatti, l’affermazione in sé esplicita il concetto che la Corte d’appello ha proceduto alla disamina del contenuto dei testamenti, giungendo alla conclusione che ha esposto. Posto che il vizio di motivazione, per essere rilevante in sede di legittimità, deve risultare dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le altre risultanze processuali, si dà atto che non si ravvede nel testo della sentenza alcuna affermazione in insanabile contraddizione con quella esaminata;
all’evidenza, il vizio di motivazione non si misura sul dato della mancanza dell’esplicita disamina del contenuto delle altre schede, perché tale mancanza non incide sulla comprensibilità dell’affermazione eseguita. Per di più i ricorrenti, seppure lamentano l’apparenza della motivazione, neppure specificano quale contenuto delle schede testamentarie la Corte d’appello avrebbe dovuto dimostrare di avere considerato per giustificare la propria conclusione e non risultare apodittica;
cioè, neppure allegano che, al di là del vizio di motivazione da loro sostenuto, la conclusione della Corte d’appello sia stata erronea. 13 9. Non ricorre neppure la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. prospettata con il terzo motivo perché, essendo la questione sull’esistenza del danno, sia nell’an che nel quantum, il thema decidendum del giudizio di rinvio a seguito di cassazione ex art. 622 cod. proc. pen., legittimamente la Corte d’appello, dovendo accertare se sussistesse il danno lamentato dagli attori, ha verificato se gli attori effettivamente vantassero un titolo sugli immobili con riguardo ai quali deducevano di avere subito il danno. 10. E’ infondato anche il quarto motivo, per i principi enunciati da Cass. n. 15182/2017 e n. 16905/2025, già richiamati al punto 6, in quanto nel giudizio ex art. 622 cod. proc. pen. non è configurabile alcun giudicato, se non quello sul proscioglimento degli imputati. 11. Il quinto motivo di ricorso principale è inammissibile sotto distinti profili. In primo luogo, il motivo è inammissibile per carenza di interesse, perché i ricorrenti non dimostrano di essere stati destinatari dei beni di cui alla scheda testamentaria n. 4, con riguardo alle disposizioni che assumono cancellate;
a tal fine non è sufficiente la loro dedotta qualità di eredi legittimi, a fronte della presenza di undici schede testamentarie, con le quali la de cuius aveva disposto del suo patrimonio. Inoltre, come evidenziato dal Pubblico Ministero, il motivo è inammissibile per novità, in quanto pone la questione della cancellazione delle disposizioni della scheda n. 4, che la sentenza impugnata non esamina in alcun modo, senza indicare in quale momento e in quali termini la questione fosse stata posta davanti alla Corte d’appello. Quindi, ricorrono le condizioni per applicare il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo 14 allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde consentire alla Corte di verificare ex actis l’esattezza dell’affermazione; ciò, perché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430, Cass. Sez. 1 18-10-2013 n. 23675). Né ha fondamento l’argomento da ultimo svolto dai ricorrenti, in ordine al fatto che la rilevanza della scheda n. 4 è stata ritenuta per la prima volta dalla sentenza impugnata e perciò in precedenza non poteva essere da loro dedotto il dato della cancellazione della scheda: nel giudizio nel quale si discuteva della successione di GI MI, al fine di accertare l’esistenza dei danni lamentati dagli attori, la questione del contenuto delle sue schede testamentarie era necessariamente compreso nel thema decidendum;
quindi, se e in quanto gli attori avessero ritenuto che una scheda era stata revocata, avrebbero dovuto dedurlo avanti al giudice di merito e, in mancanza, la questione risulta nuova e inammissibile in sede di legittimità. 12. Procedendo alla disamina del ricorso incidentale, con il loro primo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali deducono “violazione dell’ordine di trattazione delle questioni da parte del Giudice: la Corte di appello si sarebbe dovuta arrestare al rigetto della domanda risarcitoria per difetto di legittimazione sostanziale degli attori, che costituiva una questione preliminare di merito idonea da sola a definire il giudizio, mentre ha a tale rigetto anteposto la statuizione sulla sussistenza del fatto illecito da parte dei convenuti. Nullità del procedimento e della sentenza, in parte qua, per violazione degli artt. 276, co. 2, c.p.c., 279, co. 2, n. 2 c.p.c. e 187 comma 2 c.p.c., 100 15 c.p.c. e 118, co. 2, d.a. c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”. I ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata non abbia esaminato per prima la questione preliminare di merito, relativa alla titolarità del diritto controverso in capo agli attori;
sostengono che, incorrendo in error in procedendo, la Corte d’appello si sia pronunciata sulla sussistenza del fatto illecito, nonostante il difetto di legittimazione attiva degli attori. 12.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, in ragione della traslatio dell’azione civile dal giudizio penale a fronte dell’assoluzione degli imputati, doveva in primo luogo accertare l’esistenza del fatto illecito e, di conseguenza, i danni subiti dagli attori, già parti civili che avevano ottenuto l’annullamento della sentenza penale ai fini civili. Non si poneva questione preliminare di merito in ordine al difetto di titolarità del rapporto controverso in capo agli attori, nei termini prospettati dai ricorrenti incidentali, perché la qualità di soggetti danneggiati dal reato era il dato in forza del quale era stata ammessa la costituzione di parte civile;
quindi, era necessario esaminare le disposizioni testamentarie per accertare se gli attori avessero subito il danno lamentato e ciò, in via imprescindibile, imponeva di individuare i destinatari delle disposizioni testamentarie medesime. Del resto, gli stessi ricorrenti incidentali deducono che la scheda n.8 contiene un elenco di oggetti assegnati a vari soggetti, con la clausola finale che gli altri oggetti non elencati andavano ai cugini MI;
ciò era sufficiente a individuare in capo agli attori la qualità di chiamati all’eredità, in quanto tali interessati anche a dedurre l’illegittimità della denuncia di successione perché non rispondente alle disposizioni testamentarie. Quindi, legittimamente la sentenza ha accertato in primo luogo se la denuncia di successione presentata dai IU AN fosse o meno veritiera, accertando che con essa i IU AN si erano attribuiti beni che, 16 per testamento, erano stati attribuiti ad altri soggetti. Invece, la circostanza che i beni fossero stati oggetto di disposizione testamentarie a favore di altri soggetti comportava che, in relazione a quei beni, gli attori non avessero subito il danno lamentato, e perciò incideva sull’accertamento del danno da loro vantato. 13. Con il loro secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono che “la Corte di appello ha dichiarato in via principale l’inesistenza dei legati testamentari in favore dei convenuti e, per l’effetto, l’illegittimità della loro dichiarazione di successione, nonostante non fosse stata la relativa domanda tempestivamente formulata nel processo penale. Nullità del procedimento e della sentenza, in parte qua, per violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., 78, comma 1, lettera d, c.p.p. 83, comma 3, lettera b, c.p.p., 523, comma 2, c.p.p., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c.”. I ricorrenti incidentali evidenziano che nella loro comparsa di costituzione avevano eccepito l’inammissibilità delle domande diverse dalla condanna generica, in quanto il petitum era esclusivamente di condanna generica al risarcimento dei danni e non di accertamento dell’inesistenza dei legati testamentari a favore dei IU AN, non essendo state tali domande proposte nel giudizio penale;
aggiungono che la sentenza avrebbe potuto conoscere della legittimità della dichiarazione di successione solo incidenter tantum, ai fini della valutazione della sussistenza dell’evento lesivo. 13.1. Dalle ragioni già esposte consegue anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso incidentale. I principi sulla modifica delle domande e sulla proposizione di domande nuove nel giudizio ex art. 622 cod. proc. pen., come enunciati da Cass. n. 25481/2025, n. 6644/2025 e n. 4743/2025 già sopra richiamati al punto 6, non sono stati violati dalla sentenza impugnata. L’accertamento dell’inesistenza dei legati testamentari a favore dei IU AN è stato pronunciato limitatamente ai legati oggetto 17 della denuncia di successione dagli stessi presentata e, pertanto, è stato, da una parte, funzionale alla dichiarazione di illegittimità della dichiarazione di successione e, dall’altra, finalizzato a escludere qualsiasi danno in capo agli attori con riguardo a quegli immobili. La Corte d’appello non ha pronunciato su domande nuove e inammissibili, in quanto il processo penale aveva avuto a oggetto la falsità ideologica della denuncia di successione e quindi, necessariamente, il fatto che gli immobili indicati nella denuncia di successione non fossero stati, in realtà, oggetto di disposizione testamentaria a favore dei IU AN. La circostanza che la sentenza abbia accertato che quei beni erano stati oggetto di disposizioni testamentarie a favore di altri soggetti non ha comportato l’accoglimento di una domanda diversa da quella proposta, ma è stata pronuncia necessaria e favorevole ai convenuti;
ciò perché, se non ci fosse stata quella pronuncia, i beni sarebbero spettati agli attori in forza di successione legittima e, quindi, avrebbe dovuto essere accolta la relativa domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori. Del resto, l’unico accertamento svolto con efficacia di giudicato è quello relativo all’illegittimità della denuncia di successione, in quanto la stessa indicava quali unici proprietari degli immobili in questione i IU AN;
ogni ulteriore accertamento è stato pacificamente svolto solo in via incidentale e all’esclusivo fine del rigetto della domanda di risarcimento del danno;
ciò perché ogni ulteriore accertamento -destinato a incidere sull’attribuzione dei beni dell’eredità- non poteva essere svolto con efficacia di giudicato se non alla presenza di tutti i chiamati alla successione della testatrice. Non può essere accolta la tesi del Pubblico Ministero, secondo la quale non avrebbe potuto la Corte d’appello pronunciare in ordine all’illegittimità della denuncia di successione presentata dai consorti AN. La tesi non trova fondamento nel precedente di Cass. Sez. 3 n.20158/2025, richiamato a sostegno, in quanto in quel caso la 18 domanda risarcitoria era stata abbandonata nel giudizio civile ex art. 622 cod. proc. pen.; nella fattispecie, diversamente, la dichiarazione di illegittimità della denuncia di successione presentata dai consorti AN è stata conseguenza necessaria dell'accertamento dell'inesistenza dei legati ai quali faceva riferimento quella dichiarazione di successione. 14. Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali deducono “nullità del procedimento e della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione del difetto di titolarità del rapporto controverso proposto dai convenuti sotto il profilo che non si dà luogo alla successione legittima agli effetti dell’art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pure in forma di istituzione ‘ex re certa’, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore;
violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c. In subordine, riproposizione della questione per il proseguo del giudizio”. I ricorrenti incidentali lamentano che non sia stata esaminata la loro eccezione, secondo la quale i IU AN, essendo destinatari della devoluzione di cui al punto 7 della scheda n. 11, dovevano essere considerati destinatari, seppure pro quota, dei tre immobili di via Ferri e viale XX Settembre, in forza della volontà manifestata dal testatore, secondo cui tutte le assegnazioni erano fatte a titolo di “quote di eredità”. 14.1. Il motivo è infondato, nel senso che non sussiste l’omissione di pronuncia lamentata. Come già risulta dagli argomenti esposti, la Corte d’appello ha pronunciato con efficacia di giudicato nei limiti di quanto necessario al fine di decidere sulla domanda di risarcimento del danno proseguita in sede civile ex art. 622 cod. proc. pen.; quindi, accertando che la denuncia di successione era stata illegittimamente presentata dai 19 IU AN dichiarandosi unici proprietari degli immobili indicati nella denuncia di successione stessa. 15. I ricorrenti incidentali hanno formulato anche due motivi di ricorso incidentale, espressamente in via condizionata, i quali rimangono assorbiti in considerazione del rigetto del ricorso principale (Cass. Sez. 2 7-2-2017 n. 3223, Cass. Sez. 2 28-2-2007 n. 4787). 16. In conclusione, sono integralmente rigettati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. In considerazione dell’esito del ricorso principale e del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U 20-2-2020 n. 4315 sulla doverosità dell’attestazione anche nel caso in cui il contributo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno, quale l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e compensa le spese del giudizio di legittimità. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali di ulteriore importo a titolo di 20 contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il 23-4-2026 Consigliere estensore Presidente AL VA NC IA LL