Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2021, n. 2679
CASS
Sentenza 5 novembre 2021

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Massime1

La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per violazione del divieto di un secondo giudizio, non comportando tale pronuncia, di carattere meramente processuale, alcun pregiudizio per il danneggiato, che può azionare la propria pretesa in sede civile.

Commentario1

  • 1Truffa: induce in errore il giudice civile ed ottiene una sentenza favorevole, sussiste il reato?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023

    La massima Non integra il reato di truffa la condotta di chi, mediante l'induzione in errore del giudice in un processo civile o amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevole, mancando l'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, posto che il provvedimento adottato non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell' art. 374 c.p. , che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici (Cassazione penale , sez. II , 21/10/2022 , n. 48541). Vuoi saperne …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2021, n. 2679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2679
Data del deposito : 5 novembre 2021

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