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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GANCI FABIO e Parte_1
MICELI WALTER
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.SERAFINO
FRANCESCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accolta la richiesta di emendatio libelli formulata dalla parte ricorrente nelle note difensive. La modifica della domanda iniziale riguarda, infatti, la stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo e
La richiesta è inoltre in linea con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo e non frustra il diritto di difesa della controparte a cui è stato assegnato un congruo termine per difendersi e controdedurre sul punto.
Ciò posto, la domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16715/24 ha cassato la sentenza della
Corte di Appello di Milano n. 688/22 e ha confermato il principio di diritto già enunciato con le ordinanze nn. 13440/24, 13447/24, 15415/24 e 28587/24: i docenti con contratti a termine con scadenza al 30 giugno, come i docenti di ruolo, durante i giorni di sospensione delle lezioni sono in servizio e non in ferie d'ufficio.
Il docente precario per essere in ferie deve richiedere le ferie per iscritto al
Dirigente Scolastico che dovrà autorizzarle sempre per iscritto.
I dirigenti scolastici, nel calcolare l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate (e non godute), non possono decurtare, dai giorni di ferie maturati, i giorni di sospensione delle lezioni, perché sono giorni in cui il docente è in servizio e non automaticamente in ferie d'ufficio.
Il Sig. è un docente della Scuola Secondaria di Parte_1
Secondo Grado che è stato sistematicamente utilizzato dal
[...]
in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti Controparte_1
contratti d'insegnamento a tempo determinato.
La l. 228/2021 – legge di stabilità 2013 ha previsto all'art 1 co 54 che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”. L'art. 5 co 8 dl 95/2012 conv. in l. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il ha negato alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie perché ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 tra il primo settembre e il 30 giugno - destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola.
Tale interpretazione è stata sconfessata dalla giurisprudenza più recente: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass.
14268/2022).
Non avendo il Ministero dimostrato di avere invitato la parte ricorrente a godere delle ferie residue, avvisandola nel contempo - in modo accurato e in tempo utile - che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, le dev'essere riconosciuto il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Non è idonea a soddisfare il suddetto onere la comunicazione generica che il dirigente scolastico ha rivolto a tutti gli insegnanti, sia precari sia di ruolo, di richiedere le ferie.
In questa comunicazione, infatti, manca l'elemento ritenuto essenziale sia per la
CGUE sia per la Corte di Cassazione: l'avviso che se l'insegnante non fruisce delle ferie queste andranno irrimediabilmente perse e con esse anche il diritto a percepire l'indennità sostitutiva”.
Nelle comunicazioni versate in atti dall'amministrazione resistente non vi è alcuna traccia di questo avviso essenziale.
Per quanto riguarda la prescrizione la Corte di Cassazione con la sentenza
3021/20 (doc. 13) ha sancito il principio di diritto secondo cui ''la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale''.
Le festività soppresse (4 giorni), dunque, si aggiungono ai giorni di ferie (32 o
30) previsti dal CCNL, queste ultime già comprensive delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il non ha specificamente contestato il conteggio di parte ricorrente CP_1
che ha fatto riferimento a una formula determinata dagli artt. 13, 14 e 19, comma 2, del CCNL/2007, ossia moltiplicare per 30 o per 32 (dopo 3 anni di servizio), i giorni di servizio e dividere il risultato per 360, per giungere a determinare in euro 6.924,63 la somma dovuta al sig. a Parte_1
titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto di a percepire, a titolo di Parte_1
indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2022/23 la somma di € 6.924,63 e, conseguentemente, condanna il al pagamento della suddetta Controparte_1
somma, oltre interessi legali.
Condanna il resistente al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in data 10/01/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GANCI FABIO e Parte_1
MICELI WALTER
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.SERAFINO
FRANCESCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accolta la richiesta di emendatio libelli formulata dalla parte ricorrente nelle note difensive. La modifica della domanda iniziale riguarda, infatti, la stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo e
La richiesta è inoltre in linea con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo e non frustra il diritto di difesa della controparte a cui è stato assegnato un congruo termine per difendersi e controdedurre sul punto.
Ciò posto, la domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16715/24 ha cassato la sentenza della
Corte di Appello di Milano n. 688/22 e ha confermato il principio di diritto già enunciato con le ordinanze nn. 13440/24, 13447/24, 15415/24 e 28587/24: i docenti con contratti a termine con scadenza al 30 giugno, come i docenti di ruolo, durante i giorni di sospensione delle lezioni sono in servizio e non in ferie d'ufficio.
Il docente precario per essere in ferie deve richiedere le ferie per iscritto al
Dirigente Scolastico che dovrà autorizzarle sempre per iscritto.
I dirigenti scolastici, nel calcolare l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate (e non godute), non possono decurtare, dai giorni di ferie maturati, i giorni di sospensione delle lezioni, perché sono giorni in cui il docente è in servizio e non automaticamente in ferie d'ufficio.
Il Sig. è un docente della Scuola Secondaria di Parte_1
Secondo Grado che è stato sistematicamente utilizzato dal
[...]
in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti Controparte_1
contratti d'insegnamento a tempo determinato.
La l. 228/2021 – legge di stabilità 2013 ha previsto all'art 1 co 54 che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”. L'art. 5 co 8 dl 95/2012 conv. in l. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il ha negato alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie perché ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 tra il primo settembre e il 30 giugno - destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola.
Tale interpretazione è stata sconfessata dalla giurisprudenza più recente: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass.
14268/2022).
Non avendo il Ministero dimostrato di avere invitato la parte ricorrente a godere delle ferie residue, avvisandola nel contempo - in modo accurato e in tempo utile - che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, le dev'essere riconosciuto il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Non è idonea a soddisfare il suddetto onere la comunicazione generica che il dirigente scolastico ha rivolto a tutti gli insegnanti, sia precari sia di ruolo, di richiedere le ferie.
In questa comunicazione, infatti, manca l'elemento ritenuto essenziale sia per la
CGUE sia per la Corte di Cassazione: l'avviso che se l'insegnante non fruisce delle ferie queste andranno irrimediabilmente perse e con esse anche il diritto a percepire l'indennità sostitutiva”.
Nelle comunicazioni versate in atti dall'amministrazione resistente non vi è alcuna traccia di questo avviso essenziale.
Per quanto riguarda la prescrizione la Corte di Cassazione con la sentenza
3021/20 (doc. 13) ha sancito il principio di diritto secondo cui ''la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale''.
Le festività soppresse (4 giorni), dunque, si aggiungono ai giorni di ferie (32 o
30) previsti dal CCNL, queste ultime già comprensive delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il non ha specificamente contestato il conteggio di parte ricorrente CP_1
che ha fatto riferimento a una formula determinata dagli artt. 13, 14 e 19, comma 2, del CCNL/2007, ossia moltiplicare per 30 o per 32 (dopo 3 anni di servizio), i giorni di servizio e dividere il risultato per 360, per giungere a determinare in euro 6.924,63 la somma dovuta al sig. a Parte_1
titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto di a percepire, a titolo di Parte_1
indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2022/23 la somma di € 6.924,63 e, conseguentemente, condanna il al pagamento della suddetta Controparte_1
somma, oltre interessi legali.
Condanna il resistente al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in data 10/01/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari