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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 1081/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
25.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 29.04.2025 da rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. BORZACCHIELLO ANTONIO, e da , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. PUORTO GIUSEPPE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in IE AT (CE) in data
09.08.1980 dal quale sono nati i figli (il 21.12.1982) e (il 23.09.1986) Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come modificate con note di trattazione scritta del 24.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto e dichiarano di non volersi riconciliare;
b) La casa coniugale di proprietà del sig. viene assegnata e si impegna a Parte_1 trasferire entro 60 gg dalla pubblicazione della sentenza alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, mentre il resistente provvederà nell'arco di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza ad abbandonare la propria abitazione al fine di trovare una nuova sistemazione;
1 Verranno trasferiti dinanzi a Notaio a titolo di assegno di mantenimento una tantum i seguenti beni immobili:
a) terreno foglio 23 particella 09 nel Comune di NO
b) terreno foglio 23 particella 146 nel Comune di NO
c) terreno foglio 23 particella 112 nel Comune di NO
d) terreno foglio 23 particella 113 nel Comune di NO
e) terreno foglio 23 particella 5033 nel Comune di NO
f) terreno foglio 23 particella 5034 nel Comune di NO
g) terreno foglio 23 particella5035 nel Comune di NO
h) terreno foglio 23 particella 5036 nel Comune di NO
i) appartamento ctg A/2 foglio 23 particella 5091 nel Comune di NO vani 8,5
j) unità in fase di costruzione ctg F/3foglio 23 particella 5091 nel Comune di
NO
k) unità in fase di costruzione ctg F/3foglio 23 particella 5091 nel Comune di
NO
c) I coniugi dichiarano di rinunciare entrambi alla corresponsione del mantenimento in termini economici, stante le difficoltà economiche in cui versano, e dunque ognuno provvederà per sé al proprio sostentamento. Ad ogni modo il cede alla ex moglie Pt_1 una tantum i beni di cui sopra;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_3 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IE AT (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n.39, parte II, serie A, anno 1989);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2 4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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