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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2452/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
FILIPPI PAOLA, AT
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9653/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio Indirizzo_1, sito in Luogo_1, in persona del rappresentante legale amministratore pro tempore Sig. Nominativo_1, ha proposto ricorso contro l' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, per l'annullamento del provvedimento di annullamento degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 121 del DL. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni in L. n.
234/2021, notificato mediante il «Servizio telematico Entratel» il 29 aprile 2023 dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale I di Roma. L'atto impugnato nega il beneficio fiscale della cessione del credito derivante dalla realizzazione di interventi sulle parti comuni del Condominio Indirizzo_1 ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 e 121 del DL. n. 34/2020. L'impresa incaricata dei lavori ha realizzato le opere di ristrutturazione e consolidamento dell'immobile, ricevendo quanto di sua spettanza, come confermato dalle fatture emesse e regolarmente pagate da parte del condominio.
La comunicazione che nega il beneficio per euro 768. 401, 00 in relazione alla comunicazione Opzione per l'anno 2022 relativa al costo complessivo pari a euro 698.547,00, esso incide sul rapporto tributario in quanto nega la possibilità di accedere al beneficio fiscale della cessione del credito di imposta.
l'ufficio ha negato il beneficio fiscale della cessione del credito, considerando l'opzione «… come non effettuata» sulla base dei seguenti motivi: «In data 29/04/2023 l'Agenzia delle Entrate rende noto che la comunicazione protocollo 23033012090010516-000001 è stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio. Pertanto, detta comunicazione viene considerata come non effettuata, così come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 340450 del 1dicembre 2021»
Il condominio deduce la violazione dell'art. 3, co. 1 della L. n. 241/1990, che stabilisce che «ogni provvedimento amministrativo … deve essere motivato …»; e - dall'art. 7, co. 1 della L. n. 212/2000 , il quale dispone che «gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 … indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione …».
Afferma che l'ufficio non ha inviato al condominio alcuna richiesta di chiarimenti o di informazioni, con la conseguente impossibilità di presentare osservazioni o chiarimenti.
Rileva altresì che con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, avente a oggetto: «Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l'esercizio dell'opzione», sono elencate le diverse tipologie di errore che possono comportare il rigetto della comunicazione effettuata dal contribuente, tra cui: - erronea indicazione dei dati per l'esercizio dell'opzione; - errata compilazione del modello;
- errore formale;
e - errore sostanziale.
L'Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità del ricorso.
Afferma che la comunicazione in data 07/12/2023, trattandosi di nuova e diversa manifestazione di volontà in merito alla stessa fattispecie, annulla la comunicazione precedente, cioè quella per cui è incardinato il presente giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso per tale motivo. Afferma che è in corso istruttoria dell'Ufficio che, nell'esaminare l'ultima comunicazione pervenuta in data 07/12/2023, ha già rappresentato ai ricorrenti alcune incongruenze, che determinano conseguente sospensione delle pratiche di cessione. Con comunicazione via e-mail del 13/12/2023 l'Ufficio segnalava all'indirizzo di posta elettronica dell'incaricato alla presentazione telematica della comunicazione Email_4 quanto segue: “In particolare vi sono delle incongruenze tra i dati presenti in Anagrafe Tributaria e quelli indicati nell'istanza sulla titolarità degli immobili. Occorre che vengano specificati i presupposti soggettivi ed oggettivi per la spettanza del bonus, ed inoltre occorre acquisire le asseverazioni, le fatture, una relazione fotografica attestante l'avanzamento dei lavori, fatture, bonifici, fatture degli eventuali subappaltatori indicati nelle comunicazioni obbligatorie, fatture/ddt del materiale utilizzato (a campione per rilevanza).”
Eccepisce nel merito che per il provvedimento impugnato la motivazione ha una disciplina particolare, e addirittura la giurisprudenza ammette che il diniego o la revoca delle agevolazioni possano essere taciti (cfr.
Cass., sentenza n. 13394 del 30 giugno 2016).
Al tempo stesso afferma che contiene in sè tutti gli elementi per comprenderne i motivi di annullamento, indicando che “la comunicazione protocollo 23033012090010516-000001 è stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuando comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio. Pertanto, detta comunicazione viene considerata come non effettuata così come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot.n.340450 del 1 dicembre 20121”. l'Ufficio non era obbligato all'invito al contraddittorio, perché quello impugnato non è un avviso di accertamento ma un
“provvedimento di annullamento degli effetti della comunicazione dell'opzione della cessione del credito”.
All'esito dell'udienza il ricorso è stato deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata l'eccezione formulata dall'Agenzia delle Entrate in merito all'inammissibilità del ricorso giova evidenziare che la revoca della comunicazione è suscettibile di impugnazione da parte del ricorrente in quanto produttiva di effetti nei confronti del contribuente.
La natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 (Sez. 5 - , Ordinanza n. 15941 del 14/06/2025).
La comunicazione produce effetti quali la perdita da parte dei contribuenti chiedere di fruire della detrazione in uno dei modi previsti dalla legge, di talché la comunicazione non ha effetto neutro e non è meramente informativa. L'eventualità di pregiudizio futuro non esclude l'impugnabilità tempestiva della comunicazione lasciando salva l'impugnazione dell'atto finale.
Ai sensi dell'art. 121 d.l. n. 34/2000 i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi quali il recupero del patrimonio edilizio, c) adozione di misure antisismiche recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
d) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, secondo le specificazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo , in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente può optare: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. L'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
In caso di opzione il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Ai sensi del comma 7 dell'art. 121 cit. con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322.
Ai sensi dell'art. 122 d.l L'agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
La disciplina richiamata non contiene deroghe ai principi di cui all'art. 3, co. 1 della L. n. 241/1990, e dall'art. 7, co. 1 della L. n. 212/2000.
Con riferimento all'affermazione di parte resistente secondo la quale la comunicazione di annullamento avrebbe una disciplina particolare riguardo alla motivazione si aggiunge che non esistono nel sistema tributario atti che possono non essere motivati, salvo gli atti vincolati o quelli confermativi, per i quali in realtà non c'è un esonero dalla motivazione ma semplicemente la motivazione o è rinvenibile nell'atto confermato o non vi è scelta da motivare. La massima richiamata dall'ufficio non afferisce alla questione della motivazione della comunicazione di annullamento che non è equiparata a un silenzio rifiuto.
E dunque fondato il primo motivo, sussiste il vizio di motivazione in ragione dell'adozione di una formula di stile meramente ripetitiva della formula di legge che non consente di capire la ragione per cui il controllo preliminare abbia avuto esito negativo.
In ragione della fase dovrebbero quanto meno esplicitarsi le ragioni della negatività del controllo .
E' invece infondato il secondo motivo non essendo applicabile l'art. 6 bis cit. in ragione del carattere automatizzato del controllo.
Le spese possono essere compensate in ragione della novità della materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 15.01.2026
La giudice relatrice Paola Filippi
La Presidente Donatella Ferranti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
FILIPPI PAOLA, AT
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9653/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio Indirizzo_1, sito in Luogo_1, in persona del rappresentante legale amministratore pro tempore Sig. Nominativo_1, ha proposto ricorso contro l' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, per l'annullamento del provvedimento di annullamento degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 121 del DL. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni in L. n.
234/2021, notificato mediante il «Servizio telematico Entratel» il 29 aprile 2023 dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale I di Roma. L'atto impugnato nega il beneficio fiscale della cessione del credito derivante dalla realizzazione di interventi sulle parti comuni del Condominio Indirizzo_1 ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 e 121 del DL. n. 34/2020. L'impresa incaricata dei lavori ha realizzato le opere di ristrutturazione e consolidamento dell'immobile, ricevendo quanto di sua spettanza, come confermato dalle fatture emesse e regolarmente pagate da parte del condominio.
La comunicazione che nega il beneficio per euro 768. 401, 00 in relazione alla comunicazione Opzione per l'anno 2022 relativa al costo complessivo pari a euro 698.547,00, esso incide sul rapporto tributario in quanto nega la possibilità di accedere al beneficio fiscale della cessione del credito di imposta.
l'ufficio ha negato il beneficio fiscale della cessione del credito, considerando l'opzione «… come non effettuata» sulla base dei seguenti motivi: «In data 29/04/2023 l'Agenzia delle Entrate rende noto che la comunicazione protocollo 23033012090010516-000001 è stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio. Pertanto, detta comunicazione viene considerata come non effettuata, così come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 340450 del 1dicembre 2021»
Il condominio deduce la violazione dell'art. 3, co. 1 della L. n. 241/1990, che stabilisce che «ogni provvedimento amministrativo … deve essere motivato …»; e - dall'art. 7, co. 1 della L. n. 212/2000 , il quale dispone che «gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 … indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione …».
Afferma che l'ufficio non ha inviato al condominio alcuna richiesta di chiarimenti o di informazioni, con la conseguente impossibilità di presentare osservazioni o chiarimenti.
Rileva altresì che con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, avente a oggetto: «Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l'esercizio dell'opzione», sono elencate le diverse tipologie di errore che possono comportare il rigetto della comunicazione effettuata dal contribuente, tra cui: - erronea indicazione dei dati per l'esercizio dell'opzione; - errata compilazione del modello;
- errore formale;
e - errore sostanziale.
L'Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità del ricorso.
Afferma che la comunicazione in data 07/12/2023, trattandosi di nuova e diversa manifestazione di volontà in merito alla stessa fattispecie, annulla la comunicazione precedente, cioè quella per cui è incardinato il presente giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso per tale motivo. Afferma che è in corso istruttoria dell'Ufficio che, nell'esaminare l'ultima comunicazione pervenuta in data 07/12/2023, ha già rappresentato ai ricorrenti alcune incongruenze, che determinano conseguente sospensione delle pratiche di cessione. Con comunicazione via e-mail del 13/12/2023 l'Ufficio segnalava all'indirizzo di posta elettronica dell'incaricato alla presentazione telematica della comunicazione Email_4 quanto segue: “In particolare vi sono delle incongruenze tra i dati presenti in Anagrafe Tributaria e quelli indicati nell'istanza sulla titolarità degli immobili. Occorre che vengano specificati i presupposti soggettivi ed oggettivi per la spettanza del bonus, ed inoltre occorre acquisire le asseverazioni, le fatture, una relazione fotografica attestante l'avanzamento dei lavori, fatture, bonifici, fatture degli eventuali subappaltatori indicati nelle comunicazioni obbligatorie, fatture/ddt del materiale utilizzato (a campione per rilevanza).”
Eccepisce nel merito che per il provvedimento impugnato la motivazione ha una disciplina particolare, e addirittura la giurisprudenza ammette che il diniego o la revoca delle agevolazioni possano essere taciti (cfr.
Cass., sentenza n. 13394 del 30 giugno 2016).
Al tempo stesso afferma che contiene in sè tutti gli elementi per comprenderne i motivi di annullamento, indicando che “la comunicazione protocollo 23033012090010516-000001 è stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuando comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio. Pertanto, detta comunicazione viene considerata come non effettuata così come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot.n.340450 del 1 dicembre 20121”. l'Ufficio non era obbligato all'invito al contraddittorio, perché quello impugnato non è un avviso di accertamento ma un
“provvedimento di annullamento degli effetti della comunicazione dell'opzione della cessione del credito”.
All'esito dell'udienza il ricorso è stato deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata l'eccezione formulata dall'Agenzia delle Entrate in merito all'inammissibilità del ricorso giova evidenziare che la revoca della comunicazione è suscettibile di impugnazione da parte del ricorrente in quanto produttiva di effetti nei confronti del contribuente.
La natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 (Sez. 5 - , Ordinanza n. 15941 del 14/06/2025).
La comunicazione produce effetti quali la perdita da parte dei contribuenti chiedere di fruire della detrazione in uno dei modi previsti dalla legge, di talché la comunicazione non ha effetto neutro e non è meramente informativa. L'eventualità di pregiudizio futuro non esclude l'impugnabilità tempestiva della comunicazione lasciando salva l'impugnazione dell'atto finale.
Ai sensi dell'art. 121 d.l. n. 34/2000 i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi quali il recupero del patrimonio edilizio, c) adozione di misure antisismiche recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
d) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, secondo le specificazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo , in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente può optare: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. L'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
In caso di opzione il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Ai sensi del comma 7 dell'art. 121 cit. con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322.
Ai sensi dell'art. 122 d.l L'agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
La disciplina richiamata non contiene deroghe ai principi di cui all'art. 3, co. 1 della L. n. 241/1990, e dall'art. 7, co. 1 della L. n. 212/2000.
Con riferimento all'affermazione di parte resistente secondo la quale la comunicazione di annullamento avrebbe una disciplina particolare riguardo alla motivazione si aggiunge che non esistono nel sistema tributario atti che possono non essere motivati, salvo gli atti vincolati o quelli confermativi, per i quali in realtà non c'è un esonero dalla motivazione ma semplicemente la motivazione o è rinvenibile nell'atto confermato o non vi è scelta da motivare. La massima richiamata dall'ufficio non afferisce alla questione della motivazione della comunicazione di annullamento che non è equiparata a un silenzio rifiuto.
E dunque fondato il primo motivo, sussiste il vizio di motivazione in ragione dell'adozione di una formula di stile meramente ripetitiva della formula di legge che non consente di capire la ragione per cui il controllo preliminare abbia avuto esito negativo.
In ragione della fase dovrebbero quanto meno esplicitarsi le ragioni della negatività del controllo .
E' invece infondato il secondo motivo non essendo applicabile l'art. 6 bis cit. in ragione del carattere automatizzato del controllo.
Le spese possono essere compensate in ragione della novità della materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 15.01.2026
La giudice relatrice Paola Filippi
La Presidente Donatella Ferranti