Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
L'accertamento della pericolosità sociale dell'imputato osta alla sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, in quanto ciò comporta per il giudice l'obbligo di applicare una misura di sicurezza personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2009, n. 36362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36362 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 09/07/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 01019
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 020048/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di PERUGIA;
nei confronti di:
BI CH, N. IL 16/04/1946;
avverso SENTENZA del 25/07/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ORVIETO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Popolo Angelo che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Orvieto.
FATTO E DIRITTO
BI DL era imputato: 1) del delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente occultata in ovulo di plastica che aveva ingerito, (grammi 21,87 pari a 93 dosi medie singole) (art 110 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis come modificato dalla L. n. 4 e 9 del 2006; 2) del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.); 3) del delitto di lesioni aggravate a pubblici ufficiali (art. 61 c.p., n. 2 e artt. 10, 582 e 585 c.p. in relazione all'art. 576 c.p., n. 1; 4) del delitto previsto e punito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e successive modifiche perché si tratteneva nello Stato in violazione dell'obbligo di espulsione (per fatto accertato in Orvieto il 3 settembre 2006) 5) del delitto di cui all'art. 340 c.p., perché, ponendo in essere atti di autolesionismo, incidendosi profondamente il torace con una lametta e minacciando il personale operante sul treno Eurinight proveniente da Nizza e diretto a Roma, turbava la regolarità del servizio ferroviario, (in Orvieto il 3 settembre 2007); 6) del delitto di danneggiamento aggravato di cui all'art.635 cpv. c.p., n. 3 con la recidiva specifica reiterata.
Con sentenza pronunciata il 25 luglio 2008 il Tribunale di Orvieto dichiarava l'imputato non punibile per difetto di imputabilità, lo dichiarava persona socialmente pericolosa e gli applicava provvisoriamente la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, disponendo la confisca dell'ovulo e della sostanza stupefacente sequestrata.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 425 c.p.p., comma 4, secondo cui il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che con tale provvedimento il giudice aveva emesso un provvedimento dichiarato provvisorio non più suscettibile di controllo, essendosi spogliato del procedimento e creando quindi una situazione di provvisorietà indefinita ed irrimediabile.
Doveva quindi essere annullata non solo la sentenza di proscioglimento ma anche l'abnorme provvedimento cautelare, con rinvio al giudice che aveva emesso i provvedimenti impugnati perché disponesse il rinvio a giudizio dell'imputato e provvedesse alla misura di sicurezza provvisoria.
Rileva il Collegio che il primo motivo è fondato.
L'art. 425 c.p.p., comma 4 prevede che " il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca".
Come ha specificato questa Corte, (v. Cass. pen. sez. 1 sent. 45527 del 2005), ai sensi della citata norma, è consentito al giudice dell'udienza preliminare dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di imputabilità soltanto nel caso in cui non si debba applicare una misura di sicurezza e quindi solo quando l'imputato sia incapace di intendere e di volere ma non ritenuto socialmente pericoloso come nel caso in esame. Per quel che attiene invece alla misura di sicurezza cautelare provvisoria di cui al secondo motivo di ricorso, la norme regolatrice è l'art. 206 c.p., secondo cui durante l'istruzione o il giudizio può disporsi che l'infermo di mente, (come il minore, l'ubriaco abituale, la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcol o da sostanze stupefacenti), sia ricoverato in una casa di cura o custodia. Per quel che attiene al procedimento relativo all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza trova applicazione il combinato disposto degli artt. 312 e 313 c.p.p., secondo cui la misura può essere disposta in ogni stato e grado del procedimento, purché si sia proceduto all'interrogatorio dell'indagato, ovvero purché si proceda a detto interrogatorio nelle forme dell'art. 294 c.p.p.. Considerato che l'imputato, come risulta dagli atti di causa, è stato interrogato il 15 luglio 2008 resta fermo il provvedimento provvisorio cautelare, mentre il Giudice per le indagini preliminari dovrà rinviare a giudizio l'imputato, sottoposto a misura di sicurezza personale, perché affronti il procedimento con le garanzie del dibattimento ai sensi dell'art. 41 Cost.. Va quindi annullata la sentenza impugnata limitatamente alla decisione di non luogo a procedere con rinvio al Tribunale di Orvieto e va respinto il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla decisione di non luogo a procedere con rinvio al Tribunale di Orvieto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2009