Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
In tema di tutela della riservatezza, l'esonero dal consenso dell'interessato e dalla autorizzazione del Garante (art. 137 D.Lgs. n. 196 del 2003) per il trattamento dei dati sensibili nell'esercizio della professione di giornalista, fermo restando il rispetto dei limiti del diritto di cronaca, e in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, è condizionato alla intervenuta divulgazione dei fatti ad opera degli stessi interessati, direttamente od attraverso un loro comportamento pubblico.
Commentario • 1
- 1. Caso ''Le Iene'', privacy, tutela, test droga a parlamentari, condanna degli autoriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 giugno 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2008, n. 23086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23086 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 24/04/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - ORDINANZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00481
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 038673/2007
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NT DE, N. IL 31/01/1957;
2) AN MA, N. IL 01/05/1974;
avverso SENTENZA del 16/10/2007 GIP TRIBUNALE DI di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 16 ottobre 2007, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato a RE VI e VI TT la pena concordata per il reato previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, comma 2 (per avere, in qualità di ideatori di un servizio televisivo avente ad oggetto il consumo di stupefacenti, proceduto, senza il consenso degli interessati e l'autorizzazione del Garante, alla raccolta di dati personali sensibili - campioni organici di cinquanta Deputati e sedici Senatori- ed alla successiva analisi per accertare la eventuale traccia di sostanze stupefacenti). Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo che la fattispecie materiale non era inquadrabile nella ipotesi di reato contestata.
Tanto premesso, deve precisarsi come gli imputati, che hanno concordato la pena con l'organo della accusa, non possono mettere in discussione le coordinate del patto che loro stessi hanno sollecitato e che il Giudice, all'esito del sindacato che la normativa gli demanda, ha ritenuto conforme a giustizia;
di conseguenza, il ricorso per Cassazione è limitato al solo caso in cui il patto si pone in violazione di legge.
Tale è l'ipotesi prospettata dagli imputati i quali hanno sostenuto che i fatti per cui è processo non hanno rilevanza penale sia perché la violazione di norme del codice deontologico dei giornalisti è sanzionata in via amministrativa sia per la mancanza di uno degli elementi della fattispecie (nocumento alle parti lese). Le prospettazioni non sono fondate.
L'attuale normativa ha dedicato al trattamento dei dati effettuati dai giornalisti e dai soggetti ad essi equiparati il D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 136, 137, 138, 139.
Queste disposizioni, nell'alveo della precedente disciplina (L. n.675 del 1996, art. 25 novellato dal D.Lgs. n. 171 del 1998, art. 12),
esonerano, anche in relazione ai dati sensibili, il giornalista che persegue il fine della sua professione dal consenso dello interessato e dalla autorizzazione del Garante a precise, indefettibili condizioni per la liceità del trattamento.
A sensi del citato D.Lgs., art. 137, u.c., il giornalista deve rispettare i limiti del diritto di cronaca, in particolare, quello della essenzialità della informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
inoltre, può trattare i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso un loro comportamento pubblico.
Questa ultima condizione non è stata rispettata nel caso in esame nel quale i campioni biologici sono stati carpiti con un comportamento ingannevole e fraudolento. Consegue che gli imputati hanno disatteso una previsione contenuta non nel codice deontologico, ma nella normativa in materia di protezione dei dati personali;
consegue, ancora, che gli imputati non possono invocare la previsione derogatoria del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 137. Per quanto concerne il nocumento alle parti lese, è esatta la deduzione difensiva secondo la quale il trattamento illecito dei dati senza il consenso dell'avente diritto è penalmente irrilevante se dal fatto tipico non deriva danno alla persona offesa;
i ricorrenti hanno sostenuto che non vi è stato un vulnus per alcuno dal momento che i lori accertamenti non permettevano di associare l'esito del test a persone note.
Sul punto, deve precisarsi come la circostanza che il capo di imputazione non facesse riferimento a specifici soggetti trovati positivi all'esame non è decisiva.
Gli imputati hanno diffuso la notizia che alcuni Senatori e Deputati, pur rimasti anonimi, erano positivi alla analisi per la individuazione di sostanze stupefacenti;
l'informazione evidenziava che taluno, entro una circoscritta e determinabile cerchia di persone, faceva indebito uso di droghe.
In tale situazione, tutti i Parlamentari potevano essere indiscriminatamente sospettati di assumere stupefacenti con la conseguenza che ogni membro del Senato o della Camera dei Deputati, nonché la istituzione parlamentare, ha subito un nocumento alla sua immagine pubblica ed onorabilità.
Per le esposte considerazioni la Corte dichiara inammissibile il ricorso con condanna dei proponenti in solido al pagamento delle spese processuali e singolarmente al versamento della somma - che ritiene equo fissare in Euro millecinquecento - alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro millecinquecento alla Cassa della Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008