Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, il trasporto di rifiuti diversi da quelli autorizzati configura il reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in quanto l'attività di trasporto costituisce una fase dello smaltimento che richiede un'apposita autorizzazione, valevole solo per quella particolare tipologia di rifiuti indicata nell'atto autorizzatorio. (Fattispecie di smaltimento di reflui trasportati su autospurgo e costituiti da liquami da fossa settica, contrassegnati dal codice CER 200304, diversi dalle "acque chiarificate", contrassegnate dal codice CER 190899, per il cui smaltimento l'impresa di trasporto rifiuti ed autospurgo era autorizzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2007, n. 43849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43849 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 06/11/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2636
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 4481/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LI UI NZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lecce - sez. dist. di Maglie - datata 26/1/06;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. DR. Grassi;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. DI POPOLO A., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
Ascoltato l'Avv. MANGANI R., difensore d'ufficio del ricorrente. La Corte Suprema Di Cassazione:
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lecce - sez. dist. di Maglie - datata 26/1/06, De LI LU ON veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 7.000,00 di ammenda quale colpevole del reato continuato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 27, 28, e art. 51, comma 1, lett. a) del quale era chiamato a rispondere per avere, quale titolare della omonima ditta di trasporto rifiuti ed autospurgo, effettuato in contrada "San Sidero" di Maglie, fino al 26/4/04, reiterate attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi, costituiti da fanghi da fossa settica contraddistinti dal codice CER 200304, in assenza della prescritta autorizzazione.
Con la stessa sentenza il coimputato LB DI, rappresentante legale della "Costruzioni DI S.p.a", impresa incaricata della conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto consortile di depurazione delle acque reflue del Comune di Maglie, veniva assolto, dal medesimo reato, per non averlo commesso.
Affermava e riteneva, il Giudice di merito, che dalla compiuta istruttoria dibattimentale era, fra l'altro, emerso;
a) che il 24/3/04 i Carabinieri avevano sorpreso il De LI mentre, alla guida del proprio automezzo, giunto presso il detto impianto di depurazione, era intento allo scarico di acque che, in base al codice CER 190899 indicato sui formulali di identificazione rifiuti (FIR), avrebbero dovuto essere "chiarificate" e che, ad un sommario controllo dopo essere state prelevate con bottiglia in plastica e versate sul terreno, erano apparse - come era possibile desumere anche dalle foto in atti - quali liquami provenienti da fossa settica, stante il loro colore scuro e la presenza in esse di particelle solide in sospensione;
b) che il successivo 26/4/04, effettuato altro controllo presso il medesimo depuratore, i Carabinieri avevano sorpreso il De LI in procinto di scaricarvi acque, ancora una volta certificate sui formularti di identificazione come "chiarificate" e che, all'analisi dei campioni in quella circostanza prelevati, avevano rivelato la presenza di valori molto alti di solidi sospesi, COD ed azoto ammoniacale, che le rendevano assimilabili a fanghi da fossa settica, contrassegnati dal codice CER 200304;
c) che, come risultava dalla nota inviata dalla Società Acquedotto Pugliese, il depuratore di Maglie era autorizzato a ricevere solo acque reflue domestiche "chiarificate" e non liquami da fossa settica non trattati;
d) che il 26/4/04 era stato lo stesso "cono Imohf (strumento in dotazione dello impianto di depurazione, destinato all'esame preliminare della natura dei reflui da scaricare) ad evidenziare la presenza di particelle solide, tant'è che lo scarico non era stato poi consentito;
e) che, stante la natura similare, per colore e consistenza, delle acque scaricate dal De LI il 23/3/04 e quelle che lo stesso intendeva scaricare nel depuratore il 26/4/07, era da ritenersi che on sempre i fanghi da fossa settica fossero stati respinti sulla base del menzionato controllo elettronico;
f) che, dunque, doveva ritenersi provato che l'imputato, titolare di impresa di autospurgo e conducente della relativa autobotte, avesse, in almeno due occasioni, prelevato da insediamenti privati fanghi da fossa settica e li avesse trasportati presso il depuratore di Maglie previa falsificazione dei relativi formulari di identificazione (fatto per il quale gli atti sono stati trasmessi al P.M. per quanto di competenza);
g) che, stante l'esito inequivocabile delle analisi dei campioni prelevati il 26/4/04 e la natura similare, per colore e consistenza, dei reflui oggetto dello scarico in data 24/3/04, era da ritenersi che anche in tale occasione l'imputato avesse trasportato e scaricato nel depuratore, abusivamente e fraudolentemente, liquami da fossa settica.
Avverso tale decisione il De LI ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
1. che sarebbero state violate le regole di valutazione della prova, di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, in quanto la sua responsabilità penale, in ordine al fatto del 24/3/04, sarebbe stata affermata sulla base di indizi non gravi, ne' precisi e concordanti, visto che nessun prelevamento dei campioni e l'analisi di essi erano stati in quella occasione effettuati e la prova sarebbe rappresentata solo dalla valutazione soggettiva e ad occhio del verbalizzante;
Il che egli, titolare di impresa regolarmente iscritta all'albo dei trasportatori per la gestione dei rifiuti ed autorizzata all'autospurgo, si limitava a trasportare presso il depuratore di Maglie, con apposita autobotte, reflui da insediamenti abitativi accompagnati dai formulari di identificazione riportanti il codice CER 190899 e dal campione preliminare del rifiuto, sigillato e controfirmato dal produttore;
3. che nessun dovere di controllo del tipo di sostanza oggetto dell'attività di smaltimento dei rifiuti incombeva su di lui, semplice trasportatore e che la verifica circa la natura dei reflui incombeva esclusivamente sul conduttore dell'impianto;
4. che nessuna prova di suo comportamento doloso o fraudolento sarebbe stata in atti acquisita, sicché sarebbe illegittima l'affermazione al riguardo contenuta nella motivazione della decisione impugnata;
5. che, in mancanza di prova sicura di fatto costituente reato commesso il 24/3/04, la continuazione di cui all'art. 81 cpv. c.p., sarebbe stata erroneamente ritenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente - a mente dell'art. 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali. Il De LI, titolare di impresa autorizzata all'autospurgo, trasportando reflui prelevati da insediamenti abitativi nel depuratore comunale di Maglie, compiva operazione costituente una fase dello smaltimento di rifiuti.
Infatti, a norma del vigente D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. g) -che ha sostituito l'abrogato D.Lgs. n. 22 del 1997
per "smaltimento" deve intendersi ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta ed, in particolare, le operazioni previste nell'allegato "5" alla parte quarta dello stesso decreto legislativo, fra le quali figura lo scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico.
Questa Corte ha già più volte statuito che il trasporto di rifiuti costituisce una fase dell'attività di smaltimento e gestione di essi, per la quale è richiesta apposita autorizzazione e che lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è autorizzati configura il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.256, comma 1 (che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51),
atteso che lo smaltimento di un rifiuto diverso da quello autorizzato equivale a smaltimento di rifiuti senza autorizzazione (v. conf. Cass. Sez. 3 pen. 17/4/98, n. 6289; 15/1/03, n. 1562 e 9/02/05, n. 12349). Ciò premesso, la Corte rileva che la responsabilità penale del ricorrente, in ordine al reato ascrittogli, risulta affermata dal Giudice di merito con motivazione incensurabile in questa sede perché adeguata, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.
Infatti, per ciò che riguarda il trasporto del 26/4/04, l'analisi effettuata sui campioni prelevati ha accertato in maniera incontrovertibile, che i reflui contenuti nell'autobotte guidata dal ricorrente erano, in realtà, fanghi da fossa settica, contrassegnati dal codice CER 200304 e non acque "chiarificate", contrassegnate dal codice CER 190899.
Relativamente al trasporto del 24/3/04 il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato sulla base di indizi gravi, molteplici e concordanti, costituiti dal fatto che il 26/4/04 era stata accertata la natura di fanghi da fossa settica e che i reflui scaricati nel depuratore nella precedente occasione erano, per colore e consistenza - come descritti dal verbalizzante Mar.llo CC. Turco e come rilevabile dalle foto in atti - assolutamente simili agli altri.
Siffatto argomentare non viola le regole di valutazione della prova indicate nell'art 192 c.p.p., comma 2. Il sospetto di comportamento doloso e fraudolento del De LI ha legittimato la trasmissione degli atti al P.M. per le proprie eventuali determinazioni in ordine all'ipotizzato delitto di falso dei documenti identificativi, ma è irrilevante ai fini della ritenuta sussistenza del reato del quale egli è stato dichiarato colpevole perché, trattandosi di contravvenzione, per essa è sufficiente la mera colpa ravvisata dal Giudice di merito nel mancato preventivo controllo dei reflui da trasportare.
La continuazione interna è stata legittimamente ritenuta, nell'ambito del reato per il quale il ricorrente è stato condannato, avendo il Tribunale considerata provata la di lui responsabilità penale relativamerite a due fatti illeciti commessi in tempi diversi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da LU ON De LI avverso la sentenza emessa il 26/1/06 dal Tribunale, in composizione monoeratica, di Lecce - sez. dist. di Maglie - e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2007