Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2007, n. 43849
CASS
Sentenza 6 novembre 2007

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In tema di gestione dei rifiuti, il trasporto di rifiuti diversi da quelli autorizzati configura il reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in quanto l'attività di trasporto costituisce una fase dello smaltimento che richiede un'apposita autorizzazione, valevole solo per quella particolare tipologia di rifiuti indicata nell'atto autorizzatorio. (Fattispecie di smaltimento di reflui trasportati su autospurgo e costituiti da liquami da fossa settica, contrassegnati dal codice CER 200304, diversi dalle "acque chiarificate", contrassegnate dal codice CER 190899, per il cui smaltimento l'impresa di trasporto rifiuti ed autospurgo era autorizzata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2007, n. 43849
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43849
    Data del deposito : 6 novembre 2007

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