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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4555/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Cardoni 35 95031 Adrano CT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023901403928000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023901403928000 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023901403928000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120019904407000 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005810463000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 22.05.2024, Ricorrente_1 si opponeva alla intimazione di pagamento con numeri finali 3928, meglio indicata in ricorso, per un importo di € 1.583,13, in relazione a due cartelle di pagamento con numeri finali rispettivamente 4407 per Ici anno 2004 dovuta al Comune di Adrano;
e 0463, per Tassa auto anno 2012.
Eccepiva la omessa notifica delle cartelle, atti prodromici, la prescrizione, la decadenza, il difetto di motivazione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
eccepiva la inammissibilità del ricorso, del quale, in subordine, chiedeva il rigetto;
depositava le relate di notifica delle cartelle in oggetto.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. SQ IG.
La causa veniva decisa all'udienza del 14.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente non ha dichiarato, nel ricorso, la data dell'avvenuta notifica dell'atto impugnato, né tanto meno ne ha fornito la prova.
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendo stato messo il Giudice nella condizione di potere verificare la tempestività del ricorso.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di
€ 250,00 oltre Iva, Cpa e Spese generali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
14.01.2026.
Il Giudice Monocratico
SQ IG
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4555/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Cardoni 35 95031 Adrano CT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023901403928000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023901403928000 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023901403928000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120019904407000 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005810463000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 22.05.2024, Ricorrente_1 si opponeva alla intimazione di pagamento con numeri finali 3928, meglio indicata in ricorso, per un importo di € 1.583,13, in relazione a due cartelle di pagamento con numeri finali rispettivamente 4407 per Ici anno 2004 dovuta al Comune di Adrano;
e 0463, per Tassa auto anno 2012.
Eccepiva la omessa notifica delle cartelle, atti prodromici, la prescrizione, la decadenza, il difetto di motivazione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
eccepiva la inammissibilità del ricorso, del quale, in subordine, chiedeva il rigetto;
depositava le relate di notifica delle cartelle in oggetto.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. SQ IG.
La causa veniva decisa all'udienza del 14.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente non ha dichiarato, nel ricorso, la data dell'avvenuta notifica dell'atto impugnato, né tanto meno ne ha fornito la prova.
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendo stato messo il Giudice nella condizione di potere verificare la tempestività del ricorso.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di
€ 250,00 oltre Iva, Cpa e Spese generali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
14.01.2026.
Il Giudice Monocratico
SQ IG