Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4197 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
E A N L O L I Z E A D R 9 T A . S I L T 04197/0 1 G . L R E E A N ' D R L 7 PUB L 6 A 9 E D 1 D - E 5 I - IN NOME DEL PO OLO TALL LO T S 3 N N E E E S S G CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E G " E Oggetto L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente R.G.N. 4365/98 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Cron. 3037 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Ud.18/12/00 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ZO NA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, dall'avvocato DEL VECCHIOrappresentata e difesa ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;
· ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso l'avvocato D'ANNIBALE E., rappresentato e difeso dall'avvocato BARONE EDOARDO, giusta procura a 2000 margine del controricorso;
2433 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 1930/96 del Pretore di NAPOLI, depositata il 10/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.2.1997 AN NZ proponeva opposizione avanti al Pretore di Napoli, а seguito di cartella esattoriale notificatale lo stesso giorno, avverso l'iscrizione nei ruoli esattoriali di una sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada (contribuente n. .35256426/30) commessa il 24.5.1992, sostenendone l'illegittimità in quanto aveva alienato il veicolo in data precedente. Si costituiva il Comune di Napoli, producendo la relativa documentazione e chiedendo il rigetto dell'opposizione, mentre la SE.RI.T. s.p.a. rimaneva contumace. All'esito del giudizio il Pretore con sentenza dell'8-10.2.1998 rigettava l'opposizione, rilevando che nessuna prova la ricorrente aveva fornito a sostegno dell'intervenuta alienazione del veicolo. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AN NZ, deducendo un unico motivo di censura. Resiste con controricorso il Comune di Napoli. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso AN NZ denuncia omessa insufficiente e contraddittoria 3 motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C., sostenendo l'erroneità dell'assunto del Pretore che non aveva considerato l'estratto cronologico del Pubblico Registro Automobilistico da cui risultava che l'alienazione del motociclo era avvenuta in data 30.5.1989 ed era stata regolarmente trascritta il 31.7.1989, mentre le infrazioni addebitate risalivano al 1992. La censura è infondata anche se per motivi di carettere preliminare rispetto a quelli posti a в sostegno dell'impugnata sentenza. Il ricorso avverso la cartella esattoriale è consentito in linea di principio anche per dedurre la mancata emissione о la mancata notifica del titolo che la giustifichi (Sez.Un. 190/92; 12107/95) al fine di rendere possibile il recupero a livello di cartella esattoriale del momento di garanzia previsto con l'opponibilità avverso la contestazione del verbale d'infrazione od avverso l'ordinanza-ingiunzione. Ma non risulta dall'impugnata sentenza né dal motivo di ricorso che una tale omissione sia stata dedotta per giustificare la tardiva prospettazione della doglianza riguardante la sua estraneità alla violazione contestata e pertanto il Pretore, ancor 4 prima di rilevare l'infondatezza dell'opposizione, avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità. Poiché le esposte considerazioni avrebbero dovuto precludere addirittura ogni esame nel merito da parte del Pretore, il ricorso proposto avverso la sentenza con cui il primo giudice ha rigettato l'opposizione deve essere respinte. Le spese sequono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in £ 800.000 oltre alle spese liquidate in £ $10,000 Roma, 18.12.2000 lonad lamener Il Consigliere est. Il Presidente Идо Косата башкамиicc CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima S DepositalyAMAR E Taria IL CANCELLIERE N 23 MAR. 2001 IO Andrea IA Z A CANC CANCELLIERE R T A L IS " L 7 G E 1 E D 3 R . 9 N . T 7 R 6 9 'A -1 L N 3 - a 3 E " g t A e L