Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/01/2026, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01333/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07145/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7145 del 2024, proposto da OM MB, IC TI e RI CH RU Forteguerri, rappresentati e difesi dagli avvocati Giampiero Amorelli e Amilcare Buceti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Guglielmo Pepe n. 37;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
Risorse per Roma S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Franca Iuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita n. 1;
per l'annullamento
- della nota prot. QI 2024/89819 del 3.5.2024, con la quale il dirigente della Direzione edilizia privata, U.O. condono edilizio, di Roma Capitale, Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, e quello della soc. Risorse per Roma p.a. hanno disatteso la domanda di rettifica del 2.6.2022, riguardante la concessione edilizia in sanatoria n. 139723 del 26.10.1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Risorse per Roma S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato il rigetto dell’istanza di rettifica del condono ottenuto dai propri danti causa, dagli estremi indicati in epigrafe, asseritamente affetto da un errore materiale. In particolare, a fronte di quanto indicato nella domanda di sanatoria alla voce “calcolo delle superfici” (mq 12,03 di superficie utile abitabile; mq 8,97 di superficie non residenziale) e nella relazione descrittiva allegata, il provvedimento del 26 ottobre 1988 fa esclusivo riferimento alla concessione in sanatoria “con destinazione d’uso residenziale” di mq 8,97.
2. Costituendosi in giudizio, Roma Capitale e Risorse per Roma S.p.A. – la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva – hanno prodotto in giudizio una relazione descrittiva giurata, proveniente da un tecnico incaricato allora dagli originari istanti su richiesta di chiarimenti, congruente con il provvedimento di condono, concludendo perciò per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In primo luogo, è infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a Risorse per Roma S.p.A. in quanto, pur non essendo l’ente titolare del potere di provvedere, ha svolto attività istruttoria nel corso del procedimento, del quale, dunque, è parte sostanziale.
4.1. Nel merito, ad avviso del Collegio, sulla scorta della documentazione di causa, la tesi dell’errore materiale appare plausibile.
Innanzitutto, in nessun passaggio della relazione depositata dalle amministrazioni resistenti emerge che la descrizione dell’abuso sia esaustiva e comprenda tutte le opere realizzate sine titulo .
Inoltre, il provvedimento di condono contiene una evidente incongruenza laddove assegna a “superficie utile residenziale” la metratura di mq 8,97, chiaramente indicata nella domanda di condono come superficie non residenziale, accanto ad una “superficie residenziale” di mq 12,03, errore che, verosimilmente, è stato dettato dalla suddetta perizia giurata prodotta nel corso del procedimento, evidentemente incompleta in quanto divergente dal contenuto dell’istanza, non risultando agli atti richieste di “riduzione” della domanda di condono.
Per le suesposte ragioni, occorre assegnare prevalenza alla domanda di condono nell’individuazione della consistenza dell’abuso.
Ne deriva che il provvedimento gravato è illegittimo e deve essere annullato. Stante l’effetto conformativo della sentenza, nella riedizione del potere Roma Capitale dovrà conformarsi a quanto statuito nel presente provvedimento.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei modi suindicati, con compensazione delle spese di lite tra le parti in considerazione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
LE LL, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE LL | RI IC |
IL SEGRETARIO