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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Ilario Nasso Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 599 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso in appello, dall'avv. Domenico Lo Polito, presso il cui studio, sito in IL, Via G. Carducci n. 7, è elettivamente domiciliato appellante
E
, C.F. , in persona del Presidente in carica l.r. pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'AVV. ELENA MASSARO, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura Provinciale, in Piazza XV^ marzo n. 5 CP_1
appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di IL. Retribuzione per posizione organizzativa CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < in riforma della sentenza n. 1842/2022 emessa dal Tribunale di IL, sezione lavoro, G.L. dott.ssa Sitongia in data 13/012/2022 RG n. 782/2016, per le motivazioni sopra indicate e per la sostituzione delle parti di sentenza riportate con quelle che accertano il diritto azionato, previa fissazione dell'udienza per la comparizione parti, accogliere il presente appello sostituendo il
PQM
di rigetto con un nuovo dispositivo che: 1) riformi integralmente la sentenza oggetto di gravame con una pronuncia che accerti e dichiari che la ricorrente ha svolto le funzioni di responsabile del centro per l'impiego di IL dal Settembre 2012 a tutto il mese di Febbraio 2015 per cui alla stessa competono le indennità di posizione e di risultato fissata e stabilite nel C.C.D.I.; 2) Condannare l'amministrazione provinciale di al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dell'indennità di posizione stabilita in euro 12.911,34 annui, oltre all'indennità di risultato nella misura prevista contrattualmente;
3) In subordine, condannare l'ente resistente al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni proprie della qualifica superiore corrispondente alla responsabilità del centro per l'impiego di IL-condannare l'amministrazione appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi >>; per l'appellata: << 1) IN VIA PRELIMINARE E IN RITO, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra in ragione della carenza di specificità dei motivi di Parte_1 doglianza;
dichiarare, comunque, inammissibile il mezzo di prova per testi dedotto per le ragioni precedentemente esplicate;
2) NEL MERITO, respingere l'appello proposto dalla Sig.ra…, perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni precedentemente esplicate, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici. >> FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il Tribunale di IL, Giudice del Lavoro, nella contumacia della convenuta, rigetta il ricorso proposto da nei confronti della , alla luce Parte_1 Controparte_1 delle seguenti argomentazioni: < ricorrente, premesso di essere dipendente della Amministrazione Provinciale di Cosenza, in servizio presso il Centro per l'Impiego di IL, inquadrata nel profilo professionale “D”; evidenziato di avere ricoperto dal 17.09.2012 al febbraio 2015 l'incarico di responsabile del Centro per l'Impiego di IL, con piena autonomia operativa;
precisato di avere svolto in tale veste le funzioni di P.O (posizione organizzativa) e di avere partecipato anche alla procedura, mai conclusasi, per l'attribuzione della stessa posizione;
lamentato che, nonostante l'attività svolta, non le è mai stata corrisposta l'indennità di posizione organizzativa per gli anni 2012, 2013, 2014 e per i primi due mesi dell'anno 2015; ha agito in giudizio per l'accertamento dello svolgimento da parte sua delle funzioni di Responsabile del Centro per l'Impiego di IL nel periodo indicato nel ricorso e conseguentemente per il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato fissate e stabilite nel C.C.D.I. con conseguente condanna della Amministrazione resistente alla corresponsione delle medesime;
in subordine per la condanna della stessa resistente al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni proprie della qualifica superiore di responsabile del Centro per l'Impiego di IL.
… il ricorso è infondato e non è suscettibile di accoglimento…
Pag. 2 di 7 Come chiarito dalla giurisprudenza, le posizioni organizzative si configurano come specifici incarichi di carattere fiduciario, attribuiti sulla base di una valutazione necessariamente discrezionale, di durata limitata, per lo svolgimento di compiti di responsabilità, più o meno elevata a seconda del tipo di incarico, nell'ambito delle funzioni di appartenenza, al quale è connessa una specifica indennità economica. Il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle Pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, (S.U. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010; Cass. n. 2836 del 2014). È bene evidenziare che il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di un incarico di responsabilità con correlato beneficio economico (così ad es. Cass, n. 6367 del 2015; Cass., n. 21261 del 2017). Non si determina quindi alcun mutamento del profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area;
si tratta di una funzione ad tempus di alta responsabilità, la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (tra le altre, Cass., n. 8836 del 2010, nonché Cass., n. 6367 del 2015). Il conferimento di una posizione organizzativa non è dunque altro che esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere conformativo di attribuire al dipendente mansioni esigibili, determinando unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in base al quale il lavoratore è obbligato a svolgere tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento. Infatti, se è vero che le posizioni organizzative possono essere assegnate ai dipendenti classificati in una certa categoria/Area, di certo tali incarichi rientrano nel contenuto possibile, anche se solo eventuale, dei compiti collocabili nell'ambito di tale inquadramento. Ciò premesso, nel caso di specie si deve osservare che non risulta provata l'esistenza
[... della posizione invocata dal ricorrente nell'assetto organizzativo della CP_1
dunque, il lavoratore non ha svolto alcun incarico corrispondente ad una CP_1 posizione organizzativa esistente. Come sopra già esposto, occorre ribadire che l'individuazione della posizione organizzativa è effettuata dal datore di lavoro pubblico all'interno delle mansioni già rientranti in una determinata categoria o area: lo svolgimento di un ruolo seppure di particolare responsabilità, quale quello della ricorrente, costituisce pur sempre svolgimento di una mansione rientrante nel novero di quelle proprie della categoria di inquadramento. Conseguentemente, la retribuzione contrattualmente prevista per la categoria di inquadramento del ricorrente è da ritenersi in ogni caso già proporzionata alla professionalità del lavoratore, in quanto già riferibile ad ogni incarico rientrante nella categoria. La decisione di non istituire una posizione organizzativa, al pari di quella di istituirla - lo si ripete - è facoltà rientrante nella discrezionalità del datore di lavoro di stabilire la
Pag. 3 di 7 propria struttura organizzativa, con individuazione degli incarichi ritenuti maggiormente rispondenti ai propri obiettivi strategici, ai quali correlare un compenso economico aggiuntivo al soggetto destinatario dell'incarico. Da ultimo, è bene precisare che diversa è l'ipotesi, affrontata dalla giurisprudenza, in cui il datore di lavoro decida di istituire una posizione organizzativa con riferimento ad un determinato incarico, il quale venga poi svolto nei fatti da un dipendente senza alcun riconoscimento del corrispettivo economico aggiuntivo stabilito dall'amministrazione: in siffatta ipotesi potrebbe sì essere astrattamente accoglibile l'eventuale pretesa di adeguamento retributivo azionata dal lavoratore, stante appunto la decisione dell'amministrazione di riconoscere un quid pluris al lavoratore adibito alla mansione di responsabilità corrispondente alla posizione organizzativa individuata;
ma, lo si ripete, trattasi di una fattispecie radicalmente differente da quella qui in esame, difettando nel caso di specie l'imprescindibile presupposto della sussistenza di una posizione organizzativa. Tutto quanto sopra considerato, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese stante la contumacia dell'Amministrazione resistente>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità laddove il Parte_1 giudicante: ha escluso che la nomina a responsabile del centro per l'impiego di IL non sia mai intervenuta, omettendo di considerare che ciò è avvenuto a decorrere dal 17/9/2012, giusto provvedimento n. 828111 (doc. 2 fascicolo di primo grado); non ha considerato che, in base al costante orientamento della Cassazione, anche senza il formale incarico, comunque sono dovute le somme per lo svolgimento di incarichi di responsabile e, nel caso di specie, la posizione risulta formalmente istituita con delibere n. 45 del 19/02/2007 e n. 25 del 01/02/2008, essendo lo svolgimento effettivo dell'attività confermato dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della prova per testi.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per carenza di specificità dei motivi;
nel merito, nel negare l'esistenza di atti con cui è stata istituita la posizione organizzativa di responsabile del centro per l'impiego di IL, conclude per il rigetto del gravame.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 28 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellata, perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad
Pag. 4 di 7 essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
E nella specie, la sig.ra ha denunciato le anzidette lacune della sentenza Pt_1 impugnata, le argomentazioni che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo giudice ha respinto.
§5
Nel merito, l'appello si presta ad essere accolto nei termini di seguito esposti.
§5.1
Orbene, dalla disamina del doc. 2 allegato al ricorso introduttivo, emerge che, in effetti, all'odierna appellante è stata assegnata, con ordine di servizio del dirigente del settore mercato del lavoro e delle politiche giovanili del 17 settembre 2012, la responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi del centro per l'impiego di IL.
Diventa dunque dirimente la questione dell'effettività dell'istituzione della relativa posizione organizzativa da parte della , atteso che, come condivisibilmente CP_1 affermato dal Tribunale, si tratta di atto discrezionale della PA, e, in mancanza, in base alla contrattazione collettiva di categoria, manca il diritto a percepire la connessa integrazione retributiva.
Secondo la sig.ra l'istituzione della posizione organizzativa in argomento è Pt_1 avvenuta con le delibere di Giunta provinciale n. 45 del 19.2.2007 e n. 25 del 1^.2.2008, che ha prodotto in atti (cfr. allegati 5 del fascicolo di parte ricorrente); a seguito dell'ordinanza resa da questa Corte il 24/25 aprile 2025, l'appellante ha provveduto ad integrare (cfr. allegati alle note del 22.10.2025) detta produzione attraverso l'esibizione dei relativi allegati, in cui sono riportate le posizioni organizzative di nuova istituzione.
Ora, in effetti, alla delibera n. 25 è allegato l'organigramma dei diversi dipartimenti in cui si articola l'organizzazione della Provincia;
al II dipartimento, area funzionale omogenea servizi alla persona, fa capo il settore mercato del lavoro, in cui rientra, tra gli altri, il servizio Centro per l'impiego di IL;
nell'allegato C si prevede la graduazione delle posizioni organizzative e di alta specialità e, in particolare, alla pag. 7, tra i vari settori presi in considerazione per la graduazione, c'è il servizio Centro per l'impiego di IL.
§5.2
Ne discende che la posizione organizzativa di cui si discute era già stata istituita nel periodo di riferimento.
Ritenuta, pertanto, la pretesa provata nell'an e passando al quantum, si osserva che la lavoratrice chiede la condanna della Provincia a pagarle la corrispondente indennità prevista dal CCDI e l'indennità di risultato.
Pag. 5 di 7 Circa la prima voce, il quantum indicato dalla sig.ra nelle rassegnate conclusioni, Pt_1 quale indennità di posizione organizzativa, corrisponde a quello riportato nel doc. 11, in cui il dirigente, nel bandire l'avviso di selezione per l'attribuzione della posizione organizzativa del Centro per l'impiego di IL, indica l'entità dell'importo spettante a titolo di indennità di posizione organizzativa.
§5.3
Va invece esclusa la dovutezza dell'indennità di risultato, che pure chiede.
Invero, in base agli artt. 8 e 9 c.c.n.l. del comparto regioni e autonomie locali sulla revisione del sistema di classificazione professionale 31 marzo 1999, nonché del successivo art. 10, la retribuzione di risultato presuppone necessariamente non già solo lo svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle attività in cui consiste la posizione direttiva organizzativa, per cui è già previsto l'elemento accessorio della retribuzione di posizione, ma la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l'attribuzione di tale posizione direttiva;
si tratta quindi di un emolumento accessorio di natura premiale ed incentivante a carattere speciale in un'ottica di gestione per obiettivi del personale di livello direttivo;
il dipendente cui è assegnata una posizione organizzativa non solo è tenuto a svolgere con diligenza le sue mansioni (e in ragione proprio della specialità delle mansioni è prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di posizione), ma può essere chiamato anche a raggiungere determinati obiettivi fissatigli dall'amministrazione (e perciò è prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di risultato); il suddetto elemento accessorio è, dunque, condizionato al conseguimento da parte del dipendente dell'obiettivo assegnatogli, ossia quel raggiungimento dei risultati posto dalla normativa collettiva citata come condizione per la spettanza del beneficio retributivo;
la valutazione dei risultati è, così, condizione necessaria per l'attribuzione dell'indennità; nel caso di specie, invero, trattandosi di esercizio di fatto della posizion organizzativa, manca la previa assegnazione del risultato, cui le norme contrattuali condizionano, in prima battuta, l'erogazione del trattamento accessorio.
§6
In definitiva, in riforma della sentenza gravata, la domanda avanzata da Parte_1 va accolta nei termini sopra indicati, con condanna della a pagarle CP_1 CP_1
l'importo di euro 12.911,34, determinato secondo quanto esposto al §5.2 e comunque non contestato, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 12 giugno 2023, avverso la sentenza del Tribunale di IL, giudice del lavoro, n. 1842/2022, resa in data 13 dicembre 2022, così provvede:
Pag. 6 di 7 1. in accoglimento dell'appello, condanna la a pagare a Controparte_1 [...]
euro 12.911,34, per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi legali dal Parte_1 dovuto al soddisfo;
2. condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, Controparte_1 che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado, ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 7 di 7
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Ilario Nasso Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 599 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso in appello, dall'avv. Domenico Lo Polito, presso il cui studio, sito in IL, Via G. Carducci n. 7, è elettivamente domiciliato appellante
E
, C.F. , in persona del Presidente in carica l.r. pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'AVV. ELENA MASSARO, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura Provinciale, in Piazza XV^ marzo n. 5 CP_1
appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di IL. Retribuzione per posizione organizzativa CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < in riforma della sentenza n. 1842/2022 emessa dal Tribunale di IL, sezione lavoro, G.L. dott.ssa Sitongia in data 13/012/2022 RG n. 782/2016, per le motivazioni sopra indicate e per la sostituzione delle parti di sentenza riportate con quelle che accertano il diritto azionato, previa fissazione dell'udienza per la comparizione parti, accogliere il presente appello sostituendo il
PQM
di rigetto con un nuovo dispositivo che: 1) riformi integralmente la sentenza oggetto di gravame con una pronuncia che accerti e dichiari che la ricorrente ha svolto le funzioni di responsabile del centro per l'impiego di IL dal Settembre 2012 a tutto il mese di Febbraio 2015 per cui alla stessa competono le indennità di posizione e di risultato fissata e stabilite nel C.C.D.I.; 2) Condannare l'amministrazione provinciale di al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dell'indennità di posizione stabilita in euro 12.911,34 annui, oltre all'indennità di risultato nella misura prevista contrattualmente;
3) In subordine, condannare l'ente resistente al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni proprie della qualifica superiore corrispondente alla responsabilità del centro per l'impiego di IL-condannare l'amministrazione appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi >>; per l'appellata: << 1) IN VIA PRELIMINARE E IN RITO, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra in ragione della carenza di specificità dei motivi di Parte_1 doglianza;
dichiarare, comunque, inammissibile il mezzo di prova per testi dedotto per le ragioni precedentemente esplicate;
2) NEL MERITO, respingere l'appello proposto dalla Sig.ra…, perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni precedentemente esplicate, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici. >> FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il Tribunale di IL, Giudice del Lavoro, nella contumacia della convenuta, rigetta il ricorso proposto da nei confronti della , alla luce Parte_1 Controparte_1 delle seguenti argomentazioni: < ricorrente, premesso di essere dipendente della Amministrazione Provinciale di Cosenza, in servizio presso il Centro per l'Impiego di IL, inquadrata nel profilo professionale “D”; evidenziato di avere ricoperto dal 17.09.2012 al febbraio 2015 l'incarico di responsabile del Centro per l'Impiego di IL, con piena autonomia operativa;
precisato di avere svolto in tale veste le funzioni di P.O (posizione organizzativa) e di avere partecipato anche alla procedura, mai conclusasi, per l'attribuzione della stessa posizione;
lamentato che, nonostante l'attività svolta, non le è mai stata corrisposta l'indennità di posizione organizzativa per gli anni 2012, 2013, 2014 e per i primi due mesi dell'anno 2015; ha agito in giudizio per l'accertamento dello svolgimento da parte sua delle funzioni di Responsabile del Centro per l'Impiego di IL nel periodo indicato nel ricorso e conseguentemente per il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato fissate e stabilite nel C.C.D.I. con conseguente condanna della Amministrazione resistente alla corresponsione delle medesime;
in subordine per la condanna della stessa resistente al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni proprie della qualifica superiore di responsabile del Centro per l'Impiego di IL.
… il ricorso è infondato e non è suscettibile di accoglimento…
Pag. 2 di 7 Come chiarito dalla giurisprudenza, le posizioni organizzative si configurano come specifici incarichi di carattere fiduciario, attribuiti sulla base di una valutazione necessariamente discrezionale, di durata limitata, per lo svolgimento di compiti di responsabilità, più o meno elevata a seconda del tipo di incarico, nell'ambito delle funzioni di appartenenza, al quale è connessa una specifica indennità economica. Il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle Pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, (S.U. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010; Cass. n. 2836 del 2014). È bene evidenziare che il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di un incarico di responsabilità con correlato beneficio economico (così ad es. Cass, n. 6367 del 2015; Cass., n. 21261 del 2017). Non si determina quindi alcun mutamento del profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area;
si tratta di una funzione ad tempus di alta responsabilità, la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (tra le altre, Cass., n. 8836 del 2010, nonché Cass., n. 6367 del 2015). Il conferimento di una posizione organizzativa non è dunque altro che esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere conformativo di attribuire al dipendente mansioni esigibili, determinando unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in base al quale il lavoratore è obbligato a svolgere tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento. Infatti, se è vero che le posizioni organizzative possono essere assegnate ai dipendenti classificati in una certa categoria/Area, di certo tali incarichi rientrano nel contenuto possibile, anche se solo eventuale, dei compiti collocabili nell'ambito di tale inquadramento. Ciò premesso, nel caso di specie si deve osservare che non risulta provata l'esistenza
[... della posizione invocata dal ricorrente nell'assetto organizzativo della CP_1
dunque, il lavoratore non ha svolto alcun incarico corrispondente ad una CP_1 posizione organizzativa esistente. Come sopra già esposto, occorre ribadire che l'individuazione della posizione organizzativa è effettuata dal datore di lavoro pubblico all'interno delle mansioni già rientranti in una determinata categoria o area: lo svolgimento di un ruolo seppure di particolare responsabilità, quale quello della ricorrente, costituisce pur sempre svolgimento di una mansione rientrante nel novero di quelle proprie della categoria di inquadramento. Conseguentemente, la retribuzione contrattualmente prevista per la categoria di inquadramento del ricorrente è da ritenersi in ogni caso già proporzionata alla professionalità del lavoratore, in quanto già riferibile ad ogni incarico rientrante nella categoria. La decisione di non istituire una posizione organizzativa, al pari di quella di istituirla - lo si ripete - è facoltà rientrante nella discrezionalità del datore di lavoro di stabilire la
Pag. 3 di 7 propria struttura organizzativa, con individuazione degli incarichi ritenuti maggiormente rispondenti ai propri obiettivi strategici, ai quali correlare un compenso economico aggiuntivo al soggetto destinatario dell'incarico. Da ultimo, è bene precisare che diversa è l'ipotesi, affrontata dalla giurisprudenza, in cui il datore di lavoro decida di istituire una posizione organizzativa con riferimento ad un determinato incarico, il quale venga poi svolto nei fatti da un dipendente senza alcun riconoscimento del corrispettivo economico aggiuntivo stabilito dall'amministrazione: in siffatta ipotesi potrebbe sì essere astrattamente accoglibile l'eventuale pretesa di adeguamento retributivo azionata dal lavoratore, stante appunto la decisione dell'amministrazione di riconoscere un quid pluris al lavoratore adibito alla mansione di responsabilità corrispondente alla posizione organizzativa individuata;
ma, lo si ripete, trattasi di una fattispecie radicalmente differente da quella qui in esame, difettando nel caso di specie l'imprescindibile presupposto della sussistenza di una posizione organizzativa. Tutto quanto sopra considerato, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese stante la contumacia dell'Amministrazione resistente>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità laddove il Parte_1 giudicante: ha escluso che la nomina a responsabile del centro per l'impiego di IL non sia mai intervenuta, omettendo di considerare che ciò è avvenuto a decorrere dal 17/9/2012, giusto provvedimento n. 828111 (doc. 2 fascicolo di primo grado); non ha considerato che, in base al costante orientamento della Cassazione, anche senza il formale incarico, comunque sono dovute le somme per lo svolgimento di incarichi di responsabile e, nel caso di specie, la posizione risulta formalmente istituita con delibere n. 45 del 19/02/2007 e n. 25 del 01/02/2008, essendo lo svolgimento effettivo dell'attività confermato dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della prova per testi.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per carenza di specificità dei motivi;
nel merito, nel negare l'esistenza di atti con cui è stata istituita la posizione organizzativa di responsabile del centro per l'impiego di IL, conclude per il rigetto del gravame.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 28 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellata, perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad
Pag. 4 di 7 essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
E nella specie, la sig.ra ha denunciato le anzidette lacune della sentenza Pt_1 impugnata, le argomentazioni che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo giudice ha respinto.
§5
Nel merito, l'appello si presta ad essere accolto nei termini di seguito esposti.
§5.1
Orbene, dalla disamina del doc. 2 allegato al ricorso introduttivo, emerge che, in effetti, all'odierna appellante è stata assegnata, con ordine di servizio del dirigente del settore mercato del lavoro e delle politiche giovanili del 17 settembre 2012, la responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi del centro per l'impiego di IL.
Diventa dunque dirimente la questione dell'effettività dell'istituzione della relativa posizione organizzativa da parte della , atteso che, come condivisibilmente CP_1 affermato dal Tribunale, si tratta di atto discrezionale della PA, e, in mancanza, in base alla contrattazione collettiva di categoria, manca il diritto a percepire la connessa integrazione retributiva.
Secondo la sig.ra l'istituzione della posizione organizzativa in argomento è Pt_1 avvenuta con le delibere di Giunta provinciale n. 45 del 19.2.2007 e n. 25 del 1^.2.2008, che ha prodotto in atti (cfr. allegati 5 del fascicolo di parte ricorrente); a seguito dell'ordinanza resa da questa Corte il 24/25 aprile 2025, l'appellante ha provveduto ad integrare (cfr. allegati alle note del 22.10.2025) detta produzione attraverso l'esibizione dei relativi allegati, in cui sono riportate le posizioni organizzative di nuova istituzione.
Ora, in effetti, alla delibera n. 25 è allegato l'organigramma dei diversi dipartimenti in cui si articola l'organizzazione della Provincia;
al II dipartimento, area funzionale omogenea servizi alla persona, fa capo il settore mercato del lavoro, in cui rientra, tra gli altri, il servizio Centro per l'impiego di IL;
nell'allegato C si prevede la graduazione delle posizioni organizzative e di alta specialità e, in particolare, alla pag. 7, tra i vari settori presi in considerazione per la graduazione, c'è il servizio Centro per l'impiego di IL.
§5.2
Ne discende che la posizione organizzativa di cui si discute era già stata istituita nel periodo di riferimento.
Ritenuta, pertanto, la pretesa provata nell'an e passando al quantum, si osserva che la lavoratrice chiede la condanna della Provincia a pagarle la corrispondente indennità prevista dal CCDI e l'indennità di risultato.
Pag. 5 di 7 Circa la prima voce, il quantum indicato dalla sig.ra nelle rassegnate conclusioni, Pt_1 quale indennità di posizione organizzativa, corrisponde a quello riportato nel doc. 11, in cui il dirigente, nel bandire l'avviso di selezione per l'attribuzione della posizione organizzativa del Centro per l'impiego di IL, indica l'entità dell'importo spettante a titolo di indennità di posizione organizzativa.
§5.3
Va invece esclusa la dovutezza dell'indennità di risultato, che pure chiede.
Invero, in base agli artt. 8 e 9 c.c.n.l. del comparto regioni e autonomie locali sulla revisione del sistema di classificazione professionale 31 marzo 1999, nonché del successivo art. 10, la retribuzione di risultato presuppone necessariamente non già solo lo svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle attività in cui consiste la posizione direttiva organizzativa, per cui è già previsto l'elemento accessorio della retribuzione di posizione, ma la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l'attribuzione di tale posizione direttiva;
si tratta quindi di un emolumento accessorio di natura premiale ed incentivante a carattere speciale in un'ottica di gestione per obiettivi del personale di livello direttivo;
il dipendente cui è assegnata una posizione organizzativa non solo è tenuto a svolgere con diligenza le sue mansioni (e in ragione proprio della specialità delle mansioni è prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di posizione), ma può essere chiamato anche a raggiungere determinati obiettivi fissatigli dall'amministrazione (e perciò è prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di risultato); il suddetto elemento accessorio è, dunque, condizionato al conseguimento da parte del dipendente dell'obiettivo assegnatogli, ossia quel raggiungimento dei risultati posto dalla normativa collettiva citata come condizione per la spettanza del beneficio retributivo;
la valutazione dei risultati è, così, condizione necessaria per l'attribuzione dell'indennità; nel caso di specie, invero, trattandosi di esercizio di fatto della posizion organizzativa, manca la previa assegnazione del risultato, cui le norme contrattuali condizionano, in prima battuta, l'erogazione del trattamento accessorio.
§6
In definitiva, in riforma della sentenza gravata, la domanda avanzata da Parte_1 va accolta nei termini sopra indicati, con condanna della a pagarle CP_1 CP_1
l'importo di euro 12.911,34, determinato secondo quanto esposto al §5.2 e comunque non contestato, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 12 giugno 2023, avverso la sentenza del Tribunale di IL, giudice del lavoro, n. 1842/2022, resa in data 13 dicembre 2022, così provvede:
Pag. 6 di 7 1. in accoglimento dell'appello, condanna la a pagare a Controparte_1 [...]
euro 12.911,34, per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi legali dal Parte_1 dovuto al soddisfo;
2. condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, Controparte_1 che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado, ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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