Decreto cautelare 28 aprile 2022
Ordinanza cautelare 11 maggio 2022
Sentenza 12 dicembre 2022
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9793 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09793/2025REG.PROV.COLL.
N. 05940/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5940 del 2023, proposto dal signor LU LL in proprio e nella qualità di procuratore generale della Sig.ra BI NI, rappresentati e difesi dall’avvocato Umberto Segarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Livio Michele Listanti in Roma, via G.B. Morgagni 2/A;
contro
Comune di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Umbria, non costituita in giudizio;
nei confronti
Brin 37 S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00907/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. LU TE e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che i ricorrenti hanno impugnato innanzi al T.a.r. per l’Umbria il permesso di costruire n. 87/2021 rilasciato dal Comune di Terni in favore della soc. Brin 37 srl per la realizzazione di un intervento edilizio progettato su particelle confinanti con quelle di loro proprietà, lamentando che l’intervento assentito dal Comune - riguardante la demolizione e ricostruzione di un edificio adiacente quello di loro proprietà - non aveva tenuto in debita considerazione l’esistenza di un muro in comune, avendo il controinteressato erroneamente rappresentato (in sede di progetto strutturale finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione sismica della Regione Umbria) l’esistenza, tra i due edifici, di due muri strutturalmente autonomi, ancorché adiacenti.
Rilevato che il T.a.r. ha ritenuto fondata la sola censura relativa all’altezza massima dell’edificio assentito (motivo n. XI) e, per l’effetto, in accoglimento di detto unico motivo, con la sentenza n. 189/2022 ha annullato il Permesso di Costruire n. 87/2021.
Poiché il medesimo intervento edilizio, già oggetto del precedente titolo edilizio annullato dal T.a.r. Umbria, con la sola riduzione dell’altezza, veniva nuovamente assentito dal Comune di Terni in favore della Brin 37 srl, con permesso di costruire n. 13/2023 del 15/02/2023 – poi impugnato con distinto ricorso dinanzi al T.a.r. - i ricorrenti hanno interposto appello avverso la sentenza n. 907 del 2022 per vedere accogliere gli ulteriori motivi disattesi dal T.a.r. la cui reiezione ha reso possibile il rilascio del nuovo permesso di costruire impugnato con un nuovo ricorso, al fine di non vedersi opporre il giudicato nel nuovo giudizio pendente presso il T.a.r..
Rilevato che con nota depositata in data 21 febbraio 2025 gli Avv. Umberto Segarelli e Livio M. Listanti, procuratori del Sig. LU LL della Sig.ra BI NI hanno rappresentato che, stanti le sopravvenute modifiche apportate dalla società Brin 37 s.r.l. al progetto originario (di cui al permesso di costruire n. 13/2023) tramite la SCIA in variante del 24 ottobre 2023, non sussiste più, in capo ai ricorrenti, l’interesse a coltivare il presente giudizio di appello e, conseguentemente, hanno dichiarato di rinunciare al presente gravame.
Rilevato che l’atto di rinuncia risulta tempestivamente notificato alle parti in data 21 febbraio 2025.
Rilevato che poichè nessuna parte ha eccepito di avere interesse alla prosecuzione del giudizio, può essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
Rilevato che le spese del grado possono essere compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., tenuto conto delle circostanze sopravvenute che hanno determinato il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il presente giudizio e compensa le spese del grado tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
LU AR, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
LU TE, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU TE | LU AR |
IL SEGRETARIO