Sentenza 1 marzo 2013
Massime • 1
Le condizioni di salute, anche gravi, sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, una volta accertato che esse non eliminano le manifestazioni comportamentali illecite e quindi la pericolosità sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2013, n. 13515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13515 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 01/03/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 545
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - rel. Consigliere - N. 42631/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI TI N. IL 25/11/1965;
avverso il decreto n. 155/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 03/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania, con il decreto in epigrafe, ha confermato il decreto del Tribunale della medesima città in data 13.07.2011 con cui è stata aggravata per l'ulteriore durata di anni uno la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza già applicata a RT OL in data 16.2.2002 con provvedimento confermato dalla Corte di appello.
2. Ricorre per cassazione il proposto lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di Appello violato le regole legali sulla valutazione dei requisiti della sorveglianza speciale, con particolare riguardo a quello sulla attualità della pericolosità sociale del preposto.
Si lamenta infatti che pur essendo tenuto il giudice ad un accertamento della pericolosità che implica la ricerca e la indicazione di elementi idonei a documentare positivamente l'attualità di tale condizione, nel caso concreto la Corte ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sul fatto della emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere;
inoltre non ha tenuto in conto che il preposto è attualmente ristretto in carcere e sottoposto a trattamento rieducativo, cosa che dovrebbe portare ad escluderne la pericolosità all'esito del trattamento;
ne' ha infine considerato il compromesso stato di salute del OL, incompatibile con la prognosi di pericolosità sociale.
3. Il Procuratore generale ho concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giova premettere che, a mente della disciplina portata dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, il decreto con il quale la
Corte di Appello decide in ordine al gravame proposto dalle parti avverso il provvedimento del Tribunale in materia di misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 3 della Legge citata) è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge, vizio, quest'ultimo, nel quale è compreso, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte, quello della motivazione nella ipotesi in cui essa sia del tutto omessa ovvero apparente (cfr., di recente, Cass., sez. 1, 17.1.11, n. 5838). Nel caso di specie la denunciata violazione di legge in ordine alla insussistenza del requisito ineludibile dell'attualità della pericolosità sociale giustificativa della misura impugnata non è riscontrabile in alcun modo. La Corte territoriale, infatti, dopo aver sinteticamente ricostruito le pregresse vicende penalmente rilevanti riferibili al ricorrente, ha lungamente argomentato sulla prognosi di pericolosità sociale ricordando in particolare come il OL, rimesso in libertà dopo aver scontato pene pregresse, è nuovamente e ripetutamele incorso in violazioni delle prescrizioni impostegli in ragione della disposta misura e in gravi violazioni della legge penale, essendo stato condannato per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti.
L'osservazione sulla funzione rieducativa della pena è poi illogica, pretendendosi di inficiare un giudizio di pericolosità formulato all'attualità in considerazione della possibilità che l'espiazione della pena realizzi in futuro la rieducazione del condannato. Infine, la Corte territoriale ha fatto corretto richiamo e uso della giurisprudenza secondo cui le condizioni di salute, anche gravi, sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, una volta accertato - come ritiene la Corte territoriale nel caso di specie - che esse non eliminano le manifestazioni comportamentali illecite e quindi la pericolosità sociale (Cass. sez. 6, 16.6.2003, n. 35653). L'impugnazione, siccome manifestamente infondata, va dichiarata inammissibile.
2. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013