Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/2002, n. 15056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15056 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E ROLLI REPUBBLICA ITALIANA ART. 23 L. 24-11-1961, N. 689 modifiche al sistema penale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 5056/ 0 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18732/00 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere PLENTEDADott. Donato Cron. 35245 Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Rep. SALVAGO - Consigliere Dott. Salvatore RORDORF Rel. Consigliere Ud. 10/07/2002 Dott. Renato - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: CA CALTANISSETTA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RE AN;
- intimato avverso la sentenza n. 157/00 del Tribunale di GELA, emessa il 24/06/99; udienza del 10/07/2002 dal Consigliere Dott. Renato іл 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1613 RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Raffaele CENICCOLA che ha concluso per Generale Dott. il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Il sig. LO OR, vistasi recapitare un'ordinanza ingiunzione con cui l'Ufficio Provinciale Industria Commercio ed Artigianato di Caltanissetta gli ingiungeva di pagare la somma di £. 100.000 a titolo di sanzione amministrativa per non avere egli apposto sul- la licenza di panificazione il prescritto visto annuale relativo all'anno 1993 né versato la relativa tassa, propose tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale di Gela con ricorso depositato il 22 dicembre 1997. So- stenne che la sanzione era illegittima, giacché egli aveva cessato la propria attività di panificatore sin dal giugno del 1988, lo aveva a suo tempo comunicato alla competente commissione provinciale per l'artigianato ed era stato cancellato dall'albo degli imprenditori artigiani con provvedimento del 23 gennaio 1989; ragione per cui nessun obbligo di apposizione del visto sulla licenza residuava a suo carico nell'anno 1993. All'udienza di comparizione l'amministrazione con- venuta, benché fosse presente il funzionario munito di 2 delega, non si costituì con comparsa di risposta, e ne fu perciò dichiarata la contumacia. Con sentenza depositata il 17 giugno 2000 il tri- bunale osservò, in primo luogo, che la cancellazione dell'opponente dall'albo delle imprese artigiane sin dal 1989 era avvenuta non solo per il venir meno dei requisiti soggettivi necessari all'iscrizione, ma anche per l'oggettiva cessazione dell'attività di panifica- zione, che costituisce il presupposto dell'obbligo di pagamento azionato dall'amministrazione mediante l'ingiunzione opposta;
in secondo luogo che dalla ces- sazione di tale attività deriva anche, ai sensi dell'art. 31 della legge n°426 del 1971, la decadenza dall'autorizzazione alla panificazione e quindi un'ulteriore ragione di cessazione degli obblighi ine- renti all'esercizio di tale attività. Il tribunale ac- colse quindi l'opposizione, annullò l'ingiunzione e condannò l'amministrazione al pagamento delle spese processuali. Contro questa sentenza l'Ufficio Provinciale Indu- stria Commercio ed Artigianato di Caltanissetta, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricor- so per cassazione deducendo due motivi d'impugnazione. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso è volto a denun- 1. - ciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n° 689, per avere il tribunale erroneamente dichiarato e ribadito in senten- za la contumacia dell'amministrazione convenuta in quel grado di giudizio, ad onta del fatto che un funzionario dotato dei necessari poteri di rappresentanza dell'amministrazione fosse intervenuto all'udienza e che fossero stati tempestivamente depositati in cancel- leria gli atti ed i documenti prescritti dal citato art. 23. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n°1002 del 1956, nonché l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo l'Avvocatura ricorrente il tribunale non avrebbe infat- ti adeguatamente considerato che il provvedimento ammi- nistrativo di iscrizione all'albo delle imprese arti- giane spiega effetti diversi dal rilascio della licenza per l'esercizio della panificazione, sicché la cancel- lazione dall'albo non esclude che il sig. OR potes- se continuare a svolgere comunque la propria attività e fosse perciò tenuto al rispetto degli obblighi inerenti al possesso della licenza di panificazione. Errato sa- 4 rebbe poi il richiamo operato dall'impugnata sentenza alla (allora vigente) legge n° 426 del 1971, che ri- guarda l'esercizio del commercio e non l'attività di panificazione.
2. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. E' inammissibile il primo motivo per la decisiva ed assorbente ragione che, dalla stessa prospettazione del ricorso, non si evince in alcun modo che il preteso error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice di merito abbia avuto una qualche incidenza causale sull'esito finale del giudizio. L'amministrazione ri- corrente, infatti, si duole della sua declaratoria di contumacia, ma non indica se e quale eventuale mezzo di difesa tale declaratoria le avrebbe precluso come, altrimenti, una diversa valutazione in ordine alla con- testata situazione di contumacia avrebbe potuto riflet- tersi sul tenore della sentenza che ha accolto l'opposizione proposta dal sig. OR. Ed è superfluo aggiungere che neppure esiste alcun nesso di consequen- zialità logica tra la declaratoria di contumacia e la condanna alla rifusione delle spese processuali in fa- vore della controparte, giacché tale condanna trae fon- damento dalla soccombenza e non certo dalla contumacia. Ne consegue il difetto d'interesse a far valere in 5 questa sede il preteso vizio procedurale.
3. Non coglie nel segno neppure il secondo moti- vo di impugnazione. Contrariamente a quel che sostiene l'amministrazione ricorrente il tribunale non ha affat- to trascurato i diversi scopi ed i diversi effetti le- gati, da un lato, all'iscrizione di un panificatore all'albo delle relative imprese artigiane, dall'altro alla concessione ed all'effettivo esercizio della li- cenza di panificazione. La decisione con cui il tribunale ha accolto l'opposizione si basa, invece, su due distinte argomen- tazioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a sor- reggere la decisione. La prima di tali argomentazioni, nient'affatto ignorando la distinzione sottolineata in questa sede dalla ricorrente (ed, anzi, esplicitamente presupponen- dola), pone in luce come la cancellazione del sig. Ar- dore dall'albo delle imprese artigiane abbia avuto per dichiarato presupposto proprio la cessazione da parte sua dell'attività di panificazione. Non la cancellazio- ne dall'albo, in quanto tale, bensì il fatto della ces- sazione di detta attività sin dal 1989, è stato dunque considerato dal giudicante come ragione decisiva per escludere che fosse fondata la pretesa creditoria 6 dell'amministrazione, giacché tale pretesa presuppone appunto l'effettivo e concreto esercizio dell'attività di panificazione e, nella specie, si riferiva invece ad un' annualità di molto successiva alla cessazione di detta attività. Limitandosi ad affermare che, in astratto, la can- cellazione del sig. OR dall'albo degli imprenditori artigiani non esclude la possibilità che egli potesse continuare a svolgere attività di panificazione in al- tra forma, la ricorrente non scalfisce dunque il fonda- mento della decisione impugnata;
la quale, con motiva- zione logica ed adeguata, è giunta ad escludere che in concreto siffatta attività fosse stata invece svolta dal sig. OR nel periodo di tempo che inte- ressa. Tanto basta per concludere che il ricorso non può essere accolto, restando assorbita ogni altra questio- ne.
4. Non v'è da provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non essendosi in esso costi- tuito l'intimato.
P.Q.M.
E N a O e i I l r Z La Corte rigetta il ricorso. i e A h l S l 2 C S o 0 a A c i 0 Così deciso, in Roma, il 10 luglio 2002. C " 2 A e d F I . C e L T estensIl Consigliere estensore Il Presidente M L S I E E A a R O C P m i N U r 5 S A P e E C t 2 i T s 7 r R o f IL CANCELLIERE o O p C e Andrea Bianchi D l i