CASS
Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17503 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS AN, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall’avv. Mary Buono - di fiducia;
avverso il decreto del Tribunale di Salerno, emesso in data 06/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IM CO;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17503 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 11/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 06/10/2025 il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta avanzata da AN CH di revoca parziale della misura di prevenzione della confisca disposta nei confronti di ED CH e MA CH con decreto del medesimo tribunale in data 10/11/2014, definitivo il 28/09/2017. 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore di AN CH, affidandolo a tre motivi, dopo avere premesso che il ricorrente - fratello di ED e MA CH, sottoposti alla misura di prevenzione delle sorveglianza speciale e destinatari di confisca di beni immobili (v. decreto del Tribunale di Salerno del 10/11/2014 definitivo il 28/09/2017, data della sentenza della Corte di Cassazione di rigetto dei ricorsi avverso il decreto della Corte di appello di Salerno di conferma del decreto del tribunale) -, estraneo al procedimento di applicazione della misura di prevenzione speciale (personale e) patrimoniale nei confronti dei due fratelli, del quale non avrebbe mai avuto cognizione, ha ereditato, a seguito del rinvenimento e della pubblicazione di un testamento redatto dalla madre AP ID (deceduta in Agropoli in data 8/01/2024), alcune proprietà immobiliari ricomprese nel predetto decreto di confisca, delle quali si dichiara proprietario in virtù di un atto anteriore sia al provvedimento di sequestro che a quello di confisca in quanto risalente all’8/01/2024, mentre il decreto di confisca è datato 28 novembre 2014; 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione del titolo posseduto dal ricorrente;
assume la difesa che: il tribunale ha errato laddove, a dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà, ha ritenuto insufficiente la produzione da parte della difesa della voltura dell'ispezione ipotecaria e della nota di trascrizione iure successionis in favore del terzo dei beni di cui si chiede la revoca del provvedimento ablatorio;
il tribunale ha errato anche nel non distinguere la diversa efficacia della trascrizione della successione dalla decorrenza del diritto di proprietà sui beni ereditati, che si acquisisce dal momento dell'apertura della successione, che coincide con la morte del de cuius, come sancito dall'art. 456 cod. civ., in applicazione del quale il trasferimento del diritto di proprietà ai successori avverrebbe automaticamente a partire da tale momento, indipendentemente dalla trascrizione;
né la confisca comporta, di per sé, l'estinzione dei preesistenti diritti reali vantati dai terzi sul bene oggetto di ablazione. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nella valutazione dell’anteriorità del titolo del ricorrente rispetto al provvedimento ablatorio. Assume la difesa che, pacificamente, la decorrenza della trascrizione di un atto mortis causa, disciplinata dall’art. 2684 cod. civ., retroagisce alla data di apertura della successione;
la difesa richiama la “clausola di salvaguardia” (citando sez. U civili senza indicarla) codificata nell’art. 19 comma 1, d. lgs. n. 231/2001 secondo cui, benché sia disposta la confisca, “sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede”, che trascrivono il loro titolo;
3 “nel caso di specie, la trascrizione del titolo del ricorrente benché successiva al provvedimento ablatorio, retroagisce […] al momento dell’apertura della successione in ragione delle norme fondamentali del diritto successorio” (p. 6 ricorso). 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione della buona fede del terzo ricorrente;
la difesa censura l’argomentazione del decreto secondo la quale “nessuna dimostrazione da parte dell'istante è stata fornita circa la sua estraneità al complesso criminale”, osservando che il ricorrente, che non ha mai avuto cognizione del procedimento n. 24/13, non ha precedenti penali né carichi pendenti e che, dopo avere esercitato per decenni attività nella sanità pubblica, è attualmente in pensione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, giova ricordare che la consolidata giurisprudenza di legittimità, che si intende qui ribadire, ha affermato che: «In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.» (così Sez.6, n.21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv.278294-01; conf. Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246- 01). In altra decisione, questa Corte, affrontando la questione dell'erronea valutazione di talune circostanze, ha altresì sostenuto che: «Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, PG c/Noviello, Rv.279435-01). 2.1 Nel caso di specie, le censure del ricorrente, trattate unitariamente per le reciproche interazioni, malgrado facciano riferimento alla categoria della violazione di legge, riguardano, in realtà, la valutazione nel merito di elementi di prova, esulando, perciò, dal limite individuato dalla giurisprudenza di questa Corte, come sopra riferito, laddove lamentano che la motivazione risulta carente, erronea ed illogica, relativamente sia alla titolarità del diritto di proprietà del terzo – con trascrizione da considerarsi agli effetti di legge anteriore alla confisca – sia alla buona fede incolpevole dell’istante. 4 3. Il Tribunale, con motivazione esente dai vizi denunziati, logica e non apparente, ha rigettato l’istanza, evidenziando che difetta nella specie l’anteriorità della trascrizione del titolo di proprietà rispetto alla confisca, facendo buon governo del consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di sequestro e confisca, per "terzo" cui il bene "appartiene" deve essere inteso solo il titolare del bene e chiunque vanti un diritto reale sul bene stesso da sottoporre a confisca, con esclusione di ogni ipotesi di diritto obbligatorio (Cass. pen. sez. I, sent. n. 24448 del 2016). Ebbene, vagliando puntualmente tutti gli elementi sottoposti dalla difesa, il Tribunale ha chiarito quanto segue (pp. non numerate, da quarta a sesta dell‘ordinanza impugnata): la pretesa è fondata su di un testamento olografo a firma della de cuius AP ID - (madre del ricorrente) deceduta in data 08/01/2024 - redatto in data 11/07/2022, e quindi prima della confisca di prevenzione avvenuta il 28/11/2014 (irrevocabile il 28/09/2017), pubblicato con atto notarile in data 16/02/2022, registrato in data 01/03/2022 e trascritto in data 02/03/2022; con tale testamento, la de cuius disponeva in favore del figlio AN di beni immobili nell'allora titolarità e disponibilità dei fratelli del beneficiario testamentario (i proposti MA e ED), precisando che intendeva in tal modo perequare le loro posizioni, poiché detti beni sarebbero stati acquistati con denaro della madre;
il legato di cose altrui, ai sensi dell'art 651 cod. civ., ha efficacia obbligatoria e non determina l'acquisto immediato della cosa legata, essendo necessario l’adempimento di uno specifico obbligo imposto dal testatore all’onerato; dall’efficacia obbligatoria del legato, discende che AN CH è titolare soltanto di un diritto di credito volto ad ottenere, da parte dei due fratelli, il trasferimento degli immobili oggetto di legato;
peraltro, trattandosi di beni trasferiti al patrimonio indisponibile dello Stato, quale effetto della confisca trascritta in data 08/09/2022, il legatario potrà fare valere il diritto di credito nei confronti dell’onerato secondo le regole civilistiche, non ricorrendo nemmeno alcun contrasto con i parametri costituzionali invocati dalla difesa (artt. 24 e 42 della Costituzione), atteso che l'ordinamento attribuisce al ricorrente, in ogni caso, la facoltà di fare, eventualmente, valere in ambito civile le sue ragioni e le sue pretese nei confronti dei fratelli. Tra l’altro, il tribunale ha osservato, con motivazione anche sul punto esente da vizi logico giuridici, che nel corso del giudizio di prevenzione non è mai stato valorizzato dalla difesa dei proposti il dato che l'acquisto dei beni de quibus fosse avvenuto con risorse economiche lecite provenienti dalla loro madre, onde sottrarli all'effetto ablativo, essendo la circostanza emersa soltanto ai fini della richiesta di revoca della confisca fondata sulla scoperta del testamento;
né risulta che alcuna dimostrazione da parte dell'istante sia stata fornita circa la sua estraneità al complesso contesto criminale gestito dai fratelli, la cui pericolosità si è fondata sulla commissione di reati fiscali tributari e contro il patrimonio, anche in forma associativa. 4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese 5 processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IM CO LO AP
avverso il decreto del Tribunale di Salerno, emesso in data 06/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IM CO;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17503 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 11/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 06/10/2025 il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta avanzata da AN CH di revoca parziale della misura di prevenzione della confisca disposta nei confronti di ED CH e MA CH con decreto del medesimo tribunale in data 10/11/2014, definitivo il 28/09/2017. 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore di AN CH, affidandolo a tre motivi, dopo avere premesso che il ricorrente - fratello di ED e MA CH, sottoposti alla misura di prevenzione delle sorveglianza speciale e destinatari di confisca di beni immobili (v. decreto del Tribunale di Salerno del 10/11/2014 definitivo il 28/09/2017, data della sentenza della Corte di Cassazione di rigetto dei ricorsi avverso il decreto della Corte di appello di Salerno di conferma del decreto del tribunale) -, estraneo al procedimento di applicazione della misura di prevenzione speciale (personale e) patrimoniale nei confronti dei due fratelli, del quale non avrebbe mai avuto cognizione, ha ereditato, a seguito del rinvenimento e della pubblicazione di un testamento redatto dalla madre AP ID (deceduta in Agropoli in data 8/01/2024), alcune proprietà immobiliari ricomprese nel predetto decreto di confisca, delle quali si dichiara proprietario in virtù di un atto anteriore sia al provvedimento di sequestro che a quello di confisca in quanto risalente all’8/01/2024, mentre il decreto di confisca è datato 28 novembre 2014; 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione del titolo posseduto dal ricorrente;
assume la difesa che: il tribunale ha errato laddove, a dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà, ha ritenuto insufficiente la produzione da parte della difesa della voltura dell'ispezione ipotecaria e della nota di trascrizione iure successionis in favore del terzo dei beni di cui si chiede la revoca del provvedimento ablatorio;
il tribunale ha errato anche nel non distinguere la diversa efficacia della trascrizione della successione dalla decorrenza del diritto di proprietà sui beni ereditati, che si acquisisce dal momento dell'apertura della successione, che coincide con la morte del de cuius, come sancito dall'art. 456 cod. civ., in applicazione del quale il trasferimento del diritto di proprietà ai successori avverrebbe automaticamente a partire da tale momento, indipendentemente dalla trascrizione;
né la confisca comporta, di per sé, l'estinzione dei preesistenti diritti reali vantati dai terzi sul bene oggetto di ablazione. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nella valutazione dell’anteriorità del titolo del ricorrente rispetto al provvedimento ablatorio. Assume la difesa che, pacificamente, la decorrenza della trascrizione di un atto mortis causa, disciplinata dall’art. 2684 cod. civ., retroagisce alla data di apertura della successione;
la difesa richiama la “clausola di salvaguardia” (citando sez. U civili senza indicarla) codificata nell’art. 19 comma 1, d. lgs. n. 231/2001 secondo cui, benché sia disposta la confisca, “sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede”, che trascrivono il loro titolo;
3 “nel caso di specie, la trascrizione del titolo del ricorrente benché successiva al provvedimento ablatorio, retroagisce […] al momento dell’apertura della successione in ragione delle norme fondamentali del diritto successorio” (p. 6 ricorso). 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione della buona fede del terzo ricorrente;
la difesa censura l’argomentazione del decreto secondo la quale “nessuna dimostrazione da parte dell'istante è stata fornita circa la sua estraneità al complesso criminale”, osservando che il ricorrente, che non ha mai avuto cognizione del procedimento n. 24/13, non ha precedenti penali né carichi pendenti e che, dopo avere esercitato per decenni attività nella sanità pubblica, è attualmente in pensione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, giova ricordare che la consolidata giurisprudenza di legittimità, che si intende qui ribadire, ha affermato che: «In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.» (così Sez.6, n.21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv.278294-01; conf. Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246- 01). In altra decisione, questa Corte, affrontando la questione dell'erronea valutazione di talune circostanze, ha altresì sostenuto che: «Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, PG c/Noviello, Rv.279435-01). 2.1 Nel caso di specie, le censure del ricorrente, trattate unitariamente per le reciproche interazioni, malgrado facciano riferimento alla categoria della violazione di legge, riguardano, in realtà, la valutazione nel merito di elementi di prova, esulando, perciò, dal limite individuato dalla giurisprudenza di questa Corte, come sopra riferito, laddove lamentano che la motivazione risulta carente, erronea ed illogica, relativamente sia alla titolarità del diritto di proprietà del terzo – con trascrizione da considerarsi agli effetti di legge anteriore alla confisca – sia alla buona fede incolpevole dell’istante. 4 3. Il Tribunale, con motivazione esente dai vizi denunziati, logica e non apparente, ha rigettato l’istanza, evidenziando che difetta nella specie l’anteriorità della trascrizione del titolo di proprietà rispetto alla confisca, facendo buon governo del consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di sequestro e confisca, per "terzo" cui il bene "appartiene" deve essere inteso solo il titolare del bene e chiunque vanti un diritto reale sul bene stesso da sottoporre a confisca, con esclusione di ogni ipotesi di diritto obbligatorio (Cass. pen. sez. I, sent. n. 24448 del 2016). Ebbene, vagliando puntualmente tutti gli elementi sottoposti dalla difesa, il Tribunale ha chiarito quanto segue (pp. non numerate, da quarta a sesta dell‘ordinanza impugnata): la pretesa è fondata su di un testamento olografo a firma della de cuius AP ID - (madre del ricorrente) deceduta in data 08/01/2024 - redatto in data 11/07/2022, e quindi prima della confisca di prevenzione avvenuta il 28/11/2014 (irrevocabile il 28/09/2017), pubblicato con atto notarile in data 16/02/2022, registrato in data 01/03/2022 e trascritto in data 02/03/2022; con tale testamento, la de cuius disponeva in favore del figlio AN di beni immobili nell'allora titolarità e disponibilità dei fratelli del beneficiario testamentario (i proposti MA e ED), precisando che intendeva in tal modo perequare le loro posizioni, poiché detti beni sarebbero stati acquistati con denaro della madre;
il legato di cose altrui, ai sensi dell'art 651 cod. civ., ha efficacia obbligatoria e non determina l'acquisto immediato della cosa legata, essendo necessario l’adempimento di uno specifico obbligo imposto dal testatore all’onerato; dall’efficacia obbligatoria del legato, discende che AN CH è titolare soltanto di un diritto di credito volto ad ottenere, da parte dei due fratelli, il trasferimento degli immobili oggetto di legato;
peraltro, trattandosi di beni trasferiti al patrimonio indisponibile dello Stato, quale effetto della confisca trascritta in data 08/09/2022, il legatario potrà fare valere il diritto di credito nei confronti dell’onerato secondo le regole civilistiche, non ricorrendo nemmeno alcun contrasto con i parametri costituzionali invocati dalla difesa (artt. 24 e 42 della Costituzione), atteso che l'ordinamento attribuisce al ricorrente, in ogni caso, la facoltà di fare, eventualmente, valere in ambito civile le sue ragioni e le sue pretese nei confronti dei fratelli. Tra l’altro, il tribunale ha osservato, con motivazione anche sul punto esente da vizi logico giuridici, che nel corso del giudizio di prevenzione non è mai stato valorizzato dalla difesa dei proposti il dato che l'acquisto dei beni de quibus fosse avvenuto con risorse economiche lecite provenienti dalla loro madre, onde sottrarli all'effetto ablativo, essendo la circostanza emersa soltanto ai fini della richiesta di revoca della confisca fondata sulla scoperta del testamento;
né risulta che alcuna dimostrazione da parte dell'istante sia stata fornita circa la sua estraneità al complesso contesto criminale gestito dai fratelli, la cui pericolosità si è fondata sulla commissione di reati fiscali tributari e contro il patrimonio, anche in forma associativa. 4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese 5 processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IM CO LO AP