Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17503
CASS
Sentenza 14 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge nella valutazione del titolo posseduto dal ricorrente

    Le censure del ricorrente riguardano la valutazione nel merito di elementi di prova, esulando dai limiti del ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto lamentano una motivazione carente, erronea ed illogica sulla titolarità del diritto di proprietà e sulla buona fede.

  • Inammissibile
    Violazione di legge nella valutazione dell'anteriorità del titolo del ricorrente rispetto al provvedimento ablatorio

    Le censure del ricorrente riguardano la valutazione nel merito di elementi di prova, esulando dai limiti del ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto lamentano una motivazione carente, erronea ed illogica sulla titolarità del diritto di proprietà e sulla buona fede.

  • Inammissibile
    Violazione di legge nella valutazione della buona fede del terzo ricorrente

    Le censure del ricorrente riguardano la valutazione nel merito di elementi di prova, esulando dai limiti del ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto lamentano una motivazione carente, erronea ed illogica sulla titolarità del diritto di proprietà e sulla buona fede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17503
    Data del deposito : 14 maggio 2026

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