Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/05/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 6-5-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r. g. 5915/2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fusco Fabrizio e dall'Avv. Parte_1
Fusco Francesco, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., (Società Controparte_1 incorporante con decorrenza dall'1.1.2025, che a sua Controparte_2 volta ha incorporato con decorrenza dall'1.10.2024), Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Morrico, dall'Avv. Camilla Nannetti e dall'Avv.
Mario De Mathia, e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17-9-2019 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, il ricorrente conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
al fine di vederla condannata al risarcimento del danno patrimoniale e Controparte_3
non patrimoniale conseguente al demansionamento subito dal settembre 2013 alle dimissioni del maggio 2015, oltre alla restituzione dell'indennità di mancato preavviso trattenuta.
1
sicurezza, dal 1-12-1998 al 15-05-2015, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, presso lo stabilimento di Nola con mansioni di tecnologo di cui al livello 5 S del CCNL Metalmeccanici/Industria; che successivamente veniva adibito alle mansioni di “logistico” (caposquadra con mansioni di direzione e verifica dell'operato di circa 10 operai del turno) subordinato all'autorità, alla direzione e controllo del Capo dell'Unità di Base delle grandi macchine (capo UDB), il quale si interfacciava con la
Direzione e rispondeva dell'operato di tutta l'area; che dal mese di gennaio 2005 veniva promosso al livello 6; che la società era solita appaltare le commesse per la CP_3 progettazione e produzione di velivoli ad altre imprese e che, nell'esecuzione dell'appalto, le componenti del velivolo veniva prodotte nello stabilimento di Nola e poi successivamente trasportate nei cantieri francesi di Saint Nazaire e Tolosa per l'assemblaggio definitivo;
che, per quello che interessa, i lavori di assemblaggio e completamento, pur avvenendo nello stabilimento di Tolosa (di proprietà dell'Airbus) erano svolti da (oltre che da Airbus), la quale si avvaleva del proprio personale CP_3
che veniva inviato in trasferta, anche per lunghi periodi (analogamente avveniva per i cantieri di Saint-Nazaire e Amburgo); che il ricorrente veniva inviato in trasferta a Tolosa dal maggio 2006 al 30 agosto 2013 per prendere parte ai lavori di completamento dell'Airbus A380; che in tale periodo aveva svolto le seguenti mansioni: dal maggio 2006
a luglio 2007 era stato “capo velivolo” (responsabile della produzione di un singolo velivolo, con mansioni di organizzazione e direzione di una squadra di operai e un caposquadra, nonché di addetto alla risoluzione delle “non conformità” derivanti da errori di esecuzione rispetto ai progetti e di raccordo con i coordinatori di Airbus); dal luglio
2007 al marzo 2008 era stato promosso “Version Manager” (responsabile delle produzione di tutti i velivoli destinati alla compagnia australiana Quantas Airlines); dal
2010 al 2011, in aggiunta alle mansioni già descritte, aveva rivestito anche il ruolo di responsabile della riconfigurazione velivolo;
dal 2010 al 2013 era stato responsabile, con margini di autonomia e poteri decisionali, delle relazioni tra e Airbus per lo CP_3
stabilimento di Tolosa, addetto alla gestione della fase di avvicendamento del personale dal cantiere;
che per l'espletamento di tali attività non osservava un orario di lavoro fisso in quanto, oltre all'osservanza del turno centrale per intero, copriva sia la fase finale del primo turno, sia la fase inziale dell'ultimo; che nel settembre 2013 rientrava presso lo stabilimento di Nola e veniva adibito alle mansioni di caposquadra nell'Area trattamenti
2 superficiali e pittura, senza adeguata formazione sulla pericolosità dei prodotti, alle dipendenze del Capo Unità di Base;
che, pertanto, rispetto alle mansioni svolte presso lo stabilimento di Tolosa, inquadrabili nel livello 6 del CCNL richiamato, aveva subito un demansionamento con attribuzione di mansioni proprie del livello 5S; che, inoltre, la società convenuta gli negava i permessi e le ferie per poter raggiungere la famiglia ormai stabilitasi a Tolosa;
che la situazione complessivamente creatasi (asserito demansionamento, lontananza dagli affetti ed esposizione a sostanza tossiche) gli procurava un profondo stato di ansia e preoccupazione, sfociato in depressione;
che i primi sintomi emersero agli inizi del 2014 e perdurarono fino (e oltre) alla cessazione del rapporto, e di cui furono la causa;
che a seguito delle dimissioni, asseritamente rassegnate per giusta causa, non riceveva l'indennità sostitutiva del preavviso, ma, contrariamente, subiva la decurtazione di euro 10.345,80 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Ciò premesso, dopo aver preliminarmente asserito la responsabilità della convenuta ex art. 2112 c.c. e formulato articolate argomentazioni giuridiche sul danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla violazione dell'art. 2103 c.c. per l'illegittimo demansionamento dal livello 6 al livello 5/S, nonché sull'art. 2119 c.c., concludeva chiedendo: “01. Accertare e dichiarare che in virtù delle trasformazioni e cessioni di azienda descritte in atti la divenne 02. Controparte_4 Controparte_3
Accertare e dichiarare che la risponde, per tutti i motivi esposti Controparte_3
in atti, di tutte le obbligazioni che la ha assunto nel corso del Controparte_4
tempo nei confronti del ricorrente;
03. Accertare e dichiarare che il ricorrente è stato assunto dalla in data 01/12/1998 con contratto di lavoro Controparte_4
subordinato e a tempo indeterminato ed inquadrato come impiegato nel livello 5°s ccnl metalmeccanici, con mansioni di “tecnologo”; 04. Accertare e dichiarare che al rapporto di lavoro trovava applicazione il ccnl metalmeccanici industria, nonché la conferente contrattazione collettiva aziendale;
05. Accertare e dichiarare che dopo un breve lasso di tempo dall'assunzione il ricorrente fu adibito alle mansioni di “logistico”
o “caposquadra”, lavorando alle dipendenze di un capo UDB;
06. Accertare e dichiarare che dal mese di gennaio 2005 il ricorrente fu promosso al 6° livello di inquadramento;
07. Accertare e dichiarare che dal maggio 2006 al 30 agosto 2013 il ricorrente fu inviato in trasferta in Francia ove svolse in maniera continuativa e prevalente le mansioni di
“capo velivolo”, “version manager”, “responsabile della riconfigurazione velivolo” e
“responsabile delle relazioni tra e Airbus”, tutte come meglio descritte e CP_3
specificate in atti;
08. Accertare e dichiarare che tutte le mansioni svolte in Francia erano
3 connotate da una maggiore professionalità rispetto a quelle precedentemente espletate in Italia;
09. Accertare e dichiarare che al rientro in Italia nel settembre 2013 il ricorrente fu adibito alle mansioni di caposquadra nell'area trattamenti superficiali, come meglio descritte in atti;
10. Accertare e dichiarare che l'assegnazione alle mansioni di caposquadra dell'area trattamenti superficiali integrò un illecito demansionamento;
11. Accertare e dichiarare che all'atto dell'assegnazione all'area trattamenti superficiali al ricorrente non fu fornita nessuna formazione in ordine ai rischi per la salute correlati alle nuove mansioni;
12. Accertare e dichiarare che dunque il ricorrente fu esposto al rischio di contrarre malattie professionali come meglio descritto in atti;
13. Accertare e dichiarare che dal settembre 2013 la datrice di lavoro illecitamente negò al ricorrente il diritto di fruire delle ferie e permessi spettanti;
14. Accertare e dichiarare che a causa delle illecite condotte datoriali il ricorrente contrasse una sindrome ansioso-depressiva come meglio descritta in atti;
15. Accertare e dichiarare che a causa dell'illegittimo demansionamento il lavoratore patì un danno patrimoniale per mancato incremento del know how da quantificarsi in €39.560,51 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
16. Per l'effetto della pronunzia di cui al capo che precede condannare la convenuta a risarcire al ricorrente la somma di €39.560,51, oltre rivalutazione monetaria
e interessi dal giorno della domanda al soddisfo;
17. Accertare e dichiarare che a causa dell'illegittimo demansionamento e della conseguente sindrome ansioso-depressiva il lavoratore patì danni non patrimoniali di natura biologica, morale ed esistenziale come meglio descritti in atti;
18. Per l'effetto della pronunzia di cui al capo che precede condannare la convenuta a risarcire al ricorrente tutti i danni non patrimoniali patiti, da quantificarsi in €20.000,00, a titolo di danno biologico e in ulteriori €20.000,00, a titolo di danno morale ed esistenziale, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
19. Accertare e dichiarare che il
si dimise per giusta causa;
20. Per effetto della pronunzia di cui al capo che Parte_1
precede condannare la convenuta a restituire al ricorrente la somma di €10.345,80 illecitamente trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso, maggiorata degli interessi legali dal giorno delle dimissioni e fino all'effettivo soddisfo;
21. Ancora per effetto dell'accertamento relativo alla sussistenza della giusta causa di dimissioni condannare la convenuta a versare al ricorrente l'indennità di mancato preavviso da quantificarsi in €10.345,80, oltre interessi dal giorno delle dimissioni e fino all'effettivo soddisfo;
22. Con vittoria di spese anche di C.T.P. ed eventuale C.T.U. e compensi di avvocato ex Decreto del Ministro della Giustizia n. 55/14 nonché rimborso spese
4 forfettario ex art. 13, comma 10, legge n. 247 del 31/12/2012 nella misura del 15% del compenso e con le declaratorie del caso, inerenti e conseguenziali, con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
Con memoria difensiva del 16-2-2019 si costituiva in giudizio la società
[...]
che contestava gli assunti introduttivi. Rappresentava che il ricorrente Controparte_5
aveva sempre svolto le mansioni di caposquadra di cui al livello 6 del CCNL
Metalmeccanica, sia presso lo stabilimento di Nola, sia presso lo stabilimento di Tolosa dove era stato distaccato. In merito all'assenza di fornitura di dispositivi di sicurezza per l'attività di caposquadra nell'Area trattamenti superficiali e pittura rappresentava che l'attività di capo squadra non prevedeva di recarsi in cabina a verniciare in quanto i compiti si sostanziavano nel perlustrare l'area di lavoro e nel disporre comandi agli operatori, quest'ultimi forniti di dispositivi di sicurezza. Contestava, inoltre, la mancata fruizione dei permessi e delle ferie, nonché il mancato svolgimento di corsi di formazione.
Riferiva, altresì, che il ricorrente non mai denunciato alla società le problematiche di salute lamentate in ricorso.
Contestava il difetto di allegazione/prova dei danni lamentati e il nesso eziologico con l'asserito demansionamento, da ritenersi, comunque, insussistente;
nonché la circostanza delle dimissioni per giusta causa.
Ciò premesso, concludeva chiedendo rigettarsi il ricorso stante l'infondatezza nel merito;
con vittoria di spese.
In corso di causa non si giungeva al bonario componimento della lite e veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale mediante l'escussione dei testi , Testimone_1 Tes_2
,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
e Tes_6 Testimone_7
Il teste cittadino francese che non parla la lingua italiana, Testimone_5 veniva escusso all'udienza 21-3-2023 con l'ausilio dell'interprete, dott. . Testimone_8
In data 5 marzo 2025 si costituiva in giudizio per parte resistente la Controparte_1
Società incorporante con decorrenza
[...] Controparte_2 dall'1.1.2025, che a sua volta ha incorporato con decorrenza Controparte_3 dall'1.10.2024, che risulta subentrata ad ogni fine di legge, “a pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, della Società incorporata ed in tutte le sue ragioni, azioni, diritti, come Controparte_2 in tutti gli obblighi, impegni e passività (…)”.
5 La si riportava a tutte le difese svolte dalla precedente Controparte_1
società costituita in giudizio.
La causa veniva rinviata all'udienza del 6 maggio 2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio non consente di ritenere provate le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo. Dalle risultanze istruttorie emerge infatti che tanto nel periodo 2006-2013 a Tolosa, quanto nel periodo successivo al suo rientro in
Italia e sino alle sue dimissioni avvenute nel 2015, il ricorrente ha ricoperto funzioni perfettamente sussumibili nel suo livello e profilo di capo squadra di VI livello del Ccnl metalmeccanici privati.
Il teste escusso all'udienza del 21.3.2023, ha dichiarato: “A.D.R.: Ho Testimone_4 lavorato presso l' insieme al ricorrente a partire dall'anno 2006. Preciso che CP_3 entrambi lavoravamo per l' anche precedentemente, ma abbiamo cominciato a CP_3
lavorare insieme nel giugno 2006 a Tolosa. A.D.R.: Io ero responsabile MAP, ovvero ero responsabile del gruppo di persone che si occupavano della “messa a punto” degli aeromobili, ovvero di una sezione degli stessi, per rimediare alle eventuali parti mancanti sul velivolo. A.D.R.: il ricorrente a Tolosa era un caposquadra con il ruolo di tecnologo
e logistico, egli assisteva gli operai nella fase di montaggio e messa a punto di eventuali anomalie riscontrate. Io ero responsabile del gruppo di operai, ed il Parte_1
organizzava con il cliente il momento in cui poter salire sul velivolo per effettuare
l'intervento. A.D.R.: non ricordo se fosse il ricorrente a firmare la c.d. “fiches di intervento”; se non erro questo era compito del collaudo. Non so se il ricorrente all'epoca avesse la delega al collaudo. (…) A.D.R.: responsabile dell'attività che si svolgeva presso il sito di Tolosa ero io;
le operazioni da svolgersi sul singolo aeromobile potevo delegarle ad uno dei miei collaboratori. Sicuramente, nel periodo in cui ho lavorato a Tolosa ho delegato alcune operazioni al ricorrente, ma non ricordo su quale tipologia di aeromobile”.
Il teste , escusso alla medesima udienza del 21.3.2023, ha confermato di Testimone_6
avere lavorato per lungo tempo insieme al ricorrente anche a Tolosa ed ha così riferito:
“A.D.R.: nel 2006 mi recai in trasferta presso lo stabilimento di Tolosa e vi rimasi fino al 2010/2011, e poi fui inviato a Saint Nazaire, e dopo qualche mese tornai a Tolosa per
6 eseguire delle riconfigurazioni per 7/8 mesi circa. Dopo ritornai a Saint Nazaire. A.D.R.: non ricordo precisamente quando il sig. arrivò a Tolosa, se ben ricordo un Parte_1
paio di mesi dopo di me. A.D.R.: a Tolosa io svolgevo il compito di caposquadra, ero uno dei tre o quattro caposquadra. A.D.R.: il caposquadra, sulla base delle direttive ricevute dal caporeparto, che all'epoca era dapprima il sig. , poi il sig. Persona_1 Tes_4
e poi i sigg. e , fa eseguire alla propria squadra di
[...] Persona_2 Per_3
operai determinate operazioni tecniche sugli aeromobili. Alla fine delle operazioni si rientrava in ufficio e si relazionava insieme al caporeparto su tutte le operazioni svolte.
A.D.R.: anche il sig. era caposquadra e svolgeva i miei stessi compiti con la Parte_1
sua squadra di operai. A.D.R.: quando tornai a Tolosa dopo essere stato assegnato a
Saint Nazaire il ricorrente non aveva più una squadra di operai e si occupava di un'operazione che veniva definita PARAC PROCESS, che consisteva nel trasferimento della documentazione relativa ad un determinato problema tecnico riguardante un aeromobile ad Il ricorrente preparava la documentazione che poi veniva ritirata CP_6 da un addetto della (…) A.D.R.: l'individuazione delle non conformità avveniva CP_6
tramite un documento denominato N.C. che veniva emesso da e che compariva CP_6
nel sistema SAP, che è un sistema informatico composto da cinque task di cui la terza spettava ad . Il ricorrente rilevava la presenza di N.C., la esaminava ed eseguiva i CP_3 riscontri o sul terminale o sull'aeromobile interessato. Poi ordinava l'eventuale parte necessaria dell'aeromobile e una volta ricevuto lo trasmetteva alla unitamente CP_6
con il documento relativo. A.D.R.: nel 2006 ero inquadrato al quinto livello e successivamente fui inquadrato al livello quinto S. A.D.R.: a partire dal 2009, gradatamente, l'attività svolta da fu trasferita a Saint Nazaire. Non ricordo in che CP_3 anno l'attività svolta da a Tolosa cessò del tutto A.D.R.: non ricordo se il sig. CP_3
fu trasferito a Tolosa per sostituire altro dipendente. A.D.R.: ho conosciuto Parte_1 il sig. che era dipendente di un'azienda che lavorava per e che si Tes_5 CP_6 interfacciava con ”. CP_3
Il teste escusso sempre all'udienza del 21.3.2023, premesso di non conoscere Tes_5
con esattezza le attività svolte dal ricorrente, ha chiarito che nel periodo 2010-2013 il ricorrente “per quello che ho constatato di persona era colui che si interfacciava tra la
e l' ”. Ossia colui che, come chiarito assai meglio dal teste CP_6 CP_3 Testimone_6 svolgeva una funzione di interfaccia documentale tra l'allora ed Airbus secondo CP_3 un'operazione definita Parac Process.
7 Il teste , escusso in data 29-11-2022, ha riferito circostanze di cui non Testimone_3
ha avuto diretta conoscenza, mentre il teste ha dichiarato di avere lavorato Testimone_1
con il ricorrente a fasi alterne e di non ricordare con esattezza il contenuto delle attività da questi svolte. Peraltro, a fronte di domanda specifica, relativamente all'ultimo periodo,
2009/2013, di attività del ricorrente presso lo stabilimento di Tolosa, il teste ha Tes_1 dichiarato quanto segue: “In quel periodo il ricorrente era rimasto da solo presso lo stabilimento di Tolosa diretto dall'Ing. presso quel sito non c'era più Persona_4
attività produttiva da svolgere in quanto tale attività veniva svolta da Airbus. ADR: Il ruolo del ricorrente era quello di interfacciarsi con la Airbus”.
Quanto al periodo successivo al rientro in Italia del ricorrente, il teste , Testimone_9 escusso all'udienza del 5.10.2021, ha così precisato “ADR: ho avuto occasione di lavorare insieme e al ricorrente quando egli è tornato al lavoro presso lo stabilimento di
Nola dopo avere terminato di lavorare in Francia. Io ero il responsabile del reparto trattamenti superficiali e verniciatura. Il ricorrente si unì al team e divenne uno dei miei capisquadra (…) ho lasciato la responsabilità del reparto nell'aprile 2014 ed il ricorrente ancora vi lavorava. Il ricorrente gestiva gli operatori presenti nel turno, mediamente una quindicina di persone divisi tra verniciatori, operatori ai trattamenti superficiali ed ispettori liquidi penetranti. Si trattava di lavoratori inquadrati al terzo, quarto e quinto livello. Io all'epoca ero inquadrato nel VII livello. (…) Il sig. Parte_1 non lavorava all'interno di cabine di verniciature dove vi erano solo i verniciatori.
Durante le operazioni di verniciatura nella cabina può essere presente solo il verniciatore munito di appositi DPI. Quando non si svolgono le operazioni di verniciatura può capitare che qualcun altro possa entrare nella cabina per un tempo limitato. Il ricorrente poteva entrare nella cabina di verniciatura solo quando non era in atto la verniciatura. Ricordo che il ricorrente ha fruito di ferie e permessi per le sue esigenze personali di tornare in Francia. Tanto so perché me ne parlava e concordavamo
i giorni di ferie. Ero io che autorizzavo le ferie del dipendente (…) Non ricordo che il ricorrente abbia depositato documentazione attestante un suo stato di malattia cronica
(…) Il ricorrente ruotava nei tre turni”.
In senso conforme appaiono le dichiarazioni rese dal teste , escusso Testimone_7 all'udienza del 30.1.2024, il quale, interrogato specificamente sul ruolo del ricorrente al suo rientro in Italia ha confermato quanto segue: “ADR: sono dipendente dell' , CP_3
oggi , fin dal 1989. Attualmente sono caporeparto e svolgo la mia attività CP_2
8 lavorativa presso lo stabilimento di Nola. ADR: io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme dal 1998. In tale anno eravamo entrambi capisquadra a Nola presso il reparto grandi machine, e così è stato fino al 2000/2001 quando io ho cambiato reparto. Nel
2014 ho cominciato a lavorare come caporeparto presso il reparto cella chimica in cui già lavorava il ricorrente, con mansioni di caposquadra. Il ricorrente ha lavorato in tale reparto fino al 2015 quando è cessato il rapporto di lavoro. ADR: nel periodo dal 1998 al 2001 io ero inquadrato al sesto livello. Non so in quale livello fosse inquadrato il ricorrente. ADR: nel periodo 2014/2015 io ero inquadrato al settimo livello. Non so in quale livello fosse inquadrato il ricorrente. ADR: nel periodo 1998/2001 sia io che il ricorrente coordinavamo una squadra composta da dieci o quindici unità lavorative nel reparto grandi macchine. Svolgevamo le stesse mansioni su turni diversi. Nel periodo
2014/2015 io dirigevo il reparto cella chimica mentre il coordinava una Parte_1
squadra di circa dieci persone, e rispondeva a me del lavoro espletato. ADR: nel periodo
2014/2015 ricordo che il ricorrente ha fruito di periodi di ferie per recarsi a Tolosa presso la sua famiglia ma non ricordo esattamente in quali e quanti periodi. ADR: sono diventato caporeparto più o meno a metà dell'anno 2014 e prima di me il caporeparto era . (…) ADR: il ricorrente non mi ha mai parlato di una sua sofferenza Persona_5
ansioso-depressiva”.
Alla luce della svolta istruttoria, dunque, è stato confermato che ciascuno degli incarichi assegnati al ricorrente, tanto nel periodo presso Tolosa (2006-2013), quanto nel periodo successivo (2013-2015), ma anche nel periodo antecedente il suo distacco a Tolosa (ante
2006), era coerente con il suo inquadramento ed anche la sua professionalità. Il ricorrente ha sempre svolto attività operative e di coordinamento di altro personale (sempre circa una decina o anche più quando è rientrato in Italia), prevalentemente operaio, con differenziazione solo del tipo di attività da coordinare, tecnologico/logistico in un caso (a
Tolosa) e di coordinamento dell'attività trattamenti superficiali e pittura, nell'altro (al suo rientro in Italia).
Tutte attività, quelle indicate, certamente sussumibili nel sesto livello posseduto a suo tempo dal ricorrente ove rientra il lavoratore, tecnico o amministrativo, che con specifica collaborazione con i superiori agisce nei limiti delle direttive generali impartitegli, anche svolgendo unzioni di collegamento fra l'ente per cui operano e gli altri enti aziendali o enti esterni.
9 Posto che nessun demansionamento è stato dimostrato, nessun danno può essere stato patito dal ricorrente a causa dell'operato del datore di lavoro. Di conseguenza le domande tendenti ad ottenere il risarcimento di prospettati danni da demansionamento, morali o biologici non possono trovare accoglimento.
Appare infondata anche la richiesta di accertamento della giusta causa delle dimissioni.
Dopo la cessazione del distacco all'estero (peraltro neppure impugnata), è emerso infatti che il ricorrente è rientrato a lavorare in Italia, lasciando i suoi affetti, la sua famiglia i suoi amici in Francia. Questo cambiamento di vita è l'unica ragione che, incidendo sull'umore del ricorrente, lo ha indotto dopo circa un anno e mezzo dal suo rientro in
Italia a rassegnare le dimissioni volendo tornare a lavorare in Francia.
Ciò si desume chiaramente anche dalla mail che il ricorrente (doc. 29 di parte ricorrente) ha inviato al dott. nonché dalle frequenti richieste di fruire di ferie e permessi per Per_6
potersi ricongiungere alla famiglia rimasta a vivere in Francia. Il ricorrente soffriva il distacco dalla propria famiglia, ma come è pacifico, la scelta della famiglia del lavoratore di vivere in un'altra città o in altro stato, differente da quello in cui il lavoratore deve svolgere abitualmente la sua attività, non può esser imputata alla società; è una scelta personale del lavoratore o familiare che nulla ha a che vedere con il rapporto di lavoro.
Risulta quindi che la società non ha posto in essere alcun inadempimento contrattuale grave, tale da potersi configurare una giusta causa di dimissioni.
Quindi, non vi è dubbio che, in ossequio a quanto disposto dall'art.1 sezione quarta titolo
VIII del CCNL di settore e dall'art. 2118 cod. civ, il ricorrente era tenuto a corrispondere alla società l'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (nel caso di specie pari a euro 10.345,80).
Tutte le domande proposte in ricorso devono quindi essere rigettate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Le spese relative all'attività svolta dall'interprete dott. all'udienza del Testimone_8
21-3-2023 si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
10 a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro
5000,00, oltre IVA e CPA come per legge;
c) liquida le spese relative all'attività svolta dall'interprete dott. Testimone_8
all'udienza del 21-3-2023 con separato decreto.
Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 6 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza
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