Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
L'annotazione del trasferimento dell'ipoteca, a norma dell'art. 2843 cod. civ., ha valore costitutivo e si configura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie; ne consegue che il trasferimento dell'ipoteca a favore del creditore che abbia soddisfatto (nella specie, in forza di obbligazione fideiussoria) il credito munito di prelazione è inefficace nei confronti dei creditori concorrenti, ove non sia stata effettuata l'annotazione della surrogazione.
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- 2. Circolare del 21/06/2007 n. 9 - Agenzia del Territorio - DirettoreAgenzia del Territorio · 21 giugno 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KERIMMOB A.G., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato FRANCESCA PACE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO RALLO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DEL LANIFICIO MILANO S.R.L., in persona del Curatore prof.
Angelo Palma pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 29, presso l'avvocato GIORGIO VASI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO NAHMIAS, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2561/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il resistente l'Avvocato Vasi per il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dalla Kerimmob A.G. avverso lo stato passivo del fallimento della s.r.l. Lanificio di Milano, ne quale il suo credito di L.
1.000.084.365 era stato ammesso in rango chirografario, con esclusione della vantata prelazione ipotecaria. Hanno ritenuto i giudici del merito che la Kerimmob, pur avendo pagato quale fideiussore il credito vantato dal creditore ipotecario Banca Nazionale del lavoro nei confronti della società poi fallita, non potesse far valere l'ipoteca nei confronti dei creditori concorsuali, perché non aveva annotato la surrogazione a margine dell'iscrizione ipotecaria.
Ricorre per cassazione la Kerimmob A.G., che propone un unico articolato motivo d'impugnazione, cui resiste con contro ricorso la curatela fallimentare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 2843 c.c, sostenendo che la norma richiede l'annotazione della surrogazione al solo scopo di risolvere possibili conflitti tra eventuali plurimi solventes o tra il solvens e il creditore originario, ma non ha alcuna funzione di tutela nei confronti del debitore, la cui situazione può risultare in alcun modo pregiudicata ne' dalla surrogazione ne' dalla mancata annotazione. Del resto la giurisprudenza ha riconosciuto che l'annotazione è opponibile ai creditori concorsuali anche se eseguita dopo la dichiarazione del fallimento;
e non si vede perché non dovrebbe essere opponibile anche la surrogazione verificatasi prima del fallimento e non annotata, tanto più in un caso, come quello in esame, nel quale la surrogazione era stata comunicata al commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo cui la società debitrice era stata all'epoca ammessa.
Il ricorso è infondato.
L'art. 2843 c.c. stabilisce invero che "la trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo, si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca", precisando che "la trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita".
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, perciò, con questa disposizione "si è verificato un profondo mutamento rispetto al codice del 1865, per il quale l'annotazione serviva solamente ad impedire la cancellazione dell'ipoteca senza il consenso di chi aveva eseguito l'annotazione stessa. La nuova norma, invece, attribuisce all'annotazione, relativamente al trasferimento dell'ipoteca, lo stesso effetto costitutivo che è proprio dell'iscrizione relativamente al suo sorgere. Insomma l'annotazione rappresenta, per esplicito dettato legislativo, un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento, il cui compimento in data anteriore al fallimento è condizione di opponibilità alla procedura" (Cass., sez. 1^, 7 maggio 1992, n. 5420, m. 477136). Sicché il fidejussore che paga il debito prima della dichiarazione di fallimento del debitore garantito, è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.) e ne assume certamente la stessa posizione anche con riferimento alle garanzie che assistevano il credito. Tuttavia, "a norma dell'art. 2843 cod. civ. l'annotazione del trasferimento dell'ipoteca ha valore costitutivo e si configura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo;
ne consegue che il trasferimento dell'ipoteca a favore del creditore che abbia soddisfatto il credito munito di prelazione è inefficace nei confronti dei creditori concorrenti, ove non sia stata effettuata l'annotazione della surrogazione" (Cass., sez. 1^, 12 settembre 1997, n. 9023, m. 507876, Cass., sez. 1^, 14 febbraio 1980, n. 1060, m. 404536, Cass., sez. 1^, 23 marzo 1995, n. 3387, m. 491363). Il ricorso deve essere quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della parte resistente, liquidandole in complessivi Euro 3.400, di cui Euro 3.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003