Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4137
CASS
Sentenza 21 marzo 2003

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L'annotazione del trasferimento dell'ipoteca, a norma dell'art. 2843 cod. civ., ha valore costitutivo e si configura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie; ne consegue che il trasferimento dell'ipoteca a favore del creditore che abbia soddisfatto (nella specie, in forza di obbligazione fideiussoria) il credito munito di prelazione è inefficace nei confronti dei creditori concorrenti, ove non sia stata effettuata l'annotazione della surrogazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4137
Data del deposito : 21 marzo 2003

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