Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 20 L. n. 64 del 1974, potendo essere commesso da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo di deposito del progetto delle opere realizzate in zona sismica, può essere realizzato dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da coloro che abbiano esplicato attività tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge.
Commentari • 2
- 1. DIRITTO URBANISTICO: Responsabilità del direttore dei lavori e divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
DIRITTO URBANISTICO – Direttore dei lavori – Divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione – Responsabilità – Reato di omesso deposito del progetto – Disciplina antisismica e configurabilità del reato – Artt. 44, 93, 94 e 95 DPR n. 380/2001. Il direttore dei lavori, è tra i soggetti destinatari del divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione in virtù della posizione di controllo a lui affidata su costruzioni potenzialmente lesive della pubblica incolumità (Cass.pen.sez.3, 27.1.2004 n.2640) e risponde anche del reato di omesso deposito del progetto per le costruzioni edificate in zona sismica per non aver controllato il …
Leggi di più… - 2. Esecuzione dei lavori in violazioni norme e prescrizioni antisismiche, responsabilità dell’appaltatore.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In zona sismica, in assenza dell'autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche, può commettere il reato, di cui all'art. 93 d.P.R. n. 380/01, anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori. (Cass. sez. III, 20/12/2011-20/02/2012 n. 6675; Cass. sez. VI, 4/07/2008 n. 35298; Cass. sez. III, 24/05/2007 n. 35387; Cass. sez. III, 6/6/2003 n. 33558). Fattispecie: l'appaltatore in concorso con altri soggetti (i proprietari committenti, nonché il direttore dei lavori) veniva condannato quale esecutore dei lavori (opere edilizie) in zona sismica senza preventivo avviso alle competenti autorità. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2007, n. 35387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35387 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/05/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 01571
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 037147/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ PA N. IL 09/05/1958;
avverso SENTENZA del 20/06/2006 TRIB. SEZ. DIST. di SAPRI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 20/6/2006 il Tribunale di Sala Consilina - Sezione Distaccata di Sapri - dichiarava TR SQ colpevole del reato di cui alla L. n. 64 del 1974, art. 20 e lo condannava alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda, in concorso di attenuanti generiche.
Emergeva in punto di fatto che il 21/9/2002 il Vigile Urbano Francesco Siciliano, nel corso di un sopralluogo eseguito in Santa Marina, località Soranna, su terreno di proprietà demaniale, riscontrava la realizzazione di un muro in blocchi di cemento vibrato su fondazione in calcestruzzo, di un locale rustico, in mattoni forati e solaio realizzato in travetti prefabbricati, di un corpo di fabbrica in mattoni forati su massetto in calcestruzzo e copertura con onduline gregate, adibiti a ricovero per animali. Il teste riferiva altresì di aver accertato che la proprietà delle opere era del TR SQ. Il GE Berretti, dell'ufficio tecnico comunale, confermava la realizzazione di tali lavori, precisando di aver accertato che presso l'Ufficio del Genio Civile non era stato effettuato il deposito degli atti progettuali, imposto dalla normativa n. 64/1974.
Tribunale riteneva certa la responsabilità del TR, essendo emerso che lo stesso, in qualità di proprietario, aveva realizzato le opere in oggetto senza provvedere al deposito dei suddetti atti progettuali presso il competente Genio Civile.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto, deducendo: 1) illogicità e contraddittorietà della motivazione dal momento che l'attribuibilità delle opere al TR era stata fatta ritenendo erroneamente che il soggetto fosse proprietario dell'area, mentre nessun accertamento era stato effettuato circa la proprietà delle opere;
2) erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 posto che il predetto articolo, a prescindere dalla prova circa la proprietà, non indica, tra i soggetti attivi del reato, il proprietario delle opere edilizie, limitandosi ad enunciare il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e l'esecutore dei lavori;
3) difetto e lo contraddittorietà della motivazione che aveva fatto riferimento alla normativa antisismica, senza che risultasse che le opere fossero realizzate in zona per l'appunto sismica. Si chiedeva l'annullamento della sentenza. Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo manifestamente infondate le censure che lo sorreggono. In particolare, destituito di qualsivoglia fondamento è il primo motivo di ricorso relativo alla pretesa attribuibilità delle opere al ricorrente sull'erroneo presupposto che il prevenuto fosse proprietario dell'area. L'assunto è inequivocabilmente contraddetto dalla semplice lettura della sentenza impugnata, la quale, alle pagine 3 e 4, si sofferma dettagliatamente sulla deposizione del teste Siciliano, Vigile Urbano in servizio presso il Comune di Santa Marina, e su come il predetto teste, ritenuto assolutamente attendibile, avesse accertato che la proprietà delle opere, analiticamente indicate nell'imputazione, era dell'attuale ricorrente.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di gravame perché il riferimento ai soggetti responsabili delle opere edilizie secondo il D.P.R. n. 380 del 2001 nulla ha a che vedere con la normativa antisismica. In particolare, l'omesso deposito del progetto delle opere realizzate in zona sismica può essere commesso da "chiunque" violi o concorra a violare l'obbligo imposto. Il reato in oggetto può essere realizzato dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da coloro che hanno esplicano attività tecnica ed hanno iniziato la costruzione, senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti imposti dalla L. n. 64 del 1974. Nella specie, oltretutto, l'argomentare è di minima rilevanza, essendo stata accertata la proprietà delle opere in capo al TR. Inammissibile deve ritenersi anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla non dimostrata sismicità della zona. Invero, la sentenza censurata, pur implicitamente, ne ha comunque dato atto, riferendo che il GE Berretti, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Santa Marina, non aveva riscontrato il deposito degli atti progettuali prescritti dalla normativa antisismica, il che presupponendo il doveroso accertamento, da parte del pubblico ufficiale, del requisito che oggi il ricorrente, nell'atto di gravame, pone in dubbio, senza, peraltro, che alcuna obiezione in proposito fosse stata sollevata nella sede di merito. Conclusivamente, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. L'inammissibilità dell'impugnazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione, nella specie maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr., ex multis, Cass. Sez. 4, 20/1/2004 n. 18641, Tricomi). Poiché il reato è stato commesso il 18/10/2002, il termine ordinario di prescrizione deve ritenersi maturato in data 18/10/2005. A tale termine va aggiunto il periodo di sospensione del dibattimento, per cause imputabili alla difesa, dal 3/5/2005 al 21/2/2006 (mesi 9 e giorni 16). Il termine ultimo di prescrizione, andrebbe conseguentemente, fissato alla data del 3/8/2006.
Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007