Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2024, n. 25013
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Sentenza 21 giugno 2024

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In tema di mandato di arresto europeo, al fine di verificare il radicamento almeno quinquennale della persona richiesta sul territorio nazionale, quale motivo di rifiuto facoltativo della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 2-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 103, deve computarsi non solo il lasso temporale di permanenza in Italia successivo alla commissione del reato oggetto del mandato, ma anche quello antecedente la sua perpetrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2024, n. 25013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25013
    Data del deposito : 21 giugno 2024

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