Art. 3.
I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, sono aumentati rispettivamente di quattro posti di assistente e di due posti di subalterno.
I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, sono aumentati rispettivamente di quattro posti di assistente e di due posti di subalterno.