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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3112/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Cinisello Balsamo - Via Xxv Aprile 4 20092 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 88/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 36 e pubblicata il 09/05/2008
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820070009740943000 TARSU/TIA 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, la Ricorrente_1 S.p.A., in persona del procuratore speciale Rappresentante_1
Rappresentante_1, ha adito il Comune di Cinisello di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro tempore, per la riassunzione del giudizio conseguente alla Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n.
18692/24 del 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024, che ha cassato con rinvio la Sentenza CGT di II grado della Lombardia, Milano, Sez. 12^, n. 4822 in data 28.11.2019 che, in parziale accoglimento dell'originario ricorso della società contribuente, stabiliva una riduzione del 30% di “quanto normalmente sarebbe dovuto” relativamente alla Cartella di pagamento n. 06820070009740943000 con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha richiesto a Ricorrente_1 il pagamento di 102.103,02 euro a titolo di Tassa Rifiuti per l'anno 2005.
Con Sentenza n. 88/36/2008, la CTP Milano respingeva il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella TARSU 2005 di cui sopra, perché inammissibile. La CTR, con Sentenza 134/05/2009, riteneva in rito l'ammissibilità del ricorso di primo grado, ma lo respingeva nel merito, escludendo la possibilità per Ricorrente_1 di sottrarsi al pagamento della TARSU.
Ricorrente_1All'esito del ricorso in cassazione proposto da , la Suprema Corte statuiva con sentenza
Ricorrente_1n. 627/2012, all'esito della quale riassumeva il giudizio avanti la C.G.T. II Lombardia che, con
Ricorrente_1Sentenza n. 4822 in data 28.11.2019, ha accolto in parte l'appello di . 18692A seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha pronunziato la sentenza n. /24 del 24.04.2024, ai cui principi questo Collegio deve attenersi.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dal Comune di Cinisello, osservando conclusivamente che questo Giudice debba:
a. valutare se risultino adeguatamente individuate e comprovate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sulle parti, le aree che, all'interno dello stabilimento, producano esclusivamente e/o prevalentemente rifiuti (speciali) esenti da privativa comunale, perché non assimilati né assimilabili ai rifiuti urbani e, come tali, assoggettati ad autosmaltimento;
b. tenere conto che, quanto ai “magazzini”, la Suprema Corte ha chiarito che «per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi» (così, Cass., Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e
8754; Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9032);
c. individuare, quindi, (ove comprovate) le specifiche zone con diritto alla “esenzione” pure tenuto conto del Regolamento comunale TARSU vigente, accertando se sussistano i presupposti per una sua
(eventuale) disapplicazione in parte qua, in quanto illegittimo;
d. accertare e quantificare l'eventuale diritto ad una “riduzione” della tassa quanto ai rifiuti urbani, ex art. 59 d.lgs. n. 507/1993;
e. stabilire il quantum dovuto, tenuto conto, comunque, della integrale debenza della quota fissa per quanto concerne le zone esenti.
Ricorrente_1Nel ricorso in riassunzione, ha sostenuto, così come negli altri paralleli giudizi in riassunzione, la erronea determinazione della superficie tassabile e la violazione di leggi, oltre che la
Ricorrente_1mancanza di prove da parte del Comune di Cinisello, in forza della quale ha chiesto una ctu, stante il carattere tecnico degli accertamenti richiesti dalla Cassazione.
Ricorrente_1 insiste poi sulla illegittimità della disciplina comunale dell'assimilazione, sia sotto il profilo qualitativo, sia per mancata previsione di criteri quantitativi di assimilazione, per effetto della quale tutti i rifiuti speciali di Ricorrente_1 devono essere qualificati come rifiuti speciali non assimilati.
Ricorrente_1 Ricorrente_1 conclude chiedendo di voler disporre la riunione di tutti i giudizi pendenti fra e il
Comune di Cinisello Balsamo, in quanto soggettivamente e oggettivamente connessi fra loro e accomunati dalla necessità di risolvere la medesima questione di diritto afferente alla individuazione delle superfici produttive in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
▪ in via istruttoria, disporre
Consulenza Tecnica d'Ufficio per la verifica delle 'esatte superfici ove risultano prodotti 'di regola' rifiuti speciali non assimilati né assimilabili'; nonché di voler ordinare al Comune di esibire e depositare in giudizio ogni atto e/o documento assunti dall'Amministrazione per la determinazione delle aliquote relative all'anno d'imposta 2005 (quali ad esempio i Piani Finanziari adottati per ciascun anno di imposta) e voler conseguentemente disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la verifica delle voci di costo riferibili alla parte fissa o alla parte variabile del tributo;
▪ nel merito, annullare il provvedimento indicato in epigrafe, riconoscere l'illegittimità del tributo richiesto dal Comune per l'anno d'imposta 2005 per avere il Comune illegittimamente assimilato i rifiuti speciali da imballaggio secondari e terziari e -sulla base di questo illegittimo presupposto- applicato la TARSU su tutte le superfici di vendita e di magazzino dell'Ipermercato e per non aver riconosciuto la riduzione del tributo ai sensi dell'art. 599 D.Ls. n. 507/1993, con conseguente rideterminazione del tributo dovuto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Il Comune si è costituito nel giudizio in riassunzione, preliminarmente ricordando che il tributo
è la TA e non la AR ed il periodo di riferimento è 1999 – 2005, che in quel periodo l'attività regolamentare dei Comuni avrebbe dovuto essere integrata dalla normativa dello Stato, in ossequio all'art. 18 del d.lgs. n. 22/1997, attraverso l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. I Decreti
Ministeriali non hanno mai avuto emanazione nel tempo, neppure a seguito della introduzione della successiva normativa che pure li prevedeva (d.lgs. n. 152/2006), e quindi il riferimento normativo in materia per le annualità che ci occupano resta il Decreto Interministeriale del 27 luglio 1984, che nessun divieto di assimilazione contemplava, anche in materia di imballaggi.
Assolutamente legittima e possibile è quindi l'equiparazione fra rifiuto speciale non pericoloso,
e quindi assimilabile, ed il rifiuto urbano da parte del Comune di Cinisello Balsamo, proprio in ragione di quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 22/1997. Il regolamento comunale, per il periodo transitorio,
Ricorrente_1è quindi valido titolo per la riscossione. Il Comune contesta tutta la documentazione prodotta da e tutti gli altri motivi proposti dalla Società, concludendo in via principale e nel merito di accertare e dichiarare legittima e valida la cartella impugnata e comunque gli atti impositivi per cui è procedimento e, previa loro conferma, ritenere tenuta Ricorrente_1 al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi maturati, o quelle diverse ritenute di giustizia in applicazione dei principi indicati dalla
Suprema Corte di Cassazione;
- in via istruttoria e di rito disconosce le rappresentazioni fotografiche ex art. 2712 c.c. inserite da Ricorrente_1 nella memoria di costituzione per i motivi dedotti in atto e contesta la produzione richiamata, in quanto non probatoria dell'avvio al recupero delle effettive quantità, opponendosi alla CTU, in quanto esplorativa.
All'udienza odierna, i difensori delle parti hanno insistito sulle loro istanze e conclusioni e la causa è stata affidata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio ritiene che i presupposti per la riunione non sussistono, presentando le questioni trattate dei differenti profili, tali da non consentire la riunione dei processi.
La Suprema Corte ha precisato che è onere del contribuente informare l'Amministrazione se vuole ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile.
Nella sentenza di rinvio è imposto di valutare se risultino adeguatamente individuate e comprovate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sulle parti, le aree che, all'interno dello stabilimento, producano esclusivamente e/o prevalentemente rifiuti (speciali) esenti da privativa comunale, perché non assimilati né assimilabili ai rifiuti urbani e, come tali, assoggettati ad autosmaltimento.
Stante il presupposto normativo della tassa rifiuti, correlato alla occupazione o alla conduzione dei locali ed aree scoperte adibiti ad uso privato, è onere del contribuente dimostrare le condizioni per beneficiare di una riduzione o dell'esenzione.
Ricorrente_1 ha dimostrato documentalmente -doc. n. 3 MUD relativo ai rifiuti prodotti nell'anno
2005, doc. n. 4 Dichiarazione di avvio a recupero anno 2005 resa dalla ditta Società_1 in ordine all'avvio alla raccolta e successivo avvio a recupero dei rifiuti speciali, doc. n. 5, Formulari rilasciati dalle Ditte private incaricate- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata;
ha quindi diritto alla riduzione della tariffa, mentre la quota fissa è sempre dovuta. L'ipermercato produce comunque una quota minima di rifiuti che non sono avviabili a recupero (rifiuti indifferenziati residui), che restano soggetti a tassazione.
Avendo la Società dimostrato di avviare al recupero i propri rifiuti speciali tramite ditte private, ha diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità sottratte al servizio pubblico e del cui importo si parlerà nel prosieguo.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la tassa in questione è certamente dovuta per gli spazi frequentati da persone e quindi produttivi di rifiuti solidi urbani (sentenza Cassazione n.
18751/9.07.2024).
Nel caso in esame, a prescindere dell'indimostrato postulato che in tutta l'area adibita a vendita si producano solo rifiuti speciali, l'esenzione dal pagamento del tributo non può riguardare le intere aree di vendita, in quanto in tali luoghi prevale la presenza umana (clienti e dipendenti) e, quindi, la produzione anche di rifiuti urbani.
Essendo frequentate da persone, vanno dunque soggette alla tassa le “area di vendita” (area casse e mall), gli uffici, accessori e servizi (spogliatoi e corridoi), nelle quali è accertata la prevalente presenza umana (clienti e dipendenti), che genera fisiologicamente rifiuti urbani o a essi assimilabili.
Non può dunque sussistere una detassazione totale. La Società ha fornito prova documentale (MUD
2005, formulari di identificazione rifiuti e dichiarazioni di avvio a recupero) dello smaltimento in proprio di una quota rilevante di rifiuti speciali (imballaggi secondari e residui di lavorazione) e ciò configura il diritto alla riduzione della tariffa ex art. 59, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993.
Per i magazzini e le aree logistiche, coerentemente con il principio stabilito dalla Cassazione
(Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754), trattasi di aree funzionalmente collegate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili (imballaggi terziari e stoccaggio merci speciali). Per tali zone compete l'esclusione della quota variabile del tributo, restando dovuta la sola quota fissa a copertura dei costi indivisibili del servizio, legata alla mera potenzialità del servizio e alla detenzione delle superfici. Sebbene il Comune di Cinisello rivendichi la legittimità della propria potestà regolamentare in assenza dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 22/1997, la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass.
17123/2024) ha sancito l'obbligo del "doppio criterio" (qualitativo e quantitativo) per la legittima assimilazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
La Suprema Corte sostiene che, ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, occorre verificare se sia sufficiente un criterio qualitativo o sia necessario combinare tale criterio con uno quantitativo, pervenendo alla conclusione che occorrono entrambi.
Per essere legittima, la delibera comunale deve fondarsi su un doppio criterio: Criterio
Qualitativo, in forza del quale il rifiuto deve rientrare in una delle categorie merceologiche assimilabili e Criterio Quantitativo, secondo cui la quantità di rifiuti prodotti deve essere compatibile con le capacità di gestione del servizio pubblico comunale.
A nulla vale in proposito l'affermazione del Comune secondo cui l'attività regolamentare dei
Comuni avrebbe dovuto essere integrata dalla normativa dello Stato, in ossequio all'art. 18 del d.lgs. n.
22/1997, attraverso l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione che non sono mai stati emanati e quindi il riferimento normativo in materia per le annualità in questione resterebbe -secondo il Comune- il Decreto Interministeriale del 27 luglio 1984, che nessun divieto di assimilazione contemplava, anche in materia di imballaggi.
Sempre per quanto riguarda la contestata mancanza del criterio quantitativo, la Suprema Corte
(ordinanza sez 5^ n. 17123/2024), richiamando precedenti (Cass. n. 12752 del 02/09/2002; conf. Cass.
n. 30719 del 30/12/2011, Cass. n. 9631 del 13/06/2012, Cass. n. 18018 del 24/07/2013, Cass. n. 11035 del 19/04/2019) ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n.
22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.
In definitiva, si ritiene che sulle superfici oggetto di tassazione vengano prodotti tipologie di rifiuti da ritenersi “urbani” o “speciali assimilati agli urbani” e si conferma come la suddetta circostanza legittimi unicamente una riduzione della tassa applicata alle aree detenute.
La Suprema Corte ha ritenuto che predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità
- quantità è dunque accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente, pur se l'intera superficie imponibile sia produttiva di assimilati e si avvalga per l'intero avrà diritto solo ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del decreto CH e dal d.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2.
Nell'ipotesi, invece, in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà nel campo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di SPECIALI prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 la possibilità di una 'esenzione o riduzione delle superfici tassabili.'
L'omessa predeterminazione, anche astratta, dei limiti quantitativi nel regolamento comunale comporta l'illegittimità dell'assimilazione in parte qua. Ne consegue la necessità di disapplicare la delibera e procedere all'accertamento del diritto all'esenzione o riduzione delle superfici, come previsto dall'art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993 e, quindi, nel caso in questione, in assenza del criterio quantitativo, la delibera comunale deve essere disapplicata in parte qua e il Comune deve applicare una riduzione della tariffa.
Tuttavia, ciò non comporta un'esenzione totale. Dall'esame della documentazione prodotta
(MUD, formulari e dichiarazioni di avvio al recupero), emerge che nelle aree la presenza umana
(clienti e dipendenti) genera inevitabilmente rifiuti urbani o a essi del tutto analoghi.
Dunque per le aree di vendita e negli uffici è dovuta la tassa ma, in ragione dell'avvio a recupero di una quota parte di rifiuti tramite ditte private (come comprovato dai formulari), spetta la riduzione della quota variabile ex art. 59 D.Lgs. n. 507/1993, che questo Collegio ridetermina nella misura del 40% (superiore al 30% già riconosciuto, in ragione della documentata mole di rifiuti sottratti al servizio pubblico).
Le zone specificamente adibite a lavorazioni che generano rifiuti non assimilabili sono esenti dalla quota variabile, ma soggette alla quota fissa.
Il Comune ha riconosciuto una riduzione della “quota variabile” della tassa pari ad almeno il
30% dell'importo e, in effetti, per i “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, la Suprema Corte ha previsto una riduzione tariffaria (solo della “quota variabile”) e non certo l'esenzione dalla tassazione delle aree sulle quali i suddetti rifiuti vengono prodotti.
Quanto agli imballaggi prodotti dalle superfici di vendita, dai magazzini e dai laboratori dell'Ipermercato, questo Collegio ritiene che l'attività di separazione della merce commercializzata dagli imballi terziari avvenga nelle aree magazzino, altrimenti non si spiegherebbe l'utilità di disporre di ampie zone di ricevimento, scarico e stoccaggio merci se tale attività si svolgesse prevalentemente nei corridoi di vendita. E' verosimile ritenere che nelle corsie di vendita i clienti si dedichino indisturbati alla tipica attività di shopping, senza alcun pericolo per la loro incolumità fisica, potenzialmente derivante dall'uso di tali carrelli elevatori per il carico e scarico di pesanti casse di legno o scatoloni di ampie dimensioni.
In linea generale, le superfici dove si producono imballaggi terziari (e quelle dove la produzione di rifiuti speciali supera le soglie di assimilazione) non dovrebbero essere assoggettate alla quota variabile della tassa, ma essendo rifiuti speciali, il produttore deve provvedere al loro smaltimento o recupero tramite operatori privati autorizzati, sostenendone interamente i costi, cosa intervenuta nel caso di specie.
Anche ammettendo che vi sia stata produzione di imballaggi terziari nelle aree di vendita, ciò non giustifica tuttavia, di per sé, la totale detassazione, dal momento che la AR è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, essi si formano, a condizione che il contribuente dimostri sia l'esistenza e la delimitazione di tali aree con apposita denuncia, sia la ricorrenza dei requisiti di prevalenza e continuità richiesti dalla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 649, L. n. 147/13.
La tassa rifiuti infatti non riconduce la causa di esenzione alla produzione 'esclusiva' e totalizzante di rifiuti non assimilabili, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza
(Cassazione ordinanza n. 13455/24). Al proposito, l'ordinanza n. 13455/24 ha ritenuto che, pur nel caso in cui il locale sia frequentato da parte di alcuni dipendenti e clienti, la continuità spetti ai rifiuti speciali, con una produzione pressoché esclusiva degli stessi a fronte di un modesto accesso fisico della clientela. Senonché nel caso dell'ipermercato è impensabile un modesto accesso di clientela e, pertanto, non può esserci esenzione, ma solo riduzione.
Con riferimento al quantum dovuto, che la Suprema Corte ha ritenuto che questo giudice debba stabilire per la quota variabile ex art. 59 del D. Lgs. n. 507/1993, si osserva che il 4° comma di tale disposizione normativa prevede che “Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2- Ai sensi del comma 2 (omissis) “la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.”
Ciò considerato, in altra decisione della Suprema Corte (n. 22767 del 12.09.2019, che richiama suoi precedenti Cass. nn. 4766 e nn. 17703/2004, 1759/2009, 775/2011, 1635/2015, 10787/2016,
21250/2017 e 13395/2018) l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70). Questi deve dimostrare il presupposto della riduzione della TA ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente ovvero vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio.
Poiché tuttavia nel caso in questione la Suprema Corte ha demandato a questo Collegio di stabilire il quantum dovuto, tenuto conto, comunque, della integrale debenza della quota fissa per quanto concerne le zone esenti, si ritiene equo quantificarlo, in considerazione di quanto sopra esposto, nella misura massima del 40%.
Non si ravvisano i presupposti per la richiesta CTU, essendo la documentazione in atti sufficiente a consentire una valutazione analitica delle quantità sottratte al servizio pubblico.
Considerato che il Comune aveva già riconosciuto una riduzione del 30%, questo Collegio, valutata la mole documentale prodotta da Ricorrente_1 che attesta un avvio a recupero sistematico e continuativo, ritiene congruo elevare tale riduzione al 40% della quota variabile per le aree di vendita e uffici. Tale misura appare rispondente ai criteri di proporzionalità tra carico fiscale e rifiuto effettivamente conferito al servizio pubblico, in linea con il principio "chi inquina paga".
Per i motivi esposti, la Corte accoglie in parte il ricorso in riassunzione della Ricorrente_1 e, per l'effetto, disapplica, limitatamente alla fattispecie in esame, il Regolamento Comunale TARSU nella parte in cui omette l'individuazione di criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
ridetermina il tributo dovuto per l'anno d'imposta 2005, disponendo che il Comune di Cinisello proceda al ricalcolo secondo i seguenti criteri: Per le aree di vendita, uffici e servizi: applicazione di una riduzione del 40% sulla quota tariffaria variabile (o sulla tariffa ordinaria proporzionale ai rifiuti conferiti), a fronte della prova documentale di avvio a recupero dei rifiuti speciali. Per le aree destinate a magazzino, ricezione merci e logistica, riconoscimento dell'esenzione totale dalla quota variabile del tributo (o della quota tariffaria commisurata alla produzione di rifiuti), in quanto superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, restando dovuta la sola quota fissa afferente ai servizi indivisibili;
ordina al Comune di emettere nuovo avviso di liquidazione conforme ai suddetti parametri, annullando la pretesa tributaria per la parte eccedente.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative ai precedenti giudizi, compreso quello di Cassazione e al presente grado al giudizio, stante la soccombenza ripartita e la complessità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, sez. 2^ definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione
Ricorrente_1Accoglie in parte il ricorso di e, per l'effetto, disapplica, limitatamente alla fattispecie in esame, il Regolamento Comunale TARSU nella parte in cui omette l'individuazione di criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
ridetermina il tributo dovuto per l'anno d'imposta 2005, disponendo che il Comune di Cinisello proceda al ricalcolo secondo i seguenti criteri: Per le aree di vendita, uffici e servizi: applicazione di una riduzione del 40% sulla quota tariffaria variabile (o sulla tariffa ordinaria proporzionale ai rifiuti conferiti); Per le aree destinate a magazzino, ricezione merci e logistica esenzione totale dalla quota variabile del tributo (o della quota tariffaria commisurata alla produzione di rifiuti), restando dovuta la sola quota fissa afferente ai servizi indivisibili;
ordina al
Comune di emettere nuovo avviso di liquidazione conforme ai suddetti parametri, annullando la pretesa tributaria per la parte eccedente.
Compensa interamente tra le parti le spese relative ai precedenti giudizi, compreso quello di
Cassazione e al presente grado al giudizio.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2025
Il Presidente Estensore
AR RE FE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3112/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Cinisello Balsamo - Via Xxv Aprile 4 20092 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 88/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 36 e pubblicata il 09/05/2008
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820070009740943000 TARSU/TIA 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, la Ricorrente_1 S.p.A., in persona del procuratore speciale Rappresentante_1
Rappresentante_1, ha adito il Comune di Cinisello di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro tempore, per la riassunzione del giudizio conseguente alla Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n.
18692/24 del 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024, che ha cassato con rinvio la Sentenza CGT di II grado della Lombardia, Milano, Sez. 12^, n. 4822 in data 28.11.2019 che, in parziale accoglimento dell'originario ricorso della società contribuente, stabiliva una riduzione del 30% di “quanto normalmente sarebbe dovuto” relativamente alla Cartella di pagamento n. 06820070009740943000 con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha richiesto a Ricorrente_1 il pagamento di 102.103,02 euro a titolo di Tassa Rifiuti per l'anno 2005.
Con Sentenza n. 88/36/2008, la CTP Milano respingeva il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella TARSU 2005 di cui sopra, perché inammissibile. La CTR, con Sentenza 134/05/2009, riteneva in rito l'ammissibilità del ricorso di primo grado, ma lo respingeva nel merito, escludendo la possibilità per Ricorrente_1 di sottrarsi al pagamento della TARSU.
Ricorrente_1All'esito del ricorso in cassazione proposto da , la Suprema Corte statuiva con sentenza
Ricorrente_1n. 627/2012, all'esito della quale riassumeva il giudizio avanti la C.G.T. II Lombardia che, con
Ricorrente_1Sentenza n. 4822 in data 28.11.2019, ha accolto in parte l'appello di . 18692A seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha pronunziato la sentenza n. /24 del 24.04.2024, ai cui principi questo Collegio deve attenersi.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dal Comune di Cinisello, osservando conclusivamente che questo Giudice debba:
a. valutare se risultino adeguatamente individuate e comprovate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sulle parti, le aree che, all'interno dello stabilimento, producano esclusivamente e/o prevalentemente rifiuti (speciali) esenti da privativa comunale, perché non assimilati né assimilabili ai rifiuti urbani e, come tali, assoggettati ad autosmaltimento;
b. tenere conto che, quanto ai “magazzini”, la Suprema Corte ha chiarito che «per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi» (così, Cass., Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e
8754; Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9032);
c. individuare, quindi, (ove comprovate) le specifiche zone con diritto alla “esenzione” pure tenuto conto del Regolamento comunale TARSU vigente, accertando se sussistano i presupposti per una sua
(eventuale) disapplicazione in parte qua, in quanto illegittimo;
d. accertare e quantificare l'eventuale diritto ad una “riduzione” della tassa quanto ai rifiuti urbani, ex art. 59 d.lgs. n. 507/1993;
e. stabilire il quantum dovuto, tenuto conto, comunque, della integrale debenza della quota fissa per quanto concerne le zone esenti.
Ricorrente_1Nel ricorso in riassunzione, ha sostenuto, così come negli altri paralleli giudizi in riassunzione, la erronea determinazione della superficie tassabile e la violazione di leggi, oltre che la
Ricorrente_1mancanza di prove da parte del Comune di Cinisello, in forza della quale ha chiesto una ctu, stante il carattere tecnico degli accertamenti richiesti dalla Cassazione.
Ricorrente_1 insiste poi sulla illegittimità della disciplina comunale dell'assimilazione, sia sotto il profilo qualitativo, sia per mancata previsione di criteri quantitativi di assimilazione, per effetto della quale tutti i rifiuti speciali di Ricorrente_1 devono essere qualificati come rifiuti speciali non assimilati.
Ricorrente_1 Ricorrente_1 conclude chiedendo di voler disporre la riunione di tutti i giudizi pendenti fra e il
Comune di Cinisello Balsamo, in quanto soggettivamente e oggettivamente connessi fra loro e accomunati dalla necessità di risolvere la medesima questione di diritto afferente alla individuazione delle superfici produttive in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
▪ in via istruttoria, disporre
Consulenza Tecnica d'Ufficio per la verifica delle 'esatte superfici ove risultano prodotti 'di regola' rifiuti speciali non assimilati né assimilabili'; nonché di voler ordinare al Comune di esibire e depositare in giudizio ogni atto e/o documento assunti dall'Amministrazione per la determinazione delle aliquote relative all'anno d'imposta 2005 (quali ad esempio i Piani Finanziari adottati per ciascun anno di imposta) e voler conseguentemente disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la verifica delle voci di costo riferibili alla parte fissa o alla parte variabile del tributo;
▪ nel merito, annullare il provvedimento indicato in epigrafe, riconoscere l'illegittimità del tributo richiesto dal Comune per l'anno d'imposta 2005 per avere il Comune illegittimamente assimilato i rifiuti speciali da imballaggio secondari e terziari e -sulla base di questo illegittimo presupposto- applicato la TARSU su tutte le superfici di vendita e di magazzino dell'Ipermercato e per non aver riconosciuto la riduzione del tributo ai sensi dell'art. 599 D.Ls. n. 507/1993, con conseguente rideterminazione del tributo dovuto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Il Comune si è costituito nel giudizio in riassunzione, preliminarmente ricordando che il tributo
è la TA e non la AR ed il periodo di riferimento è 1999 – 2005, che in quel periodo l'attività regolamentare dei Comuni avrebbe dovuto essere integrata dalla normativa dello Stato, in ossequio all'art. 18 del d.lgs. n. 22/1997, attraverso l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. I Decreti
Ministeriali non hanno mai avuto emanazione nel tempo, neppure a seguito della introduzione della successiva normativa che pure li prevedeva (d.lgs. n. 152/2006), e quindi il riferimento normativo in materia per le annualità che ci occupano resta il Decreto Interministeriale del 27 luglio 1984, che nessun divieto di assimilazione contemplava, anche in materia di imballaggi.
Assolutamente legittima e possibile è quindi l'equiparazione fra rifiuto speciale non pericoloso,
e quindi assimilabile, ed il rifiuto urbano da parte del Comune di Cinisello Balsamo, proprio in ragione di quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 22/1997. Il regolamento comunale, per il periodo transitorio,
Ricorrente_1è quindi valido titolo per la riscossione. Il Comune contesta tutta la documentazione prodotta da e tutti gli altri motivi proposti dalla Società, concludendo in via principale e nel merito di accertare e dichiarare legittima e valida la cartella impugnata e comunque gli atti impositivi per cui è procedimento e, previa loro conferma, ritenere tenuta Ricorrente_1 al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi maturati, o quelle diverse ritenute di giustizia in applicazione dei principi indicati dalla
Suprema Corte di Cassazione;
- in via istruttoria e di rito disconosce le rappresentazioni fotografiche ex art. 2712 c.c. inserite da Ricorrente_1 nella memoria di costituzione per i motivi dedotti in atto e contesta la produzione richiamata, in quanto non probatoria dell'avvio al recupero delle effettive quantità, opponendosi alla CTU, in quanto esplorativa.
All'udienza odierna, i difensori delle parti hanno insistito sulle loro istanze e conclusioni e la causa è stata affidata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio ritiene che i presupposti per la riunione non sussistono, presentando le questioni trattate dei differenti profili, tali da non consentire la riunione dei processi.
La Suprema Corte ha precisato che è onere del contribuente informare l'Amministrazione se vuole ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile.
Nella sentenza di rinvio è imposto di valutare se risultino adeguatamente individuate e comprovate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sulle parti, le aree che, all'interno dello stabilimento, producano esclusivamente e/o prevalentemente rifiuti (speciali) esenti da privativa comunale, perché non assimilati né assimilabili ai rifiuti urbani e, come tali, assoggettati ad autosmaltimento.
Stante il presupposto normativo della tassa rifiuti, correlato alla occupazione o alla conduzione dei locali ed aree scoperte adibiti ad uso privato, è onere del contribuente dimostrare le condizioni per beneficiare di una riduzione o dell'esenzione.
Ricorrente_1 ha dimostrato documentalmente -doc. n. 3 MUD relativo ai rifiuti prodotti nell'anno
2005, doc. n. 4 Dichiarazione di avvio a recupero anno 2005 resa dalla ditta Società_1 in ordine all'avvio alla raccolta e successivo avvio a recupero dei rifiuti speciali, doc. n. 5, Formulari rilasciati dalle Ditte private incaricate- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata;
ha quindi diritto alla riduzione della tariffa, mentre la quota fissa è sempre dovuta. L'ipermercato produce comunque una quota minima di rifiuti che non sono avviabili a recupero (rifiuti indifferenziati residui), che restano soggetti a tassazione.
Avendo la Società dimostrato di avviare al recupero i propri rifiuti speciali tramite ditte private, ha diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità sottratte al servizio pubblico e del cui importo si parlerà nel prosieguo.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la tassa in questione è certamente dovuta per gli spazi frequentati da persone e quindi produttivi di rifiuti solidi urbani (sentenza Cassazione n.
18751/9.07.2024).
Nel caso in esame, a prescindere dell'indimostrato postulato che in tutta l'area adibita a vendita si producano solo rifiuti speciali, l'esenzione dal pagamento del tributo non può riguardare le intere aree di vendita, in quanto in tali luoghi prevale la presenza umana (clienti e dipendenti) e, quindi, la produzione anche di rifiuti urbani.
Essendo frequentate da persone, vanno dunque soggette alla tassa le “area di vendita” (area casse e mall), gli uffici, accessori e servizi (spogliatoi e corridoi), nelle quali è accertata la prevalente presenza umana (clienti e dipendenti), che genera fisiologicamente rifiuti urbani o a essi assimilabili.
Non può dunque sussistere una detassazione totale. La Società ha fornito prova documentale (MUD
2005, formulari di identificazione rifiuti e dichiarazioni di avvio a recupero) dello smaltimento in proprio di una quota rilevante di rifiuti speciali (imballaggi secondari e residui di lavorazione) e ciò configura il diritto alla riduzione della tariffa ex art. 59, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993.
Per i magazzini e le aree logistiche, coerentemente con il principio stabilito dalla Cassazione
(Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754), trattasi di aree funzionalmente collegate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili (imballaggi terziari e stoccaggio merci speciali). Per tali zone compete l'esclusione della quota variabile del tributo, restando dovuta la sola quota fissa a copertura dei costi indivisibili del servizio, legata alla mera potenzialità del servizio e alla detenzione delle superfici. Sebbene il Comune di Cinisello rivendichi la legittimità della propria potestà regolamentare in assenza dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 22/1997, la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass.
17123/2024) ha sancito l'obbligo del "doppio criterio" (qualitativo e quantitativo) per la legittima assimilazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
La Suprema Corte sostiene che, ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, occorre verificare se sia sufficiente un criterio qualitativo o sia necessario combinare tale criterio con uno quantitativo, pervenendo alla conclusione che occorrono entrambi.
Per essere legittima, la delibera comunale deve fondarsi su un doppio criterio: Criterio
Qualitativo, in forza del quale il rifiuto deve rientrare in una delle categorie merceologiche assimilabili e Criterio Quantitativo, secondo cui la quantità di rifiuti prodotti deve essere compatibile con le capacità di gestione del servizio pubblico comunale.
A nulla vale in proposito l'affermazione del Comune secondo cui l'attività regolamentare dei
Comuni avrebbe dovuto essere integrata dalla normativa dello Stato, in ossequio all'art. 18 del d.lgs. n.
22/1997, attraverso l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione che non sono mai stati emanati e quindi il riferimento normativo in materia per le annualità in questione resterebbe -secondo il Comune- il Decreto Interministeriale del 27 luglio 1984, che nessun divieto di assimilazione contemplava, anche in materia di imballaggi.
Sempre per quanto riguarda la contestata mancanza del criterio quantitativo, la Suprema Corte
(ordinanza sez 5^ n. 17123/2024), richiamando precedenti (Cass. n. 12752 del 02/09/2002; conf. Cass.
n. 30719 del 30/12/2011, Cass. n. 9631 del 13/06/2012, Cass. n. 18018 del 24/07/2013, Cass. n. 11035 del 19/04/2019) ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n.
22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.
In definitiva, si ritiene che sulle superfici oggetto di tassazione vengano prodotti tipologie di rifiuti da ritenersi “urbani” o “speciali assimilati agli urbani” e si conferma come la suddetta circostanza legittimi unicamente una riduzione della tassa applicata alle aree detenute.
La Suprema Corte ha ritenuto che predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità
- quantità è dunque accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente, pur se l'intera superficie imponibile sia produttiva di assimilati e si avvalga per l'intero avrà diritto solo ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del decreto CH e dal d.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2.
Nell'ipotesi, invece, in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà nel campo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di SPECIALI prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 la possibilità di una 'esenzione o riduzione delle superfici tassabili.'
L'omessa predeterminazione, anche astratta, dei limiti quantitativi nel regolamento comunale comporta l'illegittimità dell'assimilazione in parte qua. Ne consegue la necessità di disapplicare la delibera e procedere all'accertamento del diritto all'esenzione o riduzione delle superfici, come previsto dall'art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993 e, quindi, nel caso in questione, in assenza del criterio quantitativo, la delibera comunale deve essere disapplicata in parte qua e il Comune deve applicare una riduzione della tariffa.
Tuttavia, ciò non comporta un'esenzione totale. Dall'esame della documentazione prodotta
(MUD, formulari e dichiarazioni di avvio al recupero), emerge che nelle aree la presenza umana
(clienti e dipendenti) genera inevitabilmente rifiuti urbani o a essi del tutto analoghi.
Dunque per le aree di vendita e negli uffici è dovuta la tassa ma, in ragione dell'avvio a recupero di una quota parte di rifiuti tramite ditte private (come comprovato dai formulari), spetta la riduzione della quota variabile ex art. 59 D.Lgs. n. 507/1993, che questo Collegio ridetermina nella misura del 40% (superiore al 30% già riconosciuto, in ragione della documentata mole di rifiuti sottratti al servizio pubblico).
Le zone specificamente adibite a lavorazioni che generano rifiuti non assimilabili sono esenti dalla quota variabile, ma soggette alla quota fissa.
Il Comune ha riconosciuto una riduzione della “quota variabile” della tassa pari ad almeno il
30% dell'importo e, in effetti, per i “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, la Suprema Corte ha previsto una riduzione tariffaria (solo della “quota variabile”) e non certo l'esenzione dalla tassazione delle aree sulle quali i suddetti rifiuti vengono prodotti.
Quanto agli imballaggi prodotti dalle superfici di vendita, dai magazzini e dai laboratori dell'Ipermercato, questo Collegio ritiene che l'attività di separazione della merce commercializzata dagli imballi terziari avvenga nelle aree magazzino, altrimenti non si spiegherebbe l'utilità di disporre di ampie zone di ricevimento, scarico e stoccaggio merci se tale attività si svolgesse prevalentemente nei corridoi di vendita. E' verosimile ritenere che nelle corsie di vendita i clienti si dedichino indisturbati alla tipica attività di shopping, senza alcun pericolo per la loro incolumità fisica, potenzialmente derivante dall'uso di tali carrelli elevatori per il carico e scarico di pesanti casse di legno o scatoloni di ampie dimensioni.
In linea generale, le superfici dove si producono imballaggi terziari (e quelle dove la produzione di rifiuti speciali supera le soglie di assimilazione) non dovrebbero essere assoggettate alla quota variabile della tassa, ma essendo rifiuti speciali, il produttore deve provvedere al loro smaltimento o recupero tramite operatori privati autorizzati, sostenendone interamente i costi, cosa intervenuta nel caso di specie.
Anche ammettendo che vi sia stata produzione di imballaggi terziari nelle aree di vendita, ciò non giustifica tuttavia, di per sé, la totale detassazione, dal momento che la AR è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, essi si formano, a condizione che il contribuente dimostri sia l'esistenza e la delimitazione di tali aree con apposita denuncia, sia la ricorrenza dei requisiti di prevalenza e continuità richiesti dalla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 649, L. n. 147/13.
La tassa rifiuti infatti non riconduce la causa di esenzione alla produzione 'esclusiva' e totalizzante di rifiuti non assimilabili, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza
(Cassazione ordinanza n. 13455/24). Al proposito, l'ordinanza n. 13455/24 ha ritenuto che, pur nel caso in cui il locale sia frequentato da parte di alcuni dipendenti e clienti, la continuità spetti ai rifiuti speciali, con una produzione pressoché esclusiva degli stessi a fronte di un modesto accesso fisico della clientela. Senonché nel caso dell'ipermercato è impensabile un modesto accesso di clientela e, pertanto, non può esserci esenzione, ma solo riduzione.
Con riferimento al quantum dovuto, che la Suprema Corte ha ritenuto che questo giudice debba stabilire per la quota variabile ex art. 59 del D. Lgs. n. 507/1993, si osserva che il 4° comma di tale disposizione normativa prevede che “Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2- Ai sensi del comma 2 (omissis) “la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.”
Ciò considerato, in altra decisione della Suprema Corte (n. 22767 del 12.09.2019, che richiama suoi precedenti Cass. nn. 4766 e nn. 17703/2004, 1759/2009, 775/2011, 1635/2015, 10787/2016,
21250/2017 e 13395/2018) l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70). Questi deve dimostrare il presupposto della riduzione della TA ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente ovvero vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio.
Poiché tuttavia nel caso in questione la Suprema Corte ha demandato a questo Collegio di stabilire il quantum dovuto, tenuto conto, comunque, della integrale debenza della quota fissa per quanto concerne le zone esenti, si ritiene equo quantificarlo, in considerazione di quanto sopra esposto, nella misura massima del 40%.
Non si ravvisano i presupposti per la richiesta CTU, essendo la documentazione in atti sufficiente a consentire una valutazione analitica delle quantità sottratte al servizio pubblico.
Considerato che il Comune aveva già riconosciuto una riduzione del 30%, questo Collegio, valutata la mole documentale prodotta da Ricorrente_1 che attesta un avvio a recupero sistematico e continuativo, ritiene congruo elevare tale riduzione al 40% della quota variabile per le aree di vendita e uffici. Tale misura appare rispondente ai criteri di proporzionalità tra carico fiscale e rifiuto effettivamente conferito al servizio pubblico, in linea con il principio "chi inquina paga".
Per i motivi esposti, la Corte accoglie in parte il ricorso in riassunzione della Ricorrente_1 e, per l'effetto, disapplica, limitatamente alla fattispecie in esame, il Regolamento Comunale TARSU nella parte in cui omette l'individuazione di criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
ridetermina il tributo dovuto per l'anno d'imposta 2005, disponendo che il Comune di Cinisello proceda al ricalcolo secondo i seguenti criteri: Per le aree di vendita, uffici e servizi: applicazione di una riduzione del 40% sulla quota tariffaria variabile (o sulla tariffa ordinaria proporzionale ai rifiuti conferiti), a fronte della prova documentale di avvio a recupero dei rifiuti speciali. Per le aree destinate a magazzino, ricezione merci e logistica, riconoscimento dell'esenzione totale dalla quota variabile del tributo (o della quota tariffaria commisurata alla produzione di rifiuti), in quanto superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, restando dovuta la sola quota fissa afferente ai servizi indivisibili;
ordina al Comune di emettere nuovo avviso di liquidazione conforme ai suddetti parametri, annullando la pretesa tributaria per la parte eccedente.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative ai precedenti giudizi, compreso quello di Cassazione e al presente grado al giudizio, stante la soccombenza ripartita e la complessità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, sez. 2^ definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione
Ricorrente_1Accoglie in parte il ricorso di e, per l'effetto, disapplica, limitatamente alla fattispecie in esame, il Regolamento Comunale TARSU nella parte in cui omette l'individuazione di criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
ridetermina il tributo dovuto per l'anno d'imposta 2005, disponendo che il Comune di Cinisello proceda al ricalcolo secondo i seguenti criteri: Per le aree di vendita, uffici e servizi: applicazione di una riduzione del 40% sulla quota tariffaria variabile (o sulla tariffa ordinaria proporzionale ai rifiuti conferiti); Per le aree destinate a magazzino, ricezione merci e logistica esenzione totale dalla quota variabile del tributo (o della quota tariffaria commisurata alla produzione di rifiuti), restando dovuta la sola quota fissa afferente ai servizi indivisibili;
ordina al
Comune di emettere nuovo avviso di liquidazione conforme ai suddetti parametri, annullando la pretesa tributaria per la parte eccedente.
Compensa interamente tra le parti le spese relative ai precedenti giudizi, compreso quello di
Cassazione e al presente grado al giudizio.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2025
Il Presidente Estensore
AR RE FE