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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/11/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. IA LI, nella causa civile n. 138/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Roberto Micanti e Parte_1
IP Tosti)
- ricorrente -
contro
Controparte_1 Controparte_1
(Avvocatura dello Stato Avv Ugo Adorno)
[...]
- convenuto–
Nei confronti di
– – – – Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
– – –
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9
– – –
[...] Controparte_10 Controparte_11 [...]
– – – Controparte_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
– - – –
[...] Controparte_16 CP_17 CP_18 [...]
– – – – – CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22 CP_23
– Controparte_24 Parte_2 [...]
– – – – CP_25 Parte_3 CP_26 Controparte_27 CP_28
– – – –
[...] CP_29 CP_30 Controparte_31
– – Controparte_32 Controparte_33 [...]
– – (Avv.ti CP_34 CP_35 Controparte_36
NI De EL e NI Proietti) (avv. Fabia Mariani). Controparte_37
pagina 1 di 14 ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 14.11.2025, alle ore 12.34 la seguente
SENTENZA
I ricorrenti in epigrafe, con distinti ricorsi, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
Perugia in funzione di giudice del lavoro il per sentire Controparte_1
accogliere, nei confronti del medesimo, le seguenti domande “- accertare e dichiarare il diritto della
ricorrente ad essere inserita, ora per allora, nella prima fascia delle GPS di appartenenza “a pettine”, ossia
secondo il rispettivo punteggio di 66 punti conseguito per i titoli e servizi, e non “in coda”, con tutti i
conseguenti diritti derivanti dalla posizione spettante “a pettine”; per l'effetto: - ordinare alle Amministrazioni
resistenti di procedere alla rettifica, ora per allora, della prima fascia delle GPS per l'anno scolastico 2023/2024
per la Provincia di Perugia, classe di concorso ADSS, procedendo all'inserimento “a pettine” della ricorrente con
ogni conseguente beneficio e riconoscimento di legge;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere
assunta, ora per allora, dal ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023, Controparte_1
dapprima a tempo determinato e, a seguire, previa positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8 del
precitato art. 5, a tempo indeterminato, nonché ad essere confermata in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data
di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, e/o comunque all'assunzione in ruolo
e alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il ai Controparte_1
sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque al conferimento di incarico finalizzato all'immissione in ruolo ai
sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque al conferimento di incarico e/o all'assunzione ai sensi ogni
normativa vigente;
- condannare il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_38
e/o l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di Controparte_39
rispettiva competenza, ad assumere la ricorrente, ora per allora, ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023,
dapprima a tempo determinato e, a seguire, previa positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8 del
precitato art. 5, a tempo indeterminato, nonché a confermarla in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di
inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, e/o comunque ad assumere in ruolo la
ricorrente costituendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Controparte_1
ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque a conferire incarico alla ricorrente finalizzato all'immissione in
ruolo ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque a conferire incarico alla ricorrente e/o ad assumerla ai
sensi di ogni
normativa vigente”. pagina 2 di 14 Hanno esposto che hanno conseguito titolo di specializzazione per l'insegnamento per attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ADSS, entro il 30 giugno 2023; che l'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 ha riconosciuto il diritto, in capo a tutti coloro che, come essi ricorrenti, abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023, all'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
che la ratio della costituzione di tali elenchi aggiuntivi risiede nel dare la possibilità di sfruttare il titolo di abilitazione e/o specializzazione a chi lo consegue dopo l'aggiornamento biennale delle graduatorie (avvenuto entro il 31 maggio 2022) e prima della costituzione delle nuove GPS 2024/26; che in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico
2023/2024, l'art. 5, comma 5 del d.l. 22 aprile 2023 n.44 (convertito con l. 21 giugno 2023 n. 74) e l'art. 2,
comma 1, del d.m. 15 settembre 2023, n.1193 (doc. 4), hanno previsto l'assegnazione agli iscritti nella prima fascia di tali graduatorie o negli appositi elenchi aggiuntivi dei posti di sostegno rimasti vacanti e disponibili in seguito alle immissioni in ruolo;
che l'assegnazione di tali posti attribuisce al docente assegnatario il diritto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato che tuttavia, in caso di positivo superamento di uno specifico percorso di formazione, disciplinato dai successivi commi da
6 a 11 del citato art. 5 del d.l. n.44/2023 determina comunque l'immissione in ruolo e, quindi,
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato “con decorrenza giuridica dalla data di inizio
del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso
cui ha prestato servizio a tempo determinato”; che essi ricorrenti hanno così tempestivamente presentato
Cont all domanda per l'inserimento nella GPS della classe ADSS per la provincia di Perugia;
che con ordinanza 6 maggio 2022, n.112, il ha disciplinato tali procedure, disponendo all'art. 10 che CP_1
gli aspiranti che acquisiscano il titolo di abilitazione sul sostegno entro il 30 giugno 2023 “possono
richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si
attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”; che con decreto ministeriale 17 marzo 2023 n.51, il ha dato esecuzione alla suddetta ordinanza, disponendo l'istituzione di quegli elenchi CP_1
aggiuntivi secondo il principio di cui all'art. 10; che con decreto direttoriale n.417 del 3 agosto 2023,
Cont successivamente integrato e modificato con decreto direttoriale n.483 del 23 agosto 2023, l ha pubblicato le GPS per la provincia di Perugia;
che nonostante il tenore letterale dell'art. 10
dell'ordinanza n.112/2022 e dell'art. 1 del d.m. n.51/2023 ed un consolidato orientamento giurisprudenziale contrario, l'estensore delle graduatorie ha collocato gli aspiranti docenti di cui agli elenchi aggiuntivi non nella prima fascia sic et simpliciter, ma in una sottofascia 1B posta in coda agli pagina 3 di 14 altri aspiranti, collocati in altra sottofascia 1°; che, per effetto dell'illegittima costituzione di tali sottofasce, essi ricorrenti sono stati collocati in posizione deteriore rispetto a quella cui avrebbero potuto ambire ove fosse stata creata un'unica prima fascia per tutti coloro che fossero titolari, ab origine o in quanto successivamente acquisito, del titolo di specializzazione sul sostegno;
che, più
nello specifico, essa con il punteggio di 66, è stata collocata nella posizione 433 ma tutti i Parte_1
candidati collocati (nella sottofascia 1A) dalla posizione 192 alla posizione 364 hanno punteggi uguali o inferiori al suo, esso con il punteggio di 98, è stato collocato nella posizione 390, ma Parte_1
tutti i candidati collocati (nella sottofascia 1A) dalla posizione 94 alla posizione 364 hanno punteggi uguali o inferiori al suo;
che esso con il punteggio di 73, è stato collocato nella posizione Parte_1
423, ma tutti i candidati collocati (nella sottofascia 1A) dalla posizione 166 alla posizione 364 hanno
Cont punteggi uguali o inferiori al suo;
che con decreto direttoriale n.422 del 4 agosto 2023, l' ha pubblicato l'elenco dei docenti ai quali è stato conferito incarico, finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 e ss. del d.l. n. 44/2023 (ccdd. nomine, docc. sub 9); che dall'esame dell'elenco emerge che i docenti “nominati” per la classe di concorso ADSS sono complessivamente
48; che tutti i docenti “nominati” erano inclusi nella sottofascia 1A; che numerosi di essi avevano punteggi inferiori rispetto a quello di essi ricorrenti
Si è costituito il il quale ha contestato la fondatezza della Controparte_1
domanda attorea illustrando la normativa e i motivi per i quali essa deve essere interpretata nel senso che coloro che, non avendo il necessario titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno alla data di scadenza del bando per la formazione della graduatoria provinciale ed avendolo conseguito entro il 30 giugno 2023, debbono essere collocati in una fascia aggiuntiva rispetto alla prima e in coda
rispetto a coloro che siano stati inseriti in prima fascia al momento della formazione della graduatoria in quanto già titolari del relativo imprescindibile titolo di specializzazione.
Chiamati in causa o intervenuti i soggetti destinatari delle nomine finalizzate all'immissione in ruolo hanno contestato la domanda attorea sulla base della ritenuta legittimità dell'operato dell'amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si controverte in ordine alla pretesa, delle parti ricorrenti, non ancora in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno alla data della formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze per il biennio 2022 – 2024, di confluire nella prima fascia a decorrere pagina 4 di 14 dalla data di acquisizione del titolo di specializzazione avvenuta entro il 30 giugno del 2023
concorrendo, dunque, con quanti, essendo già muniti del titolo di specializzazione alla data di formazione della graduatoria erano stati, ab origine, inseriti in tale prima fascia. Tale pretesa è avanzata sul presupposto che la previsione espressa normativa di una fascia aggiuntiva, ove avrebbero dovuto confluire i soggetti, non in possesso del titolo di specializzazione alla data della formazione della graduatoria ma che lo avessero acquisito entro il 30 giugno del 2023, sarebbe illegittima o, comunque,
non implicherebbe il collocamento in coda rispetto ai già collocati in prima fascia.
2. Occorre, al fine di dirimere la controversia, ricostruire il quadro normativo di fonte primaria e secondaria.
Il comma 6 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999 prevede che “…Per il conferimento delle supplenze annuali e
delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a
decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al
comma 6-bis”. Il comma 6 bis dell'art. 4 cit. prevede che “ Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti
di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali
distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei
relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul
sostegno…”.
A mente del disposto normativo di fonte primaria, dunque, le graduatorie provinciali per le supplenze aventi ad oggetto i posti di insegnamento nel sostegno è destinata ai soli soggetti in
possesso del relativo titolo di specializzazione.
Per effetto delle previsioni di cui all'art. 2 comma 4 ter del d.l. n. 22 del 2020 convertito in l. n. 41 del
2020 come successivamente integrato da successivi decreti convertiti “le procedure di istituzione delle
graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal
comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a
supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ,
2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della
predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una
pagina 5 di 14 o più ordinanze del ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' Controparte_41
della graduazione degli aspiranti”.
La disposizione normativa sopra trascritta prevede, dunque, che le graduatorie provinciali sul sostegno abbiano durata biennale e siano disciplinate da ordinanza ministeriale anche al fine di graduare gli aspiranti.
Sono state, di conseguenza, emanate le oo.MM. n. 60/20 (biennio 20/21 - 21/22 – n. 112/22 (biennio
22/23 – 23/24 -quella rilevante per il presente giudizio- e, da ultimo, n. 88/24 (biennio 24/25 - 25/26 -
tutte, per quanto di interesse, di identico tenore, nel prevedere, per il sostegno, l'istituzione di due
fasce di aspiranti e la connessa graduazione dell'ordine di chiamata per le supplenze
L'o.M. n. 112/22, all'art. 3 co. 10 prevedeva che: 10. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i
relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo
grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello
specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti,
privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità
di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado….”
Per l'insegnamento del sostegno è stata, dunque, prevista la istituzione di due fasce distinte, la prima fascia, in cui iscrivere quanti erano in possesso del titolo o (giusta iscrizione con riserva e relativo scioglimento) lo avevano conseguito entro il 20.07.22 e la seconda fascia ove collocare quanti non erano in possesso di tale titolo. È stato, altresì, stabilito che la distinzione in fasce sanciva l'ordine di priorità nell'individuazione degli aventi diritto alla supplenza.
L'art. 10 dell'ordinanza ministeriale ha poi previsto e disciplinato l'elenco aggiuntivo prevedendo che
“
1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di
specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima
fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.
Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è
vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico depennamento dalla seconda fascia
GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono
graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza.
Sono valutabili i titoli conseguiti, secondo modalità e termini specificati nell'apposito decreto di cui al comma 3,
pagina 6 di 14 che può prevedere anche l'inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo,
definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa. 3. Ai fini della costituzione degli elenchi
aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, è emanato specifico decreto
del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio
scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda
fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.
4. Ai
fini di cui al comma 3, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ufficio scolastico
territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema”.
In conformità, l'art. 1 d.M. 17.03.23 n. 51 ha previsto che “
1. Nelle more della ricostituzione delle
graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI)
possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda
fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di
terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilita-zione entro il 30 giugno 2023.
3. Sulla base delle disposizioni normative di fonte secondaria sopra trascritte, appare evidente che la fascia aggiuntiva e la prima fascia delle graduatorie sul sostegno vadano considerate
graduatorie distinte non avendo altrimenti senso l'espressa previsione di una fascia aggiuntiva
potendosi molto più linearmente stabilire la confluenza in prima fascia di quanti avessero conseguito, nel corso della vigenza della graduatoria ed entro il termine del 30 giugno 2023, il titolo di specializzazione. Sempre in base al criterio di ragionevolezza ermeneutica che tenta di abbracciare un'interpretazione che consenta di attribuire un senso a previsioni normative che altrimenti non l'avrebbero, la previsione di due distinte graduatorie, quale desumibile dalla creazione di una fascia aggiuntiva, non può avere altra logica se non quella di mantenere distinti, sotto il profilo della
priorità, gli appartenenti alle due fasce. Sotto tale prospettiva interpretativa, imposta, ad avviso di questo giudicante, dalle previsioni dell'ordinanza, non può, poi, che concludersi nel senso della
priorità degli appartenenti alla prima fascia rispetto agli appartenenti alla fascia aggiuntiva in considerazione del fatto che essi erano già titolari del titolo di specializzazione al momento della formazione delle graduatorie ed in quanto gli appartenenti alla fascia aggiuntiva non hanno, rispetto ad essi, titoli di priorità, se non eventualmente il punteggio che, tuttavia, è solo un criterio di graduazione all'interno della fascia.
pagina 7 di 14 4. Il sistema di graduazione così delineato, è stato, poi, confermato dall'art. 5 co. 5 ss. d.l. n. 44/23
(l. n. 74/23), che ha disposto il conferimento di una particolare tipologia di supplenza (rilevante per il presente giudizio) le c.d. “supplenze con diritto al ruolo”, per le quali, cioè, il rapporto a t.d. vale anche quale periodo di prova e consente, all'esito e in caso di positivo superamento della stessa,
l'immissione in ruolo e la conclusione di contratto a t.i.
Prevede la norma in questione che “
5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i
posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente,
sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 39 l.
n. 449/97, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le
supplenze …, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che
conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023. 6. Il contratto a tempo determinato di cui al
comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo
comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12. 7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di
cui al comma 5, i candidati svolgono il per-corso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo. …9. In
caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e
confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del ser-vizio con contratto a tempo
determinato…”.
5. Le norme di fonte secondaria e primaria sopra richiamate, dunque, convergono nel senso di individuare due distinte graduatorie, la prima relativa ai soggetti che fossero già titolari del titolo di
specializzazione sul sostegno al momento della formazione della graduatoria e la seconda,
denominata fascia aggiuntiva, destinata ai soggetti che, non essendo in possesso di tale titolo al momento della formazione della graduatoria e collocati in seconda fascia, lo avessero, tuttavia,
conseguito entro il 30.6.2023. Risulta, dunque, ad avviso di questo giudicante, lineare e conforme alla
lettera ed alla ratio della normativa in esame e della specifica previsione di una fascia aggiuntiva
distinta rispetto alla prima fascia prevedere che la priorità nell'attribuzione delle cattedre per le supplenze di cui all'art. 4 della l. n. 124 del 1999, commi 1° e 2° dovesse essere assegnata ai soggetti iscritti in prima fascia rispetto a quelli inseriti nella fascia aggiuntiva.
pagina 8 di 14 6. Occorre, a questo punto, stabilire se sussistano principi generali dell'ordinamento che impongano la disapplicazione delle disposizioni normative sopra richiamate o una diversa interpretazione delle stesse volta a determinare, in sostanza, la confluenza di tutti i soggetti iscritti nella fascia aggiuntiva, nella prima fascia ed una concorrenza dei soggetti appartenenti alle due fasce basata esclusivamente sul punteggio.
Sul punto, la difesa dei ricorrenti ha richiamato, a fondamento della domanda proposta, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 41 del 2011 che, tuttavia, ad avviso di questo giudicante, ha riguardato una fattispecie peculiare e non sovrapponibile.
La Corte Costituzionale, nell'occasione, era stata chiamata a valutare della legittimità costituzionale di una norma, autoqualificatasi di interpretazione autentica, che, nei confronti di soggetti già iscritti a pieno titolo e con un determinato punteggio nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento delle supplenze nell'ambito di una determinata provincia, stabiliva, per un solo biennio, l'inserimento in coda degli stessi laddove avessero chiesto il trasferimento in una distinta provincia.
La Corte, sulla premessa che la norma di interpretazione autentica doveva considerarsi innovativa non potendo in alcun modo desumersi dal tenore della norma interpretata che aveva esclusivamente previsto la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ha escluso che vi fosse alcun interesse, meritevole di prevalente e ragionevole apprezzamento, dei soggetti iscritti nella graduatoria di una determinata provincia a prevalere rispetto a soggetti che avessero chiesto il trasferimento da altra provincia (cfr. i seguenti brani della sentenza n. 41 d3el 2011 “L'art. 1, comma
605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, oggetto di interpretazione da parte della disposizione impugnata,
prevede «la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli
anni 2007-2009, [...], per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del
precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di
attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...]. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento». La stessa norma prevede, poi, in presenza di determinati requisiti, l'inserimento dei docenti nelle
suddette graduatorie per il biennio 2007-2008. A fronte di ciò l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009
stabilisce che «la lett. c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie pagina 9 di 14 permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella
provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-
2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia
nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Controparte_42
dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-
2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto
di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e
dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il
riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria». Dal raffronto dei due testi
normativi deve escludersi il carattere interpretativo dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, in quanto
esso non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto
dell'asserita interpretazione. L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in un'ottica di
contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle
graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l'inserimento in
esse di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte. Rispetto a
tale finalità risulta del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma censurata, avente ad oggetto i
movimenti interni alle graduatorie che per loro natura non incidono sull'obiettivo dell'assorbimento dei docenti
che ne fanno parte, per il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi. La norma impugnata ha,
dunque, una portata innovativa con carattere retroattivo, benché si proponga quale strumento di interpretazione
autentica. Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica,
rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo
anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo
costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare
indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.),
rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria. In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale
non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta
con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al
carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire. L'art. 1, comma 4-ter, infatti, prevede
che, se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013 l'iscrizione in una pagina 10 di 14 graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il
punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza. Diversamente, se il docente
chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio
2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle provincie scelte dopo l'ultima posizione di III fascia. L'effetto di
tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i
suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il
riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza).
In sostanza l'apprezzamento della Corte Costituzionale è basato sull'insussistenza di interessi prevalenti che potessero giustificare una disposizione che, per un unico biennio, conferiva prevalenza ai soggetti iscritti in una determinata graduatoria provinciale rispetto a quelli che intendessero trasferirvisi da altra provincia, trattandosi di soggetti, tutti, già iscritti a pieno titolo nelle graduatorie
ad esaurimento. La Corte traeva al riguardo anche argomento dal contrasto di tale disposizione normativa con il principio del favor per la mobilità territoriale evidentemente compromesso da una norma che imponeva il collocamento in coda di quanti avessero chiesto il trasferimento ad altra provincia.
7. Nel caso di specie, invece, la possibilità di iscrizione alle GPS di quanti non erano in possesso del titolo di specializzazione, già esclusa dalla norma primaria, è stata introdotta dall'ordinanza ministeriale, che, per un verso, ha ampliato la possibilità di iscrizione alla GPS consentendola anche a quanti non erano in possesso dei requisiti previsti dalla norma primaria e, per altro verso, ne ha consentito la chiamata per le supplenze solo in via subordinata a quanti erano in possesso, alla data
di scadenza del bando, dei requisiti di legge. Tale è il senso e la ragione della previsione di due fasce
GPS, la seconda delle quali configura una deroga rispetto alla limitazione normativa che condizionava l'inserimento solo a quanti erano in possesso del titolo di specializzazione. Per l'a.s. intermedio prima del rinnovo (a.s. 23/24), poi, è stata prevista l'integrazione del suddetto ordine di priorità fra le due graduatorie (prima fascia e, a seguire, seconda fascia) con l'istituzione di “elenchi aggiuntivi” in posizione intermedia. In deroga alle regole generali della procedura concorsuale è stata, infatti,
prevista, in favore degli iscritti nella graduatoria di seconda fascia la possibilità di inserire il titolo di specializzazione conseguito dopo la scadenza dell'aggiornamento del 2022 (cioè dopo il 20.07.22) ed entro la data da indicare nel successivo d.M. attuativo;
il tutto, “nelle more della ricostituzione delle GPS”,
quindi senza operare una riapertura di termini e modalità di presentazione delle domande. Pertanto,
pagina 11 di 14 tale elenco è stato strutturato in modo da consentire a quanti erano inseriti nelle GPS di seconda fascia
(quindi, come detto, senza titolo al momento della domanda) una posizione di priorità rispetto a tutti gli altri concorrenti nella stessa graduatoria di seconda fascia (ancora rimasti senza titolo), senza
pregiudicare la posizione di quanti erano stati inseriti nella diversa graduatoria prima fascia (per il cui accesso erano previsti, si ripete, requisiti differenti).
L'adozione di un'interpretazione della normativa che determini la confluenza dei soggetti iscritti nella fascia aggiuntiva all'interno della prima fascia, dunque, incide, nel caso di specie, negativamente sull'interesse, meritevole di protezione e tutela, dei soggetti già collocati a pieno titolo in quanto in possesso dei requisiti di inserimento alla data di scadenza del bando, di non vedersi sopravanzati ai fini del conferimento delle supplenze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999, da soggetti che, alla scadenza del termine del bando, ancora non erano titolari del titolo di specializzazione il che, sulla base della normativa di fonte primaria, costituiva presupposto essenziale per concorrere ai posti di insegnamento sul sostegno.
Mentre, dunque, nella fattispecie oggetto di scrutinio da parte della Consulta, i soggetti iscritti in diverse province, non si distinguevano se non sulla base della dislocazione territoriale il che determinava l'irragionevolezza di una previsione eccentrica che, per un solo biennio, li collocava in coda nella graduatoria della nuova provincia, nel caso di specie, la fascia aggiuntiva risulta(va) una previsione di favore per soggetti che, alla scadenza del termine per l'inserimento nella graduatoria per il sostegno, non possedevano l'indispensabile titolo di specializzazione e che, per averlo conseguito in corso di vigenza della graduatoria ed entro il termine del 30 giugno del 2023, hanno conseguito una priorità, non già nei confronti degli iscritti in prima fasica, con i quali non avevano titolo a
concorrere, ma nei confronti degli iscritti in seconda fascia, nella quale essi stessi erano collocati ab origine.
In sostanza, la deroga alla regola generale concorsuale secondo la quale i requisiti di partecipazione al concorso e rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal bando, non può che essere interpretata, trattandosi di una deroga e di un'eccezione alla regola generale, in senso restrittivo e, quindi, in stretta aderenza alle disposizioni normative che hanno introdotto la deroga. Dal combinato esame delle norme di cui all'art. 3 e di cui all'art. 10 dell'ordinanza ministeriale, risulta evidente che l'effetto del conseguimento del titolo entro il pagina 12 di 14 30.6.2023 risulta esclusivamente quello di consentire l'ingresso in una fascia aggiuntiva cui attingere
con priorità rispetto alla seconda fascia.
D'altronde, l'attribuzione di prevalenza assoluta del criterio del punteggio rispetto alla data di conseguimento del titolo di specializzazione finirebbe per privare di ragionevolezza sia
l'individuazione del termine del 30.6.2023 come termine ultimo per il conseguimento del titolo sia la stessa previsione della limitazione, all'anno 2023/2024, dell'effetto del conseguimento del titolo. Una
volta conseguito il titolo, privando le disposizioni regolatorie dei termini dell'ordinanza, della relativa portata precettiva e regolatoria, chiunque potrebbe ambire al passaggio immediato e ad ogni effetto
dalla seconda alla prima fascia e qualsivoglia disposizione limitativa dell'ordinanza risulterebbe irragionevole in quanto stabilirebbe una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti nelle medesime condizioni.
Questo giudicante è consapevole del diverso orientamento espresso dalla Corte di Appello di Perugia
in fattispecie speculare. La Corte, nell'occasione, ha motivato l'accoglimento della domanda respingendo il gravame dell'amministrazione ritenendo che la previsione dell'elenco aggiuntivo non implicasse necessariamente il mantenimento della priorità nella scelta agli appartenenti alla prima fascia ed ha ritenuto che l'attribuzione di prevalenza agli appartenenti alla prima fascia sacrificasse irragionevolmente il criterio del merito traendo argomenti dalla pronuncia della Corte Costituzionale
n. 41 del 2011.
Si sono sopra illustrate, al punto 3, le ragioni per le quali, ad avviso di questo giudicante, sulla base dell'esame congiunto delle norme di cui all'art. 3 e di cui all'art. 10 dell'ordinanza, debba necessariamente pervenirsi, per attribuire un senso alla previsione di due distinte graduatorie,
all'attribuzione di prevalenza, nella scelta dei destinatari delle proposte di supplenza, agli appartenenti alla prima fascia.
In ordine alla ragionevolezza delle previsioni dell'ordinanza, si sono sopra illustrate, ai punti 6 e 7, le ragioni per le quali i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2011 non appaiono trasponibili alla fattispecie oggetto di scrutinio e per le quali la circostanza del mancato possesso del titolo, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando destinato alla formazione della graduatoria, possa considerarsi ragionevole elemento discretivo che legittima il mantenimento,
come espressamente disposto dall'ordinanza, della separazione della prima fascia rispetto alla fascia aggiuntiva. pagina 13 di 14 Quanto, poi, all'argomento a contrario che si rinviene nella pronuncia della Corte secondo il quale neppure allora si giustificherebbe la prevalenza di coloro che abbiano conseguito il titolo in corso di vigenza della graduatoria rispetto agli altri appartenenti alla seconda fascia, si rileva che, sul piano dell'affidamento, le due situazioni si distinguono in quanto, dall'esame dei punti 3 e 10
dell'ordinanza, risulta[va] chiaro che gli appartenenti alla seconda fascia che avessero conseguito il titolo entro la successiva data da individuarsi con separato decreto, avrebbero conseguito un titolo di priorità, rispetto agli altri collocati in seconda fascia, cosicchè, già al momento della partecipazione al bando e del primo collocamento in graduatoria per l'a.s. 2022/2023, i soggetti inseriti in seconda fascia erano consapevoli degli effetti che avrebbero potuto ottenere o subire in virtù del conseguimento del titolo da parte di taluno dei concorrenti. Questo è, d'altronde, il motivo centrale per il quale appare preferibile l'interpretazione restrittiva, a tutela dell'affidamento, della norma derogatoria, di cui all'art. 10 dell'ordinanza, rispetto al principio generale del necessario possesso di tutti i requisiti di
partecipazione e determinanti la graduazione, già alla data di scadenza del termine per la partecipazione al bando di concorso.
Si ritiene, dunque, che la domanda dei ricorrenti non possa essere accolta auspicando che la Corte di
Appello, anche sulla base delle esposte motivazioni, possa, in ipotesi, rivalutare la questione controversa.
Le spese di lite, in considerazione dell'esistenza di giurisprudenza favorevole ai ricorrenti anche della
Corte di Appello di Perugia, debbono essere necessariamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_1
e così provvede: respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
[...] Parte_1
Perugia 14.11.2025
Il giudice
IA LI
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. IA LI, nella causa civile n. 138/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Roberto Micanti e Parte_1
IP Tosti)
- ricorrente -
contro
Controparte_1 Controparte_1
(Avvocatura dello Stato Avv Ugo Adorno)
[...]
- convenuto–
Nei confronti di
– – – – Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
– – –
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9
– – –
[...] Controparte_10 Controparte_11 [...]
– – – Controparte_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
– - – –
[...] Controparte_16 CP_17 CP_18 [...]
– – – – – CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22 CP_23
– Controparte_24 Parte_2 [...]
– – – – CP_25 Parte_3 CP_26 Controparte_27 CP_28
– – – –
[...] CP_29 CP_30 Controparte_31
– – Controparte_32 Controparte_33 [...]
– – (Avv.ti CP_34 CP_35 Controparte_36
NI De EL e NI Proietti) (avv. Fabia Mariani). Controparte_37
pagina 1 di 14 ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 14.11.2025, alle ore 12.34 la seguente
SENTENZA
I ricorrenti in epigrafe, con distinti ricorsi, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
Perugia in funzione di giudice del lavoro il per sentire Controparte_1
accogliere, nei confronti del medesimo, le seguenti domande “- accertare e dichiarare il diritto della
ricorrente ad essere inserita, ora per allora, nella prima fascia delle GPS di appartenenza “a pettine”, ossia
secondo il rispettivo punteggio di 66 punti conseguito per i titoli e servizi, e non “in coda”, con tutti i
conseguenti diritti derivanti dalla posizione spettante “a pettine”; per l'effetto: - ordinare alle Amministrazioni
resistenti di procedere alla rettifica, ora per allora, della prima fascia delle GPS per l'anno scolastico 2023/2024
per la Provincia di Perugia, classe di concorso ADSS, procedendo all'inserimento “a pettine” della ricorrente con
ogni conseguente beneficio e riconoscimento di legge;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere
assunta, ora per allora, dal ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023, Controparte_1
dapprima a tempo determinato e, a seguire, previa positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8 del
precitato art. 5, a tempo indeterminato, nonché ad essere confermata in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data
di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, e/o comunque all'assunzione in ruolo
e alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il ai Controparte_1
sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque al conferimento di incarico finalizzato all'immissione in ruolo ai
sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque al conferimento di incarico e/o all'assunzione ai sensi ogni
normativa vigente;
- condannare il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_38
e/o l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di Controparte_39
rispettiva competenza, ad assumere la ricorrente, ora per allora, ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023,
dapprima a tempo determinato e, a seguire, previa positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8 del
precitato art. 5, a tempo indeterminato, nonché a confermarla in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di
inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, e/o comunque ad assumere in ruolo la
ricorrente costituendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Controparte_1
ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque a conferire incarico alla ricorrente finalizzato all'immissione in
ruolo ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque a conferire incarico alla ricorrente e/o ad assumerla ai
sensi di ogni
normativa vigente”. pagina 2 di 14 Hanno esposto che hanno conseguito titolo di specializzazione per l'insegnamento per attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ADSS, entro il 30 giugno 2023; che l'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 ha riconosciuto il diritto, in capo a tutti coloro che, come essi ricorrenti, abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023, all'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
che la ratio della costituzione di tali elenchi aggiuntivi risiede nel dare la possibilità di sfruttare il titolo di abilitazione e/o specializzazione a chi lo consegue dopo l'aggiornamento biennale delle graduatorie (avvenuto entro il 31 maggio 2022) e prima della costituzione delle nuove GPS 2024/26; che in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico
2023/2024, l'art. 5, comma 5 del d.l. 22 aprile 2023 n.44 (convertito con l. 21 giugno 2023 n. 74) e l'art. 2,
comma 1, del d.m. 15 settembre 2023, n.1193 (doc. 4), hanno previsto l'assegnazione agli iscritti nella prima fascia di tali graduatorie o negli appositi elenchi aggiuntivi dei posti di sostegno rimasti vacanti e disponibili in seguito alle immissioni in ruolo;
che l'assegnazione di tali posti attribuisce al docente assegnatario il diritto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato che tuttavia, in caso di positivo superamento di uno specifico percorso di formazione, disciplinato dai successivi commi da
6 a 11 del citato art. 5 del d.l. n.44/2023 determina comunque l'immissione in ruolo e, quindi,
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato “con decorrenza giuridica dalla data di inizio
del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso
cui ha prestato servizio a tempo determinato”; che essi ricorrenti hanno così tempestivamente presentato
Cont all domanda per l'inserimento nella GPS della classe ADSS per la provincia di Perugia;
che con ordinanza 6 maggio 2022, n.112, il ha disciplinato tali procedure, disponendo all'art. 10 che CP_1
gli aspiranti che acquisiscano il titolo di abilitazione sul sostegno entro il 30 giugno 2023 “possono
richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si
attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”; che con decreto ministeriale 17 marzo 2023 n.51, il ha dato esecuzione alla suddetta ordinanza, disponendo l'istituzione di quegli elenchi CP_1
aggiuntivi secondo il principio di cui all'art. 10; che con decreto direttoriale n.417 del 3 agosto 2023,
Cont successivamente integrato e modificato con decreto direttoriale n.483 del 23 agosto 2023, l ha pubblicato le GPS per la provincia di Perugia;
che nonostante il tenore letterale dell'art. 10
dell'ordinanza n.112/2022 e dell'art. 1 del d.m. n.51/2023 ed un consolidato orientamento giurisprudenziale contrario, l'estensore delle graduatorie ha collocato gli aspiranti docenti di cui agli elenchi aggiuntivi non nella prima fascia sic et simpliciter, ma in una sottofascia 1B posta in coda agli pagina 3 di 14 altri aspiranti, collocati in altra sottofascia 1°; che, per effetto dell'illegittima costituzione di tali sottofasce, essi ricorrenti sono stati collocati in posizione deteriore rispetto a quella cui avrebbero potuto ambire ove fosse stata creata un'unica prima fascia per tutti coloro che fossero titolari, ab origine o in quanto successivamente acquisito, del titolo di specializzazione sul sostegno;
che, più
nello specifico, essa con il punteggio di 66, è stata collocata nella posizione 433 ma tutti i Parte_1
candidati collocati (nella sottofascia 1A) dalla posizione 192 alla posizione 364 hanno punteggi uguali o inferiori al suo, esso con il punteggio di 98, è stato collocato nella posizione 390, ma Parte_1
tutti i candidati collocati (nella sottofascia 1A) dalla posizione 94 alla posizione 364 hanno punteggi uguali o inferiori al suo;
che esso con il punteggio di 73, è stato collocato nella posizione Parte_1
423, ma tutti i candidati collocati (nella sottofascia 1A) dalla posizione 166 alla posizione 364 hanno
Cont punteggi uguali o inferiori al suo;
che con decreto direttoriale n.422 del 4 agosto 2023, l' ha pubblicato l'elenco dei docenti ai quali è stato conferito incarico, finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 e ss. del d.l. n. 44/2023 (ccdd. nomine, docc. sub 9); che dall'esame dell'elenco emerge che i docenti “nominati” per la classe di concorso ADSS sono complessivamente
48; che tutti i docenti “nominati” erano inclusi nella sottofascia 1A; che numerosi di essi avevano punteggi inferiori rispetto a quello di essi ricorrenti
Si è costituito il il quale ha contestato la fondatezza della Controparte_1
domanda attorea illustrando la normativa e i motivi per i quali essa deve essere interpretata nel senso che coloro che, non avendo il necessario titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno alla data di scadenza del bando per la formazione della graduatoria provinciale ed avendolo conseguito entro il 30 giugno 2023, debbono essere collocati in una fascia aggiuntiva rispetto alla prima e in coda
rispetto a coloro che siano stati inseriti in prima fascia al momento della formazione della graduatoria in quanto già titolari del relativo imprescindibile titolo di specializzazione.
Chiamati in causa o intervenuti i soggetti destinatari delle nomine finalizzate all'immissione in ruolo hanno contestato la domanda attorea sulla base della ritenuta legittimità dell'operato dell'amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si controverte in ordine alla pretesa, delle parti ricorrenti, non ancora in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno alla data della formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze per il biennio 2022 – 2024, di confluire nella prima fascia a decorrere pagina 4 di 14 dalla data di acquisizione del titolo di specializzazione avvenuta entro il 30 giugno del 2023
concorrendo, dunque, con quanti, essendo già muniti del titolo di specializzazione alla data di formazione della graduatoria erano stati, ab origine, inseriti in tale prima fascia. Tale pretesa è avanzata sul presupposto che la previsione espressa normativa di una fascia aggiuntiva, ove avrebbero dovuto confluire i soggetti, non in possesso del titolo di specializzazione alla data della formazione della graduatoria ma che lo avessero acquisito entro il 30 giugno del 2023, sarebbe illegittima o, comunque,
non implicherebbe il collocamento in coda rispetto ai già collocati in prima fascia.
2. Occorre, al fine di dirimere la controversia, ricostruire il quadro normativo di fonte primaria e secondaria.
Il comma 6 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999 prevede che “…Per il conferimento delle supplenze annuali e
delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a
decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al
comma 6-bis”. Il comma 6 bis dell'art. 4 cit. prevede che “ Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti
di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali
distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei
relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul
sostegno…”.
A mente del disposto normativo di fonte primaria, dunque, le graduatorie provinciali per le supplenze aventi ad oggetto i posti di insegnamento nel sostegno è destinata ai soli soggetti in
possesso del relativo titolo di specializzazione.
Per effetto delle previsioni di cui all'art. 2 comma 4 ter del d.l. n. 22 del 2020 convertito in l. n. 41 del
2020 come successivamente integrato da successivi decreti convertiti “le procedure di istituzione delle
graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal
comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a
supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ,
2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della
predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una
pagina 5 di 14 o più ordinanze del ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' Controparte_41
della graduazione degli aspiranti”.
La disposizione normativa sopra trascritta prevede, dunque, che le graduatorie provinciali sul sostegno abbiano durata biennale e siano disciplinate da ordinanza ministeriale anche al fine di graduare gli aspiranti.
Sono state, di conseguenza, emanate le oo.MM. n. 60/20 (biennio 20/21 - 21/22 – n. 112/22 (biennio
22/23 – 23/24 -quella rilevante per il presente giudizio- e, da ultimo, n. 88/24 (biennio 24/25 - 25/26 -
tutte, per quanto di interesse, di identico tenore, nel prevedere, per il sostegno, l'istituzione di due
fasce di aspiranti e la connessa graduazione dell'ordine di chiamata per le supplenze
L'o.M. n. 112/22, all'art. 3 co. 10 prevedeva che: 10. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i
relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo
grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello
specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti,
privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità
di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado….”
Per l'insegnamento del sostegno è stata, dunque, prevista la istituzione di due fasce distinte, la prima fascia, in cui iscrivere quanti erano in possesso del titolo o (giusta iscrizione con riserva e relativo scioglimento) lo avevano conseguito entro il 20.07.22 e la seconda fascia ove collocare quanti non erano in possesso di tale titolo. È stato, altresì, stabilito che la distinzione in fasce sanciva l'ordine di priorità nell'individuazione degli aventi diritto alla supplenza.
L'art. 10 dell'ordinanza ministeriale ha poi previsto e disciplinato l'elenco aggiuntivo prevedendo che
“
1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di
specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima
fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.
Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è
vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico depennamento dalla seconda fascia
GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono
graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza.
Sono valutabili i titoli conseguiti, secondo modalità e termini specificati nell'apposito decreto di cui al comma 3,
pagina 6 di 14 che può prevedere anche l'inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo,
definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa. 3. Ai fini della costituzione degli elenchi
aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, è emanato specifico decreto
del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio
scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda
fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.
4. Ai
fini di cui al comma 3, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ufficio scolastico
territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema”.
In conformità, l'art. 1 d.M. 17.03.23 n. 51 ha previsto che “
1. Nelle more della ricostituzione delle
graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI)
possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda
fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di
terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilita-zione entro il 30 giugno 2023.
3. Sulla base delle disposizioni normative di fonte secondaria sopra trascritte, appare evidente che la fascia aggiuntiva e la prima fascia delle graduatorie sul sostegno vadano considerate
graduatorie distinte non avendo altrimenti senso l'espressa previsione di una fascia aggiuntiva
potendosi molto più linearmente stabilire la confluenza in prima fascia di quanti avessero conseguito, nel corso della vigenza della graduatoria ed entro il termine del 30 giugno 2023, il titolo di specializzazione. Sempre in base al criterio di ragionevolezza ermeneutica che tenta di abbracciare un'interpretazione che consenta di attribuire un senso a previsioni normative che altrimenti non l'avrebbero, la previsione di due distinte graduatorie, quale desumibile dalla creazione di una fascia aggiuntiva, non può avere altra logica se non quella di mantenere distinti, sotto il profilo della
priorità, gli appartenenti alle due fasce. Sotto tale prospettiva interpretativa, imposta, ad avviso di questo giudicante, dalle previsioni dell'ordinanza, non può, poi, che concludersi nel senso della
priorità degli appartenenti alla prima fascia rispetto agli appartenenti alla fascia aggiuntiva in considerazione del fatto che essi erano già titolari del titolo di specializzazione al momento della formazione delle graduatorie ed in quanto gli appartenenti alla fascia aggiuntiva non hanno, rispetto ad essi, titoli di priorità, se non eventualmente il punteggio che, tuttavia, è solo un criterio di graduazione all'interno della fascia.
pagina 7 di 14 4. Il sistema di graduazione così delineato, è stato, poi, confermato dall'art. 5 co. 5 ss. d.l. n. 44/23
(l. n. 74/23), che ha disposto il conferimento di una particolare tipologia di supplenza (rilevante per il presente giudizio) le c.d. “supplenze con diritto al ruolo”, per le quali, cioè, il rapporto a t.d. vale anche quale periodo di prova e consente, all'esito e in caso di positivo superamento della stessa,
l'immissione in ruolo e la conclusione di contratto a t.i.
Prevede la norma in questione che “
5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i
posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente,
sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 39 l.
n. 449/97, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le
supplenze …, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che
conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023. 6. Il contratto a tempo determinato di cui al
comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo
comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12. 7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di
cui al comma 5, i candidati svolgono il per-corso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo. …9. In
caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e
confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del ser-vizio con contratto a tempo
determinato…”.
5. Le norme di fonte secondaria e primaria sopra richiamate, dunque, convergono nel senso di individuare due distinte graduatorie, la prima relativa ai soggetti che fossero già titolari del titolo di
specializzazione sul sostegno al momento della formazione della graduatoria e la seconda,
denominata fascia aggiuntiva, destinata ai soggetti che, non essendo in possesso di tale titolo al momento della formazione della graduatoria e collocati in seconda fascia, lo avessero, tuttavia,
conseguito entro il 30.6.2023. Risulta, dunque, ad avviso di questo giudicante, lineare e conforme alla
lettera ed alla ratio della normativa in esame e della specifica previsione di una fascia aggiuntiva
distinta rispetto alla prima fascia prevedere che la priorità nell'attribuzione delle cattedre per le supplenze di cui all'art. 4 della l. n. 124 del 1999, commi 1° e 2° dovesse essere assegnata ai soggetti iscritti in prima fascia rispetto a quelli inseriti nella fascia aggiuntiva.
pagina 8 di 14 6. Occorre, a questo punto, stabilire se sussistano principi generali dell'ordinamento che impongano la disapplicazione delle disposizioni normative sopra richiamate o una diversa interpretazione delle stesse volta a determinare, in sostanza, la confluenza di tutti i soggetti iscritti nella fascia aggiuntiva, nella prima fascia ed una concorrenza dei soggetti appartenenti alle due fasce basata esclusivamente sul punteggio.
Sul punto, la difesa dei ricorrenti ha richiamato, a fondamento della domanda proposta, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 41 del 2011 che, tuttavia, ad avviso di questo giudicante, ha riguardato una fattispecie peculiare e non sovrapponibile.
La Corte Costituzionale, nell'occasione, era stata chiamata a valutare della legittimità costituzionale di una norma, autoqualificatasi di interpretazione autentica, che, nei confronti di soggetti già iscritti a pieno titolo e con un determinato punteggio nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento delle supplenze nell'ambito di una determinata provincia, stabiliva, per un solo biennio, l'inserimento in coda degli stessi laddove avessero chiesto il trasferimento in una distinta provincia.
La Corte, sulla premessa che la norma di interpretazione autentica doveva considerarsi innovativa non potendo in alcun modo desumersi dal tenore della norma interpretata che aveva esclusivamente previsto la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ha escluso che vi fosse alcun interesse, meritevole di prevalente e ragionevole apprezzamento, dei soggetti iscritti nella graduatoria di una determinata provincia a prevalere rispetto a soggetti che avessero chiesto il trasferimento da altra provincia (cfr. i seguenti brani della sentenza n. 41 d3el 2011 “L'art. 1, comma
605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, oggetto di interpretazione da parte della disposizione impugnata,
prevede «la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli
anni 2007-2009, [...], per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del
precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di
attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...]. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento». La stessa norma prevede, poi, in presenza di determinati requisiti, l'inserimento dei docenti nelle
suddette graduatorie per il biennio 2007-2008. A fronte di ciò l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009
stabilisce che «la lett. c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie pagina 9 di 14 permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella
provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-
2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia
nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Controparte_42
dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-
2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto
di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e
dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il
riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria». Dal raffronto dei due testi
normativi deve escludersi il carattere interpretativo dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, in quanto
esso non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto
dell'asserita interpretazione. L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in un'ottica di
contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle
graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l'inserimento in
esse di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte. Rispetto a
tale finalità risulta del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma censurata, avente ad oggetto i
movimenti interni alle graduatorie che per loro natura non incidono sull'obiettivo dell'assorbimento dei docenti
che ne fanno parte, per il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi. La norma impugnata ha,
dunque, una portata innovativa con carattere retroattivo, benché si proponga quale strumento di interpretazione
autentica. Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica,
rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo
anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo
costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare
indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.),
rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria. In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale
non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta
con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al
carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire. L'art. 1, comma 4-ter, infatti, prevede
che, se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013 l'iscrizione in una pagina 10 di 14 graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il
punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza. Diversamente, se il docente
chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio
2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle provincie scelte dopo l'ultima posizione di III fascia. L'effetto di
tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i
suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il
riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza).
In sostanza l'apprezzamento della Corte Costituzionale è basato sull'insussistenza di interessi prevalenti che potessero giustificare una disposizione che, per un unico biennio, conferiva prevalenza ai soggetti iscritti in una determinata graduatoria provinciale rispetto a quelli che intendessero trasferirvisi da altra provincia, trattandosi di soggetti, tutti, già iscritti a pieno titolo nelle graduatorie
ad esaurimento. La Corte traeva al riguardo anche argomento dal contrasto di tale disposizione normativa con il principio del favor per la mobilità territoriale evidentemente compromesso da una norma che imponeva il collocamento in coda di quanti avessero chiesto il trasferimento ad altra provincia.
7. Nel caso di specie, invece, la possibilità di iscrizione alle GPS di quanti non erano in possesso del titolo di specializzazione, già esclusa dalla norma primaria, è stata introdotta dall'ordinanza ministeriale, che, per un verso, ha ampliato la possibilità di iscrizione alla GPS consentendola anche a quanti non erano in possesso dei requisiti previsti dalla norma primaria e, per altro verso, ne ha consentito la chiamata per le supplenze solo in via subordinata a quanti erano in possesso, alla data
di scadenza del bando, dei requisiti di legge. Tale è il senso e la ragione della previsione di due fasce
GPS, la seconda delle quali configura una deroga rispetto alla limitazione normativa che condizionava l'inserimento solo a quanti erano in possesso del titolo di specializzazione. Per l'a.s. intermedio prima del rinnovo (a.s. 23/24), poi, è stata prevista l'integrazione del suddetto ordine di priorità fra le due graduatorie (prima fascia e, a seguire, seconda fascia) con l'istituzione di “elenchi aggiuntivi” in posizione intermedia. In deroga alle regole generali della procedura concorsuale è stata, infatti,
prevista, in favore degli iscritti nella graduatoria di seconda fascia la possibilità di inserire il titolo di specializzazione conseguito dopo la scadenza dell'aggiornamento del 2022 (cioè dopo il 20.07.22) ed entro la data da indicare nel successivo d.M. attuativo;
il tutto, “nelle more della ricostituzione delle GPS”,
quindi senza operare una riapertura di termini e modalità di presentazione delle domande. Pertanto,
pagina 11 di 14 tale elenco è stato strutturato in modo da consentire a quanti erano inseriti nelle GPS di seconda fascia
(quindi, come detto, senza titolo al momento della domanda) una posizione di priorità rispetto a tutti gli altri concorrenti nella stessa graduatoria di seconda fascia (ancora rimasti senza titolo), senza
pregiudicare la posizione di quanti erano stati inseriti nella diversa graduatoria prima fascia (per il cui accesso erano previsti, si ripete, requisiti differenti).
L'adozione di un'interpretazione della normativa che determini la confluenza dei soggetti iscritti nella fascia aggiuntiva all'interno della prima fascia, dunque, incide, nel caso di specie, negativamente sull'interesse, meritevole di protezione e tutela, dei soggetti già collocati a pieno titolo in quanto in possesso dei requisiti di inserimento alla data di scadenza del bando, di non vedersi sopravanzati ai fini del conferimento delle supplenze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999, da soggetti che, alla scadenza del termine del bando, ancora non erano titolari del titolo di specializzazione il che, sulla base della normativa di fonte primaria, costituiva presupposto essenziale per concorrere ai posti di insegnamento sul sostegno.
Mentre, dunque, nella fattispecie oggetto di scrutinio da parte della Consulta, i soggetti iscritti in diverse province, non si distinguevano se non sulla base della dislocazione territoriale il che determinava l'irragionevolezza di una previsione eccentrica che, per un solo biennio, li collocava in coda nella graduatoria della nuova provincia, nel caso di specie, la fascia aggiuntiva risulta(va) una previsione di favore per soggetti che, alla scadenza del termine per l'inserimento nella graduatoria per il sostegno, non possedevano l'indispensabile titolo di specializzazione e che, per averlo conseguito in corso di vigenza della graduatoria ed entro il termine del 30 giugno del 2023, hanno conseguito una priorità, non già nei confronti degli iscritti in prima fasica, con i quali non avevano titolo a
concorrere, ma nei confronti degli iscritti in seconda fascia, nella quale essi stessi erano collocati ab origine.
In sostanza, la deroga alla regola generale concorsuale secondo la quale i requisiti di partecipazione al concorso e rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal bando, non può che essere interpretata, trattandosi di una deroga e di un'eccezione alla regola generale, in senso restrittivo e, quindi, in stretta aderenza alle disposizioni normative che hanno introdotto la deroga. Dal combinato esame delle norme di cui all'art. 3 e di cui all'art. 10 dell'ordinanza ministeriale, risulta evidente che l'effetto del conseguimento del titolo entro il pagina 12 di 14 30.6.2023 risulta esclusivamente quello di consentire l'ingresso in una fascia aggiuntiva cui attingere
con priorità rispetto alla seconda fascia.
D'altronde, l'attribuzione di prevalenza assoluta del criterio del punteggio rispetto alla data di conseguimento del titolo di specializzazione finirebbe per privare di ragionevolezza sia
l'individuazione del termine del 30.6.2023 come termine ultimo per il conseguimento del titolo sia la stessa previsione della limitazione, all'anno 2023/2024, dell'effetto del conseguimento del titolo. Una
volta conseguito il titolo, privando le disposizioni regolatorie dei termini dell'ordinanza, della relativa portata precettiva e regolatoria, chiunque potrebbe ambire al passaggio immediato e ad ogni effetto
dalla seconda alla prima fascia e qualsivoglia disposizione limitativa dell'ordinanza risulterebbe irragionevole in quanto stabilirebbe una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti nelle medesime condizioni.
Questo giudicante è consapevole del diverso orientamento espresso dalla Corte di Appello di Perugia
in fattispecie speculare. La Corte, nell'occasione, ha motivato l'accoglimento della domanda respingendo il gravame dell'amministrazione ritenendo che la previsione dell'elenco aggiuntivo non implicasse necessariamente il mantenimento della priorità nella scelta agli appartenenti alla prima fascia ed ha ritenuto che l'attribuzione di prevalenza agli appartenenti alla prima fascia sacrificasse irragionevolmente il criterio del merito traendo argomenti dalla pronuncia della Corte Costituzionale
n. 41 del 2011.
Si sono sopra illustrate, al punto 3, le ragioni per le quali, ad avviso di questo giudicante, sulla base dell'esame congiunto delle norme di cui all'art. 3 e di cui all'art. 10 dell'ordinanza, debba necessariamente pervenirsi, per attribuire un senso alla previsione di due distinte graduatorie,
all'attribuzione di prevalenza, nella scelta dei destinatari delle proposte di supplenza, agli appartenenti alla prima fascia.
In ordine alla ragionevolezza delle previsioni dell'ordinanza, si sono sopra illustrate, ai punti 6 e 7, le ragioni per le quali i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2011 non appaiono trasponibili alla fattispecie oggetto di scrutinio e per le quali la circostanza del mancato possesso del titolo, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando destinato alla formazione della graduatoria, possa considerarsi ragionevole elemento discretivo che legittima il mantenimento,
come espressamente disposto dall'ordinanza, della separazione della prima fascia rispetto alla fascia aggiuntiva. pagina 13 di 14 Quanto, poi, all'argomento a contrario che si rinviene nella pronuncia della Corte secondo il quale neppure allora si giustificherebbe la prevalenza di coloro che abbiano conseguito il titolo in corso di vigenza della graduatoria rispetto agli altri appartenenti alla seconda fascia, si rileva che, sul piano dell'affidamento, le due situazioni si distinguono in quanto, dall'esame dei punti 3 e 10
dell'ordinanza, risulta[va] chiaro che gli appartenenti alla seconda fascia che avessero conseguito il titolo entro la successiva data da individuarsi con separato decreto, avrebbero conseguito un titolo di priorità, rispetto agli altri collocati in seconda fascia, cosicchè, già al momento della partecipazione al bando e del primo collocamento in graduatoria per l'a.s. 2022/2023, i soggetti inseriti in seconda fascia erano consapevoli degli effetti che avrebbero potuto ottenere o subire in virtù del conseguimento del titolo da parte di taluno dei concorrenti. Questo è, d'altronde, il motivo centrale per il quale appare preferibile l'interpretazione restrittiva, a tutela dell'affidamento, della norma derogatoria, di cui all'art. 10 dell'ordinanza, rispetto al principio generale del necessario possesso di tutti i requisiti di
partecipazione e determinanti la graduazione, già alla data di scadenza del termine per la partecipazione al bando di concorso.
Si ritiene, dunque, che la domanda dei ricorrenti non possa essere accolta auspicando che la Corte di
Appello, anche sulla base delle esposte motivazioni, possa, in ipotesi, rivalutare la questione controversa.
Le spese di lite, in considerazione dell'esistenza di giurisprudenza favorevole ai ricorrenti anche della
Corte di Appello di Perugia, debbono essere necessariamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_1
e così provvede: respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
[...] Parte_1
Perugia 14.11.2025
Il giudice
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