Decreto cautelare 29 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00426/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2026, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Nifo Sarrapochiello, Luca Di Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, prot. -OMISSIS-REG -OMISSIS-, datato 23 ottobre 2025, con il quale è stato disposto il transito dell’istante nel personale civile, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in -OMISSIS- -OMISSIS-(LT) presso la 4° Brigata Tlc e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo di -OMISSIS- -OMISSIS-(LT);
del pedissequo Verbale della riunione del 22 ottobre 2025 con i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in -OMISSIS- -OMISSIS-(LT) presso la 4° Brigata Tlc e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo di -OMISSIS- -OMISSIS-(LT),
nonché per l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, ancorché non conosciuto, con espressa riserva (in altro giudizio) al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la dichiarazione del 15 aprile 2026 resa in udienza, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa RA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ordinanza cautelare n. 49/2026 è stata accolta la domanda di sospensione del gravato provvedimento ai fini del riesame del procedimento da parte della resistente amministrazione;
Rilevato che, in data 8 aprile 2026, il Ministero ha depositato in atti la relazione dell’esito dell’avvenuto riesame con invito diretto al ricorrente a presentarsi in data 07 aprile 2026 presso il Comando Aeroporto di -OMISSIS- (NA), per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e la contestuale assunzione in servizio;
Ritenuto, pertanto, che, come dichiarato verbalmente dalla stessa parte ricorrente nel corso dell’udienza, risultando l’interesse della parte integralmente soddisfatto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, infine, sulla base del criterio della cd. soccombenza virtuale, di porre le spese di lite a carico della resistente amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.000 (euro duemila/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AL, Presidente
RA AN, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RA AN | NA AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.