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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11477 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 55953/2019 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice UR TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 55953 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 dicembre 2024
TRA
, con sede legale in Limassol, CI, via Kyriakou Matsi n. 3, Roussos Limassol Parte_1
Tower, 3723 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Carlo Alexios Neokli Barone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, Largo Leo Longanesi n. 9;
- Parte attrice
E
, con sede legale in Roma, via Salaria n. 1322 (P.IVA , in persona del COroparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Carabba Tettamanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Condotti, n. 91;
- Parte convenuta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
(poi fusasi per incorporazione nella ) al fine di COroparte_2 COroparte_1 sentir: “I. in via principale, riconoscere e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto e, per
l'effetto, condannare la parte convenuta: a) al pagamento delle fatture di Dasted evase e non saldate relative ai servizi resi nei mesi di novembre 2018, dicembre 2018, gennaio 2019 e febbraio
2019, per una somma totale pari ad Euro 56.285, 25, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al CO saldo;
b) alla restituzione della somma pari a Euro 94.224, 40 versata da in favore di - Pt_1
CO ai sensi dell'accordo di accollo del debito maturato dal precedente agente e distributore di - quale incentivo per la sottoscrizione del contratto, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto saldo.
II. Accertare la responsabilità contrattuale della parte convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subito da e pari al lucro cessante e danno emergente ex art. 1223 Pt_1
c.c subito nella misura di Euro 214.333 pari ai profitti annuali di ai sensi del COratto, a Pt_1 partire dal mese di novembre del 2018 e sino alla scadenza naturale di giugno 2021, o nella misura maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi del dovuto al saldo. III. Condannare il convenuto al pagamento delle spese ...” CO Premetteva l'attrice di avere stipulato con la società in data 17.12.2012, un contratto di promozione e servizi logistici per la distribuzione dei prodotti lubrificanti sotto il marchio “IP” di CO proprietà di in Grecia e a CI. In forza di tale accordo, si era impegnata ad Parte_1 organizzare la consegna dei prodotti dall'Italia alla Grecia e a predisporre la loro distribuzione sul CO territorio, coadiuvando nello stesso tempo nella definizione della strategia commerciale e di marketing. COestualmente, aveva acconsentito ad accollarsi il debito maturato da altra Pt_1 società, denominata YA FI & Co (precedente distributrice dei prodotti API in Grecia), per la somma di euro 94.224,40. In corrispettivo, le parti avevano convenuto che l'attrice ricevesse una percentuale sulle vendite totali, nonché il rimborso delle spese di trasporto dei prodotti ad un prezzo forfettario di euro 118,00 mensili per ogni tonnellata. Al fine di agevolare la vendita dei prodotti in
Grecia, le parti avevano convenuto che costituisse in loco una propria filiale, la Pt_1 [...]
, destinata a svolgere funzioni di assistenza nella fase di svendita dei prodotti COroparte_3 danneggiati durante il trasporto e di gestione delle richieste di indennizzo o risarcimento provenienti CO dai clienti, le cui perdite sarebbero state poste a carico di
2 Il contratto, la cui durata era stata inizialmente prevista in 42 mesi, era stato rinnovato alla scadenza sino al mese di giugno del 2021. CO Tuttavia, con lettera raccomandata del 20/12/2018, aveva comunicato alla società attrice la volontà di recedere dal contratto con effetti immediati, a partire dal 1/01/2019, a causa della sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione da parte della la decisione era Parte_1 stata assunta dalla convenuta a seguito della ricezione della comunicazione da parte dell'attrice, nel novembre del 2018, della chiusura dei conti correnti a lei intestati da parte della poiché CP_4 ritenuta società di comodo dalla BA AL di CI (circolare del 14/06/2018).
Sosteneva l'attrice che il recesso dal contratto della convenuta fosse stato illegittimo: in primo CO luogo, per essere stata la scelta della convenuta ingiustificata, avendo la trasmesso all' Pt_1 documentazione idonea a dimostrare la sua effettiva operatività ed essendosi l'attrice adoperata per conformarsi alle indicazioni dell'autorità cipriota;
in secondo luogo, poiché, non ricorrendo una CO giusta causa di recesso, in base all'art. 6 del contratto, l' avrebbe dovuto comunicare la sua volontà con un preavviso di almeno novanta giorni, termine non rispettato. Né – deduceva l'attrice
– il diritto della convenuta di recedere dal contratto con effetto immediato, senza preavviso, avrebbe potuto desumersi dalla disciplina generale applicabile al contratto. CO Ancora si doleva l'attrice del fatto che la dichiarazione di recesso le fosse stata trasmessa dall' soltanto in data 7/01/2019, benché il rapporto dovesse intendersi cessato dal 1 gennaio 2019. eccepiva inoltre l'illiceità della condotta della convenuta sotto il profilo dell'abuso di Parte_1 dipendenza economica, operando l'attrice in rapporto di esclusiva con la convenuta. CO Ancora lamentava la mancata comunicazione da parte di dell'intervenuta fusione Parte_1 della stessa nella società e l'omesso versamento di somme dovutele: nel COroparte_1 dettaglio, il mancato pagamento delle fatture emesse per i servizi forniti dalla società dal novembre del 2018 sino al febbraio del 2019, per l'importo complessivo di euro 56.285,25; l'omesso pagamento del saldo relativo ai servizi e prodotti di marketing per un valore di 53.642,00 euro;
il mancato ripianamento delle perdite subite dalla pari a euro 100.000,00. A COroparte_3
CO seguito del recesso, si era, infatti, limitata a liquidare 15.000,00 euro in acconto sul corrispettivo relativo ai servizi di marketing, versando tale importo indebitamente alla società IP
PW che, in precedenza incaricata dalla della vendita dei COroparte_5 CP_5 Parte_1
CO prodotti in Grecia, non aveva avuto rapporti diretti con (avendo la medesima sottoscritto un contratto di distribuzione solo con e non poteva ritenersi società controllata Parte_1 dall'attrice.
3 agiva, quindi, in questa sede, per far accertare il grave inadempimento della convenuta Parte_1 ed ottenerne la condanna al risarcimento del danno, quantificato alla luce dei compensi non versati
(56,285,25 euro, oltre rivalutazione e interessi) e dei presumibili guadagni che la parte avrebbe ottenuto dall'esecuzione del contratto sino alla scadenza (213.333,00 euro, importo determinato avuto riguardo al fatturato medio annuale della società negli ultimi cinque anni pari a euro
80.000,00); chiedeva, inoltre, la restituzione della somma di 94.224,40 euro versata in esecuzione dell'accollo del debito maturato dal precedente distributore.
Si costituiva chiedendo: “i) in via principale: rigettare tutte le domande COroparte_1 formulate dalla nei confronti di IP perché prive di procura ad litem, inammissibili, Parte_1 nulle e, in subordine, assolutamente infondate in fatto e diritto, oltre che non provate;
ii) in via riconvenzionale: …, accertare e dichiarare che la , quale garante della Parte_1 [...]
, è debitrice di IP della somma capitale di Euro 47.777,65 per le causali COroparte_3 descritte in narrativa e, per l'effetto, condannare la medesima , in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di IP della suddetta somma di Euro
47.777,65 – o, in via subordinata e salvo gravame, della diversa somma ritenuta dovuta – oltre in ogni caso gli interessi moratori applicabili alle transazioni commerciali (ex D.Lgs. 9.11.2012, n.
192 e successive mm. e ii.), dalla data di scadenza di ciascuna fattura Api insoluta al saldo, previa eventuale compensazione con qualsiasi credito di controparte che dovesse essere accertato in questa sede; iii) in ogni caso: con vittoria di spese …”.
In particolare, la nullità della procura era eccepita sulla base della presunzione che essa, priva dell'indicazione della data e del luogo della sua sottoscrizione, dovesse ritenersi rilasciata all'estero, avendo la società attrice sede in CI, con la conseguenza che l'atto dovesse recare autentica e legalizzazione. In secondo luogo, la convenuta rilevava che la procura fosse stata sottoscritta da in qualità di “Director”, qualifica in Italia corrispondente a quella di Parte_2 consigliere di amministrazione, che non avrebbe consentito di presumere la sussistenza in capo al medesimo dei necessari poteri.
Nel merito, la convenuta affermava la legittimità del recesso in quanto esercitato in ipotesi prevista dal contratto - per essere stata l'attrice qualificata come società di comodo dalle autorità cipriote e avendo essa subito la chiusura del proprio rapporto bancario - e comunicato tempestivamente all'attrice; in ogni caso sosteneva che il recesso potesse essere esercitato in virtù della previsione contenuta all'art. 2119 c.c., che in materia d'agenzia riconosce alle parti il diritto al recesso per giusta causa. Negava, inoltre, ogni condotta di abuso di dipendenza economica e qualsivoglia inadempienza alle obbligazioni assunte nei confronti della Parte_1
4 CO Quanto all'omesso pagamento delle fatture emesse dall'attrice nei suoi confronti, negava di aver versato alla IP W IKE 15.000,00 euro a titolo di acconto sul saldo dovuto nei confronti quale corrispettivo dei servizi e dei prodotti di marketing, trattandosi di somme indebite. Del pari, deduceva l'infondatezza della pretesa di restituzione della somma di 95.224,40, dolendosi del fatto che l'attrice avesse finanche omesso di indicare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento di essa (con conseguente nullità della domanda per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.) e comunque perché la aveva deciso liberamente di accollarsi il debito, decisione che non poteva Pt_1 ritenersi un incentivo alla sottoscrizione del contratto;
inoltre, deduceva che la durata iniziale dell'accordo fosse stata originariamente pattuita in 42 mesi proprio per consentire all'attrice di conseguire guadagni sufficienti a pagare il debito accollato, sicché alla scadenza la società non potesse avere più nulla da pretendere. In relazione al lucro cessante, eccepiva la mancata prova del danno.
In ogni caso, eccepiva in compensazione il proprio credito nei confronti della a titolo di Parte_1 corrispettivo della fornitura di prodotti. Negava poi il diritto dell'attrice di esigere rivalutazione monetaria e interessi sulle somme domandate, in considerazione del divieto di cumulo delle due poste.
In via riconvenzionale, chiedeva, infine, la condanna di al pagamento in COroparte_1 Parte_1 suo favore della somma complessiva di 47.777,65, oltre interessi di mora, in qualità di garante della
IP Hellas debitrice.
Con la prima memoria, l'attrice integrava la propria domanda chiedendo in aggiunta al risarcimento del danno: “riconoscere il diritto all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento in favore di della predetta Parte_1 indennità nella misura ritenuta equa e calcolata in relazione al fatturato medio annuale di parte
Attrice, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”.
Inoltre, in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata da IP, eccepiva l'inadempimento della convenuta alla restituzione delle somme dovutele per le perdite subite dalla debitrice di CP_3 cui l'API si era fatta carico per un valore complessivo di 100.000,00 euro ed eccepiva, conseguentemente, la compensazione del credito. Negava, inoltre, ogni vizio della procura rilasciata in favore del procuratore.
La convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda formulata dall'attrice nella memoria depositata nel termine concesso ex art. 183 co.6 n. 1 c.p.c.; eccepiva l'incompetenza del Giudice adito a conoscere della controversia ove il rapporto fosse stato qualificato d'agenzia; negava il diritto dell'attrice di ottenere il pagamento in suo favore di indennità.
5 Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2024; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica nei termini concessi.
**********
Le domande proposte dall'attrice sono infondate e devono conseguentemente essere rigettate.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della procura sollevata dalla convenuta in relazione ai diversi profili dedotti: in conformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità “quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in
Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5840 del 13/03/2007).
Inoltre, allorché si contesti il potere di rappresentanza della persona giuridica del soggetto conferente la procura e il potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, si ritiene, in conformità ad orientamento consolidato, che la parte che contesti i poteri sia onerata di dimostrarne l'inesistenza, anche qualora l'ente abbia sede all'estero (cfr. Cass. Sez. 3 , Ordinanza n.
13365 del 16/05/2023). Nel caso di specie, la parte convenuta si è limitata a contestare la validità della procura per difetto del potere rappresentativo del soggetto che aveva sottoscritto l'atto, non assolvendo all'onere sulla stessa incombente.
Nel merito, al fine di valutare se la convenuta abbia legittimamente esercitato il recesso dal rapporto contrattuale con l'attrice, deve preliminarmente qualificarsi il contratto intercorso tra le parti e individuare quindi la disciplina ad esso applicabile.
Rileva il Tribunale che, con il contratto concluso in data 17/12/2012, la si fosse Parte_1 obbligata a svolgere nei confronti della convenuta, una serie di servizi: di vendita, logistica e marketing dei prodotti a marchio IP, assumendosi la responsabilità dell'organizzazione necessaria alla consegna dei beni dall'Italia alla Grecia e all'interno del territorio greco, nonché supportando CO nella definizione delle strategie commerciali, di marketing e di promozione della conoscenza dei prodotti IP, a fronte del pagamento di corrispettivo pari ad una percentuale sulle vendite totali;
dall'esame del contratto emerge, inoltre, che era riconosciuto in favore della un diritto Parte_1 di esclusiva nella promozione di tali beni nell'intera area di vendita di Grecia e CI, potendo CO anche l'attrice mostrare i loghi e i marchi di fabbrica di ello svolgimento della sua attività.
6 Così delineate le prestazioni contrattuali convenute, in applicazione dei criteri ermeneutici posti agli artt. 1362 ss. del codice civile, può ritenersi che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, avessero concluso un contratto misto, con elementi tipici del contratto di appalto di servizi (in via prevalente) e solo per taluni aspetti partecipe degli elementi tipici del contratto d'agenzia (attività di promozione stabile dei prodotti in una zona determinata con diritto di esclusiva).
Nel senso della qualificazione del contratto nei termini esposti (contratto atipico con prevalenza di elementi tipici del contratto di appalto di servizi), depone, non tanto e non solo il 'nomen iuris' scelto dai contraenti per riferirsi all'accordo (“Promotion and logistic service contract”, ossia
“contratto di promozione e servizio logistico”) e l'indicazione della quale “società di Parte_1 servizi di vendita, logistica e marketing” dei prodotti a marchio IP, quanto la natura delle prestazioni che l'attrice si era obbligata a rendere in favore della convenuta, che induce a concludere nel senso che lo scopo principale del contratto fosse la prestazione da parte della società attrice delle attività di trasporto, di distribuzione e di promozione pubblicitaria dei prodotti, con assunzione a proprio carico del rischio correlato a tali attività.
Del resto, in base alla lettera del contratto, l'attività dell'attrice non aveva ad oggetto la conclusione dei contratti per la preponente - elemento tipico del contratto d'agenzia - ma la promozione della
“conoscenza” dei prodotti della convenuta e dunque appare ragionevole ritenere che l'espressione si riferisse ad un'attività sostanzialmente di tipo pubblicitario. In tal senso depone anche la possibilità riconosciuta alla società di “mostrare” i loghi e i marchi nella titolarità della convenuta, senza poterne fare altro utilizzo.
Per contro, non pare significativa né la previsione di un corrispettivo determinato sulla base di una percentuale sulle vendite (ben potendo le parti, anche nel contratto di appalto determinare il corrispettivo nei medesimi termini) né la previsione di un diritto di esclusiva in favore della Pt_1
in quanto anche nel contratto di somministrazione (alla cui disciplina l'art. 1677 c.c fa rinvio
[...] in caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni di servizi continuative o periodiche) è prevista analoga fattispecie (art. 1568 c.c.).
Tanto premesso, dovendosi fare quindi riferimento alla disciplina del contratto di appalto (nella specie di servizi continuativi o periodici), si rileva che il regime del recesso muta in relazione alla natura, determinata o indeterminata, della durata del contratto, nel senso che, ove l'appalto sia a tempo determinato, trova applicazione l'art. 1671 c.c., che prevede la facoltà di recesso unilaterale e ad nutum del committente, mentre, ove la durata del contratto non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere in tempo utile, a norma dell'art. 1569 c.c., previo preavviso (Cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6487 del 11/03/2025, nella cui massima si legge “In tema di appalto di servizi, l'accordo circa la durata e la rinnovazione del rapporto non
7 comporta deroga all'art. 1671 c.c., trattandosi di previsioni tra loro non incompatibili, giacché il rinnovo automatico, in mancanza di disdetta entro il termine pattuito, produce i suoi effetti solo sulla durata del rapporto, ma lascia inalterata la facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, con obbligo di indennizzo verso
l'appaltatore”).
In tale prospettiva si ritiene legittimo il recesso della convenuta, a nulla rilevando la circostanza che la stessa non avesse rispettato il termine di preavviso previsto all'art. 6 del contratto, prevedendo, in via generale, l'art. 1671 c.c. il diritto del committente di recedere dal contratto ad nutum (anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio), con previsione del diritto dell'appaltatore di essere tenuto indenne dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno;
e non trovando neppure applicazione la disciplina posta in via generale dall'art. 1464
c.c., che avrebbe presupposto invece che la prestazione dell'attrice fosse divenuta parzialmente impossibile in modo definitivo per una causa sopravvenuta, non imputabile al debitore.
Secondo orientamento consolidato “Nel contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente previsto dall'art. 1671 cod. civ. costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 02/05/2011).
Né si ritiene che la scelta della convenuta di recedere dal contratto fosse stata in alcun modo illegittima per abuso della dipendenza economica dell'attrice dalla convenuta, non solo perché
l'attrice non ha dimostrato lo squilibrio eccessivo tra diritti e obblighi contrattuali tra le parti e la sua condizione di dipendenza (cioè di essere stata impossibilitata a differenziare agevolmente la propria attività o di avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista del rapporto con CO
, ma soprattutto perché la condotta della convenuta non potrebbe comunque dirsi contraria a buona fede. La scelta di recedere dal contratto si reputa, infatti, fosse giustificata, alla luce del fatto che, a partire dal 1/1/2019, la si era trovata impossibilitata ed effettuare qualsiasi Parte_1 transazione commerciale in CI a causa della chiusura dei rapporti bancari, condizione particolarmente gravosa per la società convenuta, giacché le parti avevano concordato in favore CO dell'attrice un diritto di esclusiva che non consentiva all' i distribuire e promuovere altrimenti i suoi prodotti, con conseguente paralisi della promozione dei beni a marchio IP nell'intera area.
Nè vale a mutare il giudizio sulla correttezza dell'operato della convenuta la circostanza che l'attrice abbia comprovato la trasmissione alla medesima della documentazione prodotta in atti, in quanto, da un lato, quest'ultima era avvenuta solo alla fine del gennaio del 2019, quando il rapporto era ormai cessato, e, dall'altro, perché l'ultima comunicazione intercorsa tra le parti nel novembre del 2018 lasciava intendere la volontà della stessa parte attrice di sciogliere la compagine sociale a causa delle vicende bancarie cipriote.
8 L'appaltatrice ha invero proposto domanda di accertamento “dell'avvenuta risoluzione” del contratto, allorché ha poi argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti per pronunciare la stessa sul presupposto che la condotta della committente avesse integrato inadempimento della stessa alle obbligazioni assunte.
La domanda deve, però, essere comunque respinta non avendo integrato l'esercizio del diritto di recesso da parte della committente, per le ragioni esposte, condotta inadempiente e non essendo comunque imputabile alla convenuta alcun ulteriore inadempimento sia in relazione al mancato pagamento di prestazioni asseritamente rese in suo favore dall'attrice successivamente al 1/01/2019 CO (l'appaltatore ha infatti agito di sua spontanea volontà e in chiaro contrasto con la volontà dell' di interrompere il rapporto) che in relazione all'omessa comunicazione dell'intervenuta fusione CO dell' n IP, essendosi anche quest'ultima verificata quando il rapporto tra le parti era già cessato.
Neppure la convenuta potrebbe ritenersi inadempiente al pagamento in favore dell'attrice delle prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2018, e asseritamente non pagate: si rileva sul CO punto che la convenuta ha contestato di aver ricevuto le prestazioni dedotte, con la conseguenza che, in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, spettasse alla Pt_1 dimostrare di avere reso le stesse, con conseguente diritto a percepirne il corrispettivo. La
[...] società si è invece limitata a produrre le fatture emesse, del tutto inidonee a fornire prova CO dell'esistenza del proprio credito. A ciò si aggiunga che la decisione di di sospendere il pagamento delle fatture, in concomitanza con la rappresentazione delle difficoltà bancarie della fosse in ogni caso giustificata alla luce del fatto che con contratto del 17/12/2012 tale Parte_1 società si era resa garante delle obbligazioni assunte dalla , con diritto COroparte_3 riconosciuto all'API di trattenere le commissioni sulle vendite spettanti alla in caso di Parte_1 inadempimento della prima. La convenuta ha infatti dimostrato che sulla garantita gravava un debito di 47.777,65 euro, a fronte del quale la medesima era legittimata a trattenere i corrispettivi dovuti alla controparte, pari a circa 20.000,00 euro.
Ne discende che la domanda di risoluzione e la domanda risarcitoria formulate dall'attrice sono infondate e debbono, pertanto, essere respinte.
Neppure può riconoscersi in favore dell'attrice l'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c., non essendo stata formulata da parte dell'attrice la relativa domanda e non potendo ritenersi quest'ultima implicitamente proposta con quella risarcitoria, attesa la differente natura della pretesa (l'indennizzo
è, infatti, riconosciuto per l'esercizio di un atto legittimo, mentre il danno deriva dall'inadempimento contrattuale;
cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24486 del 30/10/2013).
9 Quanto alla pretesa avanzata in relazione ai servizi asseritamente resi e non pagati, nei mesi di novembre e dicembre 2018, si è detto, invece, che la fondatezza di essa è priva di riscontro probatorio.
Neppure si ritiene fondata la domanda di restituzione delle somme corrisposte dall'attrice in relazione al debito già maturato nei confronti della convenuta dalla YA FI &Co, essendo il pagamento avvenuto in adempimento dell'obbligazione assunta dalla parte all'atto della stipulazione del contratto con la sottoscrizione dell'atto di accollo.
Ancora prima che infondata è poi da ritenere inammissibile, poiché tardiva, la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle indennità asseritamente dovute in ragione della cessazione del preteso rapporto di agenzia, poiché tardivamente proposta.
Da ultimo, occorre esaminare la domanda riconvenzionale della convenuta avente ad oggetto il credito vantato nei confronti dell'attrice in qualità di garante della COroparte_3
La ha contestato le fatture prodotte e ha eccepito in compensazione il credito nei confronti Pt_1 dell'API, pari a circa 100.000,00 euro, relativo alle perdite subite dalla di cui COroparte_3
l'API si era fatta carico;
infine, ha affermato che i reciproci rapporti di credito debito tra la
[...]
CO e l' dovessero essere compensati su accordo delle parti nella contabilità di ciascuna CP_3 società.
L'eccezione deve ritenersi inammissibile, giacché formulata tardivamente in occasione della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.; trattandosi di eccezione propria (in senso stretto), la parte avrebbe avuto l'onere di formulare la stessa all'udienza di trattazione (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 28568 del 18/10/2021), mentre ha omesso di farlo in quella sede.
Quanto alla prova del credito della convenuta, si ritiene che quest'ultima abbia fornito elementi sufficienti ai fini del riscontro delle prestazioni oggetto delle fatture non pagate dall' COroparte_3
producendo in atti copia sia delle bolle di trasporto che dei libri giornali.
[...]
Va quindi accertato il credito complessivo di 47.777,65 euro della società per la quale la CP_3
aveva prestato garanzia con la sottoscrizione del contratto del 17/12/2012 Pt_1
Ne consegue che, non avendo l'attrice fornito prova del pagamento di quanto dovuto in favore della convenuta, né della sopravvenienza di altra vicenda estintiva dell'obbligazione, debba disporsi, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 47.777,65 euro, oltre interessi su tale somma nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla data di trasmissione delle fatture alla debitrice: si osserva sul punto che, nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del decreto legislativo citato (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore
10 alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equiparava, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente.
In ragione della soccombenza, si dispone, infine, condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del procedimento, che si liquidano nella misura di euro 14.103,00 per compensi professionali (euro 2.552,00, per la fase di studio, euro 1.628,00, per la fase introduttiva, euro 5.670,00, per la fase istruttoria, euro 4.253,00, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta le domande proposte dall'attore;
- accoglie la domanda riconvenzionale dell' e, per l'effetto, condanna COroparte_1 Parte_1
al pagamento della somma di 47.777,65, oltre interessi moratori decorrenti dalla data di
[...] trasmissione delle fatture;
- condanna l'attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 14.103, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 23 luglio 2025
Il Giudice
UR TO
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Carmen Fernicola.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice UR TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 55953 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 dicembre 2024
TRA
, con sede legale in Limassol, CI, via Kyriakou Matsi n. 3, Roussos Limassol Parte_1
Tower, 3723 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Carlo Alexios Neokli Barone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, Largo Leo Longanesi n. 9;
- Parte attrice
E
, con sede legale in Roma, via Salaria n. 1322 (P.IVA , in persona del COroparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Carabba Tettamanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Condotti, n. 91;
- Parte convenuta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
(poi fusasi per incorporazione nella ) al fine di COroparte_2 COroparte_1 sentir: “I. in via principale, riconoscere e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto e, per
l'effetto, condannare la parte convenuta: a) al pagamento delle fatture di Dasted evase e non saldate relative ai servizi resi nei mesi di novembre 2018, dicembre 2018, gennaio 2019 e febbraio
2019, per una somma totale pari ad Euro 56.285, 25, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al CO saldo;
b) alla restituzione della somma pari a Euro 94.224, 40 versata da in favore di - Pt_1
CO ai sensi dell'accordo di accollo del debito maturato dal precedente agente e distributore di - quale incentivo per la sottoscrizione del contratto, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto saldo.
II. Accertare la responsabilità contrattuale della parte convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subito da e pari al lucro cessante e danno emergente ex art. 1223 Pt_1
c.c subito nella misura di Euro 214.333 pari ai profitti annuali di ai sensi del COratto, a Pt_1 partire dal mese di novembre del 2018 e sino alla scadenza naturale di giugno 2021, o nella misura maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi del dovuto al saldo. III. Condannare il convenuto al pagamento delle spese ...” CO Premetteva l'attrice di avere stipulato con la società in data 17.12.2012, un contratto di promozione e servizi logistici per la distribuzione dei prodotti lubrificanti sotto il marchio “IP” di CO proprietà di in Grecia e a CI. In forza di tale accordo, si era impegnata ad Parte_1 organizzare la consegna dei prodotti dall'Italia alla Grecia e a predisporre la loro distribuzione sul CO territorio, coadiuvando nello stesso tempo nella definizione della strategia commerciale e di marketing. COestualmente, aveva acconsentito ad accollarsi il debito maturato da altra Pt_1 società, denominata YA FI & Co (precedente distributrice dei prodotti API in Grecia), per la somma di euro 94.224,40. In corrispettivo, le parti avevano convenuto che l'attrice ricevesse una percentuale sulle vendite totali, nonché il rimborso delle spese di trasporto dei prodotti ad un prezzo forfettario di euro 118,00 mensili per ogni tonnellata. Al fine di agevolare la vendita dei prodotti in
Grecia, le parti avevano convenuto che costituisse in loco una propria filiale, la Pt_1 [...]
, destinata a svolgere funzioni di assistenza nella fase di svendita dei prodotti COroparte_3 danneggiati durante il trasporto e di gestione delle richieste di indennizzo o risarcimento provenienti CO dai clienti, le cui perdite sarebbero state poste a carico di
2 Il contratto, la cui durata era stata inizialmente prevista in 42 mesi, era stato rinnovato alla scadenza sino al mese di giugno del 2021. CO Tuttavia, con lettera raccomandata del 20/12/2018, aveva comunicato alla società attrice la volontà di recedere dal contratto con effetti immediati, a partire dal 1/01/2019, a causa della sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione da parte della la decisione era Parte_1 stata assunta dalla convenuta a seguito della ricezione della comunicazione da parte dell'attrice, nel novembre del 2018, della chiusura dei conti correnti a lei intestati da parte della poiché CP_4 ritenuta società di comodo dalla BA AL di CI (circolare del 14/06/2018).
Sosteneva l'attrice che il recesso dal contratto della convenuta fosse stato illegittimo: in primo CO luogo, per essere stata la scelta della convenuta ingiustificata, avendo la trasmesso all' Pt_1 documentazione idonea a dimostrare la sua effettiva operatività ed essendosi l'attrice adoperata per conformarsi alle indicazioni dell'autorità cipriota;
in secondo luogo, poiché, non ricorrendo una CO giusta causa di recesso, in base all'art. 6 del contratto, l' avrebbe dovuto comunicare la sua volontà con un preavviso di almeno novanta giorni, termine non rispettato. Né – deduceva l'attrice
– il diritto della convenuta di recedere dal contratto con effetto immediato, senza preavviso, avrebbe potuto desumersi dalla disciplina generale applicabile al contratto. CO Ancora si doleva l'attrice del fatto che la dichiarazione di recesso le fosse stata trasmessa dall' soltanto in data 7/01/2019, benché il rapporto dovesse intendersi cessato dal 1 gennaio 2019. eccepiva inoltre l'illiceità della condotta della convenuta sotto il profilo dell'abuso di Parte_1 dipendenza economica, operando l'attrice in rapporto di esclusiva con la convenuta. CO Ancora lamentava la mancata comunicazione da parte di dell'intervenuta fusione Parte_1 della stessa nella società e l'omesso versamento di somme dovutele: nel COroparte_1 dettaglio, il mancato pagamento delle fatture emesse per i servizi forniti dalla società dal novembre del 2018 sino al febbraio del 2019, per l'importo complessivo di euro 56.285,25; l'omesso pagamento del saldo relativo ai servizi e prodotti di marketing per un valore di 53.642,00 euro;
il mancato ripianamento delle perdite subite dalla pari a euro 100.000,00. A COroparte_3
CO seguito del recesso, si era, infatti, limitata a liquidare 15.000,00 euro in acconto sul corrispettivo relativo ai servizi di marketing, versando tale importo indebitamente alla società IP
PW che, in precedenza incaricata dalla della vendita dei COroparte_5 CP_5 Parte_1
CO prodotti in Grecia, non aveva avuto rapporti diretti con (avendo la medesima sottoscritto un contratto di distribuzione solo con e non poteva ritenersi società controllata Parte_1 dall'attrice.
3 agiva, quindi, in questa sede, per far accertare il grave inadempimento della convenuta Parte_1 ed ottenerne la condanna al risarcimento del danno, quantificato alla luce dei compensi non versati
(56,285,25 euro, oltre rivalutazione e interessi) e dei presumibili guadagni che la parte avrebbe ottenuto dall'esecuzione del contratto sino alla scadenza (213.333,00 euro, importo determinato avuto riguardo al fatturato medio annuale della società negli ultimi cinque anni pari a euro
80.000,00); chiedeva, inoltre, la restituzione della somma di 94.224,40 euro versata in esecuzione dell'accollo del debito maturato dal precedente distributore.
Si costituiva chiedendo: “i) in via principale: rigettare tutte le domande COroparte_1 formulate dalla nei confronti di IP perché prive di procura ad litem, inammissibili, Parte_1 nulle e, in subordine, assolutamente infondate in fatto e diritto, oltre che non provate;
ii) in via riconvenzionale: …, accertare e dichiarare che la , quale garante della Parte_1 [...]
, è debitrice di IP della somma capitale di Euro 47.777,65 per le causali COroparte_3 descritte in narrativa e, per l'effetto, condannare la medesima , in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di IP della suddetta somma di Euro
47.777,65 – o, in via subordinata e salvo gravame, della diversa somma ritenuta dovuta – oltre in ogni caso gli interessi moratori applicabili alle transazioni commerciali (ex D.Lgs. 9.11.2012, n.
192 e successive mm. e ii.), dalla data di scadenza di ciascuna fattura Api insoluta al saldo, previa eventuale compensazione con qualsiasi credito di controparte che dovesse essere accertato in questa sede; iii) in ogni caso: con vittoria di spese …”.
In particolare, la nullità della procura era eccepita sulla base della presunzione che essa, priva dell'indicazione della data e del luogo della sua sottoscrizione, dovesse ritenersi rilasciata all'estero, avendo la società attrice sede in CI, con la conseguenza che l'atto dovesse recare autentica e legalizzazione. In secondo luogo, la convenuta rilevava che la procura fosse stata sottoscritta da in qualità di “Director”, qualifica in Italia corrispondente a quella di Parte_2 consigliere di amministrazione, che non avrebbe consentito di presumere la sussistenza in capo al medesimo dei necessari poteri.
Nel merito, la convenuta affermava la legittimità del recesso in quanto esercitato in ipotesi prevista dal contratto - per essere stata l'attrice qualificata come società di comodo dalle autorità cipriote e avendo essa subito la chiusura del proprio rapporto bancario - e comunicato tempestivamente all'attrice; in ogni caso sosteneva che il recesso potesse essere esercitato in virtù della previsione contenuta all'art. 2119 c.c., che in materia d'agenzia riconosce alle parti il diritto al recesso per giusta causa. Negava, inoltre, ogni condotta di abuso di dipendenza economica e qualsivoglia inadempienza alle obbligazioni assunte nei confronti della Parte_1
4 CO Quanto all'omesso pagamento delle fatture emesse dall'attrice nei suoi confronti, negava di aver versato alla IP W IKE 15.000,00 euro a titolo di acconto sul saldo dovuto nei confronti quale corrispettivo dei servizi e dei prodotti di marketing, trattandosi di somme indebite. Del pari, deduceva l'infondatezza della pretesa di restituzione della somma di 95.224,40, dolendosi del fatto che l'attrice avesse finanche omesso di indicare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento di essa (con conseguente nullità della domanda per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.) e comunque perché la aveva deciso liberamente di accollarsi il debito, decisione che non poteva Pt_1 ritenersi un incentivo alla sottoscrizione del contratto;
inoltre, deduceva che la durata iniziale dell'accordo fosse stata originariamente pattuita in 42 mesi proprio per consentire all'attrice di conseguire guadagni sufficienti a pagare il debito accollato, sicché alla scadenza la società non potesse avere più nulla da pretendere. In relazione al lucro cessante, eccepiva la mancata prova del danno.
In ogni caso, eccepiva in compensazione il proprio credito nei confronti della a titolo di Parte_1 corrispettivo della fornitura di prodotti. Negava poi il diritto dell'attrice di esigere rivalutazione monetaria e interessi sulle somme domandate, in considerazione del divieto di cumulo delle due poste.
In via riconvenzionale, chiedeva, infine, la condanna di al pagamento in COroparte_1 Parte_1 suo favore della somma complessiva di 47.777,65, oltre interessi di mora, in qualità di garante della
IP Hellas debitrice.
Con la prima memoria, l'attrice integrava la propria domanda chiedendo in aggiunta al risarcimento del danno: “riconoscere il diritto all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento in favore di della predetta Parte_1 indennità nella misura ritenuta equa e calcolata in relazione al fatturato medio annuale di parte
Attrice, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”.
Inoltre, in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata da IP, eccepiva l'inadempimento della convenuta alla restituzione delle somme dovutele per le perdite subite dalla debitrice di CP_3 cui l'API si era fatta carico per un valore complessivo di 100.000,00 euro ed eccepiva, conseguentemente, la compensazione del credito. Negava, inoltre, ogni vizio della procura rilasciata in favore del procuratore.
La convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda formulata dall'attrice nella memoria depositata nel termine concesso ex art. 183 co.6 n. 1 c.p.c.; eccepiva l'incompetenza del Giudice adito a conoscere della controversia ove il rapporto fosse stato qualificato d'agenzia; negava il diritto dell'attrice di ottenere il pagamento in suo favore di indennità.
5 Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2024; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica nei termini concessi.
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Le domande proposte dall'attrice sono infondate e devono conseguentemente essere rigettate.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della procura sollevata dalla convenuta in relazione ai diversi profili dedotti: in conformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità “quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in
Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5840 del 13/03/2007).
Inoltre, allorché si contesti il potere di rappresentanza della persona giuridica del soggetto conferente la procura e il potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, si ritiene, in conformità ad orientamento consolidato, che la parte che contesti i poteri sia onerata di dimostrarne l'inesistenza, anche qualora l'ente abbia sede all'estero (cfr. Cass. Sez. 3 , Ordinanza n.
13365 del 16/05/2023). Nel caso di specie, la parte convenuta si è limitata a contestare la validità della procura per difetto del potere rappresentativo del soggetto che aveva sottoscritto l'atto, non assolvendo all'onere sulla stessa incombente.
Nel merito, al fine di valutare se la convenuta abbia legittimamente esercitato il recesso dal rapporto contrattuale con l'attrice, deve preliminarmente qualificarsi il contratto intercorso tra le parti e individuare quindi la disciplina ad esso applicabile.
Rileva il Tribunale che, con il contratto concluso in data 17/12/2012, la si fosse Parte_1 obbligata a svolgere nei confronti della convenuta, una serie di servizi: di vendita, logistica e marketing dei prodotti a marchio IP, assumendosi la responsabilità dell'organizzazione necessaria alla consegna dei beni dall'Italia alla Grecia e all'interno del territorio greco, nonché supportando CO nella definizione delle strategie commerciali, di marketing e di promozione della conoscenza dei prodotti IP, a fronte del pagamento di corrispettivo pari ad una percentuale sulle vendite totali;
dall'esame del contratto emerge, inoltre, che era riconosciuto in favore della un diritto Parte_1 di esclusiva nella promozione di tali beni nell'intera area di vendita di Grecia e CI, potendo CO anche l'attrice mostrare i loghi e i marchi di fabbrica di ello svolgimento della sua attività.
6 Così delineate le prestazioni contrattuali convenute, in applicazione dei criteri ermeneutici posti agli artt. 1362 ss. del codice civile, può ritenersi che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, avessero concluso un contratto misto, con elementi tipici del contratto di appalto di servizi (in via prevalente) e solo per taluni aspetti partecipe degli elementi tipici del contratto d'agenzia (attività di promozione stabile dei prodotti in una zona determinata con diritto di esclusiva).
Nel senso della qualificazione del contratto nei termini esposti (contratto atipico con prevalenza di elementi tipici del contratto di appalto di servizi), depone, non tanto e non solo il 'nomen iuris' scelto dai contraenti per riferirsi all'accordo (“Promotion and logistic service contract”, ossia
“contratto di promozione e servizio logistico”) e l'indicazione della quale “società di Parte_1 servizi di vendita, logistica e marketing” dei prodotti a marchio IP, quanto la natura delle prestazioni che l'attrice si era obbligata a rendere in favore della convenuta, che induce a concludere nel senso che lo scopo principale del contratto fosse la prestazione da parte della società attrice delle attività di trasporto, di distribuzione e di promozione pubblicitaria dei prodotti, con assunzione a proprio carico del rischio correlato a tali attività.
Del resto, in base alla lettera del contratto, l'attività dell'attrice non aveva ad oggetto la conclusione dei contratti per la preponente - elemento tipico del contratto d'agenzia - ma la promozione della
“conoscenza” dei prodotti della convenuta e dunque appare ragionevole ritenere che l'espressione si riferisse ad un'attività sostanzialmente di tipo pubblicitario. In tal senso depone anche la possibilità riconosciuta alla società di “mostrare” i loghi e i marchi nella titolarità della convenuta, senza poterne fare altro utilizzo.
Per contro, non pare significativa né la previsione di un corrispettivo determinato sulla base di una percentuale sulle vendite (ben potendo le parti, anche nel contratto di appalto determinare il corrispettivo nei medesimi termini) né la previsione di un diritto di esclusiva in favore della Pt_1
in quanto anche nel contratto di somministrazione (alla cui disciplina l'art. 1677 c.c fa rinvio
[...] in caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni di servizi continuative o periodiche) è prevista analoga fattispecie (art. 1568 c.c.).
Tanto premesso, dovendosi fare quindi riferimento alla disciplina del contratto di appalto (nella specie di servizi continuativi o periodici), si rileva che il regime del recesso muta in relazione alla natura, determinata o indeterminata, della durata del contratto, nel senso che, ove l'appalto sia a tempo determinato, trova applicazione l'art. 1671 c.c., che prevede la facoltà di recesso unilaterale e ad nutum del committente, mentre, ove la durata del contratto non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere in tempo utile, a norma dell'art. 1569 c.c., previo preavviso (Cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6487 del 11/03/2025, nella cui massima si legge “In tema di appalto di servizi, l'accordo circa la durata e la rinnovazione del rapporto non
7 comporta deroga all'art. 1671 c.c., trattandosi di previsioni tra loro non incompatibili, giacché il rinnovo automatico, in mancanza di disdetta entro il termine pattuito, produce i suoi effetti solo sulla durata del rapporto, ma lascia inalterata la facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, con obbligo di indennizzo verso
l'appaltatore”).
In tale prospettiva si ritiene legittimo il recesso della convenuta, a nulla rilevando la circostanza che la stessa non avesse rispettato il termine di preavviso previsto all'art. 6 del contratto, prevedendo, in via generale, l'art. 1671 c.c. il diritto del committente di recedere dal contratto ad nutum (anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio), con previsione del diritto dell'appaltatore di essere tenuto indenne dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno;
e non trovando neppure applicazione la disciplina posta in via generale dall'art. 1464
c.c., che avrebbe presupposto invece che la prestazione dell'attrice fosse divenuta parzialmente impossibile in modo definitivo per una causa sopravvenuta, non imputabile al debitore.
Secondo orientamento consolidato “Nel contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente previsto dall'art. 1671 cod. civ. costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 02/05/2011).
Né si ritiene che la scelta della convenuta di recedere dal contratto fosse stata in alcun modo illegittima per abuso della dipendenza economica dell'attrice dalla convenuta, non solo perché
l'attrice non ha dimostrato lo squilibrio eccessivo tra diritti e obblighi contrattuali tra le parti e la sua condizione di dipendenza (cioè di essere stata impossibilitata a differenziare agevolmente la propria attività o di avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista del rapporto con CO
, ma soprattutto perché la condotta della convenuta non potrebbe comunque dirsi contraria a buona fede. La scelta di recedere dal contratto si reputa, infatti, fosse giustificata, alla luce del fatto che, a partire dal 1/1/2019, la si era trovata impossibilitata ed effettuare qualsiasi Parte_1 transazione commerciale in CI a causa della chiusura dei rapporti bancari, condizione particolarmente gravosa per la società convenuta, giacché le parti avevano concordato in favore CO dell'attrice un diritto di esclusiva che non consentiva all' i distribuire e promuovere altrimenti i suoi prodotti, con conseguente paralisi della promozione dei beni a marchio IP nell'intera area.
Nè vale a mutare il giudizio sulla correttezza dell'operato della convenuta la circostanza che l'attrice abbia comprovato la trasmissione alla medesima della documentazione prodotta in atti, in quanto, da un lato, quest'ultima era avvenuta solo alla fine del gennaio del 2019, quando il rapporto era ormai cessato, e, dall'altro, perché l'ultima comunicazione intercorsa tra le parti nel novembre del 2018 lasciava intendere la volontà della stessa parte attrice di sciogliere la compagine sociale a causa delle vicende bancarie cipriote.
8 L'appaltatrice ha invero proposto domanda di accertamento “dell'avvenuta risoluzione” del contratto, allorché ha poi argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti per pronunciare la stessa sul presupposto che la condotta della committente avesse integrato inadempimento della stessa alle obbligazioni assunte.
La domanda deve, però, essere comunque respinta non avendo integrato l'esercizio del diritto di recesso da parte della committente, per le ragioni esposte, condotta inadempiente e non essendo comunque imputabile alla convenuta alcun ulteriore inadempimento sia in relazione al mancato pagamento di prestazioni asseritamente rese in suo favore dall'attrice successivamente al 1/01/2019 CO (l'appaltatore ha infatti agito di sua spontanea volontà e in chiaro contrasto con la volontà dell' di interrompere il rapporto) che in relazione all'omessa comunicazione dell'intervenuta fusione CO dell' n IP, essendosi anche quest'ultima verificata quando il rapporto tra le parti era già cessato.
Neppure la convenuta potrebbe ritenersi inadempiente al pagamento in favore dell'attrice delle prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2018, e asseritamente non pagate: si rileva sul CO punto che la convenuta ha contestato di aver ricevuto le prestazioni dedotte, con la conseguenza che, in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, spettasse alla Pt_1 dimostrare di avere reso le stesse, con conseguente diritto a percepirne il corrispettivo. La
[...] società si è invece limitata a produrre le fatture emesse, del tutto inidonee a fornire prova CO dell'esistenza del proprio credito. A ciò si aggiunga che la decisione di di sospendere il pagamento delle fatture, in concomitanza con la rappresentazione delle difficoltà bancarie della fosse in ogni caso giustificata alla luce del fatto che con contratto del 17/12/2012 tale Parte_1 società si era resa garante delle obbligazioni assunte dalla , con diritto COroparte_3 riconosciuto all'API di trattenere le commissioni sulle vendite spettanti alla in caso di Parte_1 inadempimento della prima. La convenuta ha infatti dimostrato che sulla garantita gravava un debito di 47.777,65 euro, a fronte del quale la medesima era legittimata a trattenere i corrispettivi dovuti alla controparte, pari a circa 20.000,00 euro.
Ne discende che la domanda di risoluzione e la domanda risarcitoria formulate dall'attrice sono infondate e debbono, pertanto, essere respinte.
Neppure può riconoscersi in favore dell'attrice l'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c., non essendo stata formulata da parte dell'attrice la relativa domanda e non potendo ritenersi quest'ultima implicitamente proposta con quella risarcitoria, attesa la differente natura della pretesa (l'indennizzo
è, infatti, riconosciuto per l'esercizio di un atto legittimo, mentre il danno deriva dall'inadempimento contrattuale;
cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24486 del 30/10/2013).
9 Quanto alla pretesa avanzata in relazione ai servizi asseritamente resi e non pagati, nei mesi di novembre e dicembre 2018, si è detto, invece, che la fondatezza di essa è priva di riscontro probatorio.
Neppure si ritiene fondata la domanda di restituzione delle somme corrisposte dall'attrice in relazione al debito già maturato nei confronti della convenuta dalla YA FI &Co, essendo il pagamento avvenuto in adempimento dell'obbligazione assunta dalla parte all'atto della stipulazione del contratto con la sottoscrizione dell'atto di accollo.
Ancora prima che infondata è poi da ritenere inammissibile, poiché tardiva, la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle indennità asseritamente dovute in ragione della cessazione del preteso rapporto di agenzia, poiché tardivamente proposta.
Da ultimo, occorre esaminare la domanda riconvenzionale della convenuta avente ad oggetto il credito vantato nei confronti dell'attrice in qualità di garante della COroparte_3
La ha contestato le fatture prodotte e ha eccepito in compensazione il credito nei confronti Pt_1 dell'API, pari a circa 100.000,00 euro, relativo alle perdite subite dalla di cui COroparte_3
l'API si era fatta carico;
infine, ha affermato che i reciproci rapporti di credito debito tra la
[...]
CO e l' dovessero essere compensati su accordo delle parti nella contabilità di ciascuna CP_3 società.
L'eccezione deve ritenersi inammissibile, giacché formulata tardivamente in occasione della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.; trattandosi di eccezione propria (in senso stretto), la parte avrebbe avuto l'onere di formulare la stessa all'udienza di trattazione (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 28568 del 18/10/2021), mentre ha omesso di farlo in quella sede.
Quanto alla prova del credito della convenuta, si ritiene che quest'ultima abbia fornito elementi sufficienti ai fini del riscontro delle prestazioni oggetto delle fatture non pagate dall' COroparte_3
producendo in atti copia sia delle bolle di trasporto che dei libri giornali.
[...]
Va quindi accertato il credito complessivo di 47.777,65 euro della società per la quale la CP_3
aveva prestato garanzia con la sottoscrizione del contratto del 17/12/2012 Pt_1
Ne consegue che, non avendo l'attrice fornito prova del pagamento di quanto dovuto in favore della convenuta, né della sopravvenienza di altra vicenda estintiva dell'obbligazione, debba disporsi, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 47.777,65 euro, oltre interessi su tale somma nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla data di trasmissione delle fatture alla debitrice: si osserva sul punto che, nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del decreto legislativo citato (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore
10 alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equiparava, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente.
In ragione della soccombenza, si dispone, infine, condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del procedimento, che si liquidano nella misura di euro 14.103,00 per compensi professionali (euro 2.552,00, per la fase di studio, euro 1.628,00, per la fase introduttiva, euro 5.670,00, per la fase istruttoria, euro 4.253,00, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta le domande proposte dall'attore;
- accoglie la domanda riconvenzionale dell' e, per l'effetto, condanna COroparte_1 Parte_1
al pagamento della somma di 47.777,65, oltre interessi moratori decorrenti dalla data di
[...] trasmissione delle fatture;
- condanna l'attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 14.103, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 23 luglio 2025
Il Giudice
UR TO
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Carmen Fernicola.
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