Sentenza 17 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
AULA A 02 3 6 1/ 0 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 25769/2001 Guglielmo -Presidente Sciarelli 4 - ConsigliercLuciano Vigolo Rep. Giovanni Mazzarella Cron. 5353 Guido Vidiri 14 Ud. 27.11.2002 Pasquale Picone Relatore ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso principale proposto da TE ZI. elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326, presso gli avv. Renato e Claudio Scognamiglio, che lo dilendono con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ncorrente- 4842
contro
- SpA. in persona dei procuratori Luigi ALITALIA finee aerec italiante G.Faraweeh Conforti, e Mario Pascucci, elettivamente domiciliata in Roma, via Roccapers 11. presso gli avv. Raffaele De Luca Tamajo e Carlo Boursier Niutta, che la difendono con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-Tesistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 33160 in data 24 ottobre 2000 (R.G. 40313/1996); sentiti, nella pubblica udienza del 27 novembre 2002: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avy. Renato Scognamiglio e l'avy, Boursier Niutta;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello della SpA Alitalia Lince -Aeree Italiane ha rigettato la domanda di ZI LO, accolta. invece, dal Pretore della stessa sede di annullamento del licenziamento intimatogli con decorrenza 25.81993 e motivato dalla datrice di lavoro con riguardo al compimento del 60° anno. All'esito di rigetto della domanda il Tribunale è pervenuto sul rilievo che il LO, che rivestiva la qualifica di 1° ufficiale di aeromobile, in base alla speciale normativa del settore aveva perduto l'idoneità a condurre acromobili in qualità di comandante o di copilota con il compimento del 60° anno di età: che si trattava di lavoratore in possesso dei requisiti per conseguire la pensione, sicché la società aveva il potere di recesso ad nutum dal rapporto, dovendosi escludere il diritto alla prosecuzione del rapporto fino al 65° anno di cià, mancando il presupposto della possibilità di continuare a svolgere le mansioni propric della 2 qualifica. Il Tribunale ha altresi rilevato che non era stata riproposta nel giudizio di appello la domanda. subordinata e rimasta assorbita nella decisione di primo grado, di pagamento dell'indennità di preavviso. La cassazione della sentenza è domandata da ZI LO con ricorso per tre motivi, al quale resiste con controricorso la società. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge, nonché vizio di motivazione, sostiene la tesi secondo cui il limite dei sessanta anni per l'attività di pilotaggio sarebbe riferibile solo ai voli internazionali, ed inoltre non ai secondi piloti ma solo ai comandanti. insistendo ↑ particolarmente sulla conformità di tali regole alle convenzioni internazionali. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per non aver considerato, con violazione e falsa applicazione di legge, altre che vizio di motivazione. chc. in ogni caso, il ricorrente avrebbe potuto svolgere altre attività di pilotaggio che si collocano al di fuori dei servizi aerei di linca o non di linea (terzo pilota o altre attività), sicché, avendo escrcitato la facoltà di prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 6 . n. 54 del 1982 c dell'art. 6 . n. 407 del 1990, si era in presenza di recesso dal rapporto privo di valida giustificazione. 1 suesposti motivi, unitariamente considerati per la loro connessione, non sono fondati. Le questioni sono già state decise dalla giurisprudenza della Corte, in particolare con le sentenze 24 luglio 1998, n. 7297, 6 agosto 2001, n. 10882, 12 dicembre 2001, n. 15664 e 30 ottobre 2002. n. 15366, alla cui motivazione si rinvia per 3 ulteriori e specifici approfondimenti, in assenza di elementi nuovi che possano indurre ad una diversa decisione. Ci si limita portanto a richiamare sinteticamente le ragioni del detto orientamento. E pacifico che il ricorrente aveva maturato, al compimento del 60° anno di età. i requisiti per il conseguimento della pensione, ma aveva esercitato l'opzione di cui all'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791. conv. dalla 1. 28 febbraio 1982, n. 64, e all'art. 6 della 1. 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni, per proseguire nell'attività lavorativa fino al 65° anno di età. Dispone al riguardo l'art. 4, comma 2. della 1. 11 maggio 1990, n. 108, che la libertà di recesso è attribuita al datore di lavoro nei confronti dei prestatori d'opera ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici “sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro" ai sensi delle norme prima richiamate, e la "prosecuzione" implica che il rapporto continui a sussistere con identità di regime gjuridico. Il problema é, quindi, di stabilire, in via generale, se sia compatibile con la “prosecuzione la circostanza che il lavoratore sia impossibilitato, in coincidenza con il momento in cui esercita l'opzione, a rendere le stesse prestazioni e debba, di conseguenza, trovare una nuova collocazione in azienda. La soluzione negativa discende dalla premessa che si tratta di definire. individuandone i limiti, il diritto potestativo alla prosecuzione del rapporto, il cui esercizio produce l'effetto di sottrarre al datore di lavoro il potere di recesso ad nutum. Ciò significa che non può venire in rilievo il complesso di principi e regole che governano l'esercizio del potere di licenziamento nei rapporti di lavoro assistiti dal regime di stabilità, in particolare di quelli che fanno gravare sul datore di lavoro, ove intenda giustificare il recesso con ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, Tonere di provare l'impossibilità di rinvenire nell'azienda una qualche collocazione del dipendente. Pertanto, "prosecuzione deve essere intesa nel senso di continuazione del rapporto con identica conformazione, sicché, ove ciò non sia possibile senza un sostanziale mutamento della qualifica e delle mansioni, il diritto potestativo di opzione resta escluso. Né tale lettura della norma può essere sospettata di illegittimità costituzionale, tenuto conto che la posizione speciale rivestita da lavoratori ai quali il compimento q del 600° anno di età preclude l'esercizio delle attività professionali in precedenza svolte, non comparabile con quella della generalità dei lavoratori dipendenti e che, ad ogni modo, non riceve copertura dall'art. 38 Cost. il diritto all'opzione per il raggiungimento della massima anzianità contributiva (cfr. Cass. 10882/2001, cit.). Nella fattispecie, non sussiste il presupposto che le mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita al compimento del 60° anno di età possano ancora essere legittimamente svolte. L'art. 9, 2 comma, lett. a), d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 - emanato sulla base dell'art 731 cod. nav. (nel testo di cui all'art. 3 della 1. n. 213 del 1983) - come sostituito dall'art. 1, lett. a), d.P.R. 27 marzo 1992 n. 279, quale risultante a seguito della sentenza di annullamento parziale del Consiglio di Stato. sezione VI, n. 577 del 1997, passata in giudicato con effetti erga omnes (trattandosi di atto normativo), va letto nel senso che fermo restando il limite di età di sessanta anni - nel caso di attività di volo svolta con un solo pilota a bordo il limite è differito a sessantacinque anni unicamente se, per il servizio di trasporto aerco di linca e non di linea, sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché il comandante ed il co- 5 pilota abbiano meno di sessant'anni. Sicché, le mansioni corrispondenti alla qualifica (nella specie di 1° ufficiale) non potevano più essere svolte per mancanza di idonca abilitazione, stante la riduzione di contenuto di quest'ultima al momento del compimento de sessantesimo anno di ctà. Invero, il compimento del sessantesimo anno di età rileva al fine dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pilota nel senso che l'abilitazione si riduce all'attività di terzo pilota (oltre che eventualmente di istruttore), con la conseguenza che il pilota ultrasessantenne è abilitato ancora a svolgere mansioni di terzo pilota ma non di co-pilota. q Quanto alle convenzioni internazionali, ammesso che, come assume il ricorrente, contengano prescrizioni meno rigorosc, certo non impediscono al legislatore nazionale di adottare soluzioni più rigide nell'apprezzamento dell'esigenza di sicurezza dei voli. Dovendosi escludere. per quanto detto sopra, il diritto di opzione alla prosecuzione, dal rapporto la società poteva perciò liberamente recodere dal rapporto di lavoro. Deve essere rigettato anche il terzo motivo del ricorso, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 346 cod. proc. civ. e carenza di motivazione in relazione alla mancata decisione sulla domanda di pagamento del preavviso. Non può essere condivisa. infatti, la tesi del ricorrente secondo cui non è configurabile l'onere di ripropone espressamente in appello le domande semplicemente rimaste assorbite perché subordinate al mancato accoglimento di altre domande. 6 La giurisprudenza della Corte è consolidata nel senso che l'onere del richiamo non presuppone la soccombenza (altrimenti vi sarchhe l'onere di impugnazione), ma si riferisce proprio alle domande ed eccezioni non accolte perché considerate assorbite ed il suo assolvimento è funzionale ad escludere una presunzione di rinuncia ed a fondare l'obbligo del giudice di appello di pronunciare su di esse (cfr. Cass. 10884 del 1994, 50028 del 1996). Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alie spese e agli onorari del giudizio di cassazione nella misura deteminata in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speso in € 14,00 e agli onorari in € 2000. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Тежи ПекиLessen. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria VIFEB 2003 I D goi. . IL CANCELLIERE 4 1 2 M I 4 A C 5 E 0 T 6 Y N 0 T E 1 I Z S P I A D L L O E D 7