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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
FI NC, RE
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1047/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001598957000 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001598957000 2009 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720130006697687000 SANZIONI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720130006697687000 SANZIONI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1077/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01720249001598957000 emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, costituitesi, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.12.2025 il difensore di parte ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto la compensazione delle spese. Le controparti hanno accettato la rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 546/1992 va dichiarata l'estinzione del processo.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
FI NC, RE
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1047/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001598957000 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001598957000 2009 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720130006697687000 SANZIONI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720130006697687000 SANZIONI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1077/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01720249001598957000 emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, costituitesi, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.12.2025 il difensore di parte ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto la compensazione delle spese. Le controparti hanno accettato la rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 546/1992 va dichiarata l'estinzione del processo.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.