Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
In tema di notificazioni, è rituale la notifica eseguita presso il difensore di fiducia nelle forme dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. ove la stessa risulti impossibile al domicilio dichiarato a causa della mancanza sul citofono esterno del cognome del soggetto destinatario della notifica, in quanto la dichiarazione di domicilio deve ritenersi insufficiente o inidonea al suo reperimento. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha escluso che in tal caso trovi applicazione l'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2008, n. 37587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37587 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/06/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 1480
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 3636/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO AN, nato a [...] il [...];
2) SO IA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 3.12.2007 dalla Corte d'appello di Napoli;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Ciampoli Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione;
Udito il difensore degli imputati, avv. Esposito Francesco Saverio che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 3.12.2007 la Corte d'appello di Napoli ha integralmente confermato quella resa il 24.3.2006 dal Tribunale monocratico di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, che aveva condannato a pena di giustizia AN e SS IA siccome responsabili del reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1990, art.163 per aver realizzato - in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
- la costruzione di un corpo scale (in luogo della precedente scala di accesso) e l'ampliamento di un preesistente ballatoio, senza la prescritta autorizzazione dell'autorità tutoria (accertato in Sorrento il 30.8.2002), mentre li aveva assolti dai connessi reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, e all'art. 734 c.p., perché il fatto non sussisteva.
La Corte di merito ha osservato in particolare come l'intervento edilizio, che comportava un aumento di volumetria, nonché un'alterazione dell'aspetto e della sagoma del fabbricato, richiedeva indubbiamente il previo nulla osta paesaggistico.
Ha aggiunto che la prescrizione non era ancora maturata, in considerazione delle sospensioni del dibattimento disposte durante il primo e il secondo grado del processo.
2 - I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di annullamento.
In particolare lamentano:
2.1 - mancanza o manifesta illogicità di motivazione, laddove la sentenza impugnata non ha rilevato la contraddizione esistente con la sentenza di primo grado, che aveva espressamente ritenuto l'intervento edilizio non idoneo a configurare quella trasformazione del territorio richiesta per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 o a integrare un danno paesaggistico;
2.2 - erronea applicazione degli artt. 157 e 159 c.p. novellati dalla L. n. 251 del 2005, laddove i giudici di merito hanno considerato per intero le sospensioni processuali dal 14.4.2005 al 24.3.2006 e dal 25.6.2007 al 3.12.2007, disposte per adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, anziché soltanto per sessanta giorni oltre la cessazione dell'impedimento;
2.3 - erronea applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 27, perché la sospensione processuale dall'8.7.2004 al 14.4.2005,
disposta in relazione al c.d. terzo condono edilizio, non poteva essere considerata ai fini della prescrizione, dal momento che le opere realizzate non erano astrattamente condonabili;
2.4 - erronea applicazione degli artt. 157 e 161 c.p.p., giacché il decreto di citazione per il giudizio di appello, dopo che la prima notifica al domicilio dichiarato degli imputati non era stata eseguita perché l'agente postale non aveva trovato i nomi degli appellanti sul citofono, era stato notificato presso il difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, anziché con deposito presso la casa comunale ex art. 157 c.p.p., comma 8. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Va anzitutto disattesa l'eccezione processuale di cui al n.
2.4.. Il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato notificato presso il difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, dopo che la prima notifica a mezzo del servizio postale presso il domicilio dichiarato degli imputati non era stata eseguita perché l'agente postale non aveva trovato i nomi degli appellanti sul citofono.
Si tratta di una notifica regolare, giacché ricorreva nella specie il presupposto richiesto dal citato art. 161 c.p.p., comma 4, in quanto il domicilio dichiarato dagli imputati era risultato insufficiente o comunque inidoneo per il reperimento degli stessi (mancando del numero interno dell'appartamento in un edificio nel quale non compariva nel citofono esterno il cognome dei soggetti destinatari della notifica).
Essendo così risultata impossibile la notifica al domicilio dichiarato, era perfettamente legittimo notificare l'atto presso il difensore di fiducia degli appellanti.
Non ricorreva, invece, il presupposto per l'applicazione dell'art.157 c.p.p., comma 8, come ritengono i ricorrenti.
Invero, questo presupposto, che legittima la notificazione attraverso deposito dell'atto nella casa comunale, si configura solo quando il luogo ordinario della notificazione (luogo di abitazione, di lavoro o di temporanea dimora) è noto e idoneo allo scopo, ma la notificazione risulta impossibile per l'assenza, l'inidoneità o il rifiuto dei soggetti destinati a riceverla (imputato, convivente, portiere o chi ne fa le veci). La fattispecie prevista dall'art. 161 c.p.p., comma 4 - al contrario - presuppone che l'imputato o abbia fatto una formale dichiarazione o elezione di domicilio rivelatasi insufficiente o inidonea, o non abbia ottemperato all'obbligo di fare la dichiarazione o elezione di domicilio nei casi previsti (primo atto compiuto con la presenza dell'indagato o imputato;
scarcerazione per causa diversa dal proscioglimento definitivo). Comunque - e la considerazione è dirimente - si sarebbe trattato di una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 c.p.p., comma 3, in quanto attinente agli atti preliminari al dibattimento d'appello, che doveva essere eccepita a pena di decadenza entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1, ovverosia subito dopo il primo accertamento della costituzione delle parti.
Nel caso di specie, invece, risulta eccepita tardivamente solo con l'atto di ricorso.
4 - Va a questo punto rigettato il motivo di merito (n. 2.1), che censura la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha accertato la sussistenza del reato ambientale, mentre il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza del reato urbanistico e del reato di danno previsto dall'art. 734 c.p., contestati agli imputati in relazione agli stessi lavori edili.
Del tutto correttamente, infatti, il giudice d'appello ha ritenuto che l'intervento edilizio realizzato dagli imputati richiedesse la previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico esistente nell'area interessata, dal momento che, aumentando la volumetria e modificando l'aspetto e la sagoma del preesistente fabbricato, configurava una alterazione dell'immobile vincolato idonea a recare pregiudizio a quel suo particolare aspetto esteriore che è oggetto di protezione (secondo la formula testuale usata nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151, e ora sostanzialmente ripresa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146). Se poi questo legittimo accertamento risultava in contrasto con l'assoluzione pronunciata in primo grado dal reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), e dal reato di cui all'art. 734 c.p.p. - e nel caso di specie risultava in contrasto - ciò non configurava affatto quel vizio di motivazione prospettato dai difensori ricorrenti.
La mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, infatti, va valutata in relazione alla sentenza impugnata o - dopo la novellazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006 - in relazione agli atti processuali specificamente indicati.
Ma tra questi atti non può annoverarsi la sentenza di primo grado quando questa - incorrendo in evidente errore giuridico - abbia contraddittoriamente assolto da alcuni reati e condannato per altri. In mancanza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non può ovviare alla contraddittorietà o illogicità della sentenza di primo grado. Ma se conferma la condanna, non può, per ciò stesso, essere censurato per vizio di motivazione, giacché la contraddittorietà e anzi la illegittimità della decisione resta soltanto quella del giudice di prime cure.
5 - Restano quindi da esaminare le censure relative alla prescrizione del residuo reato ambientale (nn.
2.2 e 2.3).
Sul punto, va osservato che il reato è stato commesso sino al 30.8.2002, sicché il periodo massimo prescrizionale scadeva in data 28.2.2007. Va peraltro computato il periodo di sospensione della prescrizione, conformemente al principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (sent. n. 1021 dell'11.1.2002, Cremonese, rv. 220509).
Nel caso di specie, a questo titolo vanno considerati i rinvii del dibattimento dal 14.4.2005 al 24.3.2006 e dal 25.6.2007 al 3.12.2007 per la durata complessiva di un anno, quattro mesi e diciotto giorni. Sicché la prescrizione maturerà soltanto in data 16.7.2008. Non va invece computato il rinvio del dibattimento dall'8.7.2004 al 14.4.2005, in quanto disposto solo in relazione al condono edilizio introdotto col D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, che nel caso di specie non era applicabile,
atteso che l'intervento realizzato in zona vincolata non era suscettibile di condono, secondo la giurisprudenza costante di legittimità (in questo senso è fondato il motivo di ricorso n. 2.3).
6 - Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti nel motivo n. 2.2, gli altri rinvii dovevano essere computati per intero e non solo limitatamente ai sessanta giorni previsti dal testo novellato dell'art. 159 c.p.. Com'è noto, la L. 5 dicembre 2005, n. 251, che ha modificato il codice penale anche in materia di prescrizione dei reati, con l'art. 6, comma 3, ha novellato il testo dell'art. 159 c.p., introducendo come causa specifica di sospensione del corso della prescrizione anche la sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore (con ciò recependo l'indirizzo della citata giurisprudenza di legittimità). Ma ha precisato che nella ipotesi di impedimento il rinvio della udienza non può essere superiore ai sessanta giorni e che, in caso contrario, deve aversi riguardo al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Tuttavia, è questa una norma di carattere processuale, che esula dalla disciplina stabilita nell'art. 2 c.p. per le norme sostanziali, e soggiace invece alla norma transitoria di cui alla citata L. 251 del 2005, art. 10, comma 2, secondo cui "le disposizioni dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti".
Orbene, per tutti i reati contravvenzionali la L. n. 251 del 2005 ha previsto termini prescrizionali più lunghi, atteso che:
- secondo il testo novellato dell'art. 157 c.p. "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria". Per determinare il tempo necessario alla prescrizione si ha riguardo alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto delle circostanze, salvo che per le aggravanti c.d. autonome o per quelle a effetto speciale;
- secondo il combinato disposto dei novellati art. 160 c.p., comma 3, e art. 161 c.p., comma 2, dopo uno o più atti interruttivi della prescrizione, i termini prescrizionali riprendono a decorrere dall'ultimo degli atti interruttivi, ma in nessun caso possono essere prolungati oltre il quarto del tempo di prescrizione ordinario;
- secondo la disciplina precedente, invece, per i reati contravvenzionali la prescrizione maturava in tre anni o in due anni, a seconda che fosse prevista rispettivamente la pena dell'arresto o quella dell'ammenda (vecchio testo dell'art. 157 c.p., comma 1, nn. 5 e 6), e in caso di uno o più atti interruttivi, il periodo prescrizionale riprendeva a decorrere dall'ultimo di essi, ma non poteva essere prolungato oltre la metà del periodo ordinario, e quindi non poteva superare a seconda dei casi i quattro anni e sei mesi o i tre anni (vecchio testo dell'art. 160 c.p., comma 3). Tanto premesso, è agevole osservare che la prescrizione dei reati contravvenzionali:
- secondo la disciplina precedente, maturava in via ordinaria in tre anni (per i reati puniti con l'arresto o con pena alternativa) o in due anni (per i reati puniti con la sola pena dell'ammenda) e in via straordinaria (dopo atti interruttivi) al massimo, rispettivamente, in quattro anni e sei mesi o in tre anni;
- secondo la disciplina attuale, invece, matura in via ordinaria almeno in quattro anni e in via straordinaria almeno in cinque anni (quattro anni più un quarto), quale che sia la pena edittale prevista. Può maturare in termini ancora più lunghi soltanto nel caso in cui il legislatore, derogando al limite previsto dall'art. 25 c.p., preveda una pena edittale superiore a quattro anni di arresto
(caso, peraltro, sinora limitato alla materia delle armi, ex L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7, come sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 14).
Ne deriva che per i reati contravvenzionali i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre più lunghi rispetto a quelli previsti dalla disciplina previgente;
con la conseguenza che la nuova disciplina della L. n. 251 del 2005 non può applicarsi ai procedimenti o ai processi in corso relativi ai reati contravvenzionali. A questo punto, va messo in evidenza che l'unico presupposto considerato dalla norma transitoria dell'art. 10 è la maggiore o minore durata dei termini legali della prescrizione, mentre non ha alcun rilievo il carattere più o meno favorevole che nel caso concreto assume l'applicazione della nuova disciplina complessiva in materia di prescrizione, per esempio in tema di decorrenza del termine prescrizionale per i reati continuati (ex nuovo testo dell'art. 158 c.p.) o - appunto - in tema di sospensione del corso della prescrizione a seguito di rinvio del processo (ex nuovo testo dell'art. 159 c.p., comma 1). È poi appena il caso di sottolineare che sulla questione in esame non interferisce la sentenza n. 393 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della L. n.251 del 2005, art. 10. Questa sentenza, infatti, non riguarda la citata legge, art. 10, comma 2, che esclude sempre l'applicabilità a tutti i processi in corso della nuova disciplina quando questa prevede termini di prescrizioni più lunghi. Riguarda invece solo l'art. 10, comma 3, che stabilisce l'applicabilità ai processi in corso della nuova disciplina quando questa prevede termini di prescrizione più brevi. In ordine a quest'ultima ipotesi, il giudice delle leggi ha escluso l'applicabilità della nuova disciplina solo quando, al momento di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, il processo era in corso in grado di appello o davanti alla Corte di cassazione, ma non quando era in corso in primo grado. Sotto questo profilo, la presente fattispecie è diversa da quella esaminata dalla recente sentenza Niccoli delle Sezioni Unite di questa Corte, che (nel paragrafo 2 della motivazione in diritto) ha ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta per la prescrizione del delitto di bancarotta semplice sul duplice rilievo: a) che il periodo prescrizionale massimo è sempre uguale (sette anni e sei mesi) sia in base alla disciplina previgente sia in base a quella sopravvenuta;
b) che il processo pendeva ancora in primo grado al momento della entrata in vigore della nuova legge (Cass. Sez. Un. n. 19601 del 28.2.2008, dep. 15.5.2008, Niccoli).
7 - Alla luce dei suddetti principi si deve concludere che, benché al momento di entrata in vigore della ripetuta L. n. 251 del 2005 (8.12.2005) il presente processo fosse già in corso in primo grado:
- da una parte il periodo massimo di prescrizione per la residua contravvenzione contestata andava computato in quattro anni e sei mesi (e non nei cinque anni previsti dalla nuova legge);
- dall'altra le predette sospensioni del processo dal 14.4.2005 al 24.3.2006 e dal 25.6.2007 al 3.12.2007 andavano computate per intero ai fini della prescrizione (e non nei limiti dei sessanta giorni imposti dalla nuova legge).
Per conseguenza, come già anticipato, il reato contravvenzionale si sarebbe prescritta soltanto in data 16.7.2008, considerato che è stato commesso sino al 30.8.2002, e che il corso della prescrizione è rimasto sospeso per la durata complessiva di un anno, quattro mesi e diciotto giorni.
Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008